VACCINAZIONI,SALUTE E AMBIENTE
PRIMO TEMA: DIRITTO ALLA SALUTE
l Diritto alla Salute: Struttura e Funzione dell'Articolo 32 Cost.
1. I
Il diritto alla salute
costituisce un valore
giuridico di assoluta
preminenza
nell'ordinamento
costituzionale italiano.
Non è una mera
enunciazione
programmatica, ma un
diritto fondamentale
che la Costituzione
della Repubblica,
entrata in vigore nel
1948, ha voluto elevare
a un rango di assoluta
preminenza. Tale valore
e diritto lo si trova
all’art. 32 Cost: è un
articolo che ha una
duplice anima.
La Dimensione Soggettiva e Inviolabile
La salute è tutelata anzitutto come diritto fondamentale dell'individuo. Questo rango implica l'immediatezza
della sua precettività e la sua configurazione come diritto inviolabile (richiamando l'Art. 2 Cost.).
Dall'inviolabilità discendono due corollari:
1. Dovere Negativo (di astensione): Lo Stato e i privati hanno l'obbligo di non ledere l'integrità fisica e
psichica della persona.
2. Diritto di Autodeterminazione: Nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria
volontà, salvo i limiti imposti dalla legge (Art. 32, comma 2).
La Dimensione Oggettiva e Collettiva
Simultaneamente, la salute è qualificata come interesse della collettività. Questa natura oggettiva legittima
l'intervento pubblico e la creazione di un sistema universale: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La tutela come interesse collettivo impone alla Repubblica obblighi positivi di garanzia, assicurando l'effettività
delle cure per tutti, specialmente per gli indigenti, realizzando così il principio di solidarietà sociale (Art. 2 Cost.)
in campo sanitario. Pag. 2 di 16
2.L'Articolo 32 Cost.: Struttura e Portata Sistemica del Diritto alla
Salute
L'introduzione della tutela della salute nell'Articolo 32 della Costituzione segna un momento di rottura decisivo
con la concezione statica dell'epoca precedente. La sua elevazione a principio fondamentale della Repubblica
mostra il carattere di questa rivoluzione copernicana.
La Svolta Costituzionale e la Duplice Natura
Il disposto normativo stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo" e
"interesse della collettività". Tale formulazione bifronte è la chiave ermeneutica essenziale per l'applicazione
della disciplina:
Dimensione Individuale e Inviolabile La salute, in quanto diritto fondamentale, si connette
direttamente all'Articolo 2 Cost., configurandosi come inviolabile. Questa dimensione è il fondamento
costituzionale:
Libertà di Autodeterminazione: Si concretizza nel principio del consenso informato, il
quale costituisce il presupposto di liceità di ogni atto medico. L'assenza di consenso rende il
trattamento contra legem, in quanto lesivo della sfera personale.
Garanzia Negativa (Di Astensione): Impone l'obbligo di non sottoporre alcuno a
trattamenti non richiesti. A riprova di ciò, il comma secondo sancisce la riserva di legge
assoluta sui trattamenti obbligatori: "Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge."
Dimensione Collettiva e Obbligo di Prestazione La qualificazione della salute come interesse
della collettività impone alla Repubblica obblighi positivi (di prestazione), orientati alla realizzazione
della solidarietà sociale (Art. 2 Cost.) e all'eguaglianza sostanziale (Art. 3, comma 2 Cost.):
Istituzione del SSN: Richiede un'organizzazione efficace,cioè il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), basato sui principi di universalità (rivolto a tutti), uguaglianza (parità di
accesso) ed equità (distribuzione equilibrata delle risorse).
Gratuità per gli Indigenti: L'obbligo di garantire cure gratuite agli indigenti è espressione
diretta del dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l'esercizio effettivo
del diritto.
3.La Precettività e i Limiti di Attuazione
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura precettiva, cogente e vincolante dell'Articolo 32 sin dalle
prime pronunce (Sentenza n. 1/1956). Ciò significa che la norma non è meramente programmatica, ma
immediatamente applicabile.
Tuttavia, l'effettiva attuazione del diritto alla salute, in quanto diritto a prestazioni positive ad alto contenuto
finanziario, è storicamente vincolata al principio del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti,
in particolare l'equilibrio di bilancio (Art. 81 Cost., riformato nel 2012) e la ragionevolezza nell'allocazione delle
risorse pubbliche.
L'identificazione del quantum e del quomodo delle prestazioni è pertanto un compito dinamico del legislatore,
soggetto al sindacato di legittimità costituzionale in termini di proporzionalità e ragionevolezza.
4.I Pilastri del Diritto alla Salute: Essenzialità e Garanzie
Il diritto alla salute (Art. 32 Cost.) è un diritto che si distingue per una serie di caratteristiche:
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1. Inalienabile: Il diritto alla salute è strettamente legato alla persona e non può essere trasferito o ceduto.
