30/09
CONTRATTO D’OPERA (denominazione delle parti è puramente indicativa)
- Il Sig. Giovanni Bonaventura, nato a Pietrasanta (LU), il 2 marzo 1995, nella qualità di am-ministratore unico della società ALFAOMEGA s.r.l., (di
seguito “Committente”)
e
- il Sig. Giorgio Berti, nato a Mantova, il 28 febbraio 2000, residente in Arezzo, via Roberti, n. 7, artigiano specializzato, (di seguito “Prestatore
d’opera”).
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il Prestatore d’opera si obbliga a compiere, in favore del Committente, con lavoro prevalentemente proprio (diff. con appalto) e senza vincolo di
subordinazione, l’opera (prestazione di fare) di seguito descritta: stampa a colori di 25 (venticinque) cartelloni pubblicitari di dimensioni varie (v.
allegato “a”), secondo il modello fornito dal committente (v. allegato “b”).
Articolo 2. Corrispettivo
Il corrispettivo dell’opera viene stabilito in complessivi Euro 25.000 (I.V.A. compresa). Il relativo pagamento dovrà essere effettuato all’atto della
consegna dell’opera. (queste due clausole consentono di identificare la causa).
Articolo 3. Consegna dell’opera
La consegna dell’opera avverrà entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. (in mancanza intervengono norme
suppletive o dispositive - integrazione del contratto)
Articolo 4. Risoluzione del contratto
Qualsiasi ritardo protratto che il Prestatore d’opera farà registrare rispetto ai tempi di consegna dell’opera medesima, non imputabile in alcun modo a
causa di forza maggiore o al caso fortuito, potrà dar luogo a risoluzione del contratto da parte del Committente. (clausola risolutiva espressa)
Articolo 5. Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante
dall’esecuzione dell’accordo medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale
collegata.
Articolo 6. Legge applicabile
Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si applicheranno la legge 22
maggio 2017, n. 81 e, ove compatibili, gli artt. 2222 e ss. c.c.
Articolo 7. Foro competente
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, all’esecuzione, all’inadempimento e alla risoluzione del presente contratto che le parti non siano in
grado di comporre in sede stragiudiziale sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Lucca. (clausole 4 e 7 rilevano uno squilibrio di potere
contrattuale in favore del committente).
Articolo 8. Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. (forma convenzionale, art
1352 cc)
Qualora una o più delle clausole contenute nel presente accordo sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle
rimanenti clausole rimarrà intatta.
Lucca, 24 settembre 2020
Il Committente Il Prestatore d’opera
Giovanni Bonaventura n.q. Giorgio Berti
Law in action, norma interpretata e applicata al caso concreto.
Patto di famiglia introdotto negli anni 2000 regola la trasmissione della ricchezza di un
imprenditore ai suoi discendenti.
Il diritto dei contratti richiama vari istituti privatistici e.g. riguardo al diritto di famiglia, diritti
reali, trascrizione, rapporto obbligatorio,…
Art. 2222 cc contratto d’opera.
Principio di relatività degli e etti di un contratto: improduttivo di e etti nei confronti dei
terzi a meno che questi non vi acconsentano (contratto a favore del terzo, donazione,
contratto unilaterale).
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Nell’art. 1322 cc il co.2 alza il livello di libertà contrattuale rispetto al co.1.
L’ordinamento garantisce ai contraenti che hanno perseguito interessi meritevoli di tutela
la tutela giurisdizionale dei diritti costituzionalmente garantita.
Interconnessione tra libertà contrattuale e attività di iniziativa economica ex art. 41 cost.
per cui la prima è il substrato della seconda.
Sono presenti una serie di norme extracodicistiche che dettano discipline particolari in
materia contrattuale da applicarsi a determinati contraenti, in virtù del loro particolare
status o qualità; all’opposto dell’atteggiamento generalistico del codice. Tali normative
vertono ad un riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali, limitando l’autonomia del
contraente forte.
