L’ACCESSO DOCUMENTALE SECONDO LA LEGGE
241/1990
1. Introduzione generale
L’accesso documentale rappresenta uno degli strumenti fondamentali
di trasparenza amministrativa, volto a garantire la partecipazione dei
cittadini e la possibilità di controllare l’operato della pubblica
amministrazione.
In Italia, la disciplina principale è contenuta nella Legge 7 agosto
1990, n. 241, che ha introdotto principi generali di trasparenza,
partecipazione e responsabilità nella pubblica amministrazione.
L’accesso ai documenti amministrativi si configura come un diritto
soggettivo del cittadino e, più in generale, di chiunque abbia un
interesse qualificato o diretto alla conoscenza degli atti.
2. Principi costituzionali e quadro normativo
Il diritto di accesso si fonda su principi costituzionali:
Articolo 97 Cost.: garantisce imparzialità e buon andamento
• della pubblica amministrazione;
Articolo 21 Cost.: tutela della libertà di manifestazione del
• pensiero, che comprende anche il diritto a ottenere informazioni
dai pubblici uffici;
Articolo 3 Cost.: principio di uguaglianza e pari accesso ai
• servizi pubblici.
Oltre alla L. 241/1990, altre fonti normative rilevanti includono:
Decreto legislativo 33/2013 (trasparenza nella PA);
• Legge 190/2012 (anticorruzione);
• Regolamenti specifici degli enti locali e amministrazioni
• centrali.
3. Oggetto dell’accesso documentale
Secondo l’art. 22 della L. 241/1990, si definiscono documenti
amministrativi tutti gli atti, compresi i dati, le informazioni e i
registri, formati o detenuti dalla pubblica amministrazione
nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’accesso può riguardare:
Atti amministrativi interni: deliberazioni, determinazioni,
• provvedimenti;
Fascicoli e registri: raccolte di atti relativi a pratiche specifiche;
• Documenti contabili e tecnici: bilanci, contratti, progetti;
• Comunicazioni e corrispondenza ufficiale: lettere, e-mail e
• note interne.
Non rientrano nell’accesso:
Atti preparatori non vincolanti;
• Documenti riservati per motivi di sicurezza, segreto industriale
• o privacy.
4. Soggetti titolari e modalità di accesso
4.1 Soggetti titolari
Il diritto di accesso è esercitabile da:
Cittadini italiani;
• Cittadini dell’UE;
• Stranieri, nei casi previsti dalla legge;
• Associazioni e organizzazioni con interessi qualificati.
•
4.2 Tipologie di accesso
L’accesso si distingue principalmente in:
1. Accesso civico (D.Lgs. 33/2013): diritto di chiunque a ottenere
dati e informazioni senza necessità di motivazione;
2. Accesso ordinario (L. 241/1990): diritto a conoscere documenti
relativi a interessi propri, diretti, qualificati o legittimi;
3. Accesso per motivi di controllo sociale: strumenti volti a
favorire la trasparenza e il controllo democratico sulle pubbliche
amministrazioni.
5. Procedura di accesso
La procedura è regolata dagli articoli 22-25 della L. 241/1990:
1. Istanza di accesso:
Deve essere presentata in forma scritta o elettronica
o all’amministrazione competente;
Indicare chiaramente i documenti richiesti;
o Motivare l’interesse diretto, concreto e attuale.
o
2. Termini di risposta:
L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni;
o In caso di diniego, l’atto deve essere motivato con
o riferimento alla legge.
3. Forma di accesso:
Consultazione diretta dei documenti presso gli uffici;
o Rilascio di copie, anche digitali, a spese del richiedente;
o Possibilità di accesso telematico per documenti elettronici.
o
6. Motivazioni e limiti all’accesso
Il diritto di accesso non è illimitato: l’art. 24 della L. 241/1990
prevede motivi di diniego:
Segreto di Stato o difesa nazionale;
• Tutela della sicurezza pubblica;
• Segreto industriale o commerciale;
• Privacy di terzi;
• Atti preparatori o riservati che non hanno valore definitivo.
•
L’amministrazione deve sempre motivare il diniego e indicare il
riferimento normativo.
7. Strumenti di tutela del cittadino
Il cittadino che ritiene ingiusto un diniego può ricorrere a:
1. Ricorso gerarchico interno: presentato al dirigente
dell’amministrazione;
2. Ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale): entro
30 giorni dal diniego;
3. Accesso civico rafforzato (FOIA): diritto di ottenere
informazioni anche in assenza di interesse diretto.
In caso di violazione del diritto, l’amministrazione può essere
condannata a consentire l’accesso e a risarcire eventuali danni.
8. Evoluzione normativa: FOIA e trasparenza
Con il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto FOIA (Freedom of Information
Act), il diritto di accesso è stato rafforzato:
Estensione a chiunque senza necessità di interesse diretto;
• Introduzione di termini più rigorosi per la risposta;
• Possibilità di ricorso diretto al garante della trasparenza;
• Obbligo di pubblicazione preventiva di documenti di interesse
• generale sul portale della trasparenza.
La legge 241/1990 è quindi integrata da strumenti più moderni che
aumentano la partecipazione dei cittadini e il controllo sull’operato
amministrativo.
9. Applicazioni pratiche negli enti locali e pubblici
L’accesso documentale è essenziale per: