Reati contro la pubblica amministrazione
REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
I reati contro la pubblica amministrazione sono suddivisi in due settori. Da un
lato si collocano i reati che rappresentano un’aggressione ad interessi della
proviene dall’interno
pubblica amministrazione che della stessa, cioè
commessi da soggetti che appartengono alla pubblica amministrazione. Si tratta
di reati propri commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
reati commessi da
(articolo 314-335). E’ poi prevista un a seconda categoria di
privati ai danni della pubblica amministrazione (articoli 334-356),
comprendente situazioni molto diverse, quali, ad esempio, violenza e resistenza
a pubblico ufficiale, i reati di oltraggio e di interruzione di pubblico servizio.
SEZIONE PRIMA – ATTIVITA’ DI PUBBLICO SERVIZIO
Sommario: 01) Definizione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico
servizio, 02) Distinzione tra soggetti qualificati e soggetti non qualificati, 03)
Elementi per individuare le attività di natura pubblicistica, 04) Rapporto tra
privatizzazione di enti pubblici e qualifica pubblicistica, 05) Settore bancario,
06) Sanità, 07) Trattamento previdenziale integrativo, 08) Altri settori
01) DEFINZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI
PUBBLICO SERVIZIO
Prima di entrare nel merito dei reati contro la pubblica amministrazione, è
quando un soggetto possa essere definito
necessario cercare di capire
pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio. La versione originaria
definizioni sostanzialmente tautologiche;
del codice conteneva due infatti, si
pubblico ufficiale il soggetto che svolgeva una pubblica funzione.
riteneva Si
sosteneva, cioè, che al concetto di pubblico ufficiale corrispondesse una
pubblica funzione, peraltro non definita in quanto il codice rinviava
espressamente all’elaborazione dottrinale nell’ambito del diritto amministrativo.
Nella norma erano poi indicate alcune connotazioni di contorno, ma che non
spostavano i termini della questione. Questa definizione, come è intuibile, era
stata fonte di molte incertezze, soprattutto per il motivo che l’assetto della
pubblica amministrazione è andato trasformandosi negli anni assumendo
Parte 9° - Reati in materia di stupefacenti 1
Reati contro la pubblica amministrazione
caratteristiche assai differenti rispetto agli anni venti e trenta. Non deve, infatti,
essere dimenticato che nel corso degli anni si è verificato un ampliamento
notevolissimo dell’ambito di operato della pubblica amministrazione, che è
andato ben oltre le previsioni del legislatore del codice Rocco. Gli stessi
problemi, forse maggiori, nascevano dalla definizione di incaricato di pubblico
tautologicamente sanciva che fosse incaricato di pubblico
servizio che molto
servizio chi svolgeva un pubblico servizio.
Il legislatore del 1990, con la legge 86, nel quadro di una modifica non
complessiva, ma sicuramente articolata, dei reati contro la pubblica
amministrazione, ha cercato di affrontare la questione cercando di offrire
qualche indicazione in più rispetto al passato.
ARTICOLO 357 CODICE PENALE – Nozione di pubblico ufficiale
[1] Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
legislativa, giudiziaria amministrativa.
una pubblica funzione o
[2] Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
diritto pubblico atti autoritativi
norme di e da e caratterizzata dalla formazione
e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
poteri autoritativi certificativi.
svolgersi per mezzo di o
Il nuovo articolo 357 definisce pubblici ufficiali i soggetti che esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- Ricoprono una pubblica funzione legislativa i membri del Parlamento ed i
membri dei Consigli Regionali.
- Ricoprono una pubblica funzione giudiziaria, concetto forse meno intuitivo
di quello precedente, ma ricollegabile all’esercizio di uno dei classici poteri
individuati dalla tripartizione risalente a Montesquieu, coloro che operano nel
compresi i soggetti che non svolgono
settore della giurisdizione,
propriamente una funzione giurisdizionale, ma una semplice funzione di
supporto alla stessa.
- Area magmatica e di difficile individuazione risulta quella residuale, che, in
pubblica funzione
maniera puramente riassuntiva, viene definita
amministrativa.
