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ATTUAZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI DI GIURISDIZIONE E CONTESTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO.VOLONTARIA
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio. La moglie può far valere in giudizio i requisiti (mancanti) del riconoscimento della sentenza; in questo caso il petitum riguarda una questione di diritto.
L'oggetto della domanda in questo caso è costituito dalla inesistenza di una questione di diritto, di un requisito che si sostanzia in una questione di diritto (perché il ripudio è contrario all'ordine pubblico). Il giudice vaglia la rispondenza della sentenza anorme di giudizio; in caso positivo il giudice rende la sentenza straniera una sentenza di condanna italiana. Altro limite è l'interesse all'agire. Per proporre una domanda o contraddirvi è necessario avere un interesse ad agire, che accanto alla legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, ossia un elemento che, se manca, comporta la chiusura in rito del processo. Es. io e Caio siamo due confinanti e stiamo a casa propria. Caio non potrebbe chiedere accertamento di non esistenza della mia servitù perché non ne ha vanto. Motivo; Es. 2: Laura dona un immobile a Tizio simulando una compravendita. Laura non può agire.In simulazione. L'interesse ad agire è dato da una situazione di concreta, attuale e obiettiva incertezza derivante da contestazione, da vanto oppure da una situazione di apparenza giuridica.
Laura può agire per chiedere l'accertamento del suo diritto di servitù di passaggio quando questo è contestato. Caio potrà chiedere l'accertamento della non esistenza della servitù quando qualcun altro vanti di averlo.
Vi è interesse ad agire quando il diritto, lo status o il rapporto giuridico vertono in uno stato di incertezza giuridica.
Azioni di accertamento negativo. Come è ammesso l'accertamento in positivo di un diritto, del pari è ammissibile l'azione con la quale si chiede al giudice che non esiste il diritto che altri affermano di avere nei nostri confronti. Ad esempio, se qualcuno continua a dire che un credito va adempiuto.
Pur avendo un'azione ad oggetto un diritto di cui io non mi affermo
titolare, l'ordinamento riconosce come ammissibile un'azione di accertamento negativo proposta dalla controparte di colui che si afferma titolare di quel diritto, del quale l'attore, con la proporzione della domanda, intende dimostrare l'inesistenza. Ci si chiede quale sia la posizione che ricopre l'attore. Dato che l'art. 81 c.p.c. nessuno può agire in giudizio per la tutela di un diritto di cui non si afferma titolare, chi riconosce la possibilità delle azioni di accertamento negativo ammette che l'attore agisca in sostituzione processuale, per un diritto che in realtà spetta al convenuto. Siccome per proporre una domanda è necessario avere interesse, l'infondato debitore nella domanda giudiziale chiederà al giudice di accertare che quel credito non esiste. Visto che l'azione di accertamento deve avere ad oggetto un diritto e che per agire in giudizio è necessario avere interesse; l'interesse,per agire in via di accertamento negativo, vi è perché sussiste una situazione di apparenza giuridica. E' difficile costruire una domanda di accertamento negativo per l'onere della prova. Perché in questi casi l'attore deve specificare es. un credito non esiste più. L'azione di accertamento negativo è caratterizzata dalla inversione solo formale del ruolo di parte attrice e parte convenuta; perché in forza dell'art. 2697 c.c. è l'attore che deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, mentre è il convenuto che deve provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore. Nel caso di azione di accertamento negativo, invece, chi è attore è sostanzialmente un convenuto e chi è convenuto in accertamento negativo è sostanzialmente l'attore. Il debitore, che agisce in accertamento negativo del credito della sua controparte,sarà tenuto a provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di cui è titolare il (solo formalmente) convenuto nell'azione, che allora, in veste di creditore, si intende far rigettare la domanda avversaria proposta, dovrà provare i fatti costitutivi del suo diritto. L'azione di accertamento negativo è ammessa solo se l'attore ne ha interesse (es. riceve delle lettere di messa in mora), quindi se sussiste una situazione di concreta, attuale e obiettiva incertezza. Domanda con petitum costitutivo Domanda costitutiva e sentenza costitutiva quindi, parlando del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, abbiamo invocato la figura del contratto preliminare inadempiuto azione ex art. 2932 così detta costitutiva perché eccezionalmente è data alla parte in caso di inadempimento di contratto preliminare la facoltà di agire in giudizio domandando al giudice una sentenza che tengaluogo degli effetti del contratto non concluso, quindi costitutiva del diritto di proprietà, l'esempio dimostrava che il giudice nell'ipotesi in cui si avvedesse che il contratto concluso dalle parti non era un preliminare ma un contratto definitivo con efficacia inter partes, non avrebbe potuto, a pena di sentenza viziata, pronunciare sentenza che accertasse che il diritto di proprietà si era già costituito in capo al promissario acquirente.
