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Reati contro la pubblica amministrazione

Termini

Poietico: da poiesi che, in filosofia, è l'attività creatrice dello spirito.

Gabelliere: Chi riscuoteva le gabelle; oggi, in senso scherzoso, doganiere.

Picchettaggio: Si intende l'azione svolta da lavoratori in sciopero davanti a uno stabilimento, per scoraggiare o impedire fisicamente l’ingresso di chi non intende aderire allo sciopero.

Inurbano: Cafone, incivile, maleducato, scortese, sgarbato.

Agnosticismo (dal greco a-gnothein, letteralmente non sapere) indica un atteggiamento concettuale con cui si sospende il giudizio rispetto a un problema poiché non se ne ha, o non se ne può avere, sufficiente conoscenza. L'impossibilità umana a dare una condizione circoscritta in un termine di paragone non trova assonanza con "l'umanis idealum", quindi l'idea immaginaria umana di un dio non coincide con la naturale riconoscenza di un'entità superiore non materiale.

Consesso: Adunanza di persone ragguardevoli per trattare di cose di qualche momento.

Millantare: Mentire, spacciare per vero qualcosa che non lo è, aumentandone esageratamente anche qualità che non gli appartengono.

Patrocinatore [pa-tro-ci-na-tó-re] s.m. (f. -trice):

  • Dir. Chi è abilitato dalla legge a esercitare il patrocinio in un giudizio.
  • Estens. Chi sostiene, propugna o difende qualcuno o qualcosa: patrocinatore di una manifestazione culturale.

In funzione di agg. nell'accezione 2 del sostantivo: ente patrocinatore.

Norme penali in bianco: Sono norme che contengono una sanzione ben definita, ma il precetto è piuttosto vago e rimandato ad altri provvedimenti di autorità statali o ancora da definire. Da rilevare il fatto che il precetto esiste (e non è inesistente come è stato anche affermato da qualche autore) ma rimane sui generis.

Licitazione f (pl: licitazioni): Gara in cui vince chi fa l'offerta più alta o vantaggiosa.

Carpire [car-pì-re] v.tr. (carpisco, carpisci ecc.) [sogg-v-arg-prep.arg]

  • Prendere, sottrarre qualcosa a qualcuno con l'inganno SIN estorcere: carpire denaro a un commerciante; in contesto noto il secondo argomento può essere sottinteso.
  • Figurato: carpire un segreto, riuscire a scoprirlo.

USL: Unità sanitaria locale - oggi Azienda sanitaria locale (ASL).

Incanti: Asta.

Chiosare [chio-sà-re] v.tr. (chiòso ecc.) [sogg-v-arg]

  • Spiegare e interpretare un testo per mezzo di chiose o annotazioni; estens. commentare un testo.

Nomofilachia (approfondimento) m: (diritto) compito di assicurare l'esatta e uniforme interpretazione della legislazione nazionale, che è una delle principali funzioni della Corte di Cassazione.

Intuitus personae: La locuzione latina Intuitu personae, da tradurre con l'italiano "avuto riguardo alla persona", indica nel linguaggio giuridico quei negozi nei quali è rilevante per il consenso di una parte la fiducia riposta nell'altro contraente. È ad esempio un contratto intuitu personae il contratto di consulenza con un libero professionista, individuato sulla base non di una mera convenienza economica - come per le offerte più basse in materia di appalti - quanto sull'affidamento che il cliente valuta relativamente alla qualità (fino a quel momento) garantita nell'esecuzione delle prestazioni professionali. Tale affidamento può derivare dal prestigio del professionista o operatore economico, ovvero da esperienze dirette tra i due contraenti, rapporti consolidati in rapporti affini, segnalazioni o qualsiasi altro elemento rilevante per il committente-cliente. L'affidamento intuitu personae è dunque proprio delle attività dei privati e sempre più limitato invece per le amministrazioni pubbliche che, nello spendere il denaro dei contribuenti, devono per legge garantire l'equità e l'imparzialità delle scelte. Tipico esempio di scelta intuitu personae è quella del medico di fiducia, del meccanico di fiducia, dell'avvocato di fiducia, ecc.

Pleonasmo (dal greco πλεονασμός: pleonasmós) è la figura retorica per cui si ha un'aggiunta di parole o elementi grammaticali esplicativi a un'espressione già compiuta dal punto di vista sintattico. A tale accorgimento, il cui effetto è un'evidente ridondanza, si ricorre per ragioni stilistiche, al fine di dare alla frase una maggiore chiarezza o efficacia.

Apodittico: Atto a dimostrare per prova di evidenza.

Le diverse forme del dolo

Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo di seguito descritte.