Il legislatore del 1990 ha cercato di cimentarsi proprio su questo terreno,
dettando qualche direttiva di identificazione. Ai sensi del secondo comma
dell’articolo 357, si considera pubblica funzione amministrativa quella
disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi o certificativi. La
norma enuncia, inoltre, una serie di parametri che, però, nella realtà dei fatti,
servono soltanto per identificare le aree delle qualifiche pubblicisticamente
rilevanti. Infatti, i concetti di formazione e manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione oppure il suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi
o certificativi servono per identificare la pubblica funzione, ma in relazione
Parte 9° - Reati in materia di stupefacenti 2
Reati contro la pubblica amministrazione
all’area degli altri soggetti che ricoprono una qualifica pubblicistica, cioè gli
incaricati di pubblico servizio.
Nell’articolo 358, superando la precedente tautologia, si è cercato di aggiungere
qualche connotato al concetto di pubblico servizio (materia scivolosa anche
nell’ambito dello stesso diritto amministrativo).
ARTICOLO 358 CODICE PENALE – Nozione della persona incaricata
di un pubblico servizio
[1] Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
quali, a disciplinata nelle stesse
[2] Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
forme della pubblica funzione, mancanza dei poteri
ma caratterizzata dalla
tipici di questa ultima, con esclusione
e dello svolgimento di semplici mansioni
prestazione di opera meramente materiale.
di ordine e della
Per pubblico servizio, ai sensi del secondo comma dell’articolo 358, si intende
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione (quindi, di
Alla persona
nuovo, con norme di diritto pubblico ed atti autoritativi).
incaricata di pubblico servizio non sono attribuiti i poteri tipici della
pubblica funzione.
Inoltre, situazioni che, di per sé, rientrerebbero nella definizione di pubblico
servizio, vengono escluse per evitare un’eccessiva dilatazione delle qualifiche
soggettive (e quindi dell’applicazione dello Statuto Penale della Pubblica
Amministrazione). Non sono considerate persone incaricate di pubblico servizio
coloro che svolgono semplici mansioni di ordine o prestano opera meramente
materiale.
Dall’analisi delle due disposizioni, così come sono state riformulate da
legislatore nel 1990, si evince che, in definitiva, la prima operazione da
nell’identificare l’attività
effettuare (di fatto piuttosto difficoltosa) consiste
pubblicisticamente qualificata, all’interno della quale occorrerà poi distinguere
la pubblica funzione dal pubblico servizio in senso stretto, contrapponendolo
alle attività di natura privata (non soggette allo Statuto Penale della Pubblica
Amministrazione). Proprio in quest’ambito si gioca la partita più importante in
quanto una volta che è stato chiarito che un certo settore rientri tra le attività
pubblicisticamente rilevanti sarà sufficiente individuare l’esercizio di
determinati poteri, segnalati nella seconda parte della definizione della funzione
amministrativa, per distinguere tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico
risulta pubblico ufficiale il soggetto che ricopre poteri
servizio. In pratica,
autoritativi ed autocertificativi che lo distinguono dal semplice incaricato di
pubblico servizio, cui questi poteri non sono attribuiti.
Parte 9° - Reati in materia di stupefacenti 3
Reati contro la pubblica amministrazione
DISTINZIONE TRA SOGGETTI QUALIFICATI E SOGGETTI NON
QUALIFICATI
Il problema maggiore, come si avrà modo di evincere in seguito, consiste nel
delimitare il rapporto esterno, in quanto la distinzione interna fra pubblici
ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, in virtù dei criteri dati dal legislatore
(articoli 357/358), non presenta grossi difficoltà.
