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Tecniche investigative applicate

L'investigazione è un campo che richiede la conoscenza di diverse discipline. Essa non è la capacità di raccogliere elementi, notizie, ma è la capacità di raccogliere elementi che mirano a riscontrare una verità. Un altro principio importante è che questa ricerca della verità non può avvenire con qualsiasi mezzo ma, a garanzia del soggetto a cui poi verranno attribuite delle responsabilità, dovrà essere fatta nel rispetto di determinate regole. Questo vale in generale, ma ancor più nel nostro ordinamento in quanto la nostra Costituzione detta due principi importanti: il primo, all'Art. 111, dice che “per attribuire una responsabilità penale, l'indagine deve raggiungere una verità che vada oltre qualsiasi ragionevole dubbio”; il secondo principio è dettato dagli artt. 24-25 ed è il principio del giudice naturale, cioè quello per cui nessuno può scegliere da sé il giudice che lo giudicherà. Ma il principio cardine che condiziona la nostra indagine è il “principio di difesa”: tutte le persone, cioè, hanno il diritto di esercitare la propria difesa davanti ad un'accusa ed hanno dunque il diritto di partecipare come protagonisti nei processi che li riguardano.

La ricerca della verità

Dunque, l'investigazione è la ricerca della verità, che non può essere una verità apparente. In tutte le investigazioni c'è una parte di intuizione ed interpretazione, ma queste sono valide se hanno un riscontro che conduce alla verità. E allora cos'è l'indagine e qual è il compito dell'investigatore? Osservare, raccogliere elementi, dare una univocità a questi elementi (cioè vedere dove conducono), interpretarli coerentemente, cercando attraverso gli stessi di ricostruire una verità. Quando parliamo di indagine ci riferiamo ad ogni tipo di investigazione che possiamo catalogare in:

  • Indagine giudiziaria: che mira a ricostruire la verità di un fatto e ad attribuire responsabilità rispetto a questo fatto.
  • Indagine preventiva: che mira a raccogliere informazioni univoche per stabilire una verità di contesto, non una verità giudiziaria. (Ad esempio i servizi segreti sono interessati non a chi è l'assassino ma l'ambiente in cui avviene un determinato fenomeno.)

In entrambi i casi, l'indagine è svolta dagli organismi dello stato, ma è sempre possibile l'intervento di privati.

L'indagine

Abbiamo già detto che essa mira a ricostruire delle verità, a raccogliere quindi delle informazioni e a dare queste una coerenza, per poi giungere ad un risultato finale che può essere una verità giudiziaria o di contesto. Quindi abbiamo una prima fase, che è quella di raccolta degli elementi: ogni indagine parte da una oggettività concreta, che va ricostruita in quanto generalmente l'indagine parte in un momento in cui l'evento è già successo. Ciò significa che bisogna approcciare con l'indagine cercando di evitare due tipi di errori che spesso sono motivo di insuccesso:

  • Errore di tipo psicologico, che riguarda l'atteggiamento mentale dell'investigatore. Esso è un errore soggettivo e dipende dalla tendenza a precostituire un giudizio (l'investigatore va sul posto, trova degli elementi, su questi si fa una pista da seguire che per lui diventa determinante e scarta nella prima fase tutti gli elementi che non confermano la sua visione delle cose), ma può essere evitato prima di tutto attraverso la raccolta di TUTTO ciò che c'è sulla scena senza dare un giudizio di utilità o inutilità. Questo errore può comportare una deviazione dell'indagine a tutto vantaggio del responsabile. Dunque, dobbiamo ricordare questa regola: l'investigatore deve cercare di evitare l'errore psicologico di dare unicità alla sua azione di ricerca, cercando di confermare attraverso gli elementi che raccoglie solo la tesi più probabile.
  • Errore di tipo tecnico, legato all'approccio tecnico che l'investigatore può esercitare sul luogo in cui svolge l'indagine. Questo errore riguarda l'interpretazione degli indizi: nel 90% dei nostri casi giudiziari non abbiamo prove certe, neanche la confessione è considerata come tale. Gli indizi che raccogliamo diventano prove solo se hanno una loro coerenza ed una loro univocità. Le prove documentali sono certe.

