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VACCINAZIONI,SALUTE E AMBIENTE

PRIMO TEMA: DIRITTO ALLA SALUTE

l Diritto alla Salute: Struttura e Funzione dell'Articolo 32 Cost.

1. I

Il diritto alla salute

costituisce un valore

giuridico di assoluta

preminenza

nell'ordinamento

costituzionale italiano.

Non è una mera

enunciazione

programmatica, ma un

diritto fondamentale

che la Costituzione

della Repubblica,

entrata in vigore nel

1948, ha voluto elevare

a un rango di assoluta

preminenza. Tale valore

e diritto lo si trova

all’art. 32 Cost: è un

articolo che ha una

duplice anima.

La Dimensione Soggettiva e Inviolabile

La salute è tutelata anzitutto come diritto fondamentale dell'individuo. Questo rango implica l'immediatezza

della sua precettività e la sua configurazione come diritto inviolabile (richiamando l'Art. 2 Cost.).

Dall'inviolabilità discendono due corollari:

1. Dovere Negativo (di astensione): Lo Stato e i privati hanno l'obbligo di non ledere l'integrità fisica e

psichica della persona.

2. Diritto di Autodeterminazione: Nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria

volontà, salvo i limiti imposti dalla legge (Art. 32, comma 2).

La Dimensione Oggettiva e Collettiva

Simultaneamente, la salute è qualificata come interesse della collettività. Questa natura oggettiva legittima

l'intervento pubblico e la creazione di un sistema universale: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La tutela come interesse collettivo impone alla Repubblica obblighi positivi di garanzia, assicurando l'effettività

delle cure per tutti, specialmente per gli indigenti, realizzando così il principio di solidarietà sociale (Art. 2 Cost.)

in campo sanitario. Pag. 2 di 16

2.L'Articolo 32 Cost.: Struttura e Portata Sistemica del Diritto alla

Salute

L'introduzione della tutela della salute nell'Articolo 32 della Costituzione segna un momento di rottura decisivo

con la concezione statica dell'epoca precedente. La sua elevazione a principio fondamentale della Repubblica

mostra il carattere di questa rivoluzione copernicana.

La Svolta Costituzionale e la Duplice Natura

Il disposto normativo stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo" e

"interesse della collettività". Tale formulazione bifronte è la chiave ermeneutica essenziale per l'applicazione

della disciplina:

 

Dimensione Individuale e Inviolabile La salute, in quanto diritto fondamentale, si connette

direttamente all'Articolo 2 Cost., configurandosi come inviolabile. Questa dimensione è il fondamento

costituzionale:

 Libertà di Autodeterminazione: Si concretizza nel principio del consenso informato, il

quale costituisce il presupposto di liceità di ogni atto medico. L'assenza di consenso rende il

trattamento contra legem, in quanto lesivo della sfera personale.

 Garanzia Negativa (Di Astensione): Impone l'obbligo di non sottoporre alcuno a

trattamenti non richiesti. A riprova di ciò, il comma secondo sancisce la riserva di legge

assoluta sui trattamenti obbligatori: "Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge."

 

Dimensione Collettiva e Obbligo di Prestazione La qualificazione della salute come interesse

della collettività impone alla Repubblica obblighi positivi (di prestazione), orientati alla realizzazione

della solidarietà sociale (Art. 2 Cost.) e all'eguaglianza sostanziale (Art. 3, comma 2 Cost.):

 Istituzione del SSN: Richiede un'organizzazione efficace,cioè il Servizio Sanitario

Nazionale (SSN), basato sui principi di universalità (rivolto a tutti), uguaglianza (parità di

accesso) ed equità (distribuzione equilibrata delle risorse).

 Gratuità per gli Indigenti: L'obbligo di garantire cure gratuite agli indigenti è espressione

diretta del dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l'esercizio effettivo

del diritto.

3.La Precettività e i Limiti di Attuazione

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura precettiva, cogente e vincolante dell'Articolo 32 sin dalle

prime pronunce (Sentenza n. 1/1956). Ciò significa che la norma non è meramente programmatica, ma

immediatamente applicabile.

Tuttavia, l'effettiva attuazione del diritto alla salute, in quanto diritto a prestazioni positive ad alto contenuto

finanziario, è storicamente vincolata al principio del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti,

in particolare l'equilibrio di bilancio (Art. 81 Cost., riformato nel 2012) e la ragionevolezza nell'allocazione delle

risorse pubbliche.

L'identificazione del quantum e del quomodo delle prestazioni è pertanto un compito dinamico del legislatore,

soggetto al sindacato di legittimità costituzionale in termini di proporzionalità e ragionevolezza.

4.I Pilastri del Diritto alla Salute: Essenzialità e Garanzie

Il diritto alla salute (Art. 32 Cost.) è un diritto che si distingue per una serie di caratteristiche:

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1. Inalienabile: Il diritto alla salute è strettamente legato alla persona e non può essere trasferito o ceduto.

