L'organizzazione degli enti pubblici
Lo Stato-amministrazione può essere qualificato come ente pubblico, dovendosi riconoscere ad esso la qualità di persona giuridica in forza di espressi riferimenti normativi (responsabilità, beni dello Stato).
Struttura del governo
Al vertice dell’organizzazione statale (potere esecutivo) è collocato il governo:
- Presidente del Consiglio dei Ministri: indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione di politica generale del governo; coordina e promuove l’attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del governo; può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri; adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici. La Presidenza del Consiglio ha una struttura organizzativa propria alla quale fanno capo vari dipartimenti e uffici.
- Consiglio dei Ministri: accanto a quella di indirizzo politico e a quella normativa, possiamo ricordare i poteri di indirizzo e coordinamento, nonché i poteri di annullamento di ufficio di atti amministrativi.
- Ministri: sono gli organi politici di vertice dei vari dicasteri. Tali organi sono importanti sotto il profilo amministrativo: l’amministrazione statale è infatti ripartita sulla base dei ministeri. Essi hanno dunque una doppia anima: organi costituzionali e vertici dell’amministrazione. Possono essere nominati ministri senza portafoglio (titolari che non sono al vertice di un apparato amministrativo apposito). Il ministro può essere coadiuvato da uno o più sottosegretari. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri è il segretario del consiglio dei ministri. I ministeri sono i seguenti: dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle comunicazioni, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali, della solidarietà sociale.
I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie (strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale attualmente esercitate da ministeri ed enti pubblici), le funzioni di spettanza statale. Operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Hanno autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e vigilanza del ministro; devono essere organizzate in modo da rispondere alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
I ministeri non operano in modo completamente separato: coordinamento dell’attività esercitato da:
- Azione politica del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio dei ministri e comitati di ministri;
- Consiglio di gabinetto: organo collegiale costituito dal presidente del consiglio e dai ministri da lui designati;
- Comitati interministeriali: possono essere formati anche da soggetti che non siano ministri (il più importante è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
Organi ausiliari
All’unità di azione dello Stato è preordinata l’attività di organi caratterizzati dalla peculiare collocazione loro riservata nell’ambito del nostro ordinamento, dall’indipendenza di cui godono, nonché dalla circostanza che essi non svolgono funzioni di amministrazione attiva, bensì funzioni strumentali rispetto all’attività degli organi costituzionali.
- Consiglio di Stato: è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. È un autonomo potere dello Stato che può rendere pareri anche alle regioni.
- Corte dei conti: esercita funzioni di controllo (preventivo di legittimità sugli atti del governo; successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, e quello sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e dispone di funzioni giurisdizionali e consultive. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 100 Cost. la legge assicura l’indipendenza della Corte dei conti (e del Consiglio di Stato).
- CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è previsto dall’art. 99 della Costituzione. A differenza dei precedenti non è inserito nell’apparato amministrativo. Volge compiti di consulenza tecnica (rendendo pareri facoltativi) e di sollecitazione nelle materie dell’economia e del lavoro dell’attività del Parlamento, del governo e delle regioni.
Autorità indipendenti dal potere esecutivo
Aziende autonome: amministrazioni caratterizzate dal fatto di essere incardinate presso un ministero e di avere ciò nonostante, una propria organizzazione, separata da quella ministeriale. Svolgono in genere attività prevalentemente tecnica, amministrano in modo autonomo le relative entrate, dispongono di capacità contrattuale e sono titolari di rapporti giuridici, pur non avendo un proprio patrimonio. A livello regionale ricordiamo le Asl.
Istituti pubblici: organismi facenti parte di un ente e creati per la produzione e la prestazione di beni e servizi a terzi; dotati di particolare autonomia finanziaria e di bilancio (istituti di istruzione, delle unità sanitarie locali e delle aziende di trasporto e fornitura di servizi).
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