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L’ACCESSO DOCUMENTALE SECONDO LA LEGGE

241/1990

1. Introduzione generale

L’accesso documentale rappresenta uno degli strumenti fondamentali

di trasparenza amministrativa, volto a garantire la partecipazione dei

cittadini e la possibilità di controllare l’operato della pubblica

amministrazione.

In Italia, la disciplina principale è contenuta nella Legge 7 agosto

1990, n. 241, che ha introdotto principi generali di trasparenza,

partecipazione e responsabilità nella pubblica amministrazione.

L’accesso ai documenti amministrativi si configura come un diritto

soggettivo del cittadino e, più in generale, di chiunque abbia un

interesse qualificato o diretto alla conoscenza degli atti.

2. Principi costituzionali e quadro normativo

Il diritto di accesso si fonda su principi costituzionali:

Articolo 97 Cost.: garantisce imparzialità e buon andamento

• della pubblica amministrazione;

Articolo 21 Cost.: tutela della libertà di manifestazione del

• pensiero, che comprende anche il diritto a ottenere informazioni

dai pubblici uffici;

Articolo 3 Cost.: principio di uguaglianza e pari accesso ai

• servizi pubblici.

Oltre alla L. 241/1990, altre fonti normative rilevanti includono:

Decreto legislativo 33/2013 (trasparenza nella PA);

• Legge 190/2012 (anticorruzione);

• Regolamenti specifici degli enti locali e amministrazioni

• centrali.

3. Oggetto dell’accesso documentale

Secondo l’art. 22 della L. 241/1990, si definiscono documenti

amministrativi tutti gli atti, compresi i dati, le informazioni e i

registri, formati o detenuti dalla pubblica amministrazione

nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’accesso può riguardare:

Atti amministrativi interni: deliberazioni, determinazioni,

• provvedimenti;

Fascicoli e registri: raccolte di atti relativi a pratiche specifiche;

• Documenti contabili e tecnici: bilanci, contratti, progetti;

• Comunicazioni e corrispondenza ufficiale: lettere, e-mail e

• note interne.

Non rientrano nell’accesso:

Atti preparatori non vincolanti;

• Documenti riservati per motivi di sicurezza, segreto industriale

• o privacy.

4. Soggetti titolari e modalità di accesso

4.1 Soggetti titolari

Il diritto di accesso è esercitabile da:

Cittadini italiani;

• Cittadini dell’UE;

• Stranieri, nei casi previsti dalla legge;

• Associazioni e organizzazioni con interessi qualificati.

4.2 Tipologie di accesso

L’accesso si distingue principalmente in:

1. Accesso civico (D.Lgs. 33/2013): diritto di chiunque a ottenere

dati e informazioni senza necessità di motivazione;

2. Accesso ordinario (L. 241/1990): diritto a conoscere documenti

relativi a interessi propri, diretti, qualificati o legittimi;

3. Accesso per motivi di controllo sociale: strumenti volti a

favorire la trasparenza e il controllo democratico sulle pubbliche

amministrazioni.

5. Procedura di accesso

La procedura è regolata dagli articoli 22-25 della L. 241/1990:

1. Istanza di accesso:

Deve essere presentata in forma scritta o elettronica

o all’amministrazione competente;

Indicare chiaramente i documenti richiesti;

o Motivare l’interesse diretto, concreto e attuale.

o

2. Termini di risposta:

L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni;

o In caso di diniego, l’atto deve essere motivato con

o riferimento alla legge.

3. Forma di accesso:

Consultazione diretta dei documenti presso gli uffici;

o Rilascio di copie, anche digitali, a spese del richiedente;

o Possibilità di accesso telematico per documenti elettronici.

o

6. Motivazioni e limiti all’accesso

Il diritto di accesso non è illimitato: l’art. 24 della L. 241/1990

prevede motivi di diniego:

Segreto di Stato o difesa nazionale;

• Tutela della sicurezza pubblica;

• Segreto industriale o commerciale;

• Privacy di terzi;

• Atti preparatori o riservati che non hanno valore definitivo.

L’amministrazione deve sempre motivare il diniego e indicare il

riferimento normativo.

7. Strumenti di tutela del cittadino

Il cittadino che ritiene ingiusto un diniego può ricorrere a:

1. Ricorso gerarchico interno: presentato al dirigente

dell’amministrazione;

2. Ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale): entro

30 giorni dal diniego;

3. Accesso civico rafforzato (FOIA): diritto di ottenere

informazioni anche in assenza di interesse diretto.

In caso di violazione del diritto, l’amministrazione può essere

condannata a consentire l’accesso e a risarcire eventuali danni.

8. Evoluzione normativa: FOIA e trasparenza

Con il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto FOIA (Freedom of Information

Act), il diritto di accesso è stato rafforzato:

Estensione a chiunque senza necessità di interesse diretto;

• Introduzione di termini più rigorosi per la risposta;

• Possibilità di ricorso diretto al garante della trasparenza;

• Obbligo di pubblicazione preventiva di documenti di interesse

• generale sul portale della trasparenza.

La legge 241/1990 è quindi integrata da strumenti più moderni che

aumentano la partecipazione dei cittadini e il controllo sull’operato

amministrativo.

9. Applicazioni pratiche negli enti locali e pubblici

L’accesso documentale è essenziale per:

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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