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DECORSO CAUSALE ATIPICO

Se una persona viene investita e nel tragitto verso il pronto soccorso l’ambulanza fa un

incidente e la vittima muore il comportamento del soggetto che ha investito quella persona è

adeguato a cagionare la morte per l’incidente in ambulanza? La risposta è NO. Non è che

normalmente chi viene investito in strada, muore poi per incidente dell’ambulanza. In questo

caso la teoria della causalità adeguata ci dice che in questo caso non sussiste il nesso di

causalità → siamo di fronte ad un fatto atipico che esclude il nesso causale.

Caio non può rispondere di omicidio se investe una persona e quella persona muore poi per

un incidente in ambulanza perché non ha attuato un comportamento idoneo a produrre la

morte della donna per incidente dell’ambulanza.

È il caso del nipote di uno zio miliardario, vuole a tutti costi ottenere l’eredità dello zio. Gli

regala un biglietto aereo con una compagnia low-cost con la speranza che l’aereo cada e che

lo zio muoia. Se effettivamente quel giorno lo zio prende l’aereo e sfortunatamente l’aereo

cade; il nipote risponderà di omicidio? I sostenitori della teoria condizionalistica dicono di sì:

se il nipote non gli avesse regalato il biglietto, lo zio non avesse preso quell’aereo e non

sarebbe morto.

I sostenitori della teoria della causalità adeguata ci dicono di no perché prendere una

compagnia low-cost non è un fattore che normalmente porta alla morte delle persone. Per cui,

il nesso di causalità non può esistere. Anche in questo caso siamo di fronte ad un decorso

causale atipico.

Perché tizio che ha lanciato il sasso e dal lancio ha cagionato la morte dell’emofiliaco non

risponderà di omicidio? Perché manca l’elemento soggettivo; il giudice non può limitarsi al

nesso di causalità, ma dovrà verificare se Tizio fosse a conoscenza del fatto che la persona

era emofilica.

- Se Tizio è a conoscenza della patologia, verrà punito di omicidio.

- Se però la persona non sa che è emofiliaco e lancia il sasso e questo muore, qui non ci

sarà alcun riprovero a titolo di colpa o di dolo e Tizio risponderà solo delle lesioni

Se io investo una persona, la ferisco, poi questa viene portata d’urgenza all’ospedale e nel

tragitto l’autista dell’ambulanza perde il controllo, sbatte contro il muro e la persona muore,

non sono il responsabile della morte della persona. Qui è intervenuta una causa successiva

(perdita del controllo da parte dell’autista oppure il camionista che non si è fermato al rosso e

ha travolto l’ambulanza) da sola sufficiente a determinare l’evento. Il paziente non è morto

perché è stato investito, è morto perché l’ambulanza ha fatto un incidente.

Quindi è sufficiente, di regola, che il comportamento umano sia una delle cause; se il giudice

accerta che il comportamento umano è stata una delle cause allora verificherà la sussistenza

del nesso di causalità.

Se però, la causa sopravvenuta è da sola sufficiente a produrre il risultato, allora viene meno il

nesso di causalità. La persona, tornando al caso di prima, risponderà per l’investimento o per

il ferimento. Se poi la persona è morta perché è stata portata all’ospedale e l’ospedale ha

preso fuoco, risponderà di omicidio colui il quale ha provocato l’incendio.

Si tratta di una lite tra due vicini di casa; Tizio arrabbiato per il fatto che Caio ogni giorno

ascolti ad alto volume la musica di Tiziano ferro, si reca a casa sua e, a seguito di una lite, gli

rompe la radio in testa, ferendolo. Caio viene portato all’ospedale e poco dopo, a causa di un

incendio, muore. L’incendio era stato provocato da un infermiere a cui non era stato rinnovato

il contratto di lavoro.

Qui, in questo caso, vi è una sussistenza di cause:

- vi è innanzitutto una prima causa che ha cagionato la ferita alla testa di Caio; la causa

di quella ferita è il vicino che gli ha rotto la radio in testa; il vicino, quindi, risponderà di

reato di lesioni per la ferita

- Successivamente interviene una causa sopravvenuta: c’è un incendio che avvolge

l’ospedale e che provoca la morte di Caio; della morte del paziente risponderà

l’infermiere che ha dato fuoco all’ospedale; questo perché la condotta dell’infermiere è

una causa sopravvenuta/una causa ulteriore che è stata da sola sufficiente a cagionare

la morte

REATI OMISSIVI PROPRI (PURI)

Si pensi ad un soggetto in sedia a rotelle che non riesce a chiamare i soccorsi; non può

rispondere di omissione di soccorso → le sue condizioni psico-fisiche non gli permettevano di

chiamare i soccorsi.

Si pensi ad un alpinista che si trova sul Monte Bianco con un amico; l’amico cade e si ferisce;

l’amico non riesce a chiamare i soccorsi perché il telefono non prende; non può essere

condannato per omissione di soccorso → le condizioni esterne non glielo permettono. Le

condizioni perché si possa configurare un reato omissivo proprio sono:

a) Innanzitutto, devono esserci dei presupposti, e, se ci sono determinati presupposti

scatta l’obbligo giuridico di realizzare una determinata condotta.

b) Azione doverosa

REATI OMISSIVI IMPROPRI (COMMISSIVI MEDIANTE OMISSIONE):

Bagnino che durante l’orario di servizio deve vigilare sui bagnanti.

Nei 5 minuti in cui si allontana per andare al bar, uno dei bagnanti affoga e muore.

Bagnino può essere accusato di omissione di soccorso o di omicidio?

Il bagnino non ha ucciso il bagnante (NO reato omicidio) ma non ha impedito la morte del

bagnante che, per contratto, aveva l’obbligo di impedire. → il bagnino ha l’obbligo giuridico di

evitare l’evento.

Se io operaio di banca, mi trovo in piscina e nel vedere un bagnante affogare, mi giro

dall’altra parte o faccio finta di niente, risponderò sempre di omissione di soccorso, ma in

questo caso sarà un reato omissivo proprio perché l’impiegato non ha l’obbligo giuridico di

evitare l’evento.

Esempio: il padre perde la pazienza, dà uno schiaffo al figlio, il figlio cade e si rompe una

gamba → padre risponderà di lesioni perché ha cagionato al figlio una lesione personale

(Art.582)

Se noi leggessimo lʼArt.582 in abbinata con lʼArt.40, co 2, CP si può punire anche chi non

impedisce il fatto di cagionare ad un altro una lesione personale. Sarà punibile in tal caso la

baby-sitter che anziché vigilare sul bambino, stava chattando e non si è accorta che il

bambino ha preso un vaso, il vaso gli è caduto e si è rotto la testa. Possiamo dire che la baby-

sitter ha cagionato una lesione al bambino? No, la baby-sitter non ha cagionato alcuna lesione

al bambino, si trovava in un’altra stanza a chattare; La baby-sitter potrà essere punita però

perché lʼArt.40 co 2 dice che occorre punire anche chi non impedisce un determinato evento

purché avesse l’obbligo giuridico di impedirlo (la babysitter viene pagata per sorvegliare sul

bambino).

Esempio: un nuotatore vede un bambino annegare e non interviene.

Il bagnino non si accorge e il bambino annega.

Rispondono dello stesso reato?

Reato del nuotatore: omissione di soccorso

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo =

reato di omicidio.

Reato del bagnino: art.40 comma 2, clausola di equivalenza, non ha impedito un evento che

aveva l’obbligo giuridico di impedire. Hanno l’obbligo di intervenire chi ha l’obbligo giuridico di

impedirlo.

Il bagnino ha questo obbligo di garante, ha stipulato un contratto con la piscina.

Esempio 2: medico deve prendere il treno.

Si chiede se c’è un medico.

E lui non interviene perché non è in servizio.

Bisogna verificare la presenza dei presupposti, situazione tipica.

Occorre che il medico, sull’omissione di soccorso: art.593 comma 2 c.p.,

“Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero

una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di

darne immediato avviso all'autorità.”

Non l’ha trovata, non risponderà di omissione di soccorso.

Nel caso di omicidio (575 c.p.) un medico risponde di omicidio se è responsabile della morte

del paziente.

Il medico odia il paziente, decide di iniettargli di una dose mortale.

Ha cagionato la morte del paziente, risponde di omicidio.

Se invece il paziente è ferito, il medico decide di non fare nulla, non interviene, non gli vuole

salvare la vita.

Si applica l’omicidio? Ossia l’articolo 575 c.p.?

No, perché non ha compiuto nessun atto per la sua morte. (Diverso se lo soffoca o inietta un

veleno).

Per evitare di assolvere il medico, si deve utilizzare art.40 secondo comma e affiancarlo a tutti

i reati commissivi di evento a forma libera.

Possono essere trasformati in reati commissivi mediante omissione/omissivi impropri.

Se leggiamo l’articolo 575 c.p. insieme all’articolo 40 secondo comma il risultato è che si

punirà anche il soggetto che non ha impedito la morte della persona che aveva l’obbligo

giuridico di impedire.

Anche il bagnino, quindi, risponderà di omicidio perché non ha impedito la morte del bambino

che aveva l’obbligo giuridico di impedire.

Madre che si siede sul divano a guardare serie tv incurante del figlio piccolo che piange

perché ha fame. Il neonato muore per mancata alimentazione. La madre risponderà di

omicidio commissivo mediante omissione perché la madre non ha materialmente ucciso il

figlio ma semplicemente non ha fatto nulla per mantenerlo in vita: quel non fare nulla ha

cagionato la morte del figlio

Madre che si siede sul divano a guardare serie TV incurante del figlio piccolo che piange

perché ha fame. Infastidita dal pianto del bambino, lo strangola. La madre risponde di

omicidio commissivo (ha strangolato il figlio).

Vicino di casa che sente il pianto del bambino, vede la madre seduta a guardare serie TV. Il

bambino muore. Il vicino di casa risponderà di omissione di soccorso perché non aveva una

posizione di garanzia nei confronti del bambino ma non ha avvisato l’autorità. Quando si parla

di obbligo di garanzia in capo a chi ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento si distinguono

due tipologie di posizione di garanzia.

Il genitore porta figlio morto in ospedale e si scopre che il bambino aveva ingerito droghe

a) il padre risponde perché ha cagionato la morte del figlio. (no

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Meghan01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Salvadori Ivan.