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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Le formule elettorali con cui sono eletti i deputati e i senatori del nostro
Parlamento hanno carattere misto prevalentemente proporzionale, nel
senso che entrambe attribuiscono una quota più ampia di seggi con sistema
proporzionale e una quota più ridotta con sistema maggioritario.
Le formule funzionano:
seggi da assegnare sono suddivisi su base territoriale: 392 seggi per la
I camera che sono ripartiti tra 28 circoscrizioni regionali o bus-regionali;
196 seggi per il senato che vengono ripartiti tra le regioni. La ripartizione
avviene in base al numero degli abitanti; ma al senato attribuiscono a
ciascuna regione almeno tre senatori, salvo il Molise che ne ha due e la
Valle d’Aosta che ne ha uno. Ciascuna circoscrizione e ciascuna regione è
a sua volta suddivisa in collegi uninominali sono pari a tre ottavi del
totale dei seggi sia alla camera sia al senato e collegi plurinominali
sono costituiti dall’aggregazione di collegi uninominali contigui, ai quali
sono attributi un massimo di 8 seggi.
forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i
Ciascuna
propri candidati nei collegi uninominali e le proprie liste di
candidati nei collegi plurinominali; oppure può collegarsi con una o
più altre forze politiche e costituire una coalizione. Le liste collegate in
coalizione devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali.
Le liste nei collegi plurinominali sono formate da un minimo di due a un
massimo di
quattro candidati. È possibile essere candidati in una stessa lista in più
collegi plurinominali, fino a cinque.
Sono previste norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere:
i candidati di lista devono essere presentati in ordine alternato per sesso;
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
60%, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione in
capolista in misura superiore al 60%
Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei candidati nel collegio
uninominale, il simbolo della lista o i simboli delle liste
esprime il voto: a) tracciando un segno sul simbolo, il che
L’elettore
costituisce un voto valido a favore sia del lista sia del corrispondente b)
tracciando un segno sul nome del candidate nel collegio uninominale, il
che costituisce un voto valido anche a favore della corrispondente lista;
se più liste sono collegate al candidato uninominale il voto è ripartito pro
quota. C) tracciando un segno sia sul candidato uninominale sia sulla
lista o su una delle liste collegate. Non è invece ammesso il voto
disgiunto.
l'assegnazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
Per
voti in ciascun collegio uninominale (formula maggioritaria plurality).
si procede a determinare a livello nazionale la cifra
Successivamente
elettorale delle liste e delle coalizioni di liste. Nella cifra elettorale delle
coalizioni non si computano però i voti delle liste collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale meno dell'1% dei voti. Soglie di
sbarramento per individuare chi partecipa al riparto dei seggi: la
soglia è pari al 10% dei voti per le coalizioni e al 3% dei voti per le liste.
Tutto ciò vale per l’elezione di entrambe le camere.
Si stabilisce quanti seggi spettino complessivamente a ciascuna delle
coalizioni e delle liste singole, sulla base delle rispettive cifre elettorali
nazionali, alla Camera, e delle rispettive cifre elettorali regionali, al
Senato
Alla camera i seggi complessivamente assegnati sul piano nazionale sono
distribuiti nelle singole circoscrizioni e poi nei singoli collegi plurinominali.
candidato eletto sia in un collegio uninominale sia in uno o più collegi
Il plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato
eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la
sua lista ha ottenuto la minore percentuale di voti.
Per i seggi che rimangano successivamente vacanti, nei collegi
plurinominali subentra il primo dei non eletti secondo l'ordine di lista,
mentre nei collegi uninominali si procede a elezioni suppletive.
La circoscrizione estero, che elegge 8 deputati e 4 senatori, si utilizza una
formula proporzionale con voto di preferenza per uno o due candidati della lista
prescelta.
LE ELEZIONI REGIONALI
In base all’art. 122.1 Cost, modificato nel 1999, la competenza in materia di
sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario spetta alla legge regionale.
La legge statle di principio prescrive alle regioni:
a) L’individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di
stabili maggioranze nel consiglio regionale
b) La contestualità dell’elezione del presidente della giunta
c) La promozione della parità di genere nelle candidature per il consiglio
con specifiche disposizioni
Essa prevedeva l’elezione diretta del presidente della giunta regionale
in un solo turno abbinata all’elezione del consiglio su base proporzionale ma
con premio.
Rispetto a quel modello, le leggi elettorali regionali hanno introdotto alcune
limitate varianti relative ai seguenti aspetti: le modalità di assegnazione del
premio e di individuazione degli eletti in più per le liste collegate al presidente
eletto; l'innalzamento della soglia di sbarramento; la possibilità di voto
disgiunto.
