Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 48
Appunti di Diritto civile Pag. 1 Appunti di Diritto civile Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto civile Pag. 46
1 su 48
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Rapporto tra norme nazionali e norme di riferimento europee

Nel rapporto tra norme nazionali e norme di riferimento le prime devono essere interpretate alla luce della ratio di tutela che le norme di riferimento europee perseguono.

Art. 37 e 37bis cod. cons.tutela preventiva

L'art. 37 prevede una generale e astratta, a differenza della tutela successiva e concreta ex art. 36, disponendo un giudizio di tipo general-preventivo di clausole delle quali sia accertata l'abusività a priori e a prescindere dalla valutazione del completo assetto di interessi concreto e dall'accertamento della trattativa individuale. E.g. condizioni generali previste dall'ABI nei formulari che le banche avrebbero potuto offrire alla clientela.

Azione inibitoria collettiva ex art. 140 (e art. 140bis, azione di classe) estesa ai contratti professionisti-consumatori dal legislatore europeo ai sensi dell'art. 37 co. 4.

L'azione inibitoria ex art. 37 può essere proposta dai rappresentanti di categoria in via preventiva.

Oltre al dictum di

inibizione dell'uso il legislatore interviene anche sul versante dell'immagine del professionista, rendendo noto il discredito derivante dalla pronuncia di abusività mediante la pubblicazione del provvedimento (co.3).

L'art. 37bis, inserito dal dl cresci-Italia del 2012, per ovviare al limite della lenta giustizia ordinaria, amplia la tutela preventiva attraverso il coinvolgimento dell'AGCM che si pronuncia in via amministrativa (che in ogni gaso può essere impugnata davanti al giudice amministrativo, fatta salva la competenza del giudice ordinario, ai sensi del co. 4). Tale tutela consiste nella dichiarazione di abusività dell'ACGM, sollecitata da una denuncia proveniente da interessati oppure motu proprio, cui consegue una sanzione anche pecuniaria oltre alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Antitrust, sul sito internet dell'operatore condannato o con altri mezzi di informazione.