Cos'è un indizio? Un fatto desunto dall'esistenza di un altro fatto (es. se io trovo una tua impronta, desumo da questa che tu sia stato in quel posto), cioè il risultato di una deduzione logica. E qui veniamo all'errore, in quanto spesso l'indizio non è altro che un sospetto che si è trasformato in un indizio prima di tramutarsi ulteriormente in prova. Sentenze di condanna sono state rovesciate sulla base degli stessi elementi di fatto. Allora attenzione, perché i procedimenti indiziari si prestano spesso all'errore.

Errore dell'automatismo delle scelte investigative: se io mi sono sempre mosso in un certo modo, la mia esperienza fa sì che io mi fondi solo su essa e renda automatiche le mie scelte investigative, col rischio di sbagliare. Abbiamo due tipi di indagine, quella giudiziaria e quella di intelligence (servizi segreti).

L'indagine giudiziaria

Prima di tutto, essa mira ad accertare una verità, la quale è una verità giudiziaria. Questa verità è cioè raggiunta attraverso un procedimento predeterminato e garantito e che si concretizza in una sentenza irrevocabile di un giudice. Dato che l'investigazione ed il processo sono attività umane, possono anche avvenire degli errori, e dunque la verità giudiziaria non coincide necessariamente con quella filosofica, ma la prima è la verità sulla quale non si può più discutere in quanto è passata attraverso il vaglio di un organismo al quale abbiamo dato il compito di scegliere.

Dunque, quando parliamo di indagine, parliamo di un procedimento che mira all'accertamento di una verità giudiziaria la quale, nel campo penale (cioè di fronte a condotte alle quali il nostro ordinamento riconduce una sanzione di tipo penale), dev'essere ricostruita seguendo una determinata procedura codificata dal codice di procedura penale.

Come funziona l'indagine penale ed il processo penale? Il procedimento penale inizia in un momento preciso, cioè quello dell'acquisizione della notizia di reato. Questa può arrivare dalla vittima o da un terzo, e può essere raccolta dalla polizia o direttamente dal magistrato. Le notizie di reato possono avvenire dunque attraverso mezzi codificati come la denuncia (che può essere fatta da chiunque), la querela (atto di parte, senza la quale non si indaga, che può esser fatta e ritirata solamente dalla vittima), l'istanza di procedimento, il referto del medico (non obbligatorio nel momento in cui questo esponga a procedimento colui che ha curato). La notizia di reato può arrivare anche da fonti non codificate, ad esempio da una notizia giornalistica.

Quando parliamo di indagine facciamo riferimento alla polizia giudiziaria (Art.55cpp), funzione attribuita dal codice di procedura penale a tutte le forze dell'ordine (in Belgio c'è un corpo specifico) ma che viene esercitata in un momento specifico. La polizia giudiziaria dipende dal pubblico ministero, capo di tutte le polizie nel momento in cui queste svolgono un'indagine, in quanto egli deve prendere cognizione dei reati (quindi occuparsi degli stessi), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, raccogliere tutti gli elementi che possano servire a ricostruire i fatti e quindi ad attribuire la responsabilità penale al colpevole.

Dopo l'inizio del procedimento penale dovuto all'acquisizione della notizia di reato, l'agente deve raccontare tutto al pubblico ministero, ma è importante che la notizia sia completa per poter dare spunto alle indagini senza ritardo. Cosa significa effettuare un'indagine di polizia giudiziaria? Essa effettua le indagini successivamente all'acquisizione della notizia di reato ma non è obbligata ad aspettare le direttive del PM in quanto deve attivarsi istantaneamente, potendo anche svolgere indagini parallele a quelle indicate dallo stesso PM.

Dunque, in conclusione, abbiamo una polizia giudiziaria che interviene in fase preliminare all'indagine. Quest'ultima mira alla ricostruzione dei fatti, delle dinamiche e anche all'individuazione dei soggetti che hanno avuto a che fare con il reato, i quali possono essere gli autori o i testimoni del reato. Ma, nell'indagine preliminare, la polizia deve imprimere una direzione alle indagini e capire quali possano essere gli elementi oggettivi che servano a ricostruire la dinamica, ovviamente non commettendo gli errori psicologici e tecnici precedentemente citati.

