Risposta sintetica (15-20 righe)
Le autorità di vigilanza nazionali, come la Banca d’Italia, interagiscono con le autorità europee attra-
verso meccanismi di cooperazione istituzionalizzata, in primis con l’Autorità Bancaria Europea
(EBA) e la Banca Centrale Europea (BCE). Questi organismi promuovono l’armonizzazione delle
norme e favoriscono lo scambio di informazioni per garantire coerenza e stabilità nel settore bancario
europeo. La Banca d’Italia contribuisce alle decisioni di vigilanza europee, partecipando alle riunioni
e ai comitati tecnici, condividendo dati e analisi sui rischi sistemici. In particolare, con l’entrata in
vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM), la BCE ha assunto un ruolo primario nel monito-
raggio diretto di alcune delle più grandi banche italiane, coordinando le attività di vigilanza con le
autorità nazionali. La cooperazione si concretizza anche attraverso accordi di scambio di informa-
zioni, procedure di consultazione preventiva e modalità di intervento congiunto per la risoluzione di
crisi bancarie. Questa interazione garantisce un’azione coordinata, efficace e tempestiva, per affron-
tare rischi di natura transfrontaliera e prevenire crisi che possano minacciare la stabilità finanziaria.
La sinergia tra autorità nazionali ed europee si fonda anche su un quadro normativo europeo, come il
Regolamento (UE) n. 1024/2013, che istituisce il quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico, e sulla
direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che disciplina le procedure di risoluzione
delle banche in crisi. Questa rete di collaborazione permette di rafforzare la sorveglianza prudenziale,
garantire la protezione dei depositanti e mantenere la fiducia nel sistema finanziario europeo.
5
2. Come viene disciplinata la gestione delle crisi bancarie nell’ambito
dell’Unione bancaria?
Risposta sintetica (15-20 righe)
La gestione delle crisi bancarie nell’Unione bancaria europea è regolata principalmente dal Quadro
di Risoluzione Unico (SRF), che mira a garantire la stabilità del sistema finanziario e a minimizzare
l’impatto di eventuali fallimenti bancari sui contribuenti e sull’economia reale. Il sistema si basa su
principi di responsabilità e condivisione dei rischi tra le banche, le autorità nazionali e il Fondo di
Risoluzione Unico (SRF). Quando una banca si trova in difficoltà, si attivano diverse procedure: la
prima è la ricapitalizzazione precauzionale o la ristrutturazione, che può essere attuata tramite accordi
tra la banca e le autorità di vigilanza, per rafforzare la solidità patrimoniale. Se tali misure risultano
insufficienti, si ricorre alla risoluzione, che prevede la chiusura ordinata dell’istituto, la vendita o la
trasformazione in una bad bank. La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) stabi-
lisce i criteri e le procedure per la risoluzione, garantendo che le perdite siano sostenute dagli azionisti
e dai creditori, secondo il principio del bail-in. Il Fondo di Risoluzione Unico (SRF), alimentato da
contributi delle banche europee, interviene per coprire i costi delle operazioni di risoluzione, evitando
il ricorso ai fondi pubblici. La normativa europea prevede anche strumenti di intervento preventivo,
come piani di risanamento e di risoluzione, e la possibilità di attivare misure di emergenza per conte-
nere il contagio. La gestione delle crisi bancarie, quindi, si basa su un approccio strutturato, multili-
vello e cooperativo, volto a proteggere i depositanti, mantenere la stabilità finanziaria e ridurre i rischi
di crisi sistemiche in un contesto di integrazione europea.
6
3. Quali sono i principali strumenti di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva adottati dalla Banca d’Italia?
Risposta sintetica (15-20 righe)
La Banca d’Italia utilizza diversi strumenti per svolgere le funzioni di vigilanza sul sistema bancario
e finanziario. Tra quelli regolamentari, impiega normative prudenziali che stabiliscono requisiti pa-
trimoniali, limiti di concentrazione, requisiti di liquidità e di gestione del rischio. Questi strumenti
assicurano che le banche mantengano adeguate riserve di capitale e siano resilienti di fronte a shock
economici. In ambito informativo, la Banca d’Italia richiede alle banche report periodici e dati stati-
stici dettagliati, attraverso sistemi come il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e le norme nazionali
di attuazione, che permettono di monitorare la situazione patrimoniale, la qualità degli attivi e l’espo-
sizione a rischi di mercato e di credito. Per quanto riguarda l’attività ispettiva, la Banca svolge con-
trolli in loco, visite di supervisione e analisi approfondite delle strutture e delle procedure interne
delle banche, con lo scopo di verificare la conformità alle normative e valutare i processi di gestione
del rischio. Questi strumenti vengono utilizzati in modo integrato per mantenere alta l’efficacia della
vigilanza, individuare tempestivamente criticità e adottare misure correttive. La supervisione si av-
vale anche di strumenti innovativi come il Recovery Plan e il Piano di Risoluzione, che obbligano le
banche a pianificare interventi in caso di crisi. La combinazione di norme, controlli e analisi consente
alla Banca d’Italia di garantire la stabilità del sistema bancario, tutelare i risparmiatori e assicurare il
rispetto delle direttive europee in materia di vigilanza prudenziale.