La norma costituisce fattispecie esemplificativa di un principio di carattere generale tracciato dall'art. 2908 c.c. che è una delle norme caposaldo dell'intera costruzione del diritto processuale civile.
Art. 2908. (Effetti costitutivi delle sentenze). Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Concentrandoci sulla prima parte della norma, la norma individua
duecaratteristiche pro- prie della domanda e quindi della sentenzacostitutiva, il primo elemento è la tipicità la norma esordisce dicendo“nei casi previsti dalla legge”, c’è chi in dottrina si è domandato sel’inciso individui una ipotesi di tassatività ovvero di tipicità, la differenzatra le due ipote- si sta nel fatto che in caso di tassatività non è possibileuna interpretazione estensiva della fattispecie che è invece possibile incaso di tipicità in cui è esclusa l’analogia ma è am- messal’interpretazione estensiva.La ricaduta pratica è appunto il 2932 c.c. la norma parla di contratto, seil preliminare fosse stato concluso in via unilaterale? Accogliendo la tesidella tipicità, ciò che il 2932 c.c. di- spone potrà essere applicato ancheai casi di negozio patrimoniale unilaterale.La seconda caratteristica, sulla quale per altro ci siè già soffermati, richiama l'art. 1321 c.c. "Nozione del contratto", rispetto al quale l'art. 2908 si pone come limite all'autonomia negoziale e questo spiega anche perché il legislatore professionale abbia voluto limitare il coefficiente innovativo proprio della sentenza costitutiva (espressione del potere dello stato) ai soli casi previsti dalla legge. In effetti ciò che caratterizza la sentenza costitutiva (la dove il concetto di sentenza costitutiva è intesa in senso ampio) è proprio il fatto che essa trasforma la realtà e in un certo senso come ha osservato attenta dottrina, la sentenza costitutiva è qualcosa di contrario all'accertamento perché mentre una sentenza di mero accertamento o di mera condanna fotografa una realtà già esistente e che una delle due parti contestava, la sentenza costitutiva innova la realtà, è caratterizzata dal coefficiente innovativo.vatore. Vi è una terza caratteristica che si lega alla sentenza costitutiva ma non emerge dall'art. 2909 c.c. ed è legato all'aspetto funzionale della sentenza costitutiva, perché la sentenza costitutiva è self executing, si auto esegue da sola senza la necessità che l'effetto innovativo che produce richieda un presso di esecuzione forzata. Esempio: se si ottiene una sentenza di condanna al pagamento di Matilde a 500.000 euro, e non c'è attuazione spontanea, bisognerà agire per l'esecuzione forzata. Nel caso di sentenza costitutiva invece non funziona così, se il giudice appurato che un contratto è un preliminare e che Tizio come promissario acquirente ha adempiuto a tutte le obbligazioni poniamo perché ha pagato caparra e acconto, mentre il promittente venditore non si è presentato dal notaio, il giudice se ritiene fondata la domanda costruttiva, la accoglie e costituisce il capo aTizio il contratto di proprietà, e Tizio potrà trascrivere la sentenza. Evidentemente se il promittente venditore si rifiuta di consegnare le chiavi di casa, Tizio non potrà ottenere il godimento del bene, ma un successivo giudizio non avrebbe ad oggetto di nuovo un diritto di proprietà ma il rilascio del bene, facendo valere il diritto di proprietà già esistente.
L'atto pubblico è titolo esecutivo, cioè consente di promuovere un processo di esecuzione forzata, il titolo esecutivo è un grande contenitore nel quale il ruolo principe è svolto dalle sentenze di condanna.
Sentenze costitutive in senso stretto 1032 c.c. Servitù coattive
Art. 1032. (Modi di costituzione). Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.