C'è anche la

possibilità di un controllo preventivo sollecitato dai professionisti in una prospettiva di prevenzione, così impedendo una successiva sanzione da parte della stessa Autorità (ma non da parte del giudice). Con riguardo ai rapporti B2B, contratti tra professionista debole e professionista forte, cosiddetto terzo contratto, manca una disciplina generale; tuttavia il legislatore interno ha cercato di adattare a tali rapporti le tecniche di tutela tipiche dei consumatori. E.g. legge sulla subfornitura e altre leggi che incidono su taluni specifici settori tra i rapporti B2B o tra i rapporti tra lavoratori autonomi caratterizzati da una asimmetria strutturale di potere contrattuale, come la l. 81/2017, cosiddetto jobs act dei lavoratori autonomi. La legge sulla subfornitura, l'art. 9, vieta l'abuso di dipendenza economica, situazione in cui l'impresa committente sia in grado di determinare un significativo squilibrio tra diritti e obblighi tenuto conto della.possibilità della subfornitrice di reperire altre alternative sul mercato. Sono presenti forti analogie con l'abuso a danno dei consumatori da parte del professionista: emerge un'analoga violazione della diligenza professionale corretta e conforme a buona fede. Anche in questo caso non si possono inserire condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose per la committente o svantaggiose nei confronti della subfornitrice. L'abuso può consistere nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiuste, gravose o discriminatorie, sanzionate con la nullità. Al comma 3bis è previsto l'intervento sanzionatorio e di controllo dell'AGCM. La legge sul lavoro autonomo, all'articolo 3, considera abusive e prive di effetto le clausole fortemente squilibrate (ipotesi di cui al comma 1 e 2) con ulteriore risarcimento dei danni (comma 3) e rinvia all'applicazione dell'articolo 9 della legge 192/98. Vi è quindi unacoincidenza tra regole dicondotta e regole di validità. Tali previsioni si aggiungono alle previsioni generali di cui agli artt. 1341 ss. c.c. Credito al consumo, disciplina sul credito mobiliare ai consumatori e disciplina sul credito immobiliare, più recente, entrambe di fonte europea espressione di forme emblematiche di tutela del consumatore nel settore contrattuale nel quale il legislatore raggiunge nalità di più generale governo del mercato, di sollecitazione alla concorrenza tra le imprese, di salvaguarda della libera circolazione, di espansione delle attività imprenditoriali. Una regolamentazione uniforme è funzionale al raggiungimento di tali obiettivi di politica economica. La disciplina consente alle imprese anche di intercettare un maggior numero di consumatori, estendendo la possibilità di accesso del consumatore a determinati beni o servizi grazie al credito al consumo, normato a garanzia del consumatore. Veniva utilizzata latradizionale vendita a rate con riserva di proprietà dagli imprenditori per aumentare le vendite, il mancato successo di tale strumento è spiegato dalla necessità dell'imprenditore di avere una consistente riserva monetaria. Sono stati escogitati contratti che hanno assunto una tipicità come il leasing o locazione finanziaria, che prevedono l'intermediazione di un terzo operante nel settore creditizio che acquista il bene e lo concede in godimento al consumatore. Il credito al consumo prevede un rapporto trilaterale, tra il consumatore, l'imprenditore e un soggetto abilitato a operare nel mercato del credito che abbia una struttura di disponibilità monetaria. Il consumatore ha il vantaggio di ottenere la proprietà, da cui discende un pieno godimento a differenza della vendita con riservato dominio, di determinati beni o servizi che non potrebbe permettersi senza la dilatazione del corrispettivo. Nella realtà dei fatti il consumatoredell'obbligo di fornire al consumatore un'informativa precontrattuale chiara e completa, comprensibile e facilmente accessibile, contenente tutte le informazioni rilevanti sul contratto di credito al consumo, compresi i costi totali del credito, le condizioni di rimborso, le modalità di calcolo degli interessi e le eventuali spese accessorie. Inoltre, il consumatore ha il diritto di ricevere una copia del contratto di credito al consumo prima della sua sottoscrizione, in modo da poterlo esaminare attentamente e valutare se accettare o meno le condizioni proposte. È importante sottolineare che il consumatore ha anche il diritto di recedere dal contratto di credito al consumo entro un determinato periodo di tempo, senza dover fornire alcuna motivazione e senza alcun costo aggiuntivo. Questo diritto di recesso consente al consumatore di cambiare idea e di annullare l'operazione creditizia senza conseguenze finanziarie. Infine, è fondamentale che il consumatore sia consapevole dei suoi diritti e delle sue responsabilità nel contratto di credito al consumo. Deve essere informato sulle modalità di rimborso del credito, sulle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate e sulle possibili sanzioni previste dalla legge. In conclusione, la corretta informazione e la consapevolezza del consumatore sono elementi essenziali per garantire una scelta economica consapevole e responsabile nell'ambito di un contratto di credito al consumo.

di unostock di informazioni a intensità crescente a seconda della fase del contatto con il consumatore, di un'informazione conoscenza che diviene parte integrante del contenuto contrattuale, sia con riguardo a elementi economici che elementi normativi. Viene precisato un trend della informazione-contenuto contrattuale, che vincola il contenuto contrattuale nei confronti del consumatore a cui sono presentate le informazioni, grazie alle quali egli può anche confrontare l'offerta economica con le altre alternative presenti nel mercato. Passaggio verso il neoformalismo, che fa della forma il veicolo del testo contrattuale in modo tale da consentire al consumatore di effettuare una conclusione consapevole, tutela incoronata dal diritto di recesso. Un ulteriore novità del 2008 è quello di imporre penetranti obblighi di comportamento al professionista per riequilibrare la posizione contrattuale, tra i quali è codificata la verifica del cd merito creditizio.

