Il dovere di provvedere da parte della P.A. si limita a tre specifiche categorie di istanze. La
prima categoria comprende le richieste volte a ottenere un provvedimento favorevole,
applicabile solo quando il richiedente possiede un interesse legittimo pretensivo. Tale
interesse deve essere qualificato e necessita di un provvedimento specifico da parte della
P.A., anche in assenza di una norma che conferisca un diritto di iniziativa esplicito.
La seconda categoria riguarda le richieste per il riesame di atti precedenti non
immediatamente contestati, per cui generalmente non sussiste l'obbligo di riesame da parte
della P.A., al fine di mantenere la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici.
L'ultima categoria include le istanze che mirano ad ottenere provvedimenti che influenzino
negativamente terzi, ammissibili solo se il richiedente dimostra un interesse particolare e
rilevante, distinguendolo dalla collettività.
Dopo la scadenza del termine previsto per un'azione amministrativa, si aprono diverse
opzioni di tutela per il destinatario dell'atto. Il legislatore italiano ha istituito una serie di
rimedi sia amministrativi che giurisdizionali utilizzabili in caso di inerzia da parte
dell'amministrazione. Sul piano amministrativo, il comma 9bis dell'articolo 2 della Legge
241/1990 stabilisce un meccanismo di potere sostitutivo per contrastare l'inerzia
dell'amministrazione procedente, e il comma 9ter dello stesso articolo dettaglia le modalità
di attuazione di questo potere. Sul fronte giurisdizionale, la protezione contro il silenzio
inadempiente della Pubblica Amministrazione è prevista negli articoli 31 e 117 del Codice
del processo amministrativo.
II. Vie di tutela amministrativa e giurisdizionale per gli interessi della società
Beta.
Nel 2023, Beta ha acquisito dalla impresa sportiva/ricreativa Wellness Club Alfa un ramo
d'azienda dedicato a un percorso di alta fune e tiro con l'arco, situato tuttavia su una zona a
rischio idrogeologico molto elevato. Le particelle edificali e fondiarie di questa sono di
proprietà di Tizio. Con l'intenzione di ampliare le attività includendo il riverboating, Beta ha
richiesto il 23 novembre 2023 un permesso di costruire per un nuovo manufatto edilizio
destinato al ricovero dei gommoni, ma il Comune di X non ha risposto a tale istanza.
Occorre ora analizzare quale possa essere la conseguenza giuridico-amministrativa che
emerge a fronte del silenzio e dell’inerzia del comune di X, ed in particolare quali siano le
tutele che la società Beta possa attuare in riferimento alla propria posizione giuridica.
Prima di fornire una risposta al riguardo, si ritiene necessario verificare se la società Beta
rispetto al silenzio inerte del comune di X possa legittimamente presupporre che tale
silenzio equivalga ad un assenso.
In via generale, nel procedimento per l'ottenimento del permesso a costruire, se il termine
per l’adozione del provvedimento conclusivo è trascorso senza esito, oppure se l’ufficio
preposto non ha opposto al richiedente un diniego motivato, ciò può tradursi nella
costituzione di un silenzio-assenso. Di conseguenza, il richiedente avrà il diritto di
procedere legittimamente con la realizzazione delle opere richieste.
Tuttavia, esiste un'eccezione normativa specificata dall'articolo 20, comma 4, della legge
241/1990 e successive modifiche. In particolare, per i vincoli relativi all’assetto
idrogeologico del territorio, e in questo caso specifico, per il rischio idrogeologico
classificato come elevato e molto elevato, non si può configurare un silenzio-assenso a
favore del richiedente.
I beni giuridicamente protetti, quali l’ambiente e la tutela dal rischio idrogeologico, sono
interessi pubblici sensibili, spesso definiti “differenziati”, e sono ancorati nella Costituzione.
Il legislatore, con le eccezioni del comma 4, intende evitare che l’automatismo del silenzio-
assenso possa arrecare pregiudizi a questi interessi pubblici differenziati.
In risposta alla società Beta circa le vie di tutela di cui essa può disporre, si fa riferimento
all’art. 2 commi 9bis e 9ter L. 241/1990 sul piano della tutela amministrativa e agli artt. 31,
34 e 117 del d. lgs. 104/2010 sul piano giurisdizionale.
