28/09
Reato: fatto illecito penale attorno a cui ruota il diritto penale, corpus unitario e
inscindibile di norme e principi.
Parte generale, studio del reato in generale, comune a tutti i tipi di reato; parte speciale,
studio delle singole fattispecie di reato (omicidio, furto,…)
Filippo Grispigni a erma che il diritto penale è la parte speciale in quanto non esiste una
parte generale propriamente detta, essa è meramente lo studio delle parti in comune dei
singoli reati: nozione di reato, forme di manifestazione del reato (tentato, consumato, da
singolo o in concorso), reo (caratteristiche del soggetto committente il reato), sanzioni
penali.
Studio statistico rileva circa 13mila fattispecie di reato.
Parte speciale: delitti dei pubblici o ciali contro la p.a. (peculato, concussione,
corruzione, …) con cui si realizza il controllo illecito sulla p.a.
[Art 323 cp modi ca luglio 2020 del delitto di abuso d’u cio, modif. 1930,90,97]
Il diritto penale può vietare solo i fatti che non si potrebbero tollerare (e non a capriccio
del legislatore), mirando al raggiungimento di condizioni minimali di sopravvivenza e
costituendo una regola minima il cui rispetto è indispensabile per vivere in una società ed
in relazione con altri individui: un minimo etico comune.
Questione etica sulla limitazione della libertà personale: per quale delitto è giusto limitare
la libertà? L’ingiuria ex art. 594 è una fattispecie espunta dall’ordinamento penale nel
2016.
Il diritto penale era un sistema disorganico sino all’elaborazione anche teorica del diritto
penale, più recente di quella del diritto civile che risale ai tempi dei romani. Una
elaborazione sistematica è nata dopo la Riv. Francese. Sino a quel momento le sanzioni
penali ero mero strumento di potere e di governo con cui il sovrano controllava la vita
sociale. Tali sanzioni consistevano in torture, supplizi e morte; il carcere era pensato in via
preventiva all’irrogazione di queste.
libri terribiles
I del Corpus giustinianeo avevano un ruolo ridimensionato rispetto alla parte
dedicata al diritto civile. Pian piano furono le glosse a costituire un primo sapere giuridico
penalistico, via via incrementato a partire dal 1300-1400 con i commentatori della scuola
di Bologna (Bartolo) e nel 1500-1600 con i giureconsulti (Farinacci), andando a costruire la
struttura del diritto penale, delineando la peculiare responsabilità penale, alla cui base
deve sussistere un minimo di colpa e per cui risponde solo colui che ha compiuto il fatto.
La punibilità richiede l’imputabilità, la capacità di intendere e di volere.
La non punibilità del puro pensiero. Nel diritto canonico ai tempi questa intenzione
interiore poteva essere meritevole di pena.
La punibilità richiede un risultato esterno delle azioni umane.
Il tentativo di reato merita di essere punito meno severamente del reato completamente
realizzato.
Nonostante questa elaborazione teorica le regole ero disorganiche e spesso
contraddittorie. e.g. le grida (decreti) di Manzoni contro i bravi si succedevano in maniera
incoerente e confusionaria.
Vi erano ampi poteri di polizia utilizzabili con discrezionalità anche a causa della vaghezza
delle leggi, senza rispetto alcuno della persona delinquente.
La società era divisa in classi anche dal punto di vista legale, non tutti erano soggetti
dalle stesse regole. I nobili potevano essere puniti per atti di lesa maestà, per atti contro
l’autorità, non già per atti contro le classi inferiori.
Il diritto penale si con gurava come uno strumento d’attacco nei confronti del
delinquente-nemico da aggredire e punire con una sorta di vendetta pubblica.
fi ff fi ffi ffi
L’idea del delinquente-nemico è rimasta nel nostro subconscio ed è stata riproposta nel
diritto penale del nemico,
1900 da Gunther Jakobs l’idea del secondo cui vi sono
soggetti che possono violare sporadicamente le norme penali e che rispettano le regole
sociali per cui possono essere considerati cittadini e nei confronti dei quali si hanno una
serie di garanzie procedurali e sostanziali che li rispettano; vi sono anche coloro che si
pongono frontalmente contro lo stato e le sue regole in toto (i terroristi), per i quali non
varrebbero le garanzie a favore dei cittadini. Si con gurano quindi due diritti penali, del
cittadino e del nemico.
