Beni degli enti pubblici
I beni pubblici sono di particolare importanza, essendo assoggettati a una disciplina differente rispetto a quella applicata agli altri beni, per quanto riguarda i profili dell'uso, della circolazione e della tutela. Accanto ai beni pubblici, esistono anche beni appartenenti ad enti pubblici soggetti alla normativa di carattere generale sulla proprietà privata, ovvero il patrimonio disponibile degli enti pubblici: mobiliare, fondiario ed edilizio. Anche il denaro fa parte del patrimonio disponibile e come tale può essere sottoposto a esecuzione forzata da parte dei creditori.
I beni patrimoniali disponibili possono essere oggetto di contratti di alienazione (contratti attivi: stipulati mediante asta pubblica), di acquisto (contratti passivi preceduti da gara mediante pubblico incanto o licitazione privata), e così via.
I beni pubblici (demaniali e patrimonio indisponibile) appartengono alle pubbliche amministrazioni a titolo di proprietà pubblica. La titolarità della proprietà dei beni pubblici appartenenti agli enti pubblici trova la sua fonte innanzitutto nella legge. Così alcuni beni appartengono allo Stato o alla regione ex lege: si tratta di taluni beni del demanio naturale (marittimo e idrico) e del patrimonio indisponibile (miniere), nonché di altri beni quali quelli di interesse artistico, storico e archeologico, i relitti marini, di aeromobili e così via. Ma siffatta titolarità può derivare anche da:
- Fatti acquisitivi: occupazione, invenzione, accessione specificazione, unione, usucapione, successione (in mancanza di suscettibili);
- Atti di diritto comune: contratti, testamento, donazione, pagamenti, provvedimenti giudiziari di esecuzione;
- Fatti basati sul diritto internazionale (confisca e requisizione bellica) o basati sul diritto pubblico (successione tra enti);
- Atti pubblicistici che comportano l'ablazione di diritti reali su altri soggetti (confisca, espropriazione, requisizione in proprietà o in uso).
I beni demaniali
I beni demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e comprendono:
- Beni demaniali necessari (demanio marittimo, idrico e militare). Questi beni non possono non appartenere allo Stato, fatte salve le eccezioni dei beni demaniali regionali. Il demanio necessario è costituito esclusivamente da beni immobili che paiono caratterizzarsi dalla scarsa deperibilità.
- Beni del demanio accidentale (strade, autostrade, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti di interesse storico, artistico e archeologico, raccolto di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche). Non vi rientrano le strade vicinali (private) e le strade militari di uso pubblico (fanno parte del demanio militare). Cimiteri e mercati comunali rientrano nel demanio comunale solo se appartengono ai comuni. I beni del demanio accidentale possono appartenere a chiunque ma sono tali qualora appartengano a un ente pubblico territoriale. Possono consistere, oltre che in beni immobili, anche in universalità di mobili.
I beni demaniali sono dunque caratterizzati dall'appartenenza a enti territoriali, in quanto essi sono preordinati alla soddisfazione di interessi imputabili alla collettività stanziata sul territorio e rappresentata dagli enti territoriali.
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