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Codice, dedicato ai mezzi di ricerca della prova; nel libro V, invece, sono regolate attività investigative assimilabili, sul piano contenutistico, a taluni

degli strumenti probatori di cui si occupa il titolo II del libro III . Tuttavia, il legislatore, riserva alle menzionate attività investigative – i c.d. atti

omologhi di indagine – una denominazione del tutto diversa rispetto a quella attribuita nel libro terzo ai corrispettivi mezzi di prova. La perizia si

trasforma dunque nell’accertamento tecnico ; la ricognizione nell’individuazione di persone e cose ; la testimonianza nell’assunzione di

informazioni ; l’esame dell’imputato di reato connesso o collegato nell’interrogatorio del medesimo soggetto ; solo il confronto mantiene la stessa

denominazione nei due diversi contesti procedimentali .

• Gli accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale

Dopo anni di silenzio da parte del legislatore, la legge n. 85 del 2009 ha disciplinato l’ipotesi in cui il pubblico ministero debba porre in essere

accertamenti tecnici che richiedono il compimento di atti idonei a incidere sulla libertà personale, anche in mancanza di consenso della persona ad

essi sottoposta .

Nel corso delle indagini preliminari accade sempre con maggior frequenza che il profilo genetico ricavabile da un reperto di materiale biologico di

provenienza ignota, rivenuto sulla scena del delitto, su cose pertinenti al reato o sulla persona offesa dal reato, debba essere confrontato con il

profilo genetico ricavabile da un reperto o da un campione di materiale biologico appartenente con certezza all’indagato o ad un altro soggetto di 2

cui sia nota l’identità, al fine di verificare se vi sia coincidenza tra i due profili, e se, pertanto, i materiali biologici messi a confronto provengono

dalla medesima persona.

- se sulla scena del crimine non viene rinvenuto materiale biologico, ma esistono una o più persone sospettate, può essere utile verificare se il

materiale biologico rinvenuto sulla scena di altri analoghi delitti rimasti irrisolti appartenga a taluna delle persone sospettate.

La prima importante innovazione introdotta dalla legge del 2009 riguarda l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero

dell’interno e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA presso il Ministero della Giustizia.

• L'assunzione di informazioni

Il più tipico atto d’investigazione del Pubblico Ministero è probabilmente l’assunzione di informazioni, ai sensi dell’art. 362 c.p.p., da persone che

possono riferire circostanze utili per l’accertamento dei fatti oggetto delle indagini preliminari.

Tale strumento di indagine, comunemente denominato sommarie informazioni, si distingue dalla testimonianza in quanto, mentre quest’ultima è

un mezzo di prova, l’assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero è un atto finalizzato a raccogliere elementi necessari ad orientare

il magistrato inquirente in ordine all’esercizio dell’azione penale; inoltre, l’assunzione delle informazioni avviene davanti al pubblico ministero e

non dinnanzi ad un Giudice. Ciò posto, i soggetti che rilasciano informazioni al pubblico ministero assumono una posizione sostanzialmente

analoga a quella di testimone in quanto, i predetti, hanno l’obbligo di raccontare quanto a loro conoscenza sulle circostanze intorno alle quali

vengono escusse e hanno l’obbligo, penalmente sanzionato ex art. art. 371-bis c.p.p - quando le dichiarazioni che andrebbero a rendere

riguardino un prossimo congiunto, valendo, anche in tal caso, le cause di incompatibilità previste per la prova testimoniale. Una regolamentazione

specifica è stata prevista, invece, quando si devono assumere informazioni da minorenni in relazione ai delitti di prostituzione minorile, di

adescamento di minori, di pedo-pornografia ed assimilati. Infatti, in base al nuovo comma 1-bis, inserito nell’art. 362 c.p.p. dalla legge n. 172 del

2012 – con la quale è stata ratificata la nota Convenzione di Lanzarote - il pubblico ministero deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia

o psichiatria infantile.

• L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso o collegato

Il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, può interrogare un imputato in un procedimento connesso o collegato che si svolga

separatamente. L’interrogatorio di tali soggetti deve essere condotto dal pubblico ministero nelle forme previste dall’art. 210 commi 2, 3 e 6

c.p.p. - se il dichiarante è imputato o indagato di reato connesso ex art. 12 lett. c o di reato collegato ex art. 371 comma 2 lett. b e non ha reso in

precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’indagato, il pubblico ministero lo deve avvertire della sua possibile trasformazione 3

immediata in testimone «assistito» ex art.197-bis. L’art. 210 c.p.p. prevede, altresì, una disciplina differenziata a seconda che il soggetto sentito