Tale pensiero, si ripropone anche ad oggi per soggetti politicamente considerati diversi, si
pone contro la costituzione e contro convenzioni internazionali tra cui la CEDU, che
prevedono diritti fondamentali e delle regole penali chiare, stabili e valide per tutti
indistintamente. Prigione di Guantanamo in America dopo l’11 Settembre, base cubana
che non essendo nel territorio USA non è soggetta alle regole processuali regolari, in cui
sono detenuti i sospettati terroristi in mancanza di prove, cui Obama aveva promesso di
porre ne.
Il diritto penale moderno nasce con la Riv. Francese e l’Illuminismo. Cesare Beccaria
ebbe un ruolo straordinario con l’opera del 1764, dei delitti e delle pene, con cui si fa
portatore di un pensiero emergente nella nuova società borghese (anche se era un
aristocratico). Questa classe sociale pretendeva rispetto per la loro attività e per i loro
diritti portati avanti nella Riv. Francese.
La legge dell’ordinamento non si fa derivante da Dio che investe il sovrano di un potere
assoluto, bensì dal cittadino, portatore di una libertà di cui può privarsi per consentire una
vita sociale paci ca. Contrattualismo di Russeau, teoria del contratto sociale.
Il diritto penale è da concepirsi come estrema ratio, come regole minime indispensabili
per assicurare la pace sociale, concetto-limite che è l’unico che può giusti care una
limitazione di libertà.
Sent. Cost. 364/1988 si fonda su questa concezione del rapporto tra stato e cittadino,
portatore di un diritto fondamentale di libertà che può essere limitata esclusivamente
attraverso quell’accordo di tutti i cittadini, il contratto sociale che istituisce la legge, mai
per mezzo del arbitrio del legislatore.
Franz Von Liszt: il diritto penale può essere considerato la magna carta del reo, non uno
strumento per combattere contro un nemico, ma un editto che costituisce una carta di
garanzia per il reo, che stabilisce i casi e i modi per cui lo stato può limitare la libertà dei
cittadino con le sanzioni penali, che hanno fonte in poche razionali regole da applicare
lettera
(teoricamente) alla senza interpretazione che possa ltrare la volontà dei cittadini.
La sanzione penale deve essere proporzionata alla gravità del fatto commesso, per cui è
messa al bando la severità arbitraria della legge del sovrano.
prevenzione generale.
A fondamento del diritto penale c’è la Esso non serve per
vendicarsi sui nemici, ma per prevenire che in futuro vengano commessi certi fatti
Spinta,
attraverso la minaccia di una sanzione sfavorevole: a commettere il reato e
contro-spinta, dovuta alle sanzioni penali, di Romagnoli.
29/09 codi cazione
Età della penale. Nel 1810 fu pubblicato in Francia il code Napoleon,
modello degli altri codici europei. Prima dell’uni cazione furono emanati diversi codici
penali preunitari: quello del regno di Sardegna nel 1839 e 1859, degli stati estensi nel
1835, quello toscano del 1853 e dello stato ponti cio, del regno delle due Sicilie nel 1819
Zanardelli
no al primo codice unitario nel 1889, il codice (ministro della giustizia del
tempo). Questo aveva caratteristiche diverse da quello oggi in vigore, poiché
squisitamente liberale, riprendendolo spirito dello stato italiano di allora, laico e liberale.
fi fi fi fi fi fi fi fi fi
Fu abolita la tripartizione in crimini, delitti e contravvenzioni, non riproponendo i crimini,
reati gravi e severi connotati da una nota di infamia e disapprovazione morale che mal si
addice ad uno stato laico: reato e peccato vanno tenuti distinti.
Fu assicurata la certezza del diritto, per cui nessuno può essere punito per un fatto non
espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa
stabilite (art.1 cp), la irretroattività delle leggi penali, per cui nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo la legge nel tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli e etti penali
(art.2 cp), fu abolita la pena di morte e si richiese che il soggetto punibile dovesse avere
coscienza delle azioni commesse; le sanzioni erano mediamente miti e proporzionati alla
gravità del fatto. Si con gura come un codice individualistico, tutelando i diritti
dell’individuo e lasciando al margine lo Stato e le sue funzioni.
