Soggetti di diritto internazionale
L'espressione "soggetti di diritto internazionale" ha nella scienza giuridica un significato tecnico. Si tratta di soggetti in capo ai quali sorgono diritti e obblighi da parte dell'ordinamento internazionale. In questo senso, è segno di capacità o personalità giuridica.
Tipologie di soggetti
- Stati
- Enti ad essi parificati (Santa Sede, Supremo Militare Ordine di Malta)
- Enti che aspirano a diventare stati (movimenti di liberazione nazionale)
- Organizzazioni internazionali (secondo la Corte Internazionale, sono enti associativi distinti dagli stati ma costituiti da essi per perseguire finalità comuni e ricevono diritti e obblighi da parte dell'ordinamento internazionale)
Questi soggetti partecipano alla sovrana indipendenza. In questo caso, la soggettività internazionale dell'individuo sarebbe trattata a parte e bisognerebbe pensare all'ordinamento internazionale non più come ordinamento degli enti superiorem non recognoscentes ma in altro modo.
Riconoscimento della soggettività internazionale
Ci si domanda se esista una nozione autonoma di soggettività internazionale, problema che si pone solo ora perché prima essa era strettamente connessa alle caratteristiche di sovranità e indipendenza dello stato (ente superiorem non recognoscens che esercita il suo potere sovrano su una determinata popolazione stanziata su un determinato territorio). Oggi si tende ad estenderla ad altri soggetti come le organizzazioni internazionali e i movimenti di liberazione nazionale, non solo per il controllo stabile su un territorio ma anche per la legittimità della causa per la quale lottano.
Corte internazionale di giustizia nel 1949
Riconoscimento della soggettività internazionale dell’ONU. Caso disordini in Palestina successivi alla proclamazione dello Stato di Israele. Rimangono uccisi il colonnello Serot, osservatore dell’ONU, e il mediatore delle Nazioni Unite. Secondo il diritto internazionale lo Stato dell'ucciso può chiedere allo Stato ove il fatto si è verificato un indennizzo. Ma l'ONU poteva al pari degli Stati richiederlo per l'uccisione di suoi funzionari come danno all'organizzazione?
La Corte internazionale di giustizia stabilisce che i soggetti di diritto internazionale non sono sempre uguali e dunque non si deve pensare che l'organizzazione per essere tale debba possedere per forza le caratteristiche proprie degli stati. L'ONU, per raggiungere i suoi obiettivi indicati nel preambolo istitutivo del trattato delle Nazioni Unite, deve necessariamente godere di soggettività internazionale. È un ente autonomo dagli Stati membri dai quali è stata costituita e con cui ha un rapporto, e si è dotata al suo interno di organi con compiti ben specifici.
Sulla base di queste motivazioni, la Corte ritiene che l'ONU sia un soggetto di diritto internazionale (destinatario di diritti e obblighi internazionali, una caratteristica che la rende tale) presupposto per poter richiedere l'indennizzo all'ONU per danni arrecati in ragione della violazione di obblighi internazionali sia alla vittima o ai suoi aventi causa (non per analogia di quanto concesso allo stato per i suoi cittadini perché qui il rapporto tra l'organizzazione e il soggetto è diverso) perché solo in tal modo assicurando una protezione ai suoi funzionari l'ONU può garantirne l'indipendenza.
Inoltre, la Corte internazionale ritiene che lo stato responsabile non può essere costretto a pagare due volte la riparazione dovuta (sia all’ONU che allo stato della vittima). Bisognerà prendere un accordo. Infine, la Corte ritiene che l’ONU, per il grande riconoscimento che gode a livello internazionale, avrebbe la possibilità di richiedere una riparazione per danni subiti anche a Stati che non siano membri della stessa organizzazione.
Corte Internazionale di Giustizia 1980
Ribadisce quanto detto nel 1949, affermando che un'organizzazione internazionale non è un superstato in quanto lo stato nazionale può decidere se ammettere o no tale organizzazione. Le organizzazioni sono soggetti di diritto internazionale in quanto destinatari di diritti e obblighi a livello internazionale. A differenza degli stati, le organizzazioni non esercitano un potere su un territorio ma sono ugualmente riconoscibili come soggetti di diritto. Inoltre, sono dotati di obiettivi che possono perseguire solo in quanto soggetti di diritto ed esercitano il loro potere autonomo e indipendente in modo dagli stati che li hanno fondati.
