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TRASGRESSIONI RIGUARDANTI LA C.D. ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.

Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. Autore di questo reato può essere solamente il proprietario della cosa. Gli altri risponderanno del.

reato di danneggiamento. Art.734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti allaspeciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Essi sono disciplinati nel libro 2 al titolo III.

Il codice distingue i reati in tre gruppi:

  • delitti contro l'attività giudiziaria
  • delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
  • tutela arbitraria delle private ragioni.

Con i delitti del primo gruppo, che sono i più importanti, viene tutelato il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Tale gruppo comprende i seguenti reati:

  1. violazione di obblighi concernenti la notizia di reato
  2. rifiuto di uffici legalmente dovuti
  3. simulazione di reato, calunnia, autocalunnia.
  4. Falsa testimonianza ed altre
  1. favoreggiamento
  2. prevaricazione
  1. VIOLAZIONE DI OBBLIGHI CONCERNENTI LA NOTIZIA DI REATI.
  1. Art. 361.

delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Fatto in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio omettano di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui hanno avuto notizia.

Il modo in cui la notizia è giunta è indifferente; essa deve essere in grado di far ritenere agli organi competenti che

è stato commesso un reato. Deve trattarsi di un reato non perseguibile a querela di parte. Il presupposto del reato è che p.u. Oppure l'incaricato di p. s. devono avere ricevuto notizia di reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Elemento oggettivo del reato è l'omissione o il ritardo, quando esso è rilevante per gli interessi della giustizia, di fare rapporto all'autorità giudiziaria. Il dolo è costituito dalla volontà e consapevolezza di omettere il rapporto e dalla consapevolezza che tale reato è perseguibile senza querela. Infatti esso è escluso nell'ipotesi in cui il reato sia perseguibile solamente a querela della persona offesa. Aggravante (reclusione sino ad 1 anno) se il reato è commesso da un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Art. 364

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di

un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte1( ) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. A differenza del precedente reato soggetto attivo può essere solo il cittadino. Il presupposto deve essere sempre una notizia che abbia il carattere della serietà. Il dolo è escluso se il soggetto ignora che il fatto commesso sia un reato contro la personalità dello stato punibile con l'ergastolo.

Omissione di referto

Art. 365

Omissione di referto. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la

multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Soggetti attivi possono essere solamente professionisti nell'ambito sanitario. Essi hanno l'obbligo di fare referto quando hanno effettuato una prestazione sanitaria. Se omettono o ritardano di fare referto essi rispondono del delitto in esame.

Quindi il presupposto è l'effettuazione di una prestazione sanitaria professionale.

Il dolo è un dolo specifico perché oltre la volontà di ritardare il referto deve esserci l'ulteriore volontà e consapevolezza di omettere o ritardare il referto sapendo che molto probabilmente si trova davanti ad un fatto che presenta le caratteristiche di un reato perseguibile d'ufficio.

RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI

Art. 366

Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a

sequestro dal giudice penale,ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a seimesi o con la multa da euro 30 a euro 516.Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta didare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ognialtra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria .Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.Questa norma tutela sempre il funzionamento della giustizia ma anche la speditezza conla quale il procedimento penale deve essere svolto e a tal fine la non

La cooperazione di alcuni soggetti è ritenuta lesiva. Tali soggetti sono:

  • il perito
  • l'interprete
  • il custode di cose sottoposte a sequestro
  • testimone
  • ogni altra persona chiamata temporaneamente a svolgere una funzione giudiziaria.

Il reato viene suddiviso in 2 parti:

  1. chi con mezzi fraudolenti ottiene l'esenzione dall'obbligo di comparire e prestare il suo ufficio all'autorità giudiziaria
  2. chi rifiuta di dare le proprie generalità, prestare il giuramento, assumere o adempiere alcune funzioni richieste.

SIMULAZIONE DI REATO

Art. 367

Simulazione di reato.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la

reclusione da uno a tre anni. Ratio: evitare che l'autorità giudiziaria con tutti i suoi mezzi venga messa in moto inutilmente. Questo reato si presenta in due forme: - simulazione formale: quando un soggetto, tramite denuncia, istanza, querela, afferma falsamente che è avvenuto un reato; - simulazione reale: quando un soggetto simula le tracce di un reato; tentare falsamente di far apparire un reato. 4 presupposti per la configurazione di questo reato: 1) la simulazione deve avere come oggetto un reato vero e proprio 2) il reato non deve essere avvenuto 3) il procedimento penale non deve essere iniziato ma basta la simulazione di un fatto idoneo a determinare un probabile procedimento penale. 4) Non deve trattarsi di un'incolpazione personale (calunnia). CALUNNIA E AUTOCALUNNIA Art. 368 Calunnia. Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che aquella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte ( ). In questo reato il soggetto passivo è duplice: l'autorità giudiziaria e il cittadino incolpevole a differenza della simulazione di reato in cui si tutela solo l'autorità giudiziaria. La pena per questo reato varia a seconda del reato del quale
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A.A. 2012-2013
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fiorella Antonio.