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CSM.
Dunque in questi 5 casi il giudice dichiara di astenersi e a quel punto il capo dell’ufficio
(presidente del tribunale o coordinatore del giudice di pace) designerà un altro giudice
però questo potrebbe comportare abusi perché potrebbe essere un sistema per cui
davanti ad una causa scomoda il giudice dice di astenersi.
Ed allora leggiamo l’art. 51.2:
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al
capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo
dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Dunque quelli di cui al comma 1 sono i casi obbligatori (non devi saperli tutti, basta
qualche esempio), poi ci sono i casi in cui l’astensione non è obbligatoria perché si tratta di
gravi ragioni di convenienza.
Questo è un concetto pi generale ancora dell’interesse.
Picardi ricorda che un suo collega si trovò a giudicare medici ed infermieri di un ospedale
per un caso di mala sanità e siccome nel mese precedente in quell’ospedale era morto il
padre disse che c’erano gravi motivi di convenienze, decise dunque di astenersi ed il
presidente del tribunale subito autorizzò l’astensione giustamente perché lui si sentiva
portato magari - anche se non aveva fatto causa - ad avere un pregiudizio nei loro
confronti.
Ecco questo caso è però diversamente regolato rispetto al primo comma perché nelle
ipotesi di cui al primo comma il giudice si astiene ed il capo dell’ufficio nomina un altro
giudice mentre in questo caso invece l’astensione deve essere autorizzata dal presidente
del tribunale o della corte di appello o dal presidente della cassazione.
Adesso poniamo che il giudice non si astenga perché era obbligatoria l’astensione o
perché era facoltativa l’astensione: in questi casi ci può essere la cosiddetta ricusazione
prevista dagli artt. 52 e segg.
Art. 52 (ricusazione del giudice): 97
Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la
ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due
giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a
trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel
caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
In questo caso cominciano col dire che se il giudice si è astenuto con il secondo comma
dell’art. 51 per ragioni di convenienza allora la parte non può fare nulla: c’è
l’autorizzazione del presidente del tribunale, è stato nominato giudice per cui sarò questo
nuovo giudice a giudicare la causa.
Se il giudice non si è astenuto in questi casi non può fare nulla lo stesso: il giudice non ha
chiesto al presidente del tribunale, è rimasta in causa, per me come avvocato è un giudice
scomodo però non ho altre strade, non posso fare nulla.
Se invece si tratta di uno dei casi in cui si doveva astenere ex art. 51.1 allora la parte può
chiedere la ricusazione.
La ricusazione è un istituto molto antico che parte dalla idea del iudex suspectus cioè io
non voglio essere giudicato da un giudice sospetto.
Qui però il problema che si poneva era che a volte c’è l’abuso dell’avvocato o della parte
nel ricorso alla ricusazione.
A Napoli nel ‘600 la prima cosa che si faceva era ricusare il giudice o minacciare il giudice
di ricusarlo in modo che da condizionarlo all’inverso: se tu giudice mi dai torio io ti trascino
in un giudizio di ricusazione.
Ed era talmente in uso che ogni processo cominciava con la ricusazione del giudice.
Questo ha portato alla conseguenza che nei codici successivi al ‘600 si è messo un
termine nella ricusazione perché l’art. 152 dispone che Il ricorso sottoscritto dalla parte o
dal difensore deve essere depositato in cancelleria due giorni prima della udienza e
questo termine è nato proprio in conseguenza dell’abuso che si faceva di questo
strumento della ricusazione.
Senonché potrebbe avvenire che il giudice era Tizio, poi si ammala una mattina e viene
sostituito da Caio ma in questo caso i due giorni sono passati ed allora l’art. 152 che se è
stato sostituito all’ultimo allora fino all’inizio della discussione, non ci può dunque essere
una riserva di ricusazione.
Stabilito questo vediamo chi è il giudice della ricusazione.
Il giudice competente della ricusazione è previsto dall’art. 53:
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il
collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e
assunte, quando occorre, le prove offerte.
Si
Un avvocato intorno agli anni ’50 nel tribunale di Verbania ha ricusato tutto il tribunale e
tutto era regolare dal punto di vista procedurale.
In questo caso il presidente della corte di appello di Milano nominò 3 giudici come
temporanei giudici di Verbania i quali si riunirono e decisero la causa: secondo te era
legittimo questo provvedimento?
