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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI

a) Quando si parla di responsabilità, si fa riferimento alle conseguenze che l’ordinamento

prevede in caso di violazione della legge o di diritti altrui. In sostanza, si tratta di una

sanzione che viene erogata.

b) La responsabilità si distingue in:

CIVILE, per violazioni di norme civilistiche, che comportano il risarcimento dei danni;

PENALE, per la commissione di un reato e la violazione di una norma penale, con

l’applicazione di una pena.

c) L’articolo 28 della Costituzione stabilisce che “i dipendenti e i funzionari dello Stato e degli

enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative,

degli atti compiuti in violazione di diritti.” In tali casi, la responsabilità civile si estende allo

Stato e agli enti pubblici.

L’art. 27 della Costituzione, invece, ci ricorda che la responsabilità penale è personale,

dunque può essere attribuita solo alle persone fisiche, non agli enti.

d) In passato, la responsabilità degli enti pubblici non era prevista, poiché si riteneva che

operassero nell’interesse collettivo. Con il tempo, però, si è affermato il principio della

responsabilità indiretta, cioè derivante dagli atti compiuti dai dipendenti o funzionari nello

svolgimento delle loro funzioni pubbliche.

Questo è stato possibile con l’affermazione dello Stato di diritto, che ha permesso di

riconoscere la responsabilità civile diretta degli enti pubblici, come indicato proprio nell’art.

28 della Costituzione.

e) Alla responsabilità degli enti pubblici si aggiunge anche quella dei dipendenti e funzionari,

secondo quanto previsto dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato (1957). Questo

stabilisce che i dipendenti siano personalmente responsabili in caso di dolo o colpa grave.

La responsabilità può essere:

CONTRATTUALE – per inadempimento degli obblighi previsti da un contratto (art. 1218 c.c.,

che richiama il principio del "pacta sunt servanda");

EXTRACONTRATTUALE – secondo il principio del "neminem laedere", ovvero: chi viola un

diritto altrui e provoca un danno ingiusto è tenuto al risarcimento.

In questo caso, è necessario dimostrare:

una condotta (attiva o omissiva),

la violazione di una norma,

un elemento soggettivo (dolo o colpa),

un danno,

un nesso di causalità tra la condotta e il danno.

PRECONTRATTUALE – per comportamenti scorretti o in mala fede durante le trattative

contrattuali.

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RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

a) Gli enti del Terzo Settore possono essere distinti in base al loro riconoscimento giuridico

da parte dello Stato:

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE: possiedono personalità giuridica e godono di autonomia

patrimoniale perfetta. Questo significa che vi è una netta separazione tra il patrimonio

dell’ente e quello dei singoli partecipanti.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: non possiedono personalità giuridica e hanno

autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso, la responsabilità ricade sia sull’ente che

solidalmente sulle persone che agiscono in nome e per conto dell’ente.

b) Per affrontare il problema della responsabilità civile degli enti del Terzo Settore, è stato

previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati a:

chi lavora per l’associazione,

terzi coinvolti dalle attività svolte dall’ente.

c) Si tratta di una forma di responsabilità simile a quella prevista per gli enti commerciali,

poiché gli enti del Terzo Settore, pur avendo finalità non lucrative, possono svolgere attività

economiche o commerciali a supporto delle loro finalità istituzionali.

La responsabilità descritta finora è detta esterna, ovvero riguarda i danni causati a terzi.

Esiste però anche una responsabilità interna, che può emergere nel rapporto tra l’ente e i

suoi dipendenti o funzionari: ad esempio, l’ente può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti

del proprio dipendente per i danni causati da quest’ultimo nello svolgimento delle sue

funzioni.

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RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO SOCIO-SANITARIO

Chi svolge un’attività sanitaria deve essere iscritto in un Albo professionale.

L’iscrizione è subordinata al possesso di requisiti specifici.

L’Albo è un registro pubblico tenuto da ordini o collegi professionali a livello regionale.

Iscriversi comporta l’obbligo di rispettare norme deontologiche, ovvero regole di

comportamento professionale che non hanno valore giuridico ma etico e morale.

La violazione di queste norme può portare a responsabilità disciplinare, con sanzioni come:

1. La censura

2. La sospensione dall’esercizio della professione

3. La radiazione dall’albo, cioè il divieto di esercitare la professione

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TIPI DI RESPONSABILITÀ

Nell’ambito socio-sanitario, la responsabilità può essere:

1. CIVILE

Può essere di due tipi:

a) Contrattuale (art. 1218 c.c.):

Avviene quando c’è un contratto tra il paziente e il professionista.

Se il professionista non agisce con diligenza (art. 1176 c.c., “buon padre di famiglia”), è

responsabile per inadempimento.

b) Extracontrattuale (art. 2043 c.c.):

Si verifica quando non esiste un contratto, ma il comportamento del professionista causa un

danno ingiusto a un’altra persona.