Solo in Toscana è stato introdotto il ballottaggio per l'elezione del presidente
della giunta nel caso in cui nessun candidato superi il 40% dei voti. In nessuna
regione (tranne le Marche) è prevista una soglia minima per ottenere il premio
di maggioranza.
Le leggi elettorali delle regioni ordinarie possono essere definite majority-
assuring.
LE ELEZIONI COMUNALI
La legislazione elettorale degli enti locali è materia di competenza esclusiva
dello stato. L’elezione diretta del sindaco venne introdotta nel 1993. Le
formule previste sono due:
1. Quella relativa ai comuni maggiori
2. Quella relativa ai comuni minori
Gli elementi essenziali della formula dei comuni maggiori sono:
- Scheda unica per eleggere sindaco e consiglio
- Facoltà per l'elettore di votare a) solo per un candidato sindaco; b) per il
sindaco e per una delle liste collegare; c) solo per la lista (in questo caso
il voto si estende al candidato sindaco ad essa collegato), d) per un
candidato sindaco e per una lista non collegata (voto disgiunto);
- Per essere eletto sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei
voti validi; se ciò non accada, si ricorre a un secondo turno di ballottaggio
tra i due candidati più votati.
- Il sindaco eletto garantisce alle liste collegate una maggioranza del 60%
mentre il resto dei seggi va alle minoranze
Nei comuni minori ciascun candidato sindaco è collegato a una lista sola; si
vota in un solo turno; il candidato che prende più voti è eletto e ciò comporta
l'elezione dei due terzi dei consiglieri tra i candidati della sua Ista: i restanti
seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
Le circoscrizioni sono previste solo nei comuni molto grandi, le modalità di
elezione sono affidate dalla legge allo statuto del comune e ad apposito
regolamento comunale.
LE ELEZIONI EUROPEE
La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo è la meno recente tra le
leggi elettorali vigenti nel nostro ordinamento.
La formula funziona in questo modo:
I seggi da assegnare sono 76, ripartiti in cinque grandi circoscrizioni
pluriregionali con numero di abitanti diverso l’una dall’altra; è possibile
candidarsi nella stessa lista anche in tutte le circoscrizioni.
In ciascuna lista circoscrizionale i candidati dello stesso sesso non
possono superare la metà e i primi due in ordine di lista devono essere
una donna.
si applica la formula del quoziente naturale e dei più alti resti al
complesso dei voti ottenuti sul piano nazionale dalle varie liste;
ciascuna lista deve ottenere almeno il 4% per partecipare al riparto dei
seggi.
L'elettore può esprimere fino a tre preferenze, ma se ne utilizza più di
una queste devono andare a candidati di sesso diverso.
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO
In ordine alla presentazione delle liste di candidati sono state introdotte
deroghe così ampie da far si che quell’obbligo abbia effetto solo per le
formazioni che si presentano per la prima volta.
In ordine alla gestione delle diverse fasi del procedimento elettorale,
essa è affidata in parte al ministro dell’interno, in parte ai comuni, in
parte a organi istituiti di volta in volta
In ordine alle eventuali contestazioni concernenti il procedimento
elettorale, occorre distinguere tra elezioni politiche e gli altri tipo di
elezione. Per le prime la competenza è attribuita dalla costituzione alle
stesse camere; fanno eccezione le controversie relative all’esclusione di
liste e candidati affidate alla corte di cassazione. Per le altre elezioni la
competenza è invece attribuita al giudice amministrativo.
La disciplina delle campagne elettorali prevede disposizioni che
regolano: la propaganda elettorale; il silenzio elettorale nel giorno delle
elezioni e in quello che le precede; i limiti alle spese, figura del
mandatario elettorale; le modalità di controllo e le sanzioni, con
l’istituzione di un collegio regionale di garanzia elettorale presso ogni
corte d’appello e di un collegio di controllo sulle spese elettorali presso
la Corte dei conti.
Una legge specifica disciplina la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali. Si tratta di una normativa
particolarmente rigida che limita gli spot pubblicitari in tv e vieta la
diffusione dei risultati di sondaggi sulle intenzioni di voto nei 15 giorni
che precedono le elezioni.
IL POPOLO CHE DELIBERA: I REFERENDUM
Il nostro ordinamento prevede alcune forme di decisione popolare diretta
mediante referendum. Il referendum consiste in una votazione sulla base di un
quesito che viene sottoposto alla valutazione del corpo elettorale, in forme
varie e con effetti diversi. Vi sono referendum che hanno carattere meramente
consultorio come un parere e referendum che si possono definire decisivi e
deliberativi.
La caratteristica di tutti i referendum è di essere giochi a somma zero cioè
che la volontà di coloro che prevalgono diventa la volontà del popolo. La
Costituzione prevede due tipi di referendum di ambito nazionale: il
referendum costituzionale e il referendum abrogativo.
REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART.138 COST.)
È un tipo di referendum app