Corte Internazionale di Giustizia 1996
Porta avanti la tesi della sua giurisprudenza copiosa riguardo al riconoscimento della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali. Caso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che chiede alla corte un parere riguardo la liceità dell'utilizzo delle armi nucleari in caso di conflitti armati. La Corte ritiene che le organizzazioni internazionali in quanto soggetti di diritto internazionale hanno la possibilità di richiedere pareri alla corte ma osserva che questa possibilità è concessa solo in relazione alle competenze loro affidate (principio di specialità) poiché non hanno competenze di carattere generale a differenza degli Stati. Ora, l'organizzazione mondiale della sanità non ha competenza in materia di utilizzo di armi nucleari dunque la corte non può emettere il parere richiesto.
Soggettività internazionale dell'Ordine di Malta
Ultimamente si è molto discusso riguardo al riconoscimento della soggettività internazionale dell'Ordine di Malta, in relazione ai numerosi dubbi che sussistono per varie motivazioni, tra le quali quella dell'impossibilità di consultare liberamente le costituzioni e quella relativa al fatto che l'ordine in passato aveva esercitato la sua sovranità (che indurrebbe a ritenerlo soggetto di diritto internazionale). Ma oggi non la esercita più nonostante intrattenga rapporti diplomatici con gli stati e sulla base di ciò continua a rivendicare l'immunità diplomatica.
La corte di cassazione se ne è occupata ben due volte di questo problema in relazione a due casi che hanno visto come protagonista l'ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta), un ente distinto dall'Ordine in se stesso ma da esso dipendente e ad esso collegato che si occupa di settori sanitari.
Corte di Cassazione, sentenza 1978: Immunità tributaria dell’ACISMOM
Caso: L'amministrazione finanziaria italiana vuole sottoporre all'imposta di registro il contratto di mutuo dell'ACISMOM con l'INAIL per la costruzione di un ospedale a Roma. L'ACISMOM invoca l'immunità dalla giurisdizione italiana in quanto dipendente dallo SMOM.
L'amministrazione fa ricorso in cassazione dolendosi che la corte del merito:
- Abbia ritenuto che l'immunità degli stati e degli enti pubblici comporti un'esenzione dagli obblighi tributari, dato che a differenza della prima non esiste una norma di diritto consuetudinario o un principio generale che sancisca l’immunità tributaria per i soggetti di diritto internazionale
- Non abbia considerato che il limite al potere impositivo dello stato potrebbe configurarsi solo ove il suo esercizio interferisse con gli atti che lo stato straniero compie come soggetto di diritto internazionale. Nel caso di specie l’ACISMOM agisce come un soggetto di diritto privato
La corte: Il ricorso non può essere accolto perché:
- Esiste una norma di diritto internazionale generale che limita il potere di imposizione dello stato nei confronti di soggetti di diritto internazionale. È un corollario del principio par in parem non habet iurisdictionem, quindi sarà ammesso per gli atti posti in essere dal soggetto sovrano iure imperii e sarà escluso per gli atti iure gestionis.
- L'ACISMOM è un soggetto di diritto internazionale indipendente, riconosciuto nel nostro ordinamento da una legge interna
- L'ordine a cui fa capo è indipendente (Sovrano Militare Ordine di Malta)
- Anche se l’atto posto in essere dall’ente ha carattere privatistico, il fine è pubblicistico e inerente ai suoi fini istituzionali (costruzione di strutture ospedaliere)
Corte di Cassazione sentenza del 1992: Limite al riconoscimento dell’immunità di giurisdizione
Caso: Controversie di lavoro relative a dipendenti degli enti gestiti dall'ACISMOM e più specificatamente l'ospedale San Giovanni Battista di Roma. L'ACISMOM indica a propria difesa lo scambio di note contenuto nel preambolo dello schema tipo della convenzione che regola i rapporti tra l'ACISMOM e le USL.
