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AUTORITÀ INDIPENDENTI DAL POTERE ESECUTIVO
Aziende autonome: amministrazioni caratterizzate dal fatto di essere incardinate presso un ministero e di avere ciò nonostante, una propria organizzazione, separata da quella ministeriale. Svolgono in genere attività prevalentemente tecnica, amministrano in modo autonomo le relative entrate, dispongono di capacità contrattuale e sono titolari di rapporti giuridici, pur non avendo un proprio patrimonio. A livello regionale ricordiamo le Asl.
Istituti pubblici: organismi facenti parte di un ente e creati per la produzione e la prestazione di beni e servizi a terzi; dotati di particolare autonomia finanziaria e di bilancio (istituti di istruzione, delle unità sanitarie locali e delle aziende di trasporto e fornitura di servizi).
Amministrazioni indipendenti: si ricordano la Banca d'Italia (funzione monetaria: potere di emettere carta moneta, stabilire il tasso di sconto e disciplinare il sistema dei pagamenti).
trasferita alla Banca Centrale Europea; funzione di vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari); la Consob (funzione diregolamentare e controllare il mercato dei valori mobiliari, al fine di tutelare il risparmio direttoall'investimento azionario); l'Isvap (controlla le imprese assicurative e vigila sul relativo mercato, atutela degli investitori); l'Autorità per le garanzie nelle comunicazione (promuove l'efficienza e laconcorrenza nel settore delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo; garantisce adeguatilivelli di qualità nei settori medesimi; assicura la fruibilità e la diffusione sul territorio nazionale);Autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust: garantisce la libera concorrenza e ilfunzionamento del mercato); Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (controllo sul rispettodelle norme legislative e regolamenti nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori
pubblici);Autorità per l'energia elettrica ed il gas (promuove l'efficienza e la concorrenze nei settori energetici; garantisce adeguati livelli di qualità nei settori medesimi; assicura la fruibilità e la diffusione sul territorio nazionale). Dotati di compiti di garanzia piuttosto che di amministrazione attiva sono il Garante per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (controlla il trattamento dei dati personali: d. lgs. 196/2003) e la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (valuta l'idoneità delle prestazioni da assicurare durante gli scioperi nei servizi pubblici essenziali) e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Alcune di tali autorità non hanno personalità giuridica; altre operano anche con riferimento a soggetti economici stranieri.
Ciò rende ardua la individuazione di un modello, valido per tutte le ipotesi. Le autorità dispongono di autonomia organizzativa e funzionale; sono titolari di poteri provvedimentali in particolare sanzionatori e talora regolamentari; sono soggette al controllo della Corte dei conti. L'elemento veramente caratterizzante è che esse sono indipendenti dal potere politico del governo, pur dovendo trasmettere relazioni a questo, oltre che al Parlamento, in ordine all'attività svolta. Di conseguenza le autorità non sono tenute ad adeguarsi all'indirizzo politico espresso dalla maggioranza e adottano in posizione di terzietà decisioni simili a quelle degli organi giurisdizionali. Sono neutrali, differenziandosi dalle amministrazioni che invece sono imparziali. Numerose tra le Autorità indipendenti sono state istituite in relazione a particolari mercati aperti alla concorrenza e a garanzia di libertà costituzionali: in queste.ipotesi esse sono chiamate a verificare, anche esercitando poteri giustiziali, la compatibilità del comportamento degli operatori economici, pubblici o privati, con tali libertà e con le regole della concorrenza e, eventualmente, a tutelare gli utenti. Una liberalizzazione pura e semplice di particolari mercati, ove si traduca in un mero abbandono di interi settori economici alla logica del mercato, lascerebbe irrisolto il problema di salvaguardare esigenze collettive. Le autorità in esame hanno il compito di regolare e controllare ciascun settore sensibile, proteggendo in particolare gli interessi degli utenti. Il difensore civico è una figura non istituita a livello di organizzazione statale, che presenta alcuni profili di analogia con le autorità. Esso è nato come snodo flessibile di collegamento tra cittadini e poteri pubblici, in grado di assicurare una maggiore trasparenza dell'organizzazione amministrativa. Funge anche da ausiliario perL'amministrazione attiva e può quindi favorire una migliore scelta funzionale in vista dell'interesse pubblico. Al difensore civico spetta il compito di riesaminare, su istanza dell'interessato, le richieste d'accesso in caso di rifiuto o di differimento. Non può annullare o formare atti; imporre misure sanzionatorie o emanare provvedimenti decisori.
ENTI STRUMENTALI all'organizzazione statale:
Enti parastatali: Disciplinati con la l. 70/1975 (che esclude università, camere di commercio e ordini professionali). Tale legge divide in sette categorie: enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza; enti preposti a settori di pubblico interesse; enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero; enti di assistenza generica; enti di promozione economica; enti scientifici di ricerca e sperimentazione; enti culturali e di promozione turistica. Ricompreso tra gli enti parastatali è il Coni.
