DIRITTO CIVILE PARTE 1: OBBLIGAZIONI
Nozione ed elementi del rapporto obbligatorio
= Rapporto che lega un soggetto ad un altro, in forza del quale un soggetto è tenuto ad una determinata
condotta nei confronti dell’altro. Rapporto in forza del quale il debitore è tenuto ad una certa prestazione
à
nei confronti del creditore. in un rapporto obbligatorio si hanno almeno 2 soggetti.
à
Debitore e creditore normalmente sono noti fin dal sorgere del rapporto. In alcuni casi (rari), non è così: es.
promessa al pubblico: l’obbligo sorge, il debitore (= promittente) è individuabile, ma non il creditore (es. il
creditore sarà chi troverà il gatto), che è soltanto eventuale (non è detto che il gatto sarà ritrovato); trascorso
1 anno, il promittente non è più vincolato alla promessa (ma può adempiere spontaneamente).
La condotta cui è tenuto il debitore è chiamata prestazione. Si parla di prestazione dedotta in obbligazione.
Caratteristiche della prestazione:
Art. 1174 cc “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
à
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.”
criterio della patrimonialità della prestazione: la prestazione deve poter essere tradotta in termini
à
economici. Se una prestazione non ha carattere patrimoniale, non può formare oggetto della prestazione
(es. mi obbligo ad amarti, mi obbligo a laurearmi, mi obbligo a dare al mio primogenito il tuo nome…).
Infatti, se il debitore non adempie, il creditore è tutelato sul piano risarcitorio per mezzo della conversione
in termini monetari della prestazione.
Es. se dico mi obbligo a laurearmi entro il 2024, se riesco mi dai 1000 euro? Se do un valore alla
à
prestazione, NON diventa comunque patrimoniale.
Es. caso di un parroco di campagna che si era obbligato per 50k lire a settimana ad andare a celebrare la
messa nella cappella privata di un ricco signore. La prestazione ha carattere patrimoniale
à
(indipendentemente da per cosa poi il parroco usasse i soldi).
NB: L’interesse che la prestazione soddisfa non deve avere necessariamente carattere patrimoniale. Es.
compro un biglietto per una mostra/vado al cinema: la prestazione ha carattere patrimoniale, ma l’interesse
soddisfatto non è patrimoniale.
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere volta a realizzare un interesse del creditore
è essenziale che con l’esecuzione della prestazione il debitore soddisfi quell’interesse, altrimenti non si
à
può dire che abbia eseguito esattamente la prestazione a cui era tenuto. l’interesse del creditore indica i
à
corretti parametri dell’adempimento dell’obbligazione.
Fonti delle obbligazioni:
Art. 1173 cc: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento è
à
una lista aperta, possono essere fonti di obbligazioni anche ad es. arricchimento senza causa, ripetizione
dell’indebito, promessa unilaterale (in cui è compresa la promessa al pubblico) e gestione degli affari altrui.
Oggetto della prestazione:
La prestazione può consistere in:
- FARE: es. appalto, contratto d’opera
- DARE ha un duplice significato: sia trasferire un diritto sia consegnare un bene. es.:
à à
Nella vendita di cosa determinata, il venditore deve trasferire la proprietà (che si realizza con la
o stipulazione del contratto, quindi con il consenso) e consegnare il bene: sono due prestazioni
diverse che rientrano nel concetto di dare.
Nella vendita di cosa determinata solo nel genere (es. 10 kg di farina), il consenso non è sufficiente
o per il trasferimento della proprietà, che avverrà invece con la specificazione. Quindi, questa vendita
ha effetti puramente obbligatori: sul venditore grava l’obbligo di procurare il trasferimento della
proprietà di una certa quantità di cosa di genere e solo dopo diventa attuale l’obbligo di consegnare
cose specifiche.
