Gamma S.p.A. Questa circostanza costituisce una palese mancata conformità alla legge, che
avrebbe dovuto essere rilevata già in fase progettuale dal professionista incaricato.
Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del DPR n. 380/2001, il Comune ha il potere di intervenire
quando accerta la mancanza delle condizioni richieste dalla legge, notificando all’interessato
l’ordine di non effettuare l’intervento. Nel caso in cui emerga una falsa attestazione da parte
del professionista, il Comune deve inoltre informare l’autorità giudiziaria e il consiglio
dell’ordine professionale competente per avviare i relativi procedimenti di responsabilità
disciplinare.
In aggiunta, l’art. 23, comma 1-bis, introduce una particolare disciplina in presenza di
interessi pubblici sensibili, come la sicurezza pubblica. In tali ipotesi, l’acquisizione di atti o
pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici
abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge o dai
regolamenti edilizi, da produrre a corredo della SCIA stessa.
2 Il termine di 30 giorni per l’effettivo avvio delle opere decorre solo dal rilascio di un atto di
assenso esplicito da parte del Comune, e in caso di esito non favorevole, la segnalazione è
priva di effetti, ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4.
Poiché nel caso in esame non è stato emesso alcun atto di assenso, la SCIA presentata dalla
signora Caia deve essere considerata priva di effetti giuridici, in quanto carente dei requisiti
sostanziali richiesti dalla normativa. Tale circostanza la rende giuridicamente inesistente,
con la conseguenza che i termini di controllo previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990
non possono essere applicati. Tuttavia, questa regola si riferisce specificamente ai casi in cui
siano coinvolti interessi pubblici sensibili, e permette di distinguere, almeno nell’ambito
edilizio, tra interessi pubblici “semplici” e quelli “sensibili”, cioè di maggiore rilevanza,
come la sicurezza o la salute collettiva.
Questa distinzione può estendersi anche al di fuori della materia edilizia, trovando
applicazione in modo più generale all’art. 19 della legge n. 241/1990. La giurisprudenza ha
infatti sviluppato una differenziazione tra invalidità e inesistenza degli atti amministrativi,
riconoscendo che, nel caso di interessi pubblici sensibili, l’assenza dei requisiti fondamentali
può determinare una situazione di inesistenza giuridica dell’atto. Di conseguenza, non si
applicano le disposizioni e i termini previsti dalla disciplina della SCIA, rendendo
inopportuno parlare di un atto dotato di effetti giuridici.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in materia di SCIA, quando mancano i presupposti
sostanziali necessari per l’esercizio dell’attività, la segnalazione risulta priva di efficacia,
giustificando l’intervento tardivo della Pubblica Amministrazione a tutela di interessi
pubblici rilevanti, come la sicurezza e la salute collettiva. Analogamente, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 13 marzo 2019, ha sottolineato che la tutela di
interessi pubblici di particolare rilevanza legittima l’amministrazione ad agire anche oltre i
termini ordinari per garantire la salvaguardia della collettività.
Queste pronunce confermano che, in presenza di interessi pubblici sensibili, l’intervento
tardivo della Pubblica Amministrazione è giustificato e necessario per garantire la sicurezza
pubblica e la protezione di beni giuridici di primaria importanza.
2. Impugnazione proposta da Caia
La signora Caia ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Beta in data 4
novembre 2024, con il quale è stato ordinato il divieto di prosecuzione delle opere edilizie e
la rimozione delle strutture già realizzate. La ricorrente sostiene che tale provvedimento
violi l’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, in base al quale l’amministrazione può
intervenire in autotutela solo entro i termini stabiliti. In alternativa, la ricorrente ha richiesto
un risarcimento dei danni pari a 450.000 euro, nell’eventualità che il provvedimento venga
confermato come legittimo.
Tuttavia, l’art. 19, comma 4, consente all’amministrazione di agire oltre i termini ordinari
qualora emergano necessità di tutelare interessi pubblici rilevanti e sensibili. Nel caso
concreto, il divieto è stato emesso per garantire la sicurezza pubblica in una zona soggetta a
restrizioni imposte dalla delibera comunale del 2013, che vieta qualsiasi attività edilizia
3 entro 250 metri dal deposito di GPL della Gamma S.p.A., classificata come “zona di elevata
letalità”.
La tutela di un interesse pubblico prevalente, come la sicurezza collettiva, prevale sugli
interessi economici privati. La richiesta di risarcimento è priva di fondamento, poiché il
danno lamentato deriva esclusivamente dalla condotta della signora Caia, che ha avviato i
lavori in violazione dei vincoli normativi e sulla base di una SCIA priva di validità giuridica.
3. Operato della Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione non ha esercitato i poteri di controllo, ordinatori e inibitori, ai
sensi dell’art. 19 co. 3 l. n. 241/1990, nei termini di 30 giorni previsti dall’art. 19, comma 6-
bis. Tuttavia, la società Gamma S.p.A., in qualità di terzo interessato, aveva il diritto di
sollecitare l’amministrazione a svolgere tali controlli ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter.