E’ evidente che nel campo delle attività pubblicisticamente rilevanti sono
impiegati soggetti in grado di manifestare la volontà del servizio pubblico, in
quanto dispongono di poteri di accertamento degli illeciti ed hanno, in qualche
caso, poteri coercitivi o poteri certificatvi di attestazione. All’interno dei settori
pubblicisticamente rilevanti, chi è dotato di simili poteri assume la qualifica di
pubblico ufficiale, mentre chi è ne privo, rimane, eventualmente (ma non
necessariamente), un incaricato di pubblico servizio. In merito alla qualifica di
incaricato di pubblico servizio, deve essere rimarcato che l’articolo 358 presenta
una definizione in negativo in quanto, dopo aver precisato che la nozione di
incaricato di pubblico servizio risulta residuale, viene posto uno sbarramento
semplici mansioni d’ordine attività
verso il basso. Quindi chi svolge o
puramente materiali, pur rientrando nell’ambito di un’attività
non viene
pubblicisticamente rilevante che costituisce un pubblico servizio,
considerato un incaricato di pubblico servizio in quanto il legislatore ha
ritenuto opportuno limitare ad un certo livello l’attribuzione di qualifiche ai
soggetti. Si tratta di soggetti che svolgono la loro attività inquadrati nell’ambito
di un pubblico servizio, ma non risultano incaricati di pubblico servizio perché il
compimento
loro compito è puramente esecutivo o comunque si esaurisce nel
di attività meramente materiali.
Attenzione, non si tratta di un’esclusione da poco, in quanto, ad esempio, nel
settore sanità, il barelliere, che svolge un’attività meramente materiale, non
dispone della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso discorso è
valido per la dattilografa del palazzo di giustizia o dell’università, che ricopre
una mansione puramente d’ordine. soggetti qualificati e soggetti non
In merito alla distinzione tra
qualificati, di recente sono stati espressi alcuni dubbi inerenti determinate
professioni. E’ stato, per esempio, posto il problema se l’autista di un mezzo,
inquadrato nell’ambito del servizio pubblico, risulti un incaricato di pubblico
servizio. La risposta è stata in generale negativa, ma con qualche eccezione. In
particolare, in riferimento all’autista di un mezzo pubblico, è stata negata la
qualifica pubblicistica in virtù del fatto che sia tenuto ad eseguire un’attività
prevalentemente programmata da altri e non abbia alcun margine di autonomia e
di scelta.
Qualche discussione in più si è avuta riguardo gli autisti di mezzi di soccorso
(autoambulanze) cui, in alcuni casi è stata attribuita la qualifica di incaricati di
pubblico servizio. In un caso passato sotto il vaglio della Cassazione, era stato
richiesto dalla polizia l’intervento di un’autoambulanza il cui autista si era, però,
Parte 9° - Reati in materia di stupefacenti 4
Reati contro la pubblica amministrazione
rifiutato di caricare sul mezzo la persona che secondo gli agenti della polizia di
Stato, doveva essere trasportata in ospedale. Il fatto configurava senza problemi
un’omissione di soccorso, ma la questione si incattivita a tal punto che gli agenti
avevano denunciato l’autista per omissione di atti d’ufficio, ai sensi dell’articolo
1
328, comma 1. La Cassazione ha confermato la tesi, proposta dai giudici dei
gradi precedenti, secondo cui l’autista fosse investito di una qualifica
pubblicistica, anche se, nel caso specifico, poteva sorgere il dubbio che non si
trattasse di un semplice autista di un’autoambulanza, ma di un soggetto
maggiormente qualificato. Infatti, in genere, con il mezzo di soccorso si
muovono due o tre persone, di cui almeno una ricopre un ruolo di
coordinamento e di direzione. In questo caso, sarebbe stato forse più corretto
appurare se l’autista ricoprisse il ruolo di capo equipaggio dell’autoambulanza in
grado, per esempio, nel momento in cui si ricevono più chiamate via radio di
decidere sulle priorità di intervento. In questo caso l’attribuzione di compiti non
meramente esecutivi può essere idonea a ritenere l’autista un incaricato di
pubblico servizio, qualifica che non spetta, invece, al soggetto posto ai suoi
ordini, il quale deve eseguire le direttive senza discutere. Per come è stata
valutata dalla Cassazione, la questione è rimasta un po’ ambigua in quanto se il
soggetto si fosse realmente rivelato un semplice autista non si sarebbe potuto
vedere di quali margini di autonomia avrebbe potuto disporre. Il semplice autista
di un’autoambulanza è tenuto a rispettare un cliché ben prestabilito (in base al
quale è obbligatorio prima soccorrere il soggetto leso e poi trasportarlo,
attraverso la via più breve, in l’ospedale), ma non dispone, in genere, della
possibilità di redigere una scala di priorità di intervento. Si tratta insomma di
una situazione in cui occorre valutare, con meno superficialità di quanto fatto
dalla Cassazione in qualche pronuncia, i compiti che la disciplina del settore
attribuisce ad un determinato soggetto. In particolare è opportuno distinguere se
i compiti risultino meramente esecutivi o implichino un ambito, seppure molto
ristretto, di scelta.