- NON FARE: es. non fare concorrenza
Una dottrina minoritaria, invece di adottare questa tripartizione adotta una quadripartizione, aggiungendo
“garantire” (che è un dare eventuale). Es. fideiussione 1
Le prestazioni possono essere:
- FUNGIBILI: la prestazione può essere adempiuta sia dal debitore personalmente sia da un suo ausiliario,
perché l’interesse del creditore può essere soddisfatto ugualmente (es. non mi interessa se chi mi ripara il
lavandino è l’idraulico o un suo collaboratore). Le obbligazioni di dare sono generalmente fungibili. La
fungibilità è assunta nelle obbligazioni pecuniarie. in questi casi il debitore può servirsi di ausiliari, che lo
à
aiutino/sostituiscano.
- INFUNGIBILI: l’interesse del creditore viene soddisfatto solo se la prestazione è eseguita dal debitore
direttamente. Es. prestazione artistica; famoso chirurgo che si è personalmente obbligato ad operare il
paziente.
Distinzione:
- Obbligazione semplice: ha ad oggetto una sola prestazione o più prestazioni (= obbligazione cumulativa) che
devono essere eseguite dal debitore. Se l’unica prestazione dovuta diventa impossibile senza colpa del
debitore, questi è liberato e l’obbligazione si estingue.
- Obbligazione alternativa: ha ad oggetto 2/+ prestazioni, e il debitore può scegliere quale eseguire. Regola
generale: il debitore ha la facoltà di scegliere, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e
parte dell'altra (es. l'enfiteuta può scegliere se pagare il canone in denaro o in prodotti naturali, ma il
concedente non può essere costretto a ricevere il pagamento parte in denaro e parte in natura).
Di regola la scelta spetta al debitore ma potrebbe essere attribuita al creditore o a un terzo nel titolo
dell'obbligazione.
La scelta può essere fatta:
in modo espresso: si avrà una dichiarazione di scelta, che deve essere comunicata al creditore
o in modo tacito: per fatti concludenti, mediante l'esecuzione di una delle prestazioni
o In entrambi i casi la scelta diventa irrevocabile
à
Se il debitore non esegue alcuna delle prestazioni entro il termine, la facoltà di scelta passa al creditore. La
stessa cosa accade se la scelta spettava al creditore e questi non la esercita entro il termine.
Se una delle due prestazioni diventa impossibile per causa NON imputabile alle parti, l'obbligazione diventa
semplice e il debitore deve eseguire la prestazione è rimasta possibile. La stessa regola vale anche quando
una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (es. perché era illecita).
Se l'impossibilità di una delle due prestazioni è dovuta a una causa imputabile alle parti:
Se la scelta spetta al DEBITORE:
o l'impossibilità imputabile al debitore rende l'obbligazione semplice
§ l'impossibilità imputabile al creditore libera il debitore (salvo che questi non preferisca eseguire
§ comunque l'altra prestazione e chiedere il risarcimento del danno)
Se la scelta spetta al CREDITORE:
o l'impossibilità imputabile al debitore fa sì che il creditore possa scegliere tra l'altra prestazione e il
§ risarcimento del danno
l'impossibilità imputabile al creditore libera il debitore (salvo che il creditore non preferisca esigere
§ l'altra prestazione e risarcire il danno al debitore)
Se entrambe le prestazioni diventano impossibili l'obbligazione alternativa si estingue. Nel caso in cui
l'impossibilità di una delle due prestazioni sia imputabile al DEBITORE:
se la scelta spettava a lui, questi deve pagare al creditore l'equivalente della prestazione che è divenuta
o impossibile per ultima
se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra
o Da questa si distinguono le obbligazioni facoltative: c'è una sola prestazione dedotta in obbligazione, ma
à
la legge attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi prestando una cosa diversa (sono obbligazioni semplici).