La figura del dolo intenzionale ricorre quando il soggetto mira a realizzare con la sua azione o omissione l'evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta). Ad esempio, un soggetto esplode alcuni colpi di pistola all'indirizzo di un altro individuo al fine di provocarne la morte. La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà.

Ricorre la figura del dolo diretto quando l'evento non è l'obiettivo dell'azione od omissione dell'agente, il quale tuttavia prevede l'evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore. In dottrina si fa l'esempio di un armatore che provochi l'incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il premio dell'assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell'equipaggio. Nel dolo diretto il soggetto conosce tutti gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà ad integrarli. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la previsione.

Il dolo eventuale si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrando un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della colpa cosciente. L'agente decide di agire "costi quel che costi", accettando il rischio del verificarsi dell'evento. Nella colpa cosciente l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito.

Il dolo alternativo si ha quando l'agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale), della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto.

Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da un'intenzione differente. Es. esiste dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide.

Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.

Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l'agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.

Errore sul precetto

Infine, è da precisare che l'errore sulla legge penale (o meglio, quindi, sul precetto penale) è considerato inescusabile dall'art. 5 c.p., non è quindi possibile far rilevare a discarico dell'agente un errore eventualmente occorso in tale sede. C'è da dire, però, che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 364 del 1988, anche l'inevitabile mancata conoscenza del precetto (qualcosa di molto più sottile dell'errore) ha ottenuto una qualche tutela giuridica: si veda in tale sede in quali termini.

De iure condendo

De iure condendo, alla lettera "in merito al diritto che dovrebbe essere formulato", è un'espressione latina che viene normalmente utilizzata ogni qual volta si parla di politica legislativa. In pratica, il latinismo in questione è generalmente utilizzato con riferimento a riflessioni aventi ad oggetto prospettive di modifiche legislative e contenute in saggi di dottrina o in tesi di laurea. Molto utili per la formulazione di riflessioni de iure condendo sono, poi, i documenti che attestano i lavori parlamentari, i quali, per altro, sono messi a disposizione di tutti assieme anche alla scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa corredata dalle relazioni e degli elementi per l'istruttoria stessa con i seguenti elementi:

  • Necessità dell’intervento con legge
  • Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
  • Rispetto degli altri principi costituzionali
  • Incidenza sull’ordinamento giuridico
  • Formulazione del testo
  • Schede di lettura
  • Testo a fronte
  • Progetto di legge
  • Normativa di riferimento
  • Costituzione
  • Leggi ordinarie
  • Decreti ministeriali

Probità

Sinonimi: giustizia, integrità, onestà, correttezza, dignità, virtù, bene, coscienza.

Eziologia

L'eziologia (anche etiologia) è lo studio della causalità, ovvero del rapporto di causa-effetto in vari differenti ambiti. Il termine deriva dal greco (aitia = causa e logos = parola/discorso) ed è utilizzato in filosofia, fisica, biologia e psicologia in riferimento alle cause che provocano diversi fenomeni. In linea generale, si tratta dello studio e dell'approfondimento sul motivo per cui alcuni eventi si verificano, o persino sulle ragioni che si nascondono dietro determinati avvenimenti.

Anfibologico 1 (agg.) Che si presta a doppia interpretazione. ~ ambiguo, equivoco.

Mercimonio: Traffico illecito.

Proscenio: È la parte del palcoscenico teatrale che si trova verso il pubblico.

Analogia in malam partem: Applicazione analogica di una norma a danno dell'imputato.

Inviso: Aggettivo il cui significato è: che è considerato con antipatia, con diffidenza o con odio: un uomo inviso a tutti; un provvedimento inviso alla popolazione.

Sodale 1 (sm. e sf.) Appartenente a un sodalizio, associazione.

Icastico 1 (agg.) (pl. m.-ci) Che ritrae la realtà così come appare. ~ concreto. <> irreale. Sinonimi: azzeccato, concreto, conforme alla realtà, di grande efficacia rappresentativa, effettivo, efficace, esatto, espressivo, evidente, incisivo, indovinato, positivo, preciso, reale, scultoreo, vivo.

Acribia [a-cri-bì-a] s.f. Accuratezza nel lavoro critico SIN scrupolosità, precisione.

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS

Claudicante 1 (agg.) Zoppicante.