Il diritto intermedio, moderno, si presenta come un diritto parcellizzato, diversi cato in
base ai di erenti soggetti di diritto (corporazioni, mercanti, nobili,…), ciò ostacolava la
certezza e velocità dei tra ci commerciali (esplosi dopo la Riv. Francese). La rivoluzione
francese abolisce privilegi e diversità porta con sé l’uguaglianza giuridica formale e
conseguentemente un’applicazione uniforme del diritto agli individui. La classe
imprenditrice spinge sulla libertà, velocità degli scambi e certezza e celerità della
circolazione della ricchezza. Tutti sono quindi considerati homini oeconomici e trattati
giuridicamente allo stesso modo, in forza del mito della libertà dell’uomo che sa scegliere
i propri a ari da sé.
L’ordinamento appresta una prima tutela formale di mera avvertenza del rischio agli
operatori economici liberi.
Il codice del 42 o re un’idea corporativa di un dirigismo economico a favore dei soggetti
meritevoli di attenzione da parte dell’ordinamento. Le espressioni del codice hanno
un’impronta liberale.
Le trasformazioni moderne in favore del contraente debole provengono dall’unione
europea.
Molte disposizioni codicistiche che de niscono i contratti tipici non fanno riferimento alle
qualità dei contraenti, astrattizzano i singoli contratti.
I contratti d’impresa nel codice civile hanno riguardo allo status di imprenditore del
contraente. Altre disposizioni fanno riferimento alla qualità di imprenditore non
necessariamente in relazione ad un vantaggio del non imprenditore.
Art. 1368, pratiche generali interpretative, nel co.2 rileva la qualità di imprenditore in
riferimento all’interpretazione delle clausole ambigue da interpretarsi secondo ciò che si
pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
Art. 1370, interpretazione contro l’autore della clausola, le clausole di contratti
unilateralmente predisposti si interpretano, nel dubbio, in favore dell’altro (contraente non
imprenditore, aderente).
La quali cazione delle parti è necessaria per capire se vanno applicate disposizioni
particolari riferite a determinati contraenti.
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Il codice civile contiene il cd diritto comune dei contratti, da applicarsi laddove non sia
importante la qualità soggettiva delle parti. Vi sono poi norme all’interno del codice che
fanno riferimento alla qualità delle parti che appaiono non decisivi ai ni di un riequilibrio.
Altresì vi sono le norme del diritto del consumatore, la normativa consumeristica e dei
contratti dei consumatori che tutelano la parte debole. In ne vi sono norme dedicate ai
contratti b2b, in cui data la posizione sul mercato o la particolare attività svolta, si
con gura un’impresa contrattualmente debole strutturalmente.
C’è un lone interpretativo che tende a ricondurre ad unità le norme riferite ai contratti dei
consumatori e all’impresa debole sulla scorta dello scopo protettivo della parte debole
piuttosto che sulla qualità delle parti.
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Principi Unidroit e Principi di diritto europeo dei contratti elaborati dalla Commissione
Lando sono fonti contrattuali del contratto.
l’UE attraverso la disciplina del contratto cerca di salvaguardare la libera concorrenza nel
mercato.
Il legislatore a tutela del consumatore interviene a monte garantendo una adeguata
informazione precontrattuale oppure con riguardo alla fase successiva alla conclusione
del contratto (nullità di protezione -tesa alla conservazione del contratto modi cato, diritto
di recesso,), preso atto dell’impossibilità di porre il consumatore sullo stesso piano di
potere contrattuale.
Il principio di conservazione del contratto tutela sia il contraente debole che il
professionista (sano e ossequioso dei canoni di correttezza).
Tra diritto comune del contratto e norme speciali sussiste un rapporto di specialità di cui
è esempio l’art. 1469bis legato ad una tutela ra orzata del consumatore. Il diritto europeo
dei contratti è settoriale, non regola interi tipi contrattuali, non opera per tipi contrattuali;
regola certi aspetti patrimoniali (es. garanzie nella vendita dei beni di consumo) ed entra in
sintonia col diritto nazionale che fa riferimento al tipo contrattuale che è stato toccato
dall’intervento speci co del diritto comunitario. C’è una complessità di fonti che si
intersecano che l’interprete deve districare.