Es. contratto estimatorio: l’accipiens (= colui che riceve le cose mobili) è obbligato a pagare il prezzo delle
cose consegnategli, ma può liberarsi restituendole entro il termine. 2
L’obbligazione può essere:
- Indivisibile: la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua
natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti (es. Rilascio di un immobile) disciplinate con le
à
regole delle obbligazioni solidali, in quanto applicabili
- Divisibile: tutti gli altri casi. Ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che
à
per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte
Distinzione:
- Obbligazioni di mezzi: si traduce nella prestazione di un’attività diligente, perché non c’è la garanzia di un
risultato. Il risultato è auspicato, non garantito. Es. il medico non può garantire la guarigione (tranne la
chirurgia estetica, che è di risultato); l’avvocato non può garantire la vittoria (NB: se l’avvocato si impegna a
predisporre un contratto preliminare, o a redigere un parere scritto, l’obbligazione è di risultato); se un
commercialista si impegna nell’interpretazione di una nuova norma, è un’obbligazione di mezzi (se invece si
impegna a redigere la dichiarazione dei redditi, è di risultato).
- Obbligazioni di risultato: l’adempimento è il raggiungimento di un risultato. Al creditore va garantito il
raggiungimento di un risultato. Es. pagamento di 100 euro entro una certa data; appalto.
Considerando il settore del lavoro autonomo, spesso la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
à
coincide con quella tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.
Correttezza e diligenza
Art. 1175: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
= in modo leale, lineare, corretto. Es. il creditore deve mettere il debitore in condizione di adempiere la
prestazione.
In una sentenza del 2008, la Cassazione ha precisato che il principio di correttezza e buona fede deve essere
inteso in senso oggettivo e riguarda un dovere di solidarietà: ciascuna delle parti deve agire in modo da
preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto
stabilito da singole norme di legge la violazione di tale dovere costituisce di per sé inadempimento e può
à
comportare l'obbligo di risarcire il danno.
Art. 1176(1): Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
= agire in modo scrupoloso, attento, e comportarsi come una persona leale ed onesta. NB: il buon padre di
famiglia non è l'uomo perfetto, ma una persona dalla diligenza media, consapevole dei propri impegni e delle
relative responsabilità. questa è la regola ordinaria
à
Art. 1176(2): Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
La diligenza professionale è maggiore di quella del buon padre di famiglia (es. La diligenza del medico
à
presuppone la sua conoscenza della scienza medica, il rispetto delle regole specifiche, l'aggiornamento
professionale ecc.) Adempimento
Luogo dell’adempimento (art. 1182)
- Regola generale: il luogo dell'adempimento e determinato dall'accordo delle parti ovvero dagli usi o, in
mancanza, è desunto dalla natura o dall'oggetto della prestazione. (comma 1)
- Nel caso di obbligazione avente ad oggetto la consegna di una cosa certa e determinata, essa va adempiuta
nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento in cui è sorta l'obbligazione (comma 2)
- Le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro sono eseguite di regola al domicilio del creditore.
Sono le cd obbligazioni portables. (comma 3)
- In tutti gli altri casi obbligazione va eseguita al domicilio che ha il debitore al tempo della scadenza.
Normalmente si tratta delle obbligazioni di fare e di dare cose fungibili (diverse dal denaro). Sono le cd
obbligazioni querables (= il creditore si deve recare dal debitore per farsi consegnare il bene). (comma 4) 3
Tempo dell’adempimento
Art. 1183(1): Se le parti non hanno altrimenti stabilito l'obbligazione va eseguita immediatamente.
Se gli usi o la natura della prestazione ovvero il modo o il luogo dell'esecuzione rendono necessario un
termine entro il quale deve essere eseguita la prestazione, e le parti non si accordino in proposito, detto
termine può essere chiesto al giudice con un’actio interrogatoria.
- Art. 1184: se è stabilito un termine per l'esecuzione dell'obbligazione, questo SI PRESUME a favore del
à
debitore il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine. Il debitore può
rinunciare al termine, adempiendo in anticipo, e il creditore non può rifiutare l'adempimento.
- Il termine può essere previsto anche a favore del creditore. Es. negoziante di giocattoli che ordina una gran
quantità di giocattoli a settembre ma vuole riceverla a dicembre perché sa che in quel momento avrà
abbastanza spazio nel magazzino; se il debitore adempisse prima, il negoziante non saprebbe dove metterli.
