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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Le formule elettorali con cui sono eletti i deputati e i senatori del nostro

Parlamento hanno carattere misto prevalentemente proporzionale, nel

senso che entrambe attribuiscono una quota più ampia di seggi con sistema

proporzionale e una quota più ridotta con sistema maggioritario.

Le formule funzionano:

seggi da assegnare sono suddivisi su base territoriale: 392 seggi per la

I camera che sono ripartiti tra 28 circoscrizioni regionali o bus-regionali;

196 seggi per il senato che vengono ripartiti tra le regioni. La ripartizione

avviene in base al numero degli abitanti; ma al senato attribuiscono a

ciascuna regione almeno tre senatori, salvo il Molise che ne ha due e la

Valle d’Aosta che ne ha uno. Ciascuna circoscrizione e ciascuna regione è

a sua volta suddivisa in collegi uninominali sono pari a tre ottavi del

totale dei seggi sia alla camera sia al senato e collegi plurinominali 

sono costituiti dall’aggregazione di collegi uninominali contigui, ai quali

sono attributi un massimo di 8 seggi.

forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i

Ciascuna

propri candidati nei collegi uninominali e le proprie liste di

candidati nei collegi plurinominali; oppure può collegarsi con una o

più altre forze politiche e costituire una coalizione. Le liste collegate in

coalizione devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali.

Le liste nei collegi plurinominali sono formate da un minimo di due a un

 massimo di

quattro candidati. È possibile essere candidati in una stessa lista in più

collegi plurinominali, fino a cinque.

Sono previste norme per il riequilibrio della rappresentanza di genere:

 i candidati di lista devono essere presentati in ordine alternato per sesso;

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al

60%, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione in

capolista in misura superiore al 60%

Sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei candidati nel collegio

 uninominale, il simbolo della lista o i simboli delle liste

esprime il voto: a) tracciando un segno sul simbolo, il che

L’elettore

costituisce un voto valido a favore sia del lista sia del corrispondente b)

tracciando un segno sul nome del candidate nel collegio uninominale, il

che costituisce un voto valido anche a favore della corrispondente lista;

se più liste sono collegate al candidato uninominale il voto è ripartito pro

quota. C) tracciando un segno sia sul candidato uninominale sia sulla

lista o su una delle liste collegate. Non è invece ammesso il voto

disgiunto.

l'assegnazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

Per

voti in ciascun collegio uninominale (formula maggioritaria plurality).

si procede a determinare a livello nazionale la cifra

Successivamente

elettorale delle liste e delle coalizioni di liste. Nella cifra elettorale delle

coalizioni non si computano però i voti delle liste collegate che abbiano

conseguito sul piano nazionale meno dell'1% dei voti. Soglie di

sbarramento per individuare chi partecipa al riparto dei seggi: la

soglia è pari al 10% dei voti per le coalizioni e al 3% dei voti per le liste.

Tutto ciò vale per l’elezione di entrambe le camere.

Si stabilisce quanti seggi spettino complessivamente a ciascuna delle

 coalizioni e delle liste singole, sulla base delle rispettive cifre elettorali

nazionali, alla Camera, e delle rispettive cifre elettorali regionali, al

Senato

Alla camera i seggi complessivamente assegnati sul piano nazionale sono

 distribuiti nelle singole circoscrizioni e poi nei singoli collegi plurinominali.

candidato eletto sia in un collegio uninominale sia in uno o più collegi

Il plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato

eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la

sua lista ha ottenuto la minore percentuale di voti.

Per i seggi che rimangano successivamente vacanti, nei collegi

plurinominali subentra il primo dei non eletti secondo l'ordine di lista,

mentre nei collegi uninominali si procede a elezioni suppletive.

La circoscrizione estero, che elegge 8 deputati e 4 senatori, si utilizza una

formula proporzionale con voto di preferenza per uno o due candidati della lista

prescelta.

LE ELEZIONI REGIONALI

In base all’art. 122.1 Cost, modificato nel 1999, la competenza in materia di

sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario spetta alla legge regionale.

La legge statle di principio prescrive alle regioni:

a) L’individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di

stabili maggioranze nel consiglio regionale

b) La contestualità dell’elezione del presidente della giunta

c) La promozione della parità di genere nelle candidature per il consiglio

con specifiche disposizioni

Essa prevedeva l’elezione diretta del presidente della giunta regionale

in un solo turno abbinata all’elezione del consiglio su base proporzionale ma

con premio.

Rispetto a quel modello, le leggi elettorali regionali hanno introdotto alcune

limitate varianti relative ai seguenti aspetti: le modalità di assegnazione del

premio e di individuazione degli eletti in più per le liste collegate al presidente

eletto; l'innalzamento della soglia di sbarramento; la possibilità di voto

disgiunto.

Solo in Toscana è stato introdotto il ballottaggio per l'elezione del presidente

della giunta nel caso in cui nessun candidato superi il 40% dei voti. In nessuna

regione (tranne le Marche) è prevista una soglia minima per ottenere il premio

di maggioranza.

