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LE PENE PRINCIPALI

DELITTI

1- l’ergastolo, che è la pena più grave e consiste nella privazione della libertà

personal per tutta la durata della vita (art. 22);

2- la reclusione, che è la privazione della libertà personale per un periodo di

tempo determinato che va da 15 giorni a 24 anni (art. 23);

3- la multa, che consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro che

non può essere inferiore a tra 50 euro e 50.000 euro (art. 24 c.p.);

CONTRAVVENZIONI:

4- l’arresto, che è materialmente simile alla reclusione, ma va da 5 giorni a 3

anni (art. 25);

5- l’ammenda, che è invece simile alla multa, e consiste nel pagamento di una

somma 20 euro e 10.000 euro

TRA

LE PENE ACCESSORIE

Aggravano una penaconseguono di diritto alla condanna penale

1- l’interdizione dai pubblici uffici, che priva il condannato di alcuni diritti

fondamentali e di alcune facoltà particolari tra i quali

1. il diritto di elettorato o di eleggibilità e di ogni pubblico

ufficio o incarico di pubblico servizio;

2. può essere perpetua o temporanea.

2- l’interdizione da una professione o da un’arte, che può essere solo

temporanea e priva il condannato di esercitare durante l’interdizione professioni

o arti per le quali sono richieste particolari autorizzazioni;

3- l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che può

essere solo temporanea (max 3 anni) e consegue generalmente alla

corruzione e concussione

 turbata liberta incanti

 frodi nei contratti

 ;

 PANTOUFLAGE

Riguarda solo la persona fisica condannata

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

1- l’affidamento in prova al servizio sociale per i condannati a una pena non

superiore a 3 anni l’esito positivo estingue la pena detentiva

2- la detenzione domiciliare (art. 47 ter Ord. Pen.), che consiste nella possibilità

di espiare la pena presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora

ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza per ultra70enni o per

pene nn superiore a 4 anni

3- la semilibertà che consiste nella concessione al condannato ad una pena

detentiva non superiore a sei mesi o che abbia espiato almeno la metà della pena

(venti anni per il condannato all’ergastolo), di trascorrere parte del giorno fuori

dall’istituto

4- liberazione anticipatariduzione della pena

MISURA DI SICUREZZA (tribunale di sorveglianza)

Si distingue dalla pena perché è proporzionata alla pericolosità del

condannato e non al delitto commesso.

Ha funziona di emenda tende alla rieducazione

è applicata per un tempo indeterminato ha un minimo tempo e cessa quando il

soggetto non è piu pericoloso

Si puo applicare anche agli infermi di mente

NON PATRIMONIALI

Ospedali psichiatrici, case di cura

 Liberta vigilata

 Divieto di soggiorno

PATRIMONIALI

Mezzi di prevenzione della delinquenza ad applicazione individuale, che colpiscono il

patrimonio del soggetto socialmente pericoloso che abbia già commesso uno o

più reati

Individuabili nella cauzione di buona condotta e nella confisca

La confisca

espropriazione a favore dello Stato di cose

nella 

che servirono a commettere il reato (gli arnesi da scasso, le reti da

 pesca, ecc.

che sono il prodotto o il profitto

 oppure di cose la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione

 reato

costituisce

SANZIONI CIVILI

1- la restituzione, ossia il ripristino della situazione preesistente al compimento

della fattispecie delittuosa;

2- il risarcimento del danno, ossia il pagamento di una somma di denaro che

equivalga al danno arrecato;

3- le obbligazioni civili del condannato verso lo Stato, ossia il pagamento

delle spese processuali ECC

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Le cause di estinzione del reato

che sono quelle che limitano il potere di punire dello Stato, impedendo all’Autorità

giudicante di applicare la sanzione penale nei confronti del reo

E sono:

1- la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.),

2- la cd. amnistia propria, disciplinata dall’art 151 c.p. e definita come un

provvedimento di clemenza generale con il quale lo rinuncia

Stato

all’applicazione della pena nei confronti di soggetti

3- la prescrizione, ossia la rinuncia dello Stato di far valere il proprio diritto-

dovere di punire, in forza di un trascorso lasso di tempo verificarsi del

dal

reato 6 anni per i delitti

 4 anni per le contravvenzioni

Comincia quando:

Per il reato consumato dal giorno della consumazione

 Per il reato tentatocessata attività

 Per il reato continuatocessata continuazione

4- l’oblazione nelle contravvenzioni, ossia il pagamento volontario di una

somma di denaro pari ad un terzo o alla metà del massimo dell’ammenda

prevista per la contravvenzione. Può essere:

a. obbligatoria (art. 162 c.p.), quando la pena prevista per la

contravvenzione è la sola ammenda, deve essere presentata prima

dell’apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna

b. facoltativa (art. 162-bis c.p.), quando la pena prevista per la

contravvenzione è alternativamente l’ammenda o l’arresto; può essere

anch’essa richiesta dall’imputato prima dell’apertura del dibattimento o

prima del decreto di condanna

5- la remissione della querela (art. 152 c.p.), ossia la revoca della querela

precedentemente proposta e che ha dato luogo all’avvio del procedimento

penale.

6- la sospensione condizionale della pena, (artt. 163 e 168 c.p.), ossia la

sospensione della pena inflitta dal giudice con una sentenza di condanna, a

condizione che, per un certo lasso di tempo il condannato non commetta altri

reati

7- il perdono giudiziale (art. 169 c.p.), vale a dire la rinuncia dello Stato a

condannare un minore di anni 18, purché questi non sia mai stato condannato

per un delitto; abbia commesso un reato punito con pena detentiva non

superiore a 2 anni o con pena pecuniaria non superiore ad euro 1549; Può

essere concesso una sola volta

8- le condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.), permette all’imputato, in presenza

di reati procedibili a querela soggetta a remissione, di vedersi dichiarato estinto

il reato nel caso in cui egli ripari interamente il danno da lui cagionato.

Le cause di estinzione della pena (GIA INFLITTA)

che invece incidono sulla pena già inflitta al colpevole con sentenza passata

in giudicato, in quanto ne impediscono l’esecuzione.

1- la morte del reo dopo la condanna (art. 171 c.p.);

2- la cd. amnistia impropria (art. 151 c.p.), che è disciplinata ugualmente

all’amnistia propria, ma presuppone ovviamente una sentenza di condanna

passata in giudicato

3- la prescrizione della pena, che, come la prescrizione per l’estinzione del reato,

riguarda uno specifico lasso di tempo trascorso. Ha per oggetto solo le pene

principali ed è sempre esclusa per l’ergastolo;

TEMPO

Reclusione il doppio della pena inflitta e comunque

tra i 10 e i 30

Anni

Multa 10 anni

Arresto e ammenda 5 anni

4- l’indulto (art. 174 c.p.), che è un provvedimento di clemenza generale che ha

come destinatari una pluralità di soggetti e consiste nel condono in tutto o

in parte della pena principale. La sua efficacia è circoscritta ai reati

SOLO

commessi fino al giorno precedente all’emanazione del decreto;

5- la grazia (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.), che è un atto di clemenza particolare, nel

senso che interessa un solo soggetto e non una pluralità di soggetti, e viene

concesso dal Presidente della Repubblica. Opera solo sulla pena principale,

che viene cosi condonata in tutto o in parte, e presuppone una sentenza di

condanna irrevocabile.

La non menzione della condanna (art. 175 c.p.), la riabilitazione (art 178-181 c.p.) e la

libertà condizionale (artt. 176-177 c.p.), sono poi da considerare, piuttosto, dei

benefici concessi al condannato in forza di un comportamento meritevole e mirano

alla risocializzazione del condannato.

I REATI CONTRO LA PA

PUBBLICI UFFICIALI

coloro i quali esercitano una pubblica funzione, vuoi legislativa, giudiziaria od

amministrativa

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

quei soggetti che svolgono un’attività disciplinata nelle stesse forme della

 

pubblica funzione,

ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima. (possono

essere anche privati)

1° DIFFERENZA: fra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si può

rinvenire nel fatto che

il PUBBLICO UFFICIALE è in grado di impegnare verso l’esterno la P A e di

 partecipare al processo di formazione della sua volontà, mentre ,

l’incaricato di pubblico servizio è figura di tipo residuale , nel senso che è

 individuata come il soggetto compie attività strumentali od

che

accessorie svolgimento della pubblica funzione

allo

ANALIZZARE UN REATO

SOGGETTO ATTIVO

 BENE TUTELATO

 ELEMENTO OGGETTIVOLA CONDOTTA

 ELEMENTO SOGGETTIVO CHE TIPO DI DOLO

 QUANDO SI CONSUMA

 PECULATO 4-10.6 (proprio, plurioffensivo)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del

suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra

cosa mobile altrui, se ne appropria,

è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi

Il denaro ed i beni mobili devono necessariamente essere “altrui”, ossia non

appartenere al soggetto attivo, né essere oggetto di diritto reale come di qualsiasi altro

diritto che gli attribuisca una disponibilità delle cose

SOGGETTO ATTIVOPUBBLICO UFFICIALE O INCARICATOPROPRIO

 BENE TUTELATO BENI P.A. E DI PRIVATIPLURIOFFENSIVO

 ELEMENTO OGGETTIVOLA CONDOTTA L’APPROPRIAZIONE PER RAGIONE

 D’UFFICIO

ELEMENTO SOGGETTIVO CHE TIPO DI DOLOGENERICO

 QUANDO SI CONSUMAQUANDO SE NE APPROPRIA

PECULATO D’USO

Quando lo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso

momentaneo, è stata immediatamente restituita 6 mesi a 3 anni

No somme di denaroma cose chiaramente identificabili

DOLO SPECIFICO

Es.utilizzo telefono dell’ufficio per fini personali

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI

Quando giovandosi dell'errore altrui (non deve essere determinato dal

 compor

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A.A. 2024-2025
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher domtucc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof La Ragione Colobma.