La corte dopo aver ripreso quanto detto nella prima sezione del 1978 passa ad esaminare i limiti dell'immunità giurisdizionale sulla base del nuovo assetto di rapporti alla luce delle convenzioni richiamate dall'art 41 della legge sanitaria nazionale.
Essa afferma:
- Che le clausole dello schema tipo indicano un rapporto di soggezione-supremazia rispettivamente tra l'ACISMOM e le USL, dunque il primo è sottoponibile all'ordinamento italiano e alla sua giurisdizione
- Non esistono norme di pari grado che affermano l'immunità, infatti le note richiamate dall’ACISMOM non hanno alcun valore giuridico
- Lo schema tipo è stato predisposto unilateralmente dall'ordinamento italiano e l'Ordine ha aderito passivamente.
Sulla base di queste considerazioni sia l’Ordine di Malta che l’ACISMOM, nell’esercizio dell’attività ospedaliera, sono assoggettati alla giurisdizione italiana in ordine alla quale non può essere invocata immunità.
Soggettività internazionale dei movimenti di liberazione nazionale
Abbiamo già esaminato o esamineremo una serie di casi in cui è stata riconosciuta la soggettività internazionale a vari soggetti come quelli che hanno avuto o aspirano alla soggettività internazionale (es. il Sovrano Ordine di Malta) o ancora soggetti che seppur indipendenti non possiedono la caratteristica della sovranità su un determinato territorio (l’ONU) o ancora soggetti intesi come individui che vivono all’interno degli stati soggetti all’ordinamento internazionale.
Adesso esaminiamo il caso del riconoscimento della soggettività internazionale ai movimenti di liberazione nazionale. Bisogna in anzitutto ricordare che nel 1960 l’assemblea generale adotta una risoluzione con la quale sancisce il diritto dei popoli all’autodeterminazione, rinnegando la soggezione di popoli ad un potere coloniale o razzista e ritenendola diniego dei diritti umani fondamentali, rifiutando altresì ogni tentativo teso a disgregare l’unità nazionale e l’integrità territoriale.
Tutto ciò è stato ribadito dalla Corte Internazionale di Giustizia più volte, ma in relazione alla soggettività internazionale dei movimenti di liberazione nazionale il problema si complica. Essa era stata sempre riconosciuta agli insorti nel momento in cui avessero ottenuto un controllo stabile del territorio in quanto questo determinava il passaggio dalla fase interna della guerra civile alla fase internazionale e dunque una serie di conseguenze sul piano internazionale.
Oggi non è mancato chi ha ritenuto che in realtà il riconoscimento della soggettività internazionale deriverebbe dalla legittimità della causa per la quale lottano. Questo non implica una piena equiparazione agli stati e dunque una serie di diritti ad essi spettanti in quanto tali ed dunque per esempio l’immunità assoluta. Interessante risulta al riguardo una sentenza che trova un punto di equilibrio emessa dalla corte di cassazione italiana in merito.
Corte di Cassazione 1985
Il caso: il giudice del tribunale di Venezia emette un mandato di cattura nei confronti di Yasser Arafat e Kalaf Salah per due ordini di motivi:
- Nei confronti di Arafat capo dell’OLP e di Kalaf Salah per aver agito in concorso con le brigate rosse autorizzando la fornitura di armi introdotte in Italia previa consegna in Libia
- Per detenzione illegale di armi materialmente in possesso delle brigate rosse venete e con lo scopo di utilizzarle a fini terroristici
La difesa di Arafat: Arafat è capo dell’OLP e in quanto tale gli spetta l’immunità dalla giurisdizione italiana. La consegna è avvenuta in Libia e le trattative con le brigate rosse in Francia, quindi l’Italia non è competente. Sussiste un grave difetto di indizi nei confronti di Arafat.
La corte: La prima censura non ha fondamento. Si presuppone che l’OLP abbia una limitata soggettività internazionale. Si osserva che esso non è un ente sovrano, dunque da questa non possono derivare gli stessi diritti che sorgono per gli stati, tra cui l’immunità assoluta per altro non accettata dall’Italia che ha preferito quella ristretta. Oltretutto i rapporti tra l’OLP e l’Italia hanno natura diversa da quelli con gli stati e l’OLP non possiede un vero e proprio ufficio diplomatico.