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4. Che poteri di intervento e sanzionatori ha la Banca d’Italia?
Risposta sintetica (15-20 righe)
La regolamentazione dei gruppi bancari e della vigilanza consolidata si basa su norme europee e
nazionali che prevedono un’analisi complessiva della solidità e dei rischi dell’intera struttura di
gruppo. La direttiva BRRD e il Regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliscono che le autorità di vigi-
lanza devono adottare un approccio di vigilanza consolidata, valutando le esposizioni, le sinergie e le
criticità a livello di gruppo. In Italia, la Banca d’Italia possiede un ampio ventaglio di poteri di inter-
vento e sanzionatori, fondamentali per garantire il rispetto delle norme di stabilità e correttezza nel
settore bancario e finanziario. In caso di violazioni delle normative prudenziali, la Banca può adottare
misure correttive, come la richiesta di adeguamenti, il rafforzamento di capitale, la limitazione dell’at-
tività o la sospensione di operazioni. Se si riscontrano irregolarità o pratiche scorrette, può infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie, che possono arrivare a milioni di euro, e ordinare l’applicazione
di misure cautelari o interdittive. Inoltre, ha il potere di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività bancaria o di intervenire in modo temporaneo o definitivo contro soggetti che violano le nor-
mative, per tutela della stabilità finanziaria e dei clienti. La Banca d’Italia può avviare procedimenti
di accertamento, ispezioni e controlli, anche in collaborazione con altre autorità europee e nazionali.
La normativa di riferimento include il Testo Unico Bancario e le normative europee, come la direttiva
sulla disciplina delle sanzioni (UE). La funzione sanzionatoria si integra con quella di vigilanza pre-
ventiva e repressiva, rafforzando il ruolo di garante della stabilità e della correttezza del sistema. La
capacità di intervenire tempestivamente e di applicare sanzioni efficaci costituisce un elemento fon-
damentale per mantenere la fiducia nel sistema bancario e prevenire comportamenti illeciti o rischiosi.
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5. Come si regolamentano i gruppi bancari e la vigilanza consolidata?
Risposta sintetica (15-20 righe)
La regolamentazione dei gruppi bancari e della vigilanza consolidata si basa su norme europee e
nazionali che prevedono un’analisi complessiva della solidità e dei rischi dell’intera struttura di
gruppo. La direttiva BRRD e il Regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliscono che le autorità di
vigilanza devono adottare un approccio di vigilanza consolidata, valutando le esposizioni, le sinergie
e le criticità a livello di gruppo. In Italia, la Banca d’Italia esercita questa funzione monitorando le
banche appartenenti a gruppi bancari e adottando strumenti di supervisione che considerano anche le
filiali e le società controllate. La vigilanza consolidata mira a verificare la coerenza delle politiche di
gestione del rischio, la solidità patrimoniale complessiva e la capacità di far fronte alle crisi. Le norme
prevedono anche la necessità di una adeguata governance, trasparenza e reporting consolidato,
affinché le autorità possano intervenire preventivamente o risolvere eventuali criticità a livello di
gruppo. La regolamentazione si fonda, inoltre, sulla capacità di individuare e gestire rischi di natura
sistemica e di prevenire effetti contagio tra le diverse componenti del gruppo. La supervisione
consolidata consente di migliorare la stabilità finanziaria, di ridurre i rischi di fallimenti a catena e di
rafforzare la tutela dei clienti e dei depositanti. La normativa europea e nazionale si integra con le
best practice di settore, promuovendo un’adeguata gestione dei rischi e una maggiore trasparenza
delle operazioni di gruppo. Inoltre, tali regolamentazioni incentivano le banche a mantenere livelli di
capitale adeguati e a implementare sistemi di controllo interno efficaci. L’obiettivo è creare un
ambiente più resiliente e meno soggetto a shock improvvisi, contribuendo alla stabilità complessiva
del sistema finanziario. Infine, l’efficace applicazione di queste norme richiede una stretta
collaborazione tra le autorità di vigilanza, le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione
a livello europeo e nazionale. 9
6. Che cosa si intende per gestione collettiva del risparmio e quali
strumenti vengono utilizzati?
Risposta sintetica (15-20 righe)
La gestione collettiva del risparmio consiste nell’aggregare le risorse di più investitori in fondi co-
muni, SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), fondi pensione e altri strumenti, al fine
di diversificare gli investimenti, ridurre i rischi e ottimizzare i rendimenti. Questi strumenti permet-
tono agli investitori di partecipare a portafogli di attività finanziarie gestiti da professionisti, con un
livello di rischio e di ritorno adeguato alle caratteristiche del fondo. La gestione collettiva si basa su
un quadro normativo europeo e nazionale che disciplina la costituzione, il funzionamento e la traspa-
renza di questi strumenti, garantendo protezione ai risparmiatori. I fondi comuni di investimento, ad
esempio, sono soggetti a regole di trasparenza, obblighi informativi e limiti di investimento, con
l’obiettivo di tutelare gli investitori e prevenire pratiche scorrette. La gest
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