Formazione del contratto
Implicito e insiti all’accordo sono la causa, l’oggetto e la forma ex art. 1325.
I primi 3 commi dell’art. 1326, conclusione del contratto, si concentrano sul tempo, il
quarto sulla forma e il quinto sul principio di coincidenza dell’accettazione rispetto alla
proposta. Commi 3 e 4 determinano un potere del preponente. Comma 3 tutela
l’a damento dell’accettante mediante l’avviso da parte del preponente.
[promessa di mutuo e mutuo in senso pieno]
L’invito a proporre segnala la volontà di dare inizio ad una trattativa.
Art 1334, e cacia degli atti unilaterali; Art 1335, presunzione (relativa o semplice) di
conoscenza.
Art 1327, esecuzione prima della risposta dell’accettante, conclusione del contratto
attraverso l’esecuzione. L’avviso dell’accettante serve a tutelare l’a damento del
proponente (co.2).
Art. 2, contratto di subfornitura: forma e contenuto, della legge sulla subfornitura l.192/98
1. Il contratto di fornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità;
costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione che
ffi fi fi ffi fi ff fi ffi fi fi
e ettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma
il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già e ettuate e al
risarcimento alle spese sostenute in buona fede ai ni dell'esecuzione del contratto
(a damento del subfornitore).
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità di cui al co.1 (via
telematica), non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le
lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modi cazione di alcuno dei suoi
si considera
elementi (principio di coincidenza del contenuto), il contratto ( ctio iuris)
concluso per iscritto agli e etti della presente legge e adesso si applicano le condizioni
indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’art 1341 cc. Analogia con l’art.
è
1327, che stabilisce che il contratto concluso per e etto dell’esecuzione. Inoltre manca
l’obbligo espresso del subfornitore di avvisare l’impresa committente.
3. Contratti a esecuzione continuata o periodica. 4. Prezzo. 5. Elementi da speci care nel
contratto.
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L’art 1327 si riferisce a tutti coloro operano nel consesso dei tra ci giuridici.
L’art 2 l.192/98 impone la forma scritta ad substanziam in deroga alla libertà di forma
prevista in via generale in favore della snellezza dei tra ci specie dei commercianti.
La forma tende a evidenziare la solennità dell’impegno e la rilevanza patrimoniale del
contratto tra privati. Oggi viene richiesta la forma scritta ai ni di tutela del contraente
debole che spesso può solo accettare le condizioni unilateralmente predisposte per dare
al primo conoscenza delle clausole contrattuali; il contratto di subfornitura si inserisce in
questo trend.
Il 2 comma è riferito solo ad una parte, al subfornitore a di erenza dell’art. 1327 cc che si
riferisce alle parti indi erentemente.
È implicito un obbligo di comunicazione veicolato o dallo stesso art. 1327 o dall’obbligo
della buona fede.
Art 1333, contratto con obbligazioni del solo proponente, esprime il principio secondo cui
chi riceve un bene cio o può accettarlo o può ri utarlo. Anche i vantaggi che modi cano
la sfera giuridica di un privato hanno bisogno di essere voluti.
Contratto di deiussione può essere ri utato dall’oblato; il deiussore deve manifestare
espressamente la volontà di assumersi il rischio dell’inadempimento del debitore
Invito bene cium non datur.
principale.
Remissione del debito può essere ri utata dal debitore.
Il legato può essere ri utato dal legatario.
La donazione è un contratto in quanto deve essere accettato dal bene ciario (per non
obbligarsi moralmente o per non sopportare oneri legati alla donazione).
Art 1328, revoca della proposta e dell’accettazione, norma valevole quando le parti sono
distanti, non vis a vis. Si inserisce nell’alveo della libertà contrattuale, nella fase di
formazione progressiva del contratto, che si ritroverà mutatis mutandis anche nel
procedimento amministrativo. Si inserisce anche nell’universo di senso della tutela
dell’a damento.
La libertà contrattuale implica la libertà di tirarsi indietro, che si ritrova anche nella rottura
ingiusti cata delle trattative e nel diritto di recesso del consumatore.
