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Proprietà

L’art. 42 sulla proprietà stabilisce che questa può essere pubblica o privata. In realtà all’inizio, secondo una concezione prevalente, si riteneva che la distinzione tra privata e pubblica venisse fatta in senso soggettivo, ovvero in base alla titolarità del soggetto e cioè, se il soggetto era pubblico allora anche la proprietà lo è oppure, al contrario, se il soggetto è privato allora anche la proprietà lo è.

Tuttavia, questa interpretazione non è considerata corretta, anzi si fa un'ulteriore interpretazione secondo la quale la proprietà deve essere distinta in senso oggettivo. Quindi, la distinzione non deve essere fatta sul soggetto che ne è titolare, ma bensì sull’oggetto, cioè sullo schema proprietario. Infatti, c’è anche la proprietà individualizzata, che sarebbe la proprietà privata detenuta da soggetti pubblici.

Proprietà individualizzata e collettiva

Bisogna fare una distinzione tra la proprietà individualizzata e la proprietà collettiva. La proprietà individualizzata (che sarebbe la proprietà privata) può essere soggettivamente pubblica, cioè una proprietà privata che però detiene il soggetto pubblico, quindi è privata ma la utilizza un soggetto pubblico, oppure vera proprietà privata, cioè quella che detiene il soggetto privato. Mentre la proprietà collettiva è la proprietà pubblica vera e propria.

Funzione sociale della proprietà privata

Inoltre, l’articolo 42 comma 2 sancisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Questo vuol dire che la legge non può abolire la proprietà privata, però anche se non la può abolire, questo non significa che la proprietà sia un diritto naturale ovvero un diritto che faccia parte della persona. Perché lo stesso articolo 42 c.2 sancisce che la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, quindi parla di funzione sociale, ovvero che la proprietà privata viene limitata per assicurare la funzione sociale ed è presente un limite.

Quindi, da questo articolo si evince che la proprietà privata da un lato non può essere abolita dalla legge, ma dall’altro lato questo non è un diritto del tutto naturale dell’individuo in quanto viene limitato per garantire la funzione sociale. E per funzione sociale si intende garantire un benessere naturale e spirituale dei consociati. Quindi la legge non può andare a limitare del tutto la proprietà privata, in quanto questa non può mai essere limitata completamente.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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