Norme penali a tutela della pubblica amministrazione

57 articoli, divisi in tre capi nel titolo II del libro II del codice penale. Ma anche nella parte generale figura il pubblico ufficiale per i reati commessi all'estero pene accessorie e per le cause di giustificazione. Si hanno le norme della parte generale CP+ titolo II LIBRO II CP+norme extra CP+Altre norme parte speciale del CP. Sistematica del codice penale si svolge per interessi. 357. Nozione del pubblico ufficiale. (1) — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (2) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (3). Gli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico ed a atti autoritativi (4), e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Va segnalato l’ampio e vivace dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, sulla nozione di pubblica funzione e, di conseguenza, sulla nozione di pubblico ufficiale. La legge del ’90 ha abolito la definizione relativa all’impiegato ed ha puntato tutto sulla pubblica funzione, legislativa, giudiziale ed amministrativa. Tuttavia, di pubblica funzione la dottrina pubblicistica non ha ancora fornito una definizione. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, per evitare di incorrere in definizioni che inevitabilmente appaiono inadeguate, preferiscono fornire indici di massima cui attenersi per attribuire ad un soggetto la qualifica di pubblico ufficiale. Così, e muovendo anche dal dato legislativo, possono definirsi pubblici ufficiali:

  • I soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico ovvero la rappresentano all’esterno (segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri).
  • Coloro che sono muniti di poteri autoritativi (gli agenti di forza pubblica, i capitani di navi, i controllori delle ferrovie e delle aziende di trasporto).
  • Coloro che sono muniti di poteri di certificazione (il procuratore legale che autentica la firma del cliente, i mediatori autorizzati, etc).

Infine, va ricordato che la migliore dottrina e la prevalente giurisprudenza sono concordi nel ritenere che deve considerarsi pubblico ufficiale anche il c.d. funzionario di fatto, ossia il soggetto che, senza essere un organo della P.A., esercita una pubblica funzione essenziale o indifferibile, in presenza della convinzione pubblica della validità ed efficacia degli atti posti in essere. L’ammissibilità del funzionario di fatto nel nostro ordinamento si giustifica in applicazione del principio di indefettibilità e di continuità dell’azione amministrativa, poiché egli fa sì che quest’ultima sia continua nel tempo e nello spazio anche in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Si pensi al completo isolamento di una parte del territorio nazionale, ad esempio per un terremoto, con la conseguente assunzione di poteri pubblici da parte di un individuo o di un gruppo di individui. È necessario, tuttavia, che non vi sia usurpazione o comunque autorizzazione contra legem della funzione.

358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. (1) — Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (2). Per pubblico servizio (3) deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (4).

Il legislatore del ’90, pur ridefinendo le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, ha perso l’occasione di risolvere l’annosa questione inerente la qualifica da attribuire (e, dunque, il regime penale da riconoscere) ai dipendenti degli enti pubblici economici, ed in particolare ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico. La prevalente dottrina (Cass. Sez. Un. 10467/81), muovendo dal presupposto che l’attività bancaria fosse segnata da un interesse pubblico imminente, era orientata nel senso di attribuire all’attività creditizia, pubblica e privata, natura di servizio pubblico in senso oggettivo, e agli impiegati degli enti creditizi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio. Tuttavia, già nel 1983 la Corte Costituzionale, sulla scorta delle critiche che tale impostazione suscitava in dottrina, oltre che degli orientamenti comunitari, rivolgeva un esplicito invito al legislatore ad intervenire positivamente. La svolta, nel senso di riconoscere prevalente il carattere imprenditoriale dell’attività creditizia (anche pubblica) è stata segnata dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale che, nella sentenza 8342/1987, affermava: «lo statuto penale della P.A. è applicabile soltanto all’attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica». I dipendenti delle banche, siano esse pubbliche o private, sono dunque semplici impiegati privati e non esercenti un pubblico servizio. Pertanto risponderà di appropriazione indebita [v. 646], e non già di peculato [v. 314], il dipendente di un istituto di credito che si appropri ovvero distragga a profitto proprio o altrui il denaro di cui abbia possesso per ragione del suo ufficio. Va, però, segnalato che, nonostante l’avallo che tale impostazione ha ricevuto dalla Corte Costituzionale (sent. 309/1988), permangono oscillazioni in dottrina e nella giurisprudenza di merito. Si ritiene che si sia avuta una svolta in senso opposto, e cioè delle riconoscibilità della qualità di esercente un pubblico servizio al dipendente della banca, in seguito all’art. 33 del d.lgs. 31-3-1998, n. 80, di attuazione della l. 15-3-1997, n. 59 (c.d. Bassanini n. 1), per il quale nelle controversie in materia di pubblici servizi, devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, sono compresi i servizi afferenti al credito.

359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. — Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

  • I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie (1), o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione (2) dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi (3).
  • I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto (4) della pubblica Amministrazione [360] (5).

A tenore della disposizione in esame, che non è stata oggetto della riforma del ’90, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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