In questo scenario si proposero le de scuole di pensiero che hanno in uenzato tutta la
dottrina penalistica italiana: la scuola classica e la scuola positiva, tra le quali si era
acceso un dibattito ideologico che contribuì alla formazione del codice penale vigente.
scuola classica,
La di cui facevano parte loso del diritto penale, razionalisti, tra cui
genesi del diritto penale la
Romagnosi che nel 1791 pubblicò la e Filangeri che pubblicò
scienza della legislazione tra il 1780 e il 1785. Tra questi loso si a anca un giurista, il
corso di diritto
padre del diritto penale italiano fu Francesco Carrara, che scrisse il
criminale opuscoli del diritto penale
nel 1871 e gli nel 77 rifacendosi al codice toscano, al
diritto positivo pur esprimendo concetti anche di diritto naturale.
Il reato è un ente giuridico, non di natura: un fatto in tanto è reato in quanto una norma
giuridica lo prevede tale: principio di legalità.
Un fatto è composto da una forza sica, un atteggiamento materiale e da una forza
morale, psicologica che sorregge tale comportamento (dolo, colpa), quindi da un
bipartizione del reato.
elemento oggettivo ed uno soggettivo:
Il diritto penale si occupa dei fatti, comportamenti esteriori, più che delle persone, e a
questi è proporzionata la pena. Il giudice deve astenersi dallo scendere nel merito delle
intime convinzioni del reo. La pena non serve a rieducare il reo, a migliorarlo, né
essenzialmente alla prevenzione, bensì a restituire l’ordine giuridico mediante la
retribuzione, ossia ripagando il male del reato (ripagando il bene con il bene e il male con
il male); la pena va a con gurarsi come una punizione del reo, dotato di libero arbitrio.
L’esecuzione della pena non ha tanta importanza, in quanto non recupera il reo, ma
compensa la giustizia violata da questi. Non hanno senso le misure ante-delictum,
misure preventive, che fanno parte dell’attività di polizia, non dell’area del diritto penale.
Concezione liberale, basata sulla distinzione tra reato e male morale, che assicura la
certezza del diritto, garantendo la libertà di agire ai cittadini sicuri di esser puniti solo ove
è una norma penale a prevederlo.
Tale pensiero considera gli individui tutti uguali socialmente ed economicamente e li
ripaga altrettanto egualmente. positiva
Tra la ne del 800 e gli inizi del 900 si a erma la scuola che non muoveva da una
loso a della natura e della libertà, indimostrabile, bensì da convinzioni scienti che circa
l’essere umano. Impregnata di loso a positivistica, che considerava certe solo le scienze
esatte ed il resto opinione. Tale concezione del diritto escludeva una a ermazione sulla
libertà del volere, ma riteneva che studiando le caratteristiche dell’individuo, si potesse
per necessità assoluta, ricavare un suo orientamento verso la commissione dei reati,
fornendo una spiegazione pseudo-scienti ca delle cause del reato.
Il suo fondatore è Cesare Lombroso, un medico che misurando il cranio dei delinquenti
riconobbe una caratteristica biologica tipica. Il tipo lombrosiano è un soggetto dai tratti
sionomici bestiali considerati dall’antropologia criminale come delinquenti. Venivano
fi
fi fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi ffi fl ff ff fi
distinti delinquente nato, atavico (conformazione sica derivata dall’eredità biologica),
pazzo (per malattie mentali), passionale (mosso da impulsi emotivi), abituale (dedito alla
commissione di reati per professione) o occasionale (non rientrante in una delle
precedenti categorie).
Il diritto deve quindi difendersi da gli soggetti pericolosi con misure proporzionate alla
pericolosità di questi. Tali misure, tendenzialmente indeterminate, dovevano tanto durare
misure di sicurezza
quanto necessario per la pericolosità: che abbandonano l’ottica di
pena proporzionata alla gravità del fatto commesso.
cause
Ecco che si rende necessario eliminare le che avessero prodotto la nascita dei rei
pericolosi: povertà, malnutrizione, scarsa istruzione,…
Il diritto penale è quasi inutile e deve lasciare spazio a questo intervento sociale, idea
riproposta nella seconda metà del 900 da Baratta, in una utopistica idea abolizionista. A
parte l’impossibilità di un intervento sociale esaustivo per tutti, non è sicuro che i reati
diminuirebbero: anche chi ha goduto di condizioni ottimali commette reati.
Enrico Ferri ritenne che le cause non fossero biologiche ma sociali (rapporti sociali,
condizioni).
Garofalo guardò agli aspetti psicologici alla base del crimine, fondatore della criminologia.
Queste idee sono riprese, in forma diversa, dalle neuroscienze, che studiano le reazioni
del cervello agli stimoli esterni (perfezionando la teoria di Lombroso). Lo studio dei
meccanismi neurologici possono spiegarne il comportamento. Tuttavia spiegare la
commissione di un reato esclusivamente da uno studio del genere non è possibile.
