FASI DELLA SPESA
Fasi di gestione della spesa negli enti locali
La gestione della spesa negli enti locali è un processo rigorosamente disciplinato dal D.Lgs.
sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Tale
267/2000 (T.U.E.L.) e dal D.Lgs. 118/2011
processo si articola in quattro fasi principali: impegno, liquidazione, ordinazione e
pagamento, ognuna delle quali coinvolge specifici uffici e figure con ruoli e responsabilità
ben definiti.
1. Fase dell'impegno
L’impegno rappresenta il primo passaggio formale e consiste nella registrazione di
un’obbligazione giuridica che l’ente assume verso un soggetto terzo (es. fornitore,
dipendente, beneficiario). È una fase fondamentale per il controllo della spesa e il rispetto dei
principi di legalità e trasparenza.
Cosa avviene:
• Viene accertata la disponibilità finanziaria sul bilancio.
Si definiscono l’importo, il creditore e l’anno di competenza.
• L’operazione viene registrata nel
• bilancio di previsione.
Chi fa che cosa: propone l’impegno verificando la conformità
• Responsabile del servizio competente:
con il bilancio approvato e la disponibilità dei fondi.
controlla che l’impegno sia coerente con gli
• Responsabile del servizio finanziario:
stanziamenti previsti e valida l’operazione.
2. Fase della liquidazione
La liquidazione è la verifica che l’obbligazione assunta con l’impegno sia stata effettivamente
adempiuta e che l’importo sia conforme a quanto dovuto. È una fase di riscontro sia
amministrativo che contabile.
Cosa avviene:
• Si controlla la regolarità della prestazione (fornitura di beni, esecuzione di lavori o
servizi).
Si determina l’importo esatto da corrispondere al creditore.
•
Chi fa che cosa:
• Responsabile del procedimento amministrativo: accerta che il creditore abbia
adempiuto agli obblighi contrattuali o normativi (es. verifica della fattura e dei
documenti contabili).
• Responsabile del servizio finanziario: verifica la conformità della liquidazione
rispetto agli impegni assunti.
3. Fase dell'ordinazione
L’ordinazione consiste nell’emissione del mandato di pagamento, con il quale l’ente
autorizza formalmente il tesoriere a effettuare il pagamento a favore del creditore.
Cosa avviene:
• Viene emesso il mandato di pagamento, che riporta i dettagli del creditore,
l’importo, il capitolo di bilancio e la causale.
Il mandato viene trasmesso al tesoriere dell’ente.
•
Chi fa che cosa:
• Responsabile del servizio finanziario: emette e firma il mandato di pagamento,
verificandone la correttezza contabile e amministrativa.
Tesoriere dell’ente:
• riceve il mandato e prepara il pagamento.
4. Fase del pagamento
Il pagamento è la fase finale, in cui l’obbligazione giuridica viene estinta tramite l’erogazione
dell’importo dovuto al creditore.
Cosa avviene:
• Il tesoriere effettua il trasferimento della somma al creditore attraverso bonifici o altri
strumenti finanziari.
L’operazione viene registrata come spesa effettivamente sostenuta nel bilancio
• consuntivo.
Chi fa che cosa:
Tesoriere dell’ente:
• esegue il pagamento in base alle istruzioni ricevute nel mandato.
• Responsabile del servizio finanziario: verifica periodicamente lo stato dei
pagamenti e la corretta imputazione delle spese.
Principi fondamentali della gestione della spesa
Durante tutte le fasi, la gestione della spesa deve rispettare i seguenti principi:
1. Legalità: ogni spesa deve essere autorizzata dal bilancio approvato dal consiglio
comunale.
2. Trasparenza: tutte le fasi devono essere tracciabili e documentate.
3. Parità di bilancio: ogni spesa deve essere coperta da entrate effettive.
l’ente deve garantire il massimo risultato possibile con
4. Economicità ed efficienza:
l’uso ottimale delle risorse.
Conclusione
La gestione delle spese negli enti locali richiede un rigoroso coordinamento tra i diversi uffici
e una chiara suddivisione delle responsabilità. La corretta applicazione delle fasi di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento garantisce il rispetto dei principi contabili e normativi,
assicurando il buon funzionamento dell’ente e la soddisfazione delle esigenze della
collettività.
PARERE DI REGOLARITà CONTABILE E VISTO DI REGOLARITà TECNICA
Il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità tecnica negli enti locali
Gli enti locali operano attraverso atti amministrativi che devono essere conformi a norme
giuridiche, tecniche e contabili. In questo contesto, il parere di regolarità contabile e il
visto di regolarità tecnica sono strumenti fondamentali per garantire la legittimità, la
correttezza e la sostenibilità degli atti adottati. Entrambi i pareri sono disciplinati dal D.Lgs.
267/2000 (T.U.E.L.) e rappresentano un presidio di trasparenza e buon andamento della
pubblica amministrazione.