La grande critica fatta a questo provvedimento era stata che il giudice è precostituito per
legge e quindi non era possibile nominarlo dopo. 98
Poco tempo dopo una corte di cassazione si trova a giudicare su una causa (sezione terza
della corte di cassazione) e l’avvocato ricusò tutta la sezione terza della corte di
cassazione.
Questo caso è più semplice perché in questo caso il presidente spostò la causa dalla
sezione terza alla sezione seconda che giudicò, qui dunque era precostituito mentre
l’assegnazione riguarda la competenza interna e non si riflette sulla competenza esterna e
quindi non si riflette sulla precostituzione del giudice.
Andando avanti va detto che la proposizione della ricusazione provoca la sospensione
automatica del processo.
Vediamo chi decide all’art. 53:
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il
collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
Chi decide, quindi, è sempre un organo collegiale però tieni presente che se si tratta del
giudice di pace la questione va al presidente del tribunale che è un organo monocratico,
dunque la decisone sulla ricusazione è sempre collegiale tranne che la ricusazione del
giudice di pace che è affidata ad un organo monocratico.
L’art. 53.2 dispone che La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il
giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte: si fa un minimo di istruzione,
si sente il giudice che è stato ricusato dopodiché si decide con ordinanza.
Questa ordinanza non è impugnabile e questo ha suscitato un grosso problema e sul libro
Martino c’è proprio il caso della ricusazione (Picardi non ti consiglia di portarlo come caso):
il problema qui era che l’art. 111 della costituzione dispone che contro ogni provvedimento
è ammissibile ricorso per cassazione per violazione di legge e quindi si disse che facendo
il ricorso in cassazione il problema era risolto.
Sennonché la giurisprudenza si è arroccata su questa tesi: disse che qui siamo nell’ambito
della organizzazione giudiziaria e quindi si tratta di un provvedimento di carattere
amministrativo e se il provvedimento è di carattere amministrativo non funziona il 111 e la
giurisprudenza si è consolidata in questo senso fino agli ultimissimi in cui la dottrina era
completamente contraria perché diceva che essere giudicati da un giudice indipendente
ed imparziale è un diritto soggettivo e come diritto soggettivo va tutelato dall’art. 111.
Tale impostazione è stata successivamente abbandonata dalla cassazione nel 2005 la
quale disse che è un provvedimento di natura giurisdizionale ma non ha carattere
decisorio ed invece Picardi dice che ha carattere decisorio perché per fare un ricorso per
cassazione ci vuole il carattere decisorio e non un provvedimento cautelare che non
decide la causa.
Allora anche la cassazione ha dovuto riconoscere che questo provvedimento non soltanto
toccava un diritto soggettivo ma che aveva anche carattere decisorio l’ordinanza che
decide sulla ricusazione.
Tutto questo oggi sembra però superato come si evince dall’art. 54 (ordinanza sulla
ricusazione):
L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini
fissati nell’art. 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede
sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non
superiore a euro 250.
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono
provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. 99
Questa è tutta la procedura.
L’ordinanza decide sul diritto soggettivo, ha carattere decisorio però dice la cassazione
che ancora per questo non ti ammetto il ricorso straordinario in cassazione perché si tratta
di una pronuncia che è stata emessa da un giudice sospetto ma allora questo giudice
sospetto ha inficiato la pronuncia ma non questa sulla ricusazione bensì quella finale.
Facciamo il caso che è stata rigettata la ricusazione, il giudice viene investito di nuovo
della causa, ad un certo punto deciderà la causa e la causa è stata decisa si sostiene da
un giudice sospetto per cui tu farai valere questo motivo in appello e non in cassazione.
In sostanza con questo escamotage la cassazione ha portato in appello tutti i motivi che
secondo la dottrina dovevano invece essere risolti con il ricorso straordinario in
cassazione: il ricorso straordinario in cassazione, dunque, non è necessario perché c’è un
mezzo di tutela ma - si badi bene - l’appello non è contro il provvedimento sulla
ricusazione ma l’appello è contro il provvedimento finale.
Le altre sono tutte norme di ordinaria amministrazione regolamentari.
Con questo abbiamo chiuso l’argomento della ricusazione ed affrontiamo il grossissimo
problema della responsabilità del giudice.
Si tratta di uno dei problemi più complessi che ha tormentato giurisprudenza e dottrina
nell’ultim