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FATTO TIPICO

È l’insieme degli elementi oggettivi della fattispecie. C’è una condotta; se il reato ha un evento, avremo il rapporto di

causalità che lega la condotta con l’evento.

La condotta è costituita da un comportamento umano che può essere attivo o omissivo. Esempio: Tizio uccide Caio

con un coltello → condotta attiva. Esempio: madre che lascia morire il neonato subito dopo il parto (non allattandolo)

→ condotta omissiva. La condotta costitutiva di reato (attiva o omissiva) deve essere sorretta da un elemento di natura

soggettiva che è indicato all’art. 42 c.p.; si tratta della coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione: nessuno può

essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e

volontà. La coscienza e volontà diventa un requisito indefettibile: è sempre necessario per rispondere di un reato.

Questo requisito viene definito con il termine latino suitas: vuol dire che solo se c’è una condotta cosciente e

volontaria, possiamo dire che quella condotta sia effettivamente propria del soggetto, gli appartenga. Ora questo

requisito della suitas è riferito esclusivamente alla condotta attiva o omissiva realizzata dal soggetto ed è un requisito

che è strettamente connesso alla condotta: tanto che se manca questa componente soggettiva, non c’è nemmeno una

condotta penalmente rilevante. Quand’è che abbiamo una coscienza e volontà in senso penalistico. Bisogna tener

conto che talvolta la coscienza e volontà è costituita da un dato psicologico reale, effettivo. Esempio: Tizio che aziona

una pistola con l’intenzione di sparare a qualcuno → riferita alla condotta di azionare il grilletto dell’arma, c’è una

componente psicologica effettiva di coscienza e volontà da un punto di vista penalistico. La coscienza e volontà può

essere anche semplicemente potenziale ai fini della responsabilità penale: ci possono essere delle azioni che si

realizzano non con una coscienza e volontà di realizzare quella condotta effettiva, ma si realizzano magari perché si

tratta di condotte abituali, automatiche che si tengono senza stare a pensarci su; ma sono condotte che si sarebbe

potuto evitare di tenere se si fosse prestata maggiore attenzione. Esempio: guidare auto → non si pensa, diventano

meccanismi automatici di utilizzo. Per i penalisti, ci sono casi in cui la coscienza e volontà è effettiva e altri nei quali è

da considerare meramente potenziale perché con un più attento controllo, il soggetto avrebbe potuto evitare quella

condotta. Esempio: dimenticare figlio in macchina → coscienza e volontà è meramente potenziale, perché il soggetto

con un maggiore controllo delle proprie capacità, avrebbe potuto evitare (omicidio colposo: negligenza e imprudenza

nella gestione e custodia del figlio). Coscienza e volontà è indefettibile quindi vale per tutti i reati: per i reati dolosi ma

anche per quelli meramente colposi. Quand’è che viene meno la suitas (cause di esclusione della suitas):

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• Casi di forza maggiore → art. 45 c.p.: non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza

maggiore. La forza maggiore è la forza della natura alla quale non si può resistere e alla quale non ci si può

sottrarre: essa produce l’evento. Esempio: improvvisa raffica di vento, terremoto. La condotta non può essere

mai punita perché non può essere considerata opera del soggetto ma è considerata opera della natura.

• Costringimento fisico → art. 46 c.p.: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto,

mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso

dalla persona costretta risponde l’autore della violenza. Esempio: persona a cui si prende la mano e la si

costringe a firmare un documento falso. C’è una costrizione/violenza fisica assoluta alla quale il soggetto non

può resistere o non può comunque sottrarsi. La condotta non è considerata propria del soggetto che

materialmente l’ha tenuta, ma la responsabilità ricade sull’autore della violenza.

• Stato di incoscienza indipendente dalla volontà → art. 42, comma 1 c.p.: nessuno può essere punito per

un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Esempio: malore improvviso in auto. Però, “indipendente dalla volontà” quindi non condotta colposa del

soggetto (esempio: guida da tanto tempo e gli viene il colpo di sonno → condotta colposa).

Sulla base della condotta, possiamo distinguere alcune tipologie di reato.

Reati di azione → reato punisce una condotta attiva Reati di omissione → reato punisce una condotta omissiva

(es: furto) (es: omissione di soccorso)

Reati di pura condotta → reato punisce una condotta Reati di evento → reato punisce una condotta che

di per sé (si punisce il semplice fatto di tenere la cagiona un evento

condotta attiva o omissiva); non deve prodursi (es: omicidio; lesioni personali → si produca malattia nel corpo

necessariamente un evento o nella mente; stalking → cagionare stato di ansia o paura)

(es: furto; omettere denuncia) *si ricava dalla fattispecie

*si ricava dalla fattispecie Reati a forma libera (causalmente orientati) → reato

Reati a condotta vincolata → reato punisce una punisce qualsiasi condotta che produca un evento; sono

determinata modalità di condotta penalmente rilevanti tutte le condotte idonee a produrre