Ogni individuo lo possiede per il solo fatto di esistere, in quanto intrinsecamente connesso alla dignità

umana (Art. 2 e 3 Cost.).

2. Irrinunciabile: Non è possibile rinunciare al proprio diritto alla salute, nemmeno per scelta autonoma. Lo

Stato, nella sua funzione di tutela della collettività, ha l'obbligo di garantire condizioni minime di tutela e

di salute pubblica, un aspetto cruciale nel dibattito sui Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).

3. Universale: Spetta a tutti, senza discriminazioni. Questa universalità si estende non solo ai cittadini

italiani ma anche agli stranieri, inclusi coloro che non sono in regola con il permesso di soggiorno, ai quali

è comunque garantito il diritto di ricevere cure urgenti o essenziali.

4. Riconosciuto (Soggettivo): È un diritto

soggettivo pieno del singolo individuo,

riconosciuto e garantito direttamente dalla

Costituzione, e non è lasciato alla mera

discrezionalità del legislatore.

5. Irriducibile: Teoricamente, il diritto alla salute

deve essere sempre garantito dallo Stato e non

può essere ridotto o compresso per ragioni

finanziarie. La Corte Costituzionale (Sent.

275/2016) ha ribadito che il nucleo essenziale del

diritto non può essere sacrificato per il solo fine

di risanare i conti pubblici.

6. Essenziale: La giurisprudenza costituzionale ha

identificato un nucleo essenziale di questo

diritto, che comprende quegli aspetti di cui

l'individuo non può in nessun caso essere

privato, garantendo i Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA), ossia l'insieme minimo di prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a

garantire uniformemente a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.

5.Il Bilanciamento Costituzionale: Salute vs. Risanamento Finanziario

Il diritto alla salute, pur essendo irriducibile nel suo nucleo essenziale, si confronta costantemente con i vincoli

imposti dall'equilibrio di bilancio (Art. 81 della Costituzione). Questo conflitto rappresenta uno dei terreni più

critici e attuali del Diritto Costituzionale Progredito.

In linea teorica, l'irriducibilità implica che il diritto a ricevere le prestazioni sanitarie necessarie non possa essere

compresso per mere ragioni finanziarie. Tuttavia, la realtà normativa evidenzia una tendenza del legislatore a

bilanciare l'interesse della collettività alla salute con l'interesse alla sostenibilità della finanza pubblica.

Quando questa ricerca di equilibrio si traduce in una riduzione delle prestazioni offerte o in un aumento della

compartecipazione economica a carico del cittadino e si innesca una dinamica pericolosa:

1. Aumento della Sanità Privata: La contrazione dell'offerta pubblica spinge i cittadini verso l'assistenza

privata.

2. Disuguaglianza d'Accesso: L'accesso alle cure necessarie finisce per dipendere dalla capacità economica

del singolo, generando inaccettabili disuguaglianze sociali.

Questa dinamica compromette l'obiettivo di uguaglianza sostanziale (Art. 3, comma 2, Cost.) e mina il principio

di universalità ed equità su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La Posizione della Corte Costituzionale: Il Nucleo Essenziale Intangibile

Di fronte a questa tensione, la Corte Costituzionale ha assunto una posizione chiara e vincolante, stabilendo i

limiti al potere discrezionale del legislatore.

La Corte ha riconosciuto che l'onere finanziario è un fattore che il legislatore deve considerare; tuttavia, ha stabilito

che il nucleo essenziale e irriducibile del diritto alla salute non può essere sacrificato per il solo fine del

risanamento dei conti pubblici. Pag. 4 di 16

In particolare, la Sentenza n. 275 del 2016 della Corte Costituzionale è fondamentale. Essa ha ribadito che, nella

determinazione e finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), i principi di universalità e uguaglianza

devono prevalere, assicurando che le risorse siano prioritariamente destinate alla garanzia delle prestazioni vitali e

urgenti, soprattutto per le fasce più vulnerabili.

In sintesi: La legittimità costituzionale di ogni misura di contenimento della spesa sanitaria è subordinata al

rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità, garantendo che non venga mai intaccato il minimum di

tutela necessario per preservare l'integrità fisica e psichica dell'individuo.

6.Il Diritto alla Salute nel Sistema delle Fonti Sovranazionali

Il rango di diritto fondamentale della salute (Art. 32 Cost.) è ulteriormente rafforzato dal diritto internazionale e

sovranazionale.

Queste fonti non solo integrano la tutela interna, ma fungono da parametri interpretativi e, in alcuni casi, da limite

per il legislatore nazionale.

Le Dichiarazioni e i Patti delle Nazioni Unite

Il fondamento universale del diritto è riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) del

1948 (Art. 25), che stabilisce il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere.

Successivamente, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966, Art. 12) innalza

l'asticella, riconoscendo il diritto a godere del più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale. Questa

impostazione riflette la visione biopsicosociale di salute promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS), superando la mera assenza di malattia.

La Tutela Indiretta della CEDU

Sebbene

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stellina290702 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Vasino Giulia.
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