à in questo caso è necessario che il termine sia ad esclusivo favore del creditore.
Il debitore non può adempiere prima della scadenza e, se lo facesse, il creditore potrebbe legittimamente
rifiutare l'adempimento. Il creditore può rinunciare al termine e chiedere in qualunque momento anteriore
alla scadenza che il debitore adempia (Dando comunque al debitore un anticipo congruo, secondo le regole
della correttezza). à
- Se creditore e debitore lo specificano, il termine può essere a favore di entrambi. Nessuno dei due può
adempiere/pretendere l'adempimento anticipatamente (salvo che siano d'accordo).
Quando il termine è a favore del debitore, ma il debitore ponga in essere una condotta tale da pregiudicare
la certezza del futuro adempimento (= Il debitore si rende insolvente, o non dà le garanzie che aveva
promesso, o diminuisce le garanzie che aveva dato), si verifica la decadenza dal beneficio del termine. È
à
un'applicazione della regola della correttezza. Il creditore può esigere immediatamente l'adempimento
à
dell'obbligazione
Capacità dei soggetti
Adempimento dell'incapace (l’art. 1191 parla di “pagamento” ma si riferisce all’adempimento): Il debitore
che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. à
Anche se il debitore era incapace, ha comunque pagato bene. Ci sono due scuole di pensiero:
à
- La norma si riferisce solo al l'incapace legale, quindi per adempiere è sufficiente avere la capacità
naturale (= capacità di intendere e di volere) si dice che l'adempimento è un atto giuridico non
à
negoziale, per il quale non è necessaria la capacità d'agire.
- La norma si riferisce sia all'incapacità legale sia a quello naturale (preferibile) l'adempimento è un
à
atto materiale dovuto, quindi mentre la capacità rileva al momento del sorgere dell’obbligazione, una
volta che l'obbligazione sia validamente sorta, la capacità non rileva più. Infatti, dal punto di vista
economico l'adempimento è un atto neutro per il debitore (non lo impoverisce). È quindi indifferente
che il debitore fosse capace: egli ha semplicemente prestato ciò che doveva, e il creditore ha ricevuto
ciò che gli era dovuto.
Adempimento all'incapace (art. 1190) = effettuato in favore di un creditore incapace. Il pagamento fatto
à
al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto
a vantaggio dell'incapace.
NB: la norma si riferisce all'incapacità legale
La norma vuole evitare il rischio che il pagamento ricevuto dal creditore incapace venga disperso. Inoltre,
à
il creditore deve essere in grado di verificare l'esattezza dell'adempimento nonché di rilasciare una quietanza.
È fatto salvo il caso in cui il debitore dimostri che il pagamento sia andato comunque a beneficio del creditore.
(Non è una prova semplice) Es. Il debitore paga al figlio minorenne del creditore, che consegna la somma ai
genitori. Il rischio della dispersione non si è concretamente realizzato, e il debitore è liberato.
à
Legittimazione a ricevere il pagamento
Art. 1188: soggetti legittimati a ricevere il pagamento:
- Creditore in persona 4
- Rappresentante del creditore
- Persona autorizzata dalla legge o dal giudice: es. Nel caso di pignoramento di crediti, la legge indica che
il pagamento non va più eseguito nelle mani del debitore originario, bensì nelle mani del creditore che
ha proposto e ottenuto il pignoramento.
- Persona indicata dallo stesso creditore
Pagamento al non legittimato se il pagamento non è fatto nelle mani del soggetto legittimato a riceverlo,
à
non libera il debitore. Il creditore può comunque intervenire a ratificare il pagamento, dichiarando
successivamente all'atto che l'adempimento nelle mani del soggetto sbagliato va bene comunque: il debitore
è liberato.
Il debitore è liberato anche se riesce a dimostrare che il pagamento è andato comunque a vantaggio del
c
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