Nel 1910, Arturo Rocco volle reagire allo spirito che animava le due scuole, non
agganciato in nessun caso a leggi giuridiche, sostenendo la necessità che la scienza
diritto
penalistica dovesse essere necessariamente ancorata alle leggi vigenti, al
positivo, senza supporre convinzioni loso che o scienti che non ancorate alle leggi.
Pensiero di stampo positivistico secondo cui il diritto si esaurisce con le leggi vigenti,
richiamando Kelsen e il normativismo della dottrina pura del diritto: il diritto è norma, il
resto (economia, sociologia) deve essere impiegato non de iure condito, per spiegare il
diritto, bensì de iure condendo, per proporre nuove norme. Ecco che bisogna ricavare
concetti e principi dalle norme vigenti, da raggruppare in concetti ampi e superiori che
siano in grado di spiegare e ricomprendere i concetti inferiori, i dogmi (dogmatica).
Compito del giurista questo, atto a riorganizzare tutte le norme da cui si possono ricavare
concetti che si riferiscono ad uno stesso dogma.
Tale concezione ispira tutta la dottrina penalistica italiana ed è capace di adattarsi a
qualsiasi sistema giuridico, ma inadatto ad un giurista che ri uta di operare in un mero
laboratorio e in maniera così asettica. La Costituzione emana principi di ampia portata,
non esaurendosi in mere enunciazioni e ad essa devono tendere le leggi.
codice Rocco,
Nel 1930 viene emanato il entrato in vigore nel 1931, da Alfredo Rocco,
redatto rapidamente da una commissione ristretta, ad alto contenuto tecnico, logico,
grammaticale, e con una anima molto complessa che risulta da almeno 4 componenti
diverse, ispirata dalle due scuole da un lato e dall’altro da una contrapposizione tra i
principi della cultura liberale, garantista propria dei giuristi redattori e del codice Zanardelli
e i principi autoritari del regime fascista: ne risulta una sintesi.
Il nostro codice è fondato sul principio di legalità, art.1, sul principio di irretroattività delle
leggi penali, art.2; è ancorato a un disvalore oggettivo del fatto: i fatti sono puniti in tanto
in quanto connotati da un oggettivo disvalore, non perché chi li compie è considerato
rimproverabile; art. 49 co.2, che disciplina il reato impossibile, situazione in cui un
soggetto vuole commettere un reato, ma usa dei mezzi non adatti oppure perché vuole
commettere un reato su qualcosa che non esiste. In questi casi il comportamento del
soggetto dimostra soggettivamente una intenzione contraria alle leggi, ma
oggettivamente non fa nulla di punibile; connotato da un alto valore repressivo, che rileva
fi fi fi fi fi
dalla severità delle pene, molte delle sanzioni sono ricondotte alla responsabilità
oggettiva, senza dolo (volontà) o colpa (leggerezza); il regime del concorso di persone nel
reato è molto severo: tutti vengono puniti allo stesso modo indipendentemente dal ruolo
assunto.
Il sistema codicistico è legato al fascismo, mostrando un marcato statalismo: i reati più
gravi sono quelli commessi contro lo Stato seguiti dai delitti contro la p.a., delitti contro
l’amministrazione della giustizia, solo in ultimo i delitti contro la persona.
Nel codice ha ampio spazio la tutela di beni giuridici superindividuali o collettivi, il codice
considera qualcosa che si riferisce alla persona come dannosa per la collettività, per lo
stato: i reati di violenza carnale erano collocati nei delitti contro la moralità pubblica,
mentre adesso nei delitti contro la persona, contro la libertà sessuale.
La contrapposizione tra le due scuole è incorporata nel codice ove coesistono le due
anime che le ispiravano. Per un verso è rimasta l’idea della punibilità legata
inscindibilmente alla libertà di intendere di volere, per un altro sono previste misure di
doppio
sicurezza, di durata variabile e determinata in base alla pericolosità del reo, un
binario parallelo.
Presupposto di entrambe le sanzioni penali è che il soggetto abbia commesso un reato.
Le misure di prevenzione, misure di polizia, sono poste in essere in caso di sospetto e in
mancanza della commissione del reato (in caso di un soggetto sospettato di
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di Diritto penale
-
Diritto Penale Informatica - Appunti
-
Appunti diritto processuale penale
-
Appunti Diritto penale