Ogni individuo lo possiede per il solo fatto di esistere, in quanto intrinsecamente connesso alla dignità
umana (Art. 2 e 3 Cost.).
2. Irrinunciabile: Non è possibile rinunciare al proprio diritto alla salute, nemmeno per scelta autonoma. Lo
Stato, nella sua funzione di tutela della collettività, ha l'obbligo di garantire condizioni minime di tutela e
di salute pubblica, un aspetto cruciale nel dibattito sui Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).
3. Universale: Spetta a tutti, senza discriminazioni. Questa universalità si estende non solo ai cittadini
italiani ma anche agli stranieri, inclusi coloro che non sono in regola con il permesso di soggiorno, ai quali
è comunque garantito il diritto di ricevere cure urgenti o essenziali.
4. Riconosciuto (Soggettivo): È un diritto
soggettivo pieno del singolo individuo,
riconosciuto e garantito direttamente dalla
Costituzione, e non è lasciato alla mera
discrezionalità del legislatore.
5. Irriducibile: Teoricamente, il diritto alla salute
deve essere sempre garantito dallo Stato e non
può essere ridotto o compresso per ragioni
finanziarie. La Corte Costituzionale (Sent.
275/2016) ha ribadito che il nucleo essenziale del
diritto non può essere sacrificato per il solo fine
di risanare i conti pubblici.
6. Essenziale: La giurisprudenza costituzionale ha
identificato un nucleo essenziale di questo
diritto, che comprende quegli aspetti di cui
l'individuo non può in nessun caso essere
privato, garantendo i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), ossia l'insieme minimo di prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a
garantire uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.
5.Il Bilanciamento Costituzionale: Salute vs. Risanamento Finanziario
Il diritto alla salute, pur essendo irriducibile nel suo nucleo essenziale, si confronta costantemente con i vincoli
imposti dall'equilibrio di bilancio (Art. 81 della Costituzione). Questo conflitto rappresenta uno dei terreni più
critici e attuali del Diritto Costituzionale Progredito.
In linea teorica, l'irriducibilità implica che il diritto a ricevere le prestazioni sanitarie necessarie non possa essere
compresso per mere ragioni finanziarie. Tuttavia, la realtà normativa evidenzia una tendenza del legislatore a
bilanciare l'interesse della collettività alla salute con l'interesse alla sostenibilità della finanza pubblica.
Quando questa ricerca di equilibrio si traduce in una riduzione delle prestazioni offerte o in un aumento della
compartecipazione economica a carico del cittadino e si innesca una dinamica pericolosa:
1. Aumento della Sanità Privata: La contrazione dell'offerta pubblica spinge i cittadini verso l'assistenza
privata.
2. Disuguaglianza d'Accesso: L'accesso alle cure necessarie finisce per dipendere dalla capacità economica
del singolo, generando inaccettabili disuguaglianze sociali.
Questa dinamica compromette l'obiettivo di uguaglianza sostanziale (Art. 3, comma 2, Cost.) e mina il principio
di universalità ed equità su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La Posizione della Corte Costituzionale: Il Nucleo Essenziale Intangibile
Di fronte a questa tensione, la Corte Costituzionale ha assunto una posizione chiara e vincolante, stabilendo i
limiti al potere discrezionale del legislatore.
La Corte ha riconosciuto che l'onere finanziario è un fattore che il legislatore deve considerare; tuttavia, ha stabilito
che il nucleo essenziale e irriducibile del diritto alla salute non può essere sacrificato per il solo fine del
risanamento dei conti pubblici. Pag. 4 di 16
In particolare, la Sentenza n. 275 del 2016 della Corte Costituzionale è fondamentale. Essa ha ribadito che, nella
determinazione e finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), i principi di universalità e uguaglianza
devono prevalere, assicurando che le risorse siano prioritariamente destinate alla garanzia delle prestazioni vitali e
urgenti, soprattutto per le fasce più vulnerabili.
In sintesi: La legittimità costituzionale di ogni misura di contenimento della spesa sanitaria è subordinata al
rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità, garantendo che non venga mai intaccato il minimum di
tutela necessario per preservare l'integrità fisica e psichica dell'individuo.
6.Il Diritto alla Salute nel Sistema delle Fonti Sovranazionali
Il rango di diritto fondamentale della salute (Art. 32 Cost.) è ulteriormente rafforzato dal diritto internazionale e
sovranazionale.
Queste fonti non solo integrano la tutela interna, ma fungono da parametri interpretativi e, in alcuni casi, da limite
per il legislatore nazionale.
Le Dichiarazioni e i Patti delle Nazioni Unite
Il fondamento universale del diritto è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) del
1948 (Art. 25), che stabilisce il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere.
Successivamente, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966, Art. 12) innalza
l'asticella, riconoscendo il diritto a godere del più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale. Questa
impostazione riflette la visione biopsicosociale di salute promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), superando la mera assenza di malattia.
La Tutela Indiretta della CEDU
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