(es: truffa → si richiedono artifizi o raggiri che inducano in l’evento

errore; stalking → mediante condotte reiterate) (es: omicidio → non importa come si cagiona la morte di un

uomo)

Reati permanenti → protrazione nel tempo della

condotta con conseguente protrazione dell’offesa al bene

giuridico. Ci sono due momenti: (1) momento iniziale

della permanenza (inizio della limitazione personale); (2)

momento finale della permanenza (cessa la condotta). È

una condotta ininterrotta

(es: sequestro di persona → condotta del sequestratore

persiste nel tempo e l’offesa al bene giuridico persiste sinché

c’è la condotta di sequestro)

Reati istantanei → reato che si consuma in un Reati abituali → reato punisce una serie reiterata di

determinato (specifico e puntuale) momento condotte che non sono necessariamente continue. È una

(es: furto; diffamazione → si consuma quando notizia condotta che si protrae nel tempo ma sotto forma di

diffamatoria verso persona non presente viene a episodi che assumono per il giudice significato unitario.

conoscenza di più persone) Non tutti gli episodi presi singolarmente devono di per sé

costituire reato

(es: maltrattamenti in famiglia o a danno dei conviventi;

stalking) Reati abituali impropri →

Reati abituali propri → reiterazione di condotte che,

non tutte le condotte di se considerate singolarmente,

per sé necessariamente ognuna costituisce reato

devono costituire reato (es: relazione incestuosa)

*ingiuria → si offende una persona presente (≠ diffamazione) 28

*incesto → basta una condotta per poter essere ritenuto reato

REATI OMISSIVI

Nei reati di omissione, dove la condotta è omissiva, si dice che la condotta omissiva ha sempre carattere normativo:

perché una condotta omissiva costituisca reato, ci deve essere una norma che impone al soggetto di attivarsi e di agire.

Se non c’è una norma che imponga di agire, non ci può essere una condotta omissiva. In un diritto penale molto liberale

si hanno prevalentemente reati con condotta attiva, in cui al soggetto viene vietato di fare qualche cosa. Quando un

ordinamento sviluppa e prevede reati di condotta omissiva, vuol dire che obbliga il soggetto ad attivarsi in una certa

situazione: obbliga a prestare soccorso, ad effettuare denuncia. I reati di natura omissiva vengono potenziati negli

ordinamenti più di tipo autoritario (che impongono ai soggetti di agire in una certa direzione) o negli ordinamenti a

base solidaristica (dove si pone attenzione ai doveri di solidarietà sociale). Esempio: omissione di soccorso → alla base

di esso c’è un dovere di solidarietà sociale. Se un ordinamento ha un fondamento costituzionale che pone attenzione

ai doveri di solidarietà sociale, tenderà a prevedere più reati di natura omissiva. Una distinzione importante è tra i

reati omissivi propri e reati omissivi impropri. Non bisogna confondere i reati omissivi propri e i reati propri (quelli

commessi da un soggetto che ha una particolare qualifica). Qui si utilizza il termine “proprio” con accezione diversa.

• Reato omissivo proprio → è un reato di pura condotta omissiva. La legge punisce il semplice fatto di omettere

una certa condotta. Esempio: omissione di soccorso; omissione di denuncia; omissione di referto → medico,

quando presta un servizio e nella prestazione del servizio emergono elementi costitutivi di reato procedibile

d’ufficio, ha l’obbligo di fare referto (referto, in termini tecnici giudiziari, è il dare notizia all’autorità

giudiziaria). Non ha l’obbligo di referto solamente quando il referto esporrebbe la persona assistita a rischio

di procedimento penale. Perché c’è questo limite all’obbligo di referto? Perché altrimenti la persona non si

farebbe curare dal medico: si fa prevalere l’interesse alla cura della persona rispetto a quello dell’autorità

giudiziaria di conoscere il fatto costitutivo di reato. Elementi che costituiscono il reato omissivo proprio:

o Condotta omissiva

o Situazione tipica → legislatore deve descrivere la situazione tipica cioè deve indicare qual è la

situazione che fa scattare l’obbligo di agire. Esempio: omissione di soccorso → imbattersi in una

persona che sia o sembri inanimata. Esempio: obbligo di referto → medico ha elementi per ritenere

che ci siano estremi di reato.

o Termine di adempimento → perché ci sia responsabilità, ci deve essere un termine di adempimento,

ovvero un termine entro il quale bisogna tendere la condotta. Se non c’è un termine di adempimento,

la condotta omissiva non può esserci. A volte il termine di adempimento è stabilito dal legislatore.

Talvolta non è indicato dalla legge ma va individuato dal giudice sul piano interpretativo. Esempio:

omissione di soccorso → non è specificato perché dipenda dalla situazione di pericolo. La valutazione

è fatta dal giudice in concreto. È un elemento logico essenziale perch

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A.A. 2019-2020
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher olivia14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pelissero Marco.