Nonostante ciò comunque non si può negare che la prassi ha riconosciuto a queste organizzazioni una soggettività internazionale ristretta sulla base di accordi tra queste e lo stato di riferimento. Tra l’OLP e l’Italia non esiste alcun accordo riguardo al riconoscimento dell’immunità, quindi neanche al capo dell’OLP può essere riconosciuta tale immunità. Riguardo poi al terzo motivo addotto è vero che non esistono gravi indizi da creare un apprezzabile fumus di colpevolezza necessario per provvedimenti che determinano la restrizione della libertà personale. Riguardo infine al secondo punto addotto da ambedue le difese bisogna dire che nonostante la consegna delle armi sia avvenuta in Libia e i contatti con le brigate rosse in Francia, le armi si trovavano in Italia ed erano in possesso delle brigate in territorio italiano e oltremodo per l’andamento dei fatti questi si considerano essere avvenuti in territorio italiano dunque il giudice è competente.
Sulla base di queste motivazioni la Corte di Cassazione:
- Rigetta il ricorso di Kahaf Salah
- Accoglie il ricorso di Yasser Arafat e annulla nei suoi confronti l’ordinanza del Tribunale e il mandato di cattura.
Immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri: rapporti di lavoro – Caso Quattri
Una delle più antiche norme consuetudinarie di diritto internazionale è quella sull’immunità di giurisdizione di tutti gli Stati: "Si basa sulla condizione di eguaglianza di tutti gli stati in quanto enti sovrani". Con il tempo l’immunità dalla giurisdizione che si fondava sull’idea della personificazione dello Stato nella figura del sovrano è andato affievolendosi cercando di garantire la massima tutela giurisdizionale a tutti i cittadini di uno Stato. Da una Immunità assoluta si è passati ad una Immunità ristretta.
Gli stati godono dell’immunità solo sugli atti che vengono posti in essere da loro in quanto enti sovrani, i.e. atti di diritto pubblico; su tutti gli altri atti che lo stato pone in essere come un soggetto di diritto privato (acta iure gestionis) non può essere invocata l’immunità dalla giurisdizione di un giudice di uno stato terzo.
Il caso in esame si concentra in particolare sui rapporti di lavoro. La signora Monica Quattri è stata assunta dall’ambasciata di Norvegia con sede in Italia nel 1987 in qualità di segretaria presso l’ufficio commerciale; è stata licenziata in tronco il 1° dicembre del 1989. Di fronte al Pretore di Milano avanza le seguenti richieste:
- Nullità del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro
- Condannare l’ambasciata al pagamento dell’indennità di cassa
- Condannare l’ambasciata al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della riassunzione
- Risarcimento dei danni dipendenti dall’inefficacia del licenziamento
- Pagamento dell’indennità di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità e delle ferie relative al 1989
L’ambasciata di Norvegia dichiara l’immunità dalla giurisdizione.
Pretore di Milano Cassazione a Sezioni Unite sent. n.12771/1991
- Viene riconosciuta Immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione di un altro Stato in relazione ai rapporti posti in essere per la realizzazione dei suoi fini istituzionali (atti iure imperii) attraverso i quali si esplica l’esercizio delle funzioni pubbliche. La sig.ra Quattri esegue la sua attività lavorativa all’interno della struttura e ciò rientra nell’organizzazione dello Stato straniero per cui è sottoposto all’immunità. Principio del non intervento: lo stato ospitante non può ingerirsi nelle funzioni proprie della struttura straniera.
- Criterio dell’interferenza introdotto da una sentenza del 1989: bisogna considerare se la decisione richiesta dal dipendente al giudice italiano sia idonea ad interferire o meno nella funzione della struttura pubblica straniera. Se questa potenziale interferenza non esiste,
[Il testo si interrompe qui, senza fornire ulteriori dettagli sul caso specifico.]
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.