È necessaria la colpa o il dolo (cioè un’azione intenzionale).

2. PENALE

Può esserci responsabilità penale quando, nello svolgimento dell’attività sanitaria, il

professionista causa danni gravi o la morte del paziente.

Si parla di responsabilità per colpa o colpa grave.

La Legge Gelli-Bianco del 2017 ha regolato la responsabilità penale dei professionisti

sanitari, stabilendo che rispondono penalmente solo in caso di colpa grave, soprattutto se

hanno seguito le linee guida cliniche ufficiali.

3. DEONTOLOGICA

È la responsabilità per la violazione delle norme etiche e comportamentali della professione.

Porta a sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine professionale.

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SICUREZZA DELLE CURE

La legge “Gelli-Bianco” prevede che a tutti gli utenti sia assicurata la sicurezza delle cure,

vale a dire la possibilità per tutti gli utenti di usufruire delle migliori pratiche e tecnologie

sanitarie disponibili.

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PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE CURE

Sono state istituite nuove figure che hanno il compito di monitorare e vigilare che la

sicurezza delle cure sia rispettata.

Tra queste figure ricordiamo:

1. Difensore civico:

È una figura creata in ogni Regione.

Ha il compito di controllare l’attività della Pubblica Amministrazione.

Può essere attivato anche da un privato cittadino, senza bisogno di un avvocato, perché il

suo intervento è gratuito.

2. Osservatorio Nazionale sulle buone pratiche e sulla sicurezza delle cure.

3. Centro di gestione dei rischi sanitari e della sicurezza sanitaria.

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ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

C’è l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per:

a) Le strutture sanitarie, pubbliche e private.

b) Gli operatori sanitari che lavorano all’interno delle strutture sanitarie, per coprire il rischio

di azioni di rivalsa (cioè quando la struttura chiede loro un risarcimento).

c) Gli operatori sanitari che lavorano all’esterno delle strutture sanitarie.

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CONSENSO INFORMATO

L'art. 32, comma 2 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto a un

trattamento sanitario senza il suo consenso, a meno che ciò non sia stabilito dalla legge.

La legge 219/2017 disciplina il consenso informato e le DAT (Disposizioni Anticipate di

Trattamento), stabilendo che nessuna persona può essere sottoposta a trattamento senza il

proprio consenso.

Se un operatore sanitario esegue un intervento senza il consenso del paziente, incorre in

responsabilità civile, penale e deontologica (anche se il paziente è consapevole della

situazione).

PENALE

Il reato di violenza privata o lesioni personali può essere configurato in caso di trattamento

senza il consenso del paziente.

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SEGRETO PROFESSIONALE

Gli operatori sanitari hanno l’obbligo di non rivelare le informazioni dei pazienti,

anche in caso di testimonianza in tribunale.

In caso di violazione del segreto professionale, si incorre in:

Responsabilità penale: si rischia fino a 3 anni di detenzione.

Responsabilità deontologica: con sanzioni che possono essere:

Ammonimento,Censura,Sospensione

Radiazione dall’albo

Fanno eccezione solo i casi in cui c’è una giusta causa o autorizzazione.

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ACCESSO AI SERVIZI E PRESA IN CARICO

La legge 328/2000, in materia di accesso ai servizi e presa in carico, ha attribuito agli enti

locali (Comuni), in quanto titolari delle funzioni amministrative, la regolamentazione di

accesso ai servizi sociali, i quali possono disciplinare con un apposito regolamento l’accesso

alla rete integrata dei servizi sociali, definendo le modalità e i criteri per la valutazione della

condizione di bisogno e per la definizione del progetto personalizzato.

A differenza di altri ambiti dove il bisogno è autoreferenziale, nei servizi sociali è necessaria

una valutazione professionale per accertare il bisogno e determinare l’intervento da attuare.

L’accesso ai servizi, quindi, non è automatico, ma è legato alla valutazione del bisogno, che

può portare all’erogazione della prestazione o a un suo rifiuto motivato.

Comporta la valutazione viene elaborato un progetto assistenziale, che viene condiviso con

l’interessato e con i suoi familiari, che devono darne il consenso informato, e che prevede

delle attività, interventi e un monitoraggio costante del disagio.

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Gli interventi previsti in questo ambito hanno differente durata e intensità.

Accesso ai servizi e presa in carico – Legge 328/2000

La Legge 328/2000 affida ai Comuni, come titolari delle funzioni amministrative, il compito di

regolare l’accesso ai servizi sociali. Ogni Comune può adottare un proprio regolamento per

definire:

come si accede alla rete dei servizi

i criteri per valutare la situazione di bisogno

come costruire un progetto personalizzato per l’utente

Nei servizi sociali, a differenza di altri ambiti,

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Shadidiaatini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Benedetti Marina.
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