Questa ricostruzione avviene in maniera libera e fantasiosa da parte dell'investigatore, che può anche svolgere atti d'indagine che non sono scritti da nessuna parte (es, la bisca clandestina in un seminterrato), ma grazie all'art. 348 del cpp (ricerca delle fonti di prova) si sa anche che la polizia deve anche:

  • Preservare il luogo in cui è stato commesso il fatto per evitare che vengano contaminati gli elementi.
  • Dentro questo luogo raccogliere tutti gli elementi presenti al fine della conservazione degli stessi affinché possano essere valutati per la ricostruzione della dinamica e per costituire fonti di prova.
  • Individuare tutte le persone su cui cadono i sospetti (l'indagato) e quelle in grado di riferire sui fatti (i testimoni).

Abbiamo dunque un doppio esercizio cioè, uno oggettivo e l'altro oggettivo, uno vede le cose, l'altro vede i soggetti, tutto per attribuire responsabilità penali. Ma l'investigatore tende infine a dover dimostrare che QUEL fatto lo ha commesso QUEL soggetto, che sarà portato davanti ad un giudice che giudicherà la sua condotta. Questo nesso eziologico tra quella condotta e quell'evento va dimostrato attraverso la raccolta delle fonti di prova.

Come funziona il processo penale?

Esso si compone di due fasi nettamente distinte l'una dall'altra: pensare che queste siano collegate tra loro è l'errore che fanno molti investigatori. La prima fase tende ad acquisire degli elementi di colpevolezza che si chiamano FONTI DI PROVA, e l'unica funzione di questa fase è quella di creare un quadro convincente che possa servire al PM per fare una richiesta di rinvio a giudizio e convincere cioè il GUP (giudice dell'udienza preliminare) che gli elementi che ha raccolto potranno portare a produrre nel dibattimento delle prove concrete. Questo è il momento in cui il PM esercita obbligatoriamente l'azione penale: raccoglie tutto, fa una richiesta di rinvio al giudizio per convincere il Gup, il quale valuterà gli elementi e deciderà se saranno sufficienti o meno per fissare l'udienza.

Tutta la fase investigativa arriva sino a qui, dopo di che andrà tutto ripetuto nel dibattimento dove nel controllo incrociato tra accusa e difesa diventerà prova. Questo è vero se si escludono alcune eccezioni significative: la prima eccezione riguarda un atto dell'investigatore, che nell'immediatezza svolgerà un atto (disciplinato dall'art.354Cpp) che si chiama “accertamenti urgenti sui luoghi sulle cose e sulle persone”, il quale ha la finalità di raccogliere accertamenti che sono irripetibili e che vanno direttamente nel fascicolo del giudice, facendo prova da subito. Così come fanno prova da subito gli incidenti probatori, cioè quegli esami che si dovrebbero fare al dibattimento e vengono invece fatti prima. Tutto il resto, invece, è utile per arrivare alla richiesta di rinvio al giudizio, ma la prova si forma nel dibattimento. Attenzione però: la prova è sempre più una prova scientifica, cioè esiste una legge della scienza che presiede al nostro esame e ci dà una valutazione del nostro elemento.

Indagini preventive, giudiziarie e private

Abbiamo precedentemente detto che ciò che in questo corso ci interessa capire è:

  • L'indagine preventiva: l'accertamento, la raccolta di elementi che non ha una finalità giudiziaria ma di pura conoscenza. Questo riguarda il campo sia dei servizi segreti, che fanno delle indagini di contesto, sia le investigazioni private dove ci si impegna in consulenze a favore di aziende ed imprenditori per disegnare un contesto nel quale poi il soggetto in questione dovrà operare.
  • L'indagine giudiziaria: interessante perché mira ad attribuire delle responsabilità, quindi la conoscenza non è fine a se stessa ma esiste l'obiettivo di trovare il colpevole. Nel nostro ordinamento vigono dei principi costituzionali: ognuno ha diritto ad un giusto processo (deve cioè essere condannato quando la sua responsabilità venga provata al di là di ogni ragionevole dubbio), ognuno ha diritto di difendersi, ognuno ha diritto al giudice naturale precostituito dalla legge. La caratteristica di questa indagine è quella di doversi muovere entro binari predefiniti, cioè le prove sono valide solo se corrispondono ad un modello previsto dal cpp.
  • L'indagine privata: essa è svolta da un soggetto autorizzato, l'investigatore privato, che mira sempre e comunque alla tutela di un interesse in un eventuale giudizio che può essere civile o amministrativo. Questo tipo di indagine si basa sul concetto che un privato cittadino possa ricorrere ad un professionista che raccolga per suo conto delle informazioni. La finalità della raccolta delle informazioni è quella di far valere in giudizio un proprio interesse.

L'indagine nel campo penale

Si svolge in un contesto ben preciso, cioè il procedimento penale: questo è una materia regolamentata dal cpp. Il procedimento penale prevede due fasi fondamentali: le indagini preliminari ed il dibattimento. Questi due percorsi sono molto diversi nella loro natura ed anche nella loro esecuzione in quanto il dibattimento (momento centrale del processo) è basato su un principio di contraddittorio tra le parti: esiste cioè un giudice che non sa quasi nulla della vicenda e davanti al quale l'accusa porta delle prove e l'imputato cerca di discolparsi. Abbiamo dunque una procedura di esame incrociato dove c'è un giudice che ascolta e le due parti cercano di convincerlo, la prima della colpevolezza e la seconda dell'innocenza dell'imputato. Può esserci poi una parte civile, danneggiata dal reato che collabora con l'accusa per avere diritto al risarcimento qualora l'imputato venisse condannato. Dunque il giudice apprende ciò che è successo durante il dibattimento, al quale però si arriva grazie alle indagini preliminari. Tutto ciò che viene acquisito durante le indagini preliminari non fa però prova nel processo, ma è solamente una fonte di prova che il PM utilizza per chiedere il rinvio al giudizio e dunque che si apra la fase del dibattimento. In questo momento, la persona sottoposta alle indagini, che per tutta l'indagine preliminare si è chiamata indagato, diventa imputato perché nei suoi confronti si esercita l'azione penale. Questo è un momento fondamentale: se il PM andasse al dibattimento senza grandi prove, l'imputato verrebbe assolto e allora per il principio “ne bis in idem” una persona non può essere processata due volte per lo stesso reato, dunque non verrà mai più condannato (chiaramente dopo gli eventuali appelli). Allora, il meccanismo è: se il PM potesse decidere da solo, potrebbe anche fare un favore all'imputato: per evitare meccanismi di questo tipo, fra la fine dell'indagine ed il dibattimento subentra un GUP, il quale esamina gli atti e decide sull'utilità o meno di ciò che è stato raccolto. L'indagine preliminare è dunque funzionale all'arrivo davanti al GUP, che decide in camera di consiglio se andare avanti o meno. Possono esistere anche dei riti particolari per semplificare ed abbreviare il processo. Il più conosciuto è il PATTEGGIAMENTO, cioè un accordo tra le parti per l'applicazione della pena e l'ammissione di colpa per una pena minore, che consente allo stato di risparmiare la fase del dibattimento. Un altro rito importante è il RITO ABBREVIATO, un giudizio all stato degli atti: si farà cioè il dibattimento ma varranno le prove acquisite nella fase precedente delle indagini. Quindi, abbiamo definito l'indagine all'interno del procedimento penale.

I soggetti dell'indagine

Chi governa questa fase è il PM: egli è un magistrato che svolge le sue funzioni presso la Procura della Repubblica, ufficio a cui è deputato lo svolgimento delle indagini nei processi e la funzione dell'accusa durante il dibattimento. L'indagine inizia con una notizia di reato e viene aperta dal PM a cui queste comunicazioni devono essere obbligatoriamente inviate. Un secondo attore importante è la polizia giudiziaria: la polizia giudiziaria è una funzione che viene assegnata a dei soggetti che sono indicati dalla legge stessa negli artt. 56-57 del cpp. Fa dunque parte della polizia giudiziaria chiunque appartenga alle 5 forze di polizia dello stato e chiunque appartenga ai corpi di poli...

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Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martolino.kokky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche investigative applicate e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Terracciano Ugo.
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