Le leggi elettorali delle regioni ordinarie possono essere definite majority-

assuring.

LE ELEZIONI COMUNALI

La legislazione elettorale degli enti locali è materia di competenza esclusiva

dello stato. L’elezione diretta del sindaco venne introdotta nel 1993. Le

formule previste sono due:

1. Quella relativa ai comuni maggiori

2. Quella relativa ai comuni minori

Gli elementi essenziali della formula dei comuni maggiori sono:

- Scheda unica per eleggere sindaco e consiglio

- Facoltà per l'elettore di votare a) solo per un candidato sindaco; b) per il

sindaco e per una delle liste collegare; c) solo per la lista (in questo caso

il voto si estende al candidato sindaco ad essa collegato), d) per un

candidato sindaco e per una lista non collegata (voto disgiunto);

- Per essere eletto sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei

voti validi; se ciò non accada, si ricorre a un secondo turno di ballottaggio

tra i due candidati più votati.

- Il sindaco eletto garantisce alle liste collegate una maggioranza del 60%

mentre il resto dei seggi va alle minoranze

Nei comuni minori ciascun candidato sindaco è collegato a una lista sola; si

vota in un solo turno; il candidato che prende più voti è eletto e ciò comporta

l'elezione dei due terzi dei consiglieri tra i candidati della sua Ista: i restanti

seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.

Le circoscrizioni sono previste solo nei comuni molto grandi, le modalità di

elezione sono affidate dalla legge allo statuto del comune e ad apposito

regolamento comunale.

LE ELEZIONI EUROPEE

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo è la meno recente tra le

leggi elettorali vigenti nel nostro ordinamento.

La formula funziona in questo modo:

I seggi da assegnare sono 76, ripartiti in cinque grandi circoscrizioni

 pluriregionali con numero di abitanti diverso l’una dall’altra; è possibile

candidarsi nella stessa lista anche in tutte le circoscrizioni.

In ciascuna lista circoscrizionale i candidati dello stesso sesso non

 possono superare la metà e i primi due in ordine di lista devono essere

una donna.

si applica la formula del quoziente naturale e dei più alti resti al

 complesso dei voti ottenuti sul piano nazionale dalle varie liste;

ciascuna lista deve ottenere almeno il 4% per partecipare al riparto dei

seggi.

L'elettore può esprimere fino a tre preferenze, ma se ne utilizza più di

 una queste devono andare a candidati di sesso diverso.

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE DI CONTORNO

In ordine alla presentazione delle liste di candidati sono state introdotte

 deroghe così ampie da far si che quell’obbligo abbia effetto solo per le

formazioni che si presentano per la prima volta.

In ordine alla gestione delle diverse fasi del procedimento elettorale,

 essa è affidata in parte al ministro dell’interno, in parte ai comuni, in

parte a organi istituiti di volta in volta

In ordine alle eventuali contestazioni concernenti il procedimento

 elettorale, occorre distinguere tra elezioni politiche e gli altri tipo di

elezione. Per le prime la competenza è attribuita dalla costituzione alle

stesse camere; fanno eccezione le controversie relative all’esclusione di

liste e candidati affidate alla corte di cassazione. Per le altre elezioni la

competenza è invece attribuita al giudice amministrativo.

La disciplina delle campagne elettorali prevede disposizioni che

 regolano: la propaganda elettorale; il silenzio elettorale nel giorno delle

elezioni e in quello che le precede; i limiti alle spese, figura del

mandatario elettorale; le modalità di controllo e le sanzioni, con

l’istituzione di un collegio regionale di garanzia elettorale presso ogni

corte d’appello e di un collegio di controllo sulle spese elettorali presso

la Corte dei conti.

Una legge specifica disciplina la parità di accesso ai mezzi di

 informazione durante le campagne elettorali. Si tratta di una normativa

particolarmente rigida che limita gli spot pubblicitari in tv e vieta la

diffusione dei risultati di sondaggi sulle intenzioni di voto nei 15 giorni

che precedono le elezioni.

IL POPOLO CHE DELIBERA: I REFERENDUM

Il nostro ordinamento prevede alcune forme di decisione popolare diretta

mediante referendum. Il referendum consiste in una votazione sulla base di un

quesito che viene sottoposto alla valutazione del corpo elettorale, in forme

varie e con effetti diversi. Vi sono referendum che hanno carattere meramente

consultorio come un parere e referendum che si possono definire decisivi e

deliberativi.

La caratteristica di tutti i referendum è di essere giochi a somma zero cioè

che la volontà di coloro che prevalgono diventa la volontà del popolo. La

Costituzione prevede due tipi di referendum di ambito nazionale: il

referendum costituzionale e il referendum abrogativo.

REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART.138 COST.)

È un tipo di referendum app

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
148 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarahmoschini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Verza Annalisa.