La revoca mira a non arrivare alla conclusione del contratto, da cui discendono gli e etti
ex art. 1372.
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fi ffi fi ff fi fi fi ff
La revoca è un atto recettizio ai sensi dell’art. 1334.
Dibattito sulla natura della revoca della proposta quale atto recettizio o no. Il co.1 nulla
dice sul momento in cui la revoca della proposta abbia e etto. La dottrina accoglie
risposta a ermativa in virtù del combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335. L’altra tesi
sostiene, come la giurisprudenza maggioritaria, dopo una revisione nel 2000 che accoglie
la simmetria tra revoca della proposta e dell’accettazione, che l’ordinamento possa
bloccare la proposta anche con il semplice invio della revoca, poiché assicurando
l’indennizzo a favore dell’accettante questi sia tutelato dalla regola della spedizione della
regola della spedizione che, senza il co.2 favorirebbe eccessivamente il proponente.
Il risarcimento fa riferimento a una responsabilità conseguente ad un atto illecito;
l’indennizzo non consegue a responsabilità in quanto connesso a un danno provocato da
un atto lecito: è circoscritto nell’entità rispetto al risarcimento e serve a controbilanciare
un atto lecito previsto tale dal legislatore.
Art 1329, proposta irrevocabile, autolimitazione, rientrante nei con ni dell’autonomia
contrattuale, che attribuisce un diritto potestativo all’oblato, es. preventivo.
Art 1330, morte o incapacità dell’imprenditore, attiene alla qualità del contraente, in cui
l’oggettiva riferibilità all’impresa fa trascolorare sopravvenuti accadimenti alla persona
dell’imprenditore non piccolo.
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Patto di opzione ex art 1331, contratto a titolo oneroso (il bene ciario paga un
corrispettivo) che si di erenzia dalla proposta irrevocabile poiché è un negozio bilaterale.
Il titolare del diritto di opzione può concludere il contratto senza un’ulteriore attività.
È un contratto per la conclusione di un futuro contratto, di cui nella prassi ci si avvale nel
caso di rinnovo di un contratto già esistente.
Warrant, obbligazioni che garantiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Stock options, attribuite dalla società alla governance societaria contenenti il diritto di
sottoscrivere azioni di nuove emissioni in cambio di un corrispettivo cd premio.
Il vantaggio del contratto di opzione rispetto alla proposta irrevocabile unilaterale è che
può circolare, avendo un valore economico scambiabile.
Put options o call options attribuiscono il diritto di vendere o acquistare azioni.
Il contratto preliminare si di erenzia dal patto di opzione in quanto non contiene già il
contratto de nitivo, ma contiene il vincolo di una successiva stipula del contratto
de nitivo.
Il patto d’opzione attribuisce un diritto potestativo al titolare in virtù dell’autolimitazione di
chi si vincola.
Il patto di prelazione.
Art 732 cc, diritto di prelazione del coerede riguardo alla quota ereditaria del patrimonio
del decuius che un altro coerede intende alienare; questi deve noti care la proposta di
alienazione indicando il prezzo. La violazione della prelazione legale è tutelata in via reale,
per mezzo del riscatto o retratto (in questo caso successorio).
l. 431/98 in materia di locazione di immobili urbani ad uso abitativo o commerciale, art. 3
lett. g, che attribuisce il diritto di prelazione al conduttore di immobili ad uso commerciale,
rinviando agli artt. 38 e 39 della l. 392/78, quest’ultimo che attribuisce il diritto di riscatto
al conduttore (il terzo acquirente è evitto).
Art 230bis sulla prelazione dell’azienda.
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Il patto di prelazione attribuisce al potenziale acquirente il diritto di essere preferito ad un
terzo a parità di condizioni.
Il diritto di prelazione che nasce da una prelazione convenzionale gode di una tutela
obbligatoria, non reale.
Il patto di prelazione conterrebbe in se un obbligo a contrarre alle medesime condizioni a
carico del prefazionante, per cui il prelazionario potrebbe invocare l’esecuzione in forma
speci ca ex art. 2932, che meno frequenteme
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