La società Beta potrebbe infatti chiedere ai sensi dell’art. 2 comma 9bis all’organo titolare
del potere sostitutivo, di concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto (art. 2 comma 9ter). Tuttavia, la società Beta non potrà
avere certezza del fatto che tale organo adempierà con potere sostitutivo e potrà in tal senso,
agire chiedendo tutela giurisdizionale contro il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31,
commi 1 e 2 e art. 117 comma 1 c.p.a.
Beta potrebbe dunque chiedere al giudice amministrativo del TAR competente per il
Comune di X, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, fintanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa
diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine
di cui all'articolo 31, comma 2.
L’ obbligo di provvedere a concludere il procedimento grava sull’amministrazione in via
generale ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990 e in ossequio al principio di buon andamento
imposto dall’art. 97 Cost. La norma inoltre lascia intendere come l’azione avverso il silenzio
non sia proponibile unicamente dal soggetto nei cui confronti il provvedimento produrrà i
propri effetti, ma anche da altri soggetti che ne abbiano interesse.
La norma precisa poi, al comma terzo, che il giudice deve limitarsi ad accertare tale obbligo,
non potendo spingersi altresì ad una pronuncia sulla fondatezza della pretesa del ricorrente.
In tal modo, la società Beta facendo ricorso a questo strumento processuale, potrebbe al più
vedersi accertato l’obbligo di provvedere della P.A. e il conseguente inadempimento
intervenuto, senza avere però alcun mutamento concreto nella sua sfera giuridica.
La tutela ai sensi dell’art. 31 c.p.a., nata dalla giurisprudenza, appare dunque incompleta.
Un’ulteriore tutela giurisdizionale a disposizione della società Beta contro il silenzio
inadempimento potrebbe essere l’azione composita nascente dall’unione delle tutele di cui
agli artt. 31 comma 1 e 34 comma 1 lett. b) d. lgs. 104/2010. La prima si basa
sull’accertamento e la seconda invece sulla condanna a provvedere dell’amministrazione
inerte. Il termine entro il quale la P.A. deve provvedere, a seguito della sentenza del TAR, è
solitamente di trenta giorni (v. art. 117 c. 2 c.p.a.).
Ciò nonostante, anche con la sentenza de quo, la società Beta non vedrebbe un mutamento
nella sua sfera giuridica, in quanto il giudice amministrativo condannando la P.A. a
concludere il procedimento con provvedimento motivato entro un certo termine, non ordina
ad essa di accogliere o di rigettare l’istanza di Beta. La società Beta avrebbe dunque
solamente il titolo con il quale chiedere alla P.A. di provvedere, e quest’ultima non sarebbe
vincolata nel merito dalla sentenza del TAR. Il giudice amministrativo può eventualmente
sostituirsi alla P.A. ed esercitare l’attività amministrativa che le spettava, solo nei casi della
giurisdizione di merito (v. art. 134 c.p.a.).
È dunque compito della P.A. provvedere accogliendo o rigettando l’istanza di Beta.
Il legislatore per scongiurare un ulteriore inadempimento della P.A. anche a seguito della
sentenza del TAR, ha previsto all’art. 117 comma 3 c.p.a., che il giudice possa, su richiesta
del ricorrente, nominare ex ante un cd. commissario ad acta, che si sostituisca alla P.A. se
essa dovesse rimanere inerte. Il commissario ad acta provvede e risponde direttamente al
giudice amministrativo.
La sentenza del giudice amministrativo, inoltre, viene redatta in forma semplificata, ai sensi
degli artt. 177 comma 2 e 74 c.p.a., nel caso in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del
ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Infine, esistono circostanze nelle quali il giudice può estendere il suo esame fino a valutare
la sostanza dell’istanza avanzata dal privato. Questa facoltà è regolata dall'articolo 31,
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Caso 5 dell'esercitazione di Diritto amministrativo
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Caso dell'esercitazione di Diritto amministrativo
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Caso dell'esercitazione di Diritto amministrativo
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Caso svolto nel corso dell'esercitazione di Diritto amministrativo