Della solvibilità del futuro debitore. È onerato anche il consumatore a fornire le informazioni sulla sua situazione patrimoniale per consentire tale verifica; nel caso in cui il consumatore non fornisse tali informazioni, il professionista può attingere a banche dati, strumenti informatici come la centrale rischi e altri, dove sono reperibili informazioni che riguardano anche vicende pregresse del patrimonio del consumatore. Questa previsione favorisce, oltre il ragionevole indebitamento del consumatore, anche l'intermediario, che può mettersi a riparo da operazioni svantaggiose. A tali previsioni ha spinto la crisi del 2008.

Tutte queste vicende si sono ripresentate alle istituzioni UE quando nel 2014 è stata elaborata la direttiva sul credito immobiliare ai consumatori, che si scontra con problemi di ordine sociale che attengono alla garanzia reale dell'ipoteca che rischia di privare il consumatore della sua abitazione, recepita con dlgs del 2016.

e in seguito inserita nel t.u.b. (Dlgs 141/2010) ha attuato la direttiva 48/2008, la seconda direttiva in materia di credito ai consumatori, introducendo disposizioni contenute ora nel capo II titolo VI del t.u.b. (dlgs 385/93) agli artt. 121 a 126, precedute dalle disposizioni in materia di credito immobiliare ai consumatori nel capo I-bis, inserite dal dlgs 72/2016 in attuazione direttiva 17/2014 relativa all'acquisto dei consumatori dei beni immobili residenziali. Disposizioni particolari all'interno del capo I titolo VI che contiene norme significative dei contratti bancari, agli artt. 116 e 117 ss. Modernizzano il diritto dei contratti bancari, applicando e introducendo in via trasversale una serie di strumenti in particolare di trasparenza e di informazione-contenuto, secondo i quali informazioni opache e ambigue non possono essere considerate impegnative per il cliente, che ha diritto ad avere un chiaro testo contrattuale che indichi puntualmente gli obblighi previsti; oltre a
  1. Regole di forma informativa con consegna della copia al cliente
  2. Nullità di protezione (selettiva), che hanno già trovato espressione alla prima direttiva di credito ai consumatori in seguito allargata all'intera platea dei contratti bancari.
  3. L'art. 121, definizioni; il consumatore può entrare in contatto con il finanziatori grazie all'intermediazione creditizia di soggetti terzi. Il contratto di finanziamento può essere sia nella forma del mutuo sia nella forma di dilazione di pagamento concessa dal fornitore.
  4. L'art. 122, ambito di applicazione, dispone che le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati ad eccezione dei seguenti casi tra cui alla lett a) finanziamenti di importo inferiori a 200 o superiori a 75.000 euro.
  5. Informazioni a intensità crescente.
  6. L'art. 123, pubblicità (commerciale, che rende conoscibile gli elementi economici di base), impone che gli
ti fondamentali per essere efficaci: 1. Titolo accattivante: utilizza un tag

per evidenziare il titolo dell'annuncio e catturare l'attenzione del lettore. 2. Immagini suggestive: utilizza il tag per inserire immagini che rappresentino il prodotto o il servizio offerto. Assicurati di specificare l'attributo "src" con il percorso dell'immagine. 3. Testo persuasivo: utilizza paragrafi e frasi brevi per descrivere le caratteristiche principali del prodotto o del servizio offerto. Utilizza il tag

per creare paragrafi e il tag per evidenziare le parole chiave. 4. Call-to-action: inserisci un invito all'azione per spingere il lettore a compiere una determinata azione, come ad esempio "Acquista ora" o "Scopri di più". Utilizza il tag per creare un link e specifica l'attributo "href" con l'URL di destinazione. 5. Informazioni di contatto: se necessario, inserisci le informazioni di contatto come numero di telefono o indirizzo email. Utilizza il tag

per inserire queste informazioni. Ricorda di utilizzare correttamente i tag di apertura e chiusura per ogni elemento e di rispettare la struttura gerarchica dei tag HTML.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuele.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Venuti Maria Carmela.