Il potere di revoca si trasforma in potere di recesso unilaterale, qualora sia stato stipulato in
precedenza un accordo amministrativo convenzionale. Il potere di recesso, infatti, è legato
da un rapporto di species rispetto al potere di revoca della p.a. ed è esercitabile solamente
quando la p.a. ha concluso un accordo, imboccando la via consensuale.
b) Verifica dell’esercizio legittimo del potere di recesso unilaterale nella fattispecie
in esame.
Nel caso di specie, nel 2021, il Comune di Alfa ha stipulato con il Comune di Beta e le altre
amministrazioni locali, un accordo amministrativo ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990, per
mezzo del quale, il Comune di Alfa aveva ricevuto l’assenso alla realizzazione dell’opera di
un nuovo viadotto idoneo a reggere i grandi flussi di traffico su gomma. In particolare, il
Comune di Beta, si era impegnato, ricadendo una delle due parti del nuovo viadotto sul suo
territorio, a rilasciare per la parte di sua competenza le autorizzazioni necessarie nonché a
provvedere, in futuro, alla manutenzione della stessa. Le amministrazioni pubbliche hanno
pertanto stipulato correttamente un accordo tra loro, ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990.
Successivamente, tuttavia, il Comune di Beta ha adottato e comunicato una delibera, in data
30/09/2024, con la quale ha espresso la volontà di recedere dall’accordo stipulato nel 2021.
La delibera era motivata dalla considerazione che la costruzione del viadotto, non fosse più
vantaggiosa per la comunità di riferimento, in quanto l'amministrazione regionale aveva
costruito una nuova infrastruttura di trasporto su rotaia che aveva cambiato le esigenze di
viabilità e la situazione del traffico su gomma nell'area in questione.
La decisione del Comune di Beta sembra essere diretta conseguenza del ritardo
nell’esecuzione dell’accordo, una situazione di fatto che potrebbe aver portato a un
mutamento dell’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 11 comma 4, l. 241/1990.
Per poter determinare se il Comune di Beta, abbia o meno esercitato legittimamente il
proprio diritto di recesso dall’accordo ai sensi dell’art. 11 comma 4, si deve innanzitutto
verificare se fossero o meno intervenuti i cd. “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”.
Il Comune di Beta, asserendo che le condizioni di viabilità e le esigenze di traffico fossero
cambiate a causa della realizzazione di una nuova infrastruttura di trasporto su rotaia da
parte dell'amministrazione regionale, potrebbe aver esercitato legittimamente il proprio
diritto di recesso. Questo sarebbe valido se i mutamenti in questione avessero effettivamente
reso l'accordo originale non più vantaggioso o adeguato alla comunità e al contesto generale
dei pubblici interessi di tutte le parti coinvolte, e non vi fossero altri mezzi per poter
adeguare l'accordo alle nuove circostanze.
Tuttavia, nel caso di specie, il Comune di Beta, nel motivare il proprio recesso, ha
considerato solamente le esigenze del proprio Comune e gli eventuali svantaggi del progetto
del viadotto in seguito alla costruzione della nuova infrastruttura su rotaia, tralasciando del
tutto la finalità comune a tutte le parti pubbliche dell’accordo, che era quella di alleggerire i
flussi di traffico veicolare sul proprio territorio. La motivazione adottata nella delibera del
Consiglio comunale di Beta è stata dunque incompleta ed erronea nella valutazione degli
interessi pubblici. È quindi possibile che l'esercizio del recesso venga considerato illegittimo
se non vengono presi in considerazione gli effetti e i potenziali vantaggi di un interesse
pubblico più ampio, ed in particolari di quello di tutti gli altri partecipanti all’accordo.
Un ulteriore problematica si pone in ordine alla notifica della delibera del Consiglio
comunale di Beta, la quale in data 30/09/2024 è stata adottata e comunicata unicamente nei
riguardi del Comune di Alfa, omettendo del tutto di manifestare la propria volontà di
recedere anche agli altri partecipanti all’accordo del 2021, ignorando il loro interesse al
mantenimento o alla modifica concordata dell’originario accordo.
La mancata notifica del recesso unilaterale dall’accordo originale riflette un ulteriore vizio
di cui è inficiata la delibera del Consiglio comunale di Beta.
In conclusione, sia la motivazione adottata che la carenza nella notificazione della delibera,
possono essere considerata anche una lesione ai principi di trasparenza e di leale di
collaborazione tra pubbliche amministrazioni, in quanto la solo notifica al comune di Alfa e
il solo riferimento all’alleggerimento del traffico veicolare nel solo territorio del Comune di
Beta non basta a giustificare né la mancata partecipazione di tutti i partecipanti all’ipotesi di
modifica dell’accordo né alla mancata verifica puntuale dei pubblici interessi in gioco, che
dovevano essere eventualmente riverificati nel loro insieme.