1. Il parere di regolarità contabile
Definizione
Il parere di regolarità contabile viene espresso dal Responsabile del servizio finanziario e
riguarda tutti gli atti che comportano impegni di spesa o hanno implicazioni finanziarie per
l’ente locale. Il suo obiettivo è verificare che l’atto sia conforme alle norme contabili e
rispetti i vincoli di bilancio.
Quando è richiesto
Secondo l’art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità contabile è obbligatorio nei seguenti
casi: Atti che prevedono l’impegno di risorse economiche (es. delibere di spesa, contratti,
• convenzioni).
Provvedimenti che modificano lo stanziamento di bilancio o incidono sull’equilibrio
• finanziario dell’ente.
Contenuto del parere
Il responsabile del servizio finanziario deve verificare:
1. La disponibilità delle risorse nel bilancio e nei relativi capitoli.
2. La corretta imputazione della spesa in termini di competenza e cassa.
3. Il rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa, come il pareggio di bilancio e
il contenimento dell’indebitamento.
Conseguenze L’atto può proseguire il suo iter amministrativo.
• Parere favorevole:
L’atto non può essere approvato senza una revisione che lo renda
• Parere negativo:
conforme.
2. Il visto di regolarità tecnica
Definizione
Il visto di regolarità tecnica è rilasciato dal Responsabile del servizio competente e riguarda
la verifica tecnica dell’atto. Mira ad accertare che l’atto sia conforme alle norme tecniche,
procedurali e di settore e che sia coerente con gli obiettivi programmati dall’ente.
Quando è richiesto
Sempre secondo l’art. 49 del T.U.E.L., il visto di regolarità tecnica è necessario per tutti gli
atti che comportano effetti giuridici o gestionali, anche quando non implicano direttamente
spese. Esempi:
• Approvazione di progetti tecnici.
• Affidamenti di lavori, servizi o forniture.
• Delibere relative a regolamenti o piani.
Contenuto del visto
Il responsabile del servizio competente verifica:
La coerenza dell’atto con le norme e le direttive tecniche.
1. La correttezza dei presupposti e delle motivazioni che giustificano l’atto.
2. L’adeguatezza della documentazione tecnica allegata.
3.
Conseguenze L’atto può proseguire verso l’approvazione finale.
• Visto favorevole:
L’atto viene sospeso o restituito per le necessarie modifiche.
• Visto negativo:
3. Ruolo e responsabilità dei responsabili
• Responsabile del servizio finanziario: Figura chiave nella garanzia degli equilibri di
bilancio e della sostenibilità economica degli atti. Il parere di regolarità contabile
rientra nelle sue responsabilità dirigenziali e risponde a criteri di rigore e precisione.
• Responsabile del servizio tecnico o competente: Supervisiona gli aspetti tecnici,
assicurandosi che gli atti siano in linea con i regolamenti interni, le normative
settoriali e i programmi dell’ente.
Entrambi i responsabili rispondono del proprio operato, e il mancato rilascio di un parere
conforme può comportare responsabilità amministrativa, contabile o disciplinare, qualora
vi siano errori o omissioni.
4. Conclusione
Il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità tecnica costituiscono strumenti
indispensabili per il controllo interno negli enti locali. Essi garantiscono che gli atti siano
legittimi, sostenibili e coerenti con gli obiettivi programmati. Questi pareri non solo tutelano
l’ente da eventuali irregolarità, ma promuovono anche la trasparenza e l’efficacia nell’azione
amministrativa, consolidando la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati da parte della Pubblica Amministrazione negli enti locali
Il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione (PA), inclusi gli enti
locali, è regolato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, noto
come Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato e modificato dal D.Lgs.
101/2018. Gli enti locali, in qualità di titolari del trattamento, devono garantire che i dati
personali siano trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
assicurando i diritti dei cittadini e la sicurezza delle informazioni.
1. Principi fondamentali del trattamento
Gli enti locali devono rispettare i seguenti principi sanciti dal GDPR:
• Liceità, correttezza e trasparenza: il trattamento deve basarsi su una base giuridica
valida (legge, regolamento o consenso) ed essere comunicato chiaramente agli
interessati.
• Limitazione delle finalità: i dati devono essere raccolti per finalità specifiche,
esplicite e legittime (es. gestione tributaria, servizi sociali, anagrafe).
• Minimizzazione dei dati: devono essere trattati solo i dati strettamente necessari per
raggiungere le finalità prefissate.
• Esattezza: i dati devono essere aggiornati e corretti.
• Limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per le finalità del trattamento.
• Integrità e riservatezza: devono essere adottate misure adeguate per proteggere i dati
da accessi non autorizzati, perdita o distruzione.
2. Soggetti coinvolti e responsabilità
Titolare del trattamento
L’ente locale è il titolare del trattamento, ovvero il soggetto che determina le finalità e i
mezzi del trattamento dei dati personali.
Responsabile del tr
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