Tra l’altro, occorre, rimarcare che le categorie previste dal comma 2
dell’articolo 358 si rivelano di vecchio tipo, perché facendo riferimento alla
nozione di mansione d’ordine, la norma si riallaccia all’inquadramento del
pubblico impiego prima dell’istituzione delle qualifiche funzionali. Comunque,
sia dottrina che giurisprudenza sostengono che per includere un soggetto nel
novero degli incaricati di pubblico servizio sia necessaria la possibilità di
svolgere un’attività almeno autonoma (se non discrezionale).
Non è, per esempio, ritenuto qualificato un soggetto che svolge funzioni di
autista dipendente di un ufficiale giudiziario quando queste funzioni restano
circoscritte ad un’attività meramente materiale in quanto non rientra
nell’esercizio dei poteri certificativi neppure l’obbligo di annotare i chilometri
1 Pisa P.
Cassazione Penale Sezione VI, 09/07/1997, in “Giurisprudenza vol .II, Cedam, Padova, 2003, pag.118.
commentata di diritto penale”,
Parte 9° - Reati in materia di stupefacenti 5
Reati contro la pubblica amministrazione
percorsi ed i relativi consumi di carburante (mansioni espletata solamente al fine
2 .
di ottenere un rilascio di buoni carburante equivalente ai chilometri percorsi)
Recentemente, si è posto un problema di qualifica anche per il conducente di
taxi. Il fatto che il servizio taxi possa essere considerato un pubblico servizio è
decisamente plausibile, anche se il servizio non si svolge in regime di
concessione. L’attività è peraltro scrupolosamente disciplinata da determinate
norme poste dagli enti locali (rispetto di certe informazioni, prenotazioni, orari,
ecc…). Quindi si potrebbe ritenere che siano presenti elementi sufficienti per
ritenere il servizio taxi un servizio pubblico a tutti gli effetti e non un semplice
3
servizio al pubblico. Una pronuncia della Cassazione (riguardante un soggetto
che effettuava arrotondamenti sulle tariffe praticate agli utenti) ha, tuttavia,
negato che in capo al tassista ricada la qualifica di incaricato di pubblico
servizio in quanto l’attività non lascia al soggetto margini di autonoma
determinazione. Il taxista è, infatti, obbligato a contrarre con il pubblico ed è
obbligato a seguire il percorso più conveniente per raggiungere la meta
indicatagli dal cliente (quindi si presenta con una veste analoga a quella
dell’autista della linea filoviaria, tranviaria o automobilistica che è tenuto a
seguire un percorso più o meno obbligato ed è privo di margini di
autodeterminazione).
03) ELEMENTI PER INDIVIDUARE LE ATTIVITà DI NATURA
PUBBLICISTICA
La risoluzione del problema inerente l’identificazione dell’attività che possa
rientrare nella definizione di pubblica amministrazione, venendo di conseguenza
regolamentata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, risulta
fondamentale perché determina l’applicazione della disciplina penalistica.
Infatti, deve essere tenuto ben presente che il ricorso alla disciplina penalistica
prevede in alcune situazioni l’applicazione del reato A anziché del reato B (vedi
ad esempio la dicotomia peculato – appropriazione indebita) ed in altri casi
l’applicazione di una norma penale in vicende che se commesse da un
privato risulterebbero penalmente irrilevanti (rifiuto di atti d’ufficio, abuso
d’ufficio, ecc…).
Determinate attività disciplinate da norme di diritto pubblico, che assumono
quindi una valenza pubblicistica (si pensi all’attività di polizia), non pongono
alcun problema di individuazione, ma via via che si esce da quei tre quattro
settori classici, monopolizzati dalla mano pubblica, qualunque forma abbia
l’intervento dello Stato, si apre la discussione.
Si pensi al settore dei trasporti. In origine, aveva chiaramente una
matrice privatistica in quanto non era previsto alcun intervento da parte dello
2 Pisa P.
Cassazione Penale Sezione VI,
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