Come già sopra menzionato, l’art. 3 l. 241/1990 si applica anche agli accordi amministrativi
tra enti pubblici, sui quali vige l’obbligo di motivazione. In questo caso, l’obbligo di
motivazione risulta carente con la conseguente lesione di tale norma di principio.
c) Vie di tutela procedimentali esperibili dal Comune di Alfa e dalle altre
amministrazioni comunali e provinciale coinvolte.
L’accordo amministrativo plurilaterale stipulato dalle pubbliche amministrazioni è stato
violato dal Comune di Beta, per mancanza di motivazione e notifica della delibera
manifestante il recesso a tutte le parti. Il Comune di Alfa e le altre amministrazioni comunali
e provinciale coinvolte possono ora tutelarsi per mezzo dei seguenti strumenti:
aa) Azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 104/2010.
L’art. 29 d. lgs. 104/2010 prevede l’azione di annullamento per violazione di legge,
proponibile nel termine di decadenza di sessanta giorni. La violazione di legge comprende: i
casi di vizio di forma dell’atto, il difetto di motivazione o motivazione insufficiente,
inosservanza delle disposizioni relative alla valida costituzione dei collegi, contenuto
illegittimo, difetto di presupposti legali, violazione dei criteri di economicità, efficacia,
trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e violazione dei principi del giusto
procedimento nonché di leale cooperazione istituzionale (l. 241/1990).
Nel caso di specie, il Consiglio comunale di Beta nell’adottare e comunicare la delibera, non
ha né sufficientemente né correttamente motivato l’esercizio del potere di recesso che le
spettava, violando così l’obbligo di legge di motivare l’atto amministrativo. Inoltre, nella
motivazione addotta il Consiglio non ha considerato, violando i criteri di economicità,
efficacia e leale collaborazione tra amministrazioni, l’interesse pubblico più ampio che ben
poteva beneficiare dalla costruzione dell’infrastruttura prevista nell’accordo. Infine,
violando i criteri di trasparenza e di leale cooperazione, ha omesso di notificare la propria
volontà a tutte le parti coinvolte, che potevano ancora confidare nella riuscita dell'accordo.
Questo ha reso impossibile per le parti la conoscenza di tale decisione.
Per questi motivi, il Comune di Alfa e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte, possono
chiedere al giudice amministrativo del T.A.R. competente per la zona in questione,
l’annullamento del provvedimento impugnato. L’art. 34, comma 1, lett. a), l. 241/1990
prevede che in caso di accoglimento del ricorso, il giudice annulli in tutto o in parte il
provvedimento impugnato.
bb) Azione di condanna ai sensi dell’artt. 30 e 133 d. lgs. 104/2010.
Il Comune di Alfa e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte, potrebbero poi agire
chiedendo la condanna del Comune di Beta ad un risarcimento per l’esercizio illegittimo del
potere di recesso. L’art. 11, comma 4, l. 241/1990 nonché l’art. 30, comma 2, frase 1 e 2 del
d. lgs. 104/2010 prevedono un obbligo per la parte inadempiente, e al contrario un’azione
per la parte lesa, al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio
dell’attività amministrativa, e nello specifico dall’illegittimo esercizio di recesso unilaterale.
Inoltre, l’art. 11, comma 2, prevede che agli accordi amministrativi si applichino i principi
del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Pertanto, se il
risarcimento venisse proposto, sarebbe giustificato dalla violazione dei principi di buona
fede, correttezza e parità di posizione giuridica tra le parti, tutti principi sanciti dal Codice
civile. Questa violazione potrebbe aver causato un danno economico, sia per le spese
sostenute dalla pubblica amministrazione sia per il danno subito dalla collettività, che
legittimamente aspira a condizioni migliorate di viabilità veicolare.
Per poter agire in giudizio con le vie di tutela sopra indicate, ci si deve prima soffermare
sulla questione della giurisdizione competente. All’art. 133 c.1, d. lgs. 104/2010 sono
elencate le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale si occupa,
come indicato al comma 1, lett a) nr. 2, anche delle controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni. L’art. 30 comma 1, d. lgs.
104/2010 specifica poi, che l’azione di condanna può essere proposta o contestualmente ad
altra azione, o nei casi di giurisdizione esclusiva anche in via autonoma. Il termine di
decadenza per proporre la domanda di risarcimento è di centoventi giorni decorrente dal
giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno
deriva direttamente da questo. Il giudice nella sua attività deve valutare tutte le circostanze
di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, escludere il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, (art. 30 c. 3).
Inoltre, il comma 5 della stessa norma specifica, che nel caso in cui sia stata proposta azione
di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Infine, il comma 6, prescrive l’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo per ogni
domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle
materie
di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi.
Pertanto, nel caso di specie la competenza giurisdizionale per la tutela degli interessi
legittimi e diritti soggettivi del Comune di Alfa e delle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte, spetta esclusivamente al giudice amminis
-
Caso 5 dell'esercitazione di Diritto amministrativo
-
Caso dell'esercitazione di Diritto amministrativo
-
Caso 3 dell'esercitazione di Diritto amministrativo
-
Caso svolto nel corso dell'esercitazione di Diritto amministrativo