In caso di inerzia, Gamma S.p.A. avrebbe potuto agire contro il silenzio
dell’amministrazione mediante un’azione ai sensi dell’art. 31 del Codice del processo
amministrativo. Nonostante una prima segnalazione sull’irregolarità dell’attività svolta
dall’associazione Alfa, Gamma S.p.A. non ha poi intrapreso ulteriori iniziative per far valere
l’obbligo della P.A. di intervenire.
La Pubblica Amministrazione è intervenuta ai sensi dell’art. 19, comma 4, ma oltre il
termine massimo di 12 mesi previsto per l’adozione dei provvedimenti in autotutela. Tale
norma consente all’amministrazione di agire successivamente al termine ordinario per
tutelare interessi pubblici rilevanti, purché siano soddisfatte tre condizioni: la mancata
conformità dell’attività alla legge, l’esistenza di un interesse pubblico prevalente e il rispetto
di un termine ragionevole.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato può essere considerato un provvedimento di
autorizzazione e, pertanto, soggetto a tale limite temporale, come confermato anche dall’art.
2, comma 3, del D.Lgs. 222/2016 (Decreto SCIA II). Poiché sono trascorsi più di 12 mesi
dall’adozione del provvedimento, esso risulterebbe formalmente illegittimo in base all’art.
19, comma 4, della legge n. 241/1990, e la Pubblica Amministrazione non avrebbe potuto
agire in tal senso. Tuttavia, la tutela della salute e della sicurezza pubblica, qualificandosi
come un interesse pubblico sensibile e prevalente, giustifica comunque l’intervento della
Pubblica Amministrazione anche oltre il termine massimo di 12 mesi. La permanenza
dell’attività edilizia in una zona classificata come “di elevata letalità” avrebbe compromesso
l’incolumità collettiva, e tali interessi devono inevitabilmente prevalere sugli interessi
privati e di eventuali controinteressati. Di conseguenza, l’intervento della Pubblica
Amministrazione, sebbene tardivo, risulta legittimo.
Tuttavia, occorre considerare che la SCIA presentata da Caia è priva di effetti giuridici, in
quanto non conforme ai requisiti sostanziali imposti dalla normativa vigente. Non avendo
prodotto effetti giuridici validi, la SCIA non ha mai generato le condizioni necessarie per
l’applicazione dei termini ordinari di controllo previsti dalla legge.
4
III. Prospettive di tutela sostanziale e processuale per il Comune di Beta
1. Legittimità dell’operato della P.A.
La legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Beta il 4 novembre 2024 deve
essere valutata alla luce delle disposizioni normative di riferimento, in particolare l’art. 19 e
l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Sebbene l’intervento sia avvenuto oltre il termine
massimo di 12 mesi previsto per l’adozione di provvedimenti in autotutela, tale norma
consente alla Pubblica Amministrazione di agire oltre i termini ordinari qualora sussistano
tre requisiti fondamentali: mancanza di conformità alla legge, esistenza di un interesse
pubblico prevalente e rispetto di un termine ragionevole.
Nel caso specifico, il Comune ha agito per risolvere una situazione di mancata conformità ai
requisiti legali, come previsto dall’art. 23 del DPR n. 380/2001, e per garantire la sicurezza
pubblica in un’area classificata come “zona di elevata letalità”. Secondo l’art. 21-nonies, la
Pubblica Amministrazione può annullare d’ufficio un atto illegittimo in presenza di ragioni
di interesse pubblico, anche oltre i termini, purché l’intervento sia giustificato e
proporzionato. La giurisprudenza ha ribadito che la tutela di beni pubblici fondamentali,
quali la sicurezza, può giustificare provvedimenti tardivi. Nel caso in esame, sebbene la
Gamma S.p.A. non abbia promosso ulteriori azioni per sollecitare l’intervento, l’operato
della P.A. trova giustificazione nella prevalenza dell’interesse pubblico rispetto ai rilievi di
tempestività.
In conclusione, il provvedimento del Comune di Beta volto a impedire la prosecuzione
dell’attività edilizia e a disporre la rimozione delle opere è pienamente legittimo. Esso si
fonda sui presupposti normativi previsti dall’art. 19, comma 4, e dall’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990 e sulla necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva. La
proporzionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico rendono l’intervento conforme al
quadro normativo applicabile.
2. Rigetto della richiesta di risarcimento presentata da Caia
La richiesta di risarcimento danni formulata da Caia per un importo pari a 450.000 euro non
può essere accolta. In primo luogo, manca il nesso causale tra l’operato della P.A. e il danno
lamentato, che risulta imputabile esclusivamente alla condotta della ricorrente. Infatti,
l’intervento è stato avviato in violazione delle disposizioni urbanistiche e delle norme di
sicurezza, senza che fosse stata verificata la compatibilità del progetto con il vincolo
imposto dalla delibera comunale. In secondo luogo, l’art. 30 del Codice del processo
amministrat
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Caso dell'esercitazione di Diritto amministrativo
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Caso dell'esercitazione di Diritto amministrativo
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Caso 3 dell'esercitazione di Diritto amministrativo
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Caso svolto nel corso dell'esercitazione di Diritto amministrativo