sia concorrente nel medesimo reato o imputato connesso o collegato. Per quanto attiene alla prima ipotesi, in base al comma 4 del citato articolo,

il pubblico ministero ha l’obbligo di avvisare l’imputato concorrente che questi ha facoltà di non rispondere, salvo che sulla propria identità

personale. L’avvertimento de quo è dato al fine di rispettare il privilegio contro l’autoincriminazione, infatti, ciò che viene dichiarato, potrà poi

essere utilizzato contro il medesimo soggetto nel procedimento che lo vede indagato o imputato. . Per quanto riguarda la seconda ipotesi, invece, trovano sì

applicazione le disposizione fino ad ora analizzate, ma con una particolarità: i soggetti in parola sono avvertiti che, se renderanno dichiarazioni su

fatti concernenti la responsabilità di altri, assumeranno la qualifica di testimoni assistiti limitatamente a tali fatti. Pertanto, il pubblico ministero,

dovrà aprire un nuovo verbale e documentare le dichiarazioni come sommarie informazioni dal possibile testimone

«assistito».

• L'interrogatorio dell'indagato

Un’importante fonte cognitiva per il Pubblico Ministero è rappresentata dall’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari,

disciplinato dagli artt. 375-376 c.p.p. Quando deve precedere a interrogatorio, il P.M. fa notificare all’indagato un invito a presentarsi che deve

contenere:- le generalità dell’indagato; -il giorno, l’ora e il luogo della presentazione e l’autorità davanti alla quale deve presentarsi;

- l’indicazione del tipo di atto per il quale l’invito è predisposto. Se si tratta di invito a presentarsi per rendere interrogatorio, in esso deve

comparire anche la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute, nonché l’indicazione degli

elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. L’invito alla persona sottoposta ad

indagine viene notificato almeno tre giorni prima della data in cui è fissata la comparizione; se la persona non si presenta, o non adduce un

legittimo impedimento, il pubblico ministero può disporne l’accompagnamento coattivo ex art. 376 c.p.p. L’invito al difensore, invece, deve essere

notificato almeno ventiquattro ore prima del suo compimento; tuttavia, nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il

ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio anche prima del

termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. Il titolare dell’accusa è libero, in funzione della sua

strategia difensiva, di non procedere a interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, tuttavia, ai sensi dell’art.415-bis c.p.p., ove non intenda

formulare richiesta di archiviazione, è chiamato a notificare un avviso di conclusione delle medesime contenente l’avvertimento che l’indagato ha

facoltà entro venti giorni di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. In tal caso, non solo il

pubblico ministero è tenuto a procedere all’interrogatorio, ma altresì, all’inosservanza di tale prescrizione, è ricollegata una nullità della richiesta

di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio. 4

• L'interrogatorio dell'arrestato o del fermato

Tra i poteri più significativi che il Pubblico Ministero può esercitare durante le indagini preliminari – connessi alle attività investigative – rientrano

quelli che gli articoli 379 e ss. c.p.p. gli attribuiscono in occasione delle misure precautelari.

Prima di entrare nel merito dell’istituto de quo, giova accennare brevemente alle misure, provvisoriamente limitative della libertà

personale, dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato. L’arresto in flagranza è disciplinato espressamente dagli artt. 380 e 381 c.p.p. ; titolari

del potere di arresto sono gli ufficiali e gli agenti della Polizia Giudiziaria e i presupposti per il suo esercizio sono due:

- in secondo luogo, occorre che il reato flagrante sia compreso nell’elenco dei reati per i quali l’arresto è consentito. A tal proposito occorre

distinguere tra i reati per i quali l’arresto è obbligatorio – ovvero quelli espressamente previsti dall’art. 380 comma 1 c.p.p. – e quelli per i quali è

meramente discrezionale – ovvero quelli espressamente previsti dall’art. 381 comma 1 c.p.p.

Il fermo di indiziato, invece, è disciplinato dall’art. 384 c.p.p. e titolari del potere di disporlo sono il pubblico ministero o, nel caso in cui il pubblico

ministero non abbia assunto ancora la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Presupposto per la sua disposizione è: - il fondato pericolo di fuga di una persona che sia gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge

stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo devono darne immediatamente comunicazione al pubblico ministero ai

sensi dell’art. 386 c.p.p. e porre l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero – conducendolo nella casa circondariale ove l’arresto

o il fermo è stato eseguito - al più presto o comunque non oltre le ventiquattro ore. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo, il pubblico

ministero richiede la convalida della misura precautelare al giudice per le indagini preliminari competente, il quale, entro le successive

quarantotto ore, fissa l’udienza di convalida. Una volta che l’arrestato o il fermato viene posto a disp

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A.A. 2025-2026
26 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche investigative e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Pini Eugenio.