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I beni pubblici (demaniali e patrimonio indisponibile)
I beni pubblici (demaniali e patrimonio indisponibile) appartengono alle pubbliche amministrazionia titolo di proprietà pubblica. La titolarità della proprietà dei beni pubblici appartenenti agli entipubblici trova la sua fonte innanzitutto nella legge. Così alcuni beni appartengono allo Stato o allaregione ex lege: si tratta di taluni beni del demanio naturale (marittimo e idrico) e del patrimonioindisponibile (miniere), nonché di altri beni quali quelli di interesse artistico, storico e archeologico,i relitti marini, di aeromobili e così via. Ma siffatta titolarità può derivare anche da:
- fatti acquisitivi: occupazione, invenzione, accessione specificazione, unione, usucapione,successione (in mancanza di suscettibili);
- atti di diritto comune: contratti, testamento, donazione, pagamenti, provvedimenti giudiziaridi esecuzione;
- fatti basati sul diritto internazionale (confisca e requisizione bellica) o basati sul
dirittopubblico (successione tra enti);
d) atti pubblicistici che comportano l'ablazione di diritti reali su altri soggetti (confisca, espropriazione, requisizione in proprietà o in uso).
I BENI DEMANIALI:
sono tassativamente indicati dalla legge e comprendono:
- i beni demaniali necessari (demanio marittimo, idrico e militare). Questi beni non possono non appartenere allo Stato, fatte salve le eccezioni dei beni demaniali regionali. Il demanio necessario è costituito esclusivamente da beni immobili che paiono caratterizzarsi dalla scarsa deperibilità.
- I beni del demanio accidentale (strade, autostrade, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti di interesse storico, artistico e archeologico, raccolto di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche..). Non vi rientrano le strade vicinali (private) e le strade militari di uso pubblico (fanno parte del demanio militare). Cimiteri e mercati comunali rientrano nel demanio comunale solo se appartengono appunto ai comuni.
beni del demanio accidentale possono appartenere a chiunque ma sono tali qualora appartengano ad un ente pubblico territoriale. Possono consistere, oltre che in beni immobili, anche in universalità di mobili.
I beni demaniali sono dunque caratterizzati dall'appartenenza a enti territoriali: ciò in quanto essi sono preordinati alla soddisfazione di interessi imputabili alla collettività stanziata sul territorio e rappresentata dagli enti territoriali.
Occorre distinguere:
- beni demaniali naturali: tali per la loro natura, indipendentemente dall'opera dell'uomo (lido del mare);
- beni del demanio artificiale: costruiti dall'uomo (strade).
Tutti i beni demaniali sono assoggettati alla disciplina posta dall'art. 823 c.c.: essi sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
A causa della sancita incommerciabilità dei beni demaniali, sono nulli
gli eventuali atti dispositivi di essi posti in essere dalla p.a. Va altresì esclusa la espropriabilità dei beni demaniali; e la trasferibilità dei beni del demanio necessario, i quali sono riservati allo Stato, salvo l'eccezione del demanio regionale. Per gli altri beni del demanio è invece ipotizzabile il loro passaggio a diverso ente territoriale purché permanga la loro destinazione pubblica. Spetta all'amministrazione la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. L'amministrazione dispone di poteri di autotutela (esecutiva): ciò significa che, anziché utilizzare gli ordinari rimedi giurisdizionali che l'ordinamento prevede a tutela della proprietà, essa può direttamente procedere a tutelare i propri beni in via amministrativa, irrogando sanzioni ed esercitando poteri di polizia demaniale. I beni del demanio naturale acquistano la demanialità per il solo fatto di possedere irequisiti previsti dalla legge. I beni artificiali diventano invece demaniali nel momento in cui rientrino in uno dei tipi fissati dalla legge e cioè nel momento in cui l'opera sia realizzata (il che implica la sua destinazione pubblica), purché siano di proprietà dell'ente territoriale. La cessazione della qualità di bene demaniale deriva oltreché dalla distruzione del bene, dal fatto della perdita dei requisiti di bene demaniale e dalla cessazione della destinazione. Vi può poi essere l'intervento legislativo che sdemanializza alcuni beni (strade ferrate).
BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE: fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato: foreste (demanio forestale dello Stato), miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; i beni
Costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica; le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o rispettivamente delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 830 c.c. i beni degli enti pubblici non territoriali, destinati a un pubblico servizio, sono assoggettati alla disciplina dei beni patrimoniali indisponibili. I beni del patrimonio indisponibile possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e comprendono mobili e immobili. Questi beni non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Ma non sono incommerciabili: gli atti di disposizione tuttavia devono rispettare il vincolo di destinazione. L'atto di trasferimento che non rispetti la disciplina legislativa non è nullo.
perché avente ad oggetto una res fuori commercio ma annullabile per violazione dei modi di legge stabiliti per sottrarli al vincolo di destinazione, anche se è pure sostenibile la tesi dell'annullità per contrarietà a norma imperativa. La giurisprudenza ha esteso al patrimonio indisponibile parte della disciplina dettata per il demanio (è il caso del potere di autotutela). PRIVATIZZAZIONE DEI BENI appartenenti ad enti pubblici (in particolare quelli del patrimonio indisponibile): finalizzata a soddisfare esigenze di carattere finanziario e di risanamento del debito pubblico, anche se, mentre per i beni del patrimonio disponibile il criterio base dovrebbe essere costituito dal rapporto spese-ricavi, per gli altri occorre soprattutto valutare il permanere della funzione pubblica da essi assolta.. più in generale, i beni pubblici sono sempre più spesso usati non già per soddisfare specifici interessi pubblici, ma per produrre entrate. Tre sonole modalità di dismissione del patrimonio dello Stato:- Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili e diritti reali su beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.
- I beni immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi immobiliari possono essere alienati.
- Cartolarizzazione: il ministro dell'economia e delle finanze può costituire o promuovere la costituzione di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 € aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più opere di cartolarizzazione dei proventi (mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti) derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. All'atto della loro costituzione queste società veicolo corrispondono allo Stato un prezzo iniziale, con.
Soddisfazione di interessi pubblici. Essi d'altro canto, rimangono in mano a soggetti che hanno forti connotazioni pubbliche.
DIRITTI DEMANIALI su cose altrui
Si tratta di diritti spettanti agli enti territoriali sui beni altrui quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni (demaniali) o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Si pensi al diritto di servitù gravante su un fondo privato al fine della realizzazione di un acquedotto pubblico.
In ordine ai diritti gravanti su beni privati costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali, va chiarito che essi non spettano a favore di tali ultimi beni, bensì a favore della collettività, sicché ogni membro di questa può chiederne tutela.
Tipici esempi di diritto d'uso pubblico sono quelli di visita dei beni privati di interesse storico.
Equelli che attengono alle strade private (strade vicinali). Rispetto ai diritti d'uso pubblico presentano profili di analogia gli usi civici: entrambe le categorie sono beni collettivi, perché appartengono a collettività di abitanti; gli usi civici, tuttavia sono assoggettati ad una particolare disciplina e possono gravare anche su beni pubblici. Si tratta infatti di diritti di godimento e d'uso e anche di proprietà, spettanti alla collettività su terreni di proprietà di comuni o di terzi, che hanno ad oggetto il pascolo, la pesca, la caccia, la raccolta della legna, dei funghi e così via. Essi spettano ai membri delle collettività che ne fruiscono usi civici e non all'ente rappresentativo della collettività. Gravano su beni immobili privati o su beni demaniali e sono inalienabili.
L'USO DEI BENI PUBBLICI - uso diretto: riservato al proprietario pubblico che lo impiega per lo svolgimento dei propri compiti.
L'amministrazione deve tutelare e utilizzare direttamente il bene; - uso promiscuo: se il bene è in grado di soddisfare anche altre esigenze (strade militari, parchi pubblici, ecc.); - uso esclusivo: se il bene è destinato ad un solo scopo (edifici pubblici, scuole, ospedali, ecc.).