Enti pubblici
svolgono attività di regolazione e controllo. Gli enti pubblici economici che svolgono attività produttiva possono essere di diversi tipi, come ad esempio le aziende municipalizzate, le aziende di trasporto pubblico locale, le aziende ospedaliere, le aziende di servizi idrici e così via. Questi enti, pur essendo di natura pubblica, operano sul mercato e concorrono con le imprese private. La trasformazione in società per azioni permette loro di avere una maggiore flessibilità gestionale e di attirare investimenti privati. Inoltre, la privatizzazione delle aziende autonome e degli enti pubblici economici può portare a una maggiore efficienza e competitività nel settore pubblico.Stato. Gli uffici periferici dell'amministrazione statale sono presenti sul territorio e svolgono funzioni amministrative a livello locale. Le Regioni e le Province autonome:sono enti territoriali dotati di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria. Hanno competenze in diversi settori, come ad esempio la sanità, l'istruzione e l'urbanistica. I Comuni:sono gli enti territoriali di base, responsabili della gestione degli affari locali. Svolgono funzioni amministrative e di governo a livello comunale. Le Città metropolitane:sono enti territoriali che hanno sostituito le province in alcune grandi aree urbane. Hanno competenze in diversi settori, come ad esempio la pianificazione urbanistica e la mobilità. Le Aziende sanitarie locali (ASL):sono enti pubblici che gestiscono i servizi sanitari a livello locale. Sono responsabili dell'organizzazione e della erogazione dei servizi sanitari sul territorio. Le Università:sono enti pubblici che svolgono attività di ricerca e di formazione universitaria. Hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria. Le Camere di commercio:sono enti associativi che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Hanno competenze in diversi settori, come ad esempio il registro delle imprese e la promozione del commercio. Le Autorità di bacino:sono enti pubblici che gestiscono le risorse idriche di un determinato bacino idrografico. Sono responsabili della tutela e della gestione delle risorse idriche sul territorio. Le Agenzie regionali:sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale a livello regionale. Hanno competenze in diversi settori, come ad esempio l'ambiente, il turismo e l'agricoltura. Le Agenzie fiscali:sono enti pubblici che svolgono funzioni di riscossione delle imposte e di controllo fiscale. Sono responsabili della gestione delle entrate fiscali sul territorio. Le Agenzie per il lavoro:sono enti pubblici che svolgono funzioni di promozione e di gestione dell'occupazione. Sono responsabili della ricerca di lavoro e dell'inserimento lavorativo sul territorio.Stato. Vi è un organo periferico che, storicamente, ha assunto un ruolo prevalente nell'ambito provinciale: il prefetto (organo del ministero dell'interno, preposto all'ufficio territoriale del governo, chiamato sia a rappresentare il potere esecutivo nella provincia, sia più in generale, a svolgere funzioni di tramite tra centro e periferia, soprattutto in forza dei compiti di controllo sugli enti locali ad esso in passato attribuiti. Col tempo il prefetto ha perso molte delle sue funzioni). Le prefetture sono state trasformate in Prefetture-uffici territoriali del governo, a cui sono preposti i prefetti. Tali uffici, mentre mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assicurano l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantiscono la leale cooperazione dei medesimi con gli enti locali. REGIONI Hanno diritto a partecipare alla formazione degli atti normativi comunitari edispongono di potestà legislative e amministrative. L'art. 117 Cost. prevede la potestà legislativa regionale concorrente relativamente ad alcune materie e stabilisce che alle regioni spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni esercitano altresì, funzioni amministrative conferite ad esse per assicurarne l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (si consideri che in linea di massima tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni). Rimangono peraltro poteri di indirizzo allo Stato stesso. Quanto ai limiti che le regioni incontrano nell'esercizio delle funzioni amministrative va osservato che fin dalle prime leggi che ne hanno attuato il trasferimento alle regioni, è stato configurato un potere governativo di indirizzo e coordinamento, attinente ad esigenze di carattere comunitario. L'art.
Il testo dell'articolo 118 prevede che la legge statale disciplini forme di coordinamento tra stato e regioni nelle materie dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.
Un impulso al perfezionamento del sistema regionale è stato attuato dalla legge 59/1997 contenente delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della p.a. e per la semplificazione amministrativa. Tale legge mirò a realizzare una localizzazione territoriale delle funzioni e dei compiti amministrativi in ragione della loro strumentalità rispetto agli interessi della collettività. La legge utilizzò il termine conferimento, comprensivo di vari istituti mediante i quali funzioni e compiti potevano essere assegnati a regioni, comuni, province, comunità montane e altri enti locali: trasferimento, delega e attribuzione.
La legge 59/1997 si ispira in primo luogo al principio di
sussidiarietà. È previsto un potere sostitutivo in relazione ai compiti e alle funzioni spettanti alle regioni e agli enti locali in caso di accertata inattività che co