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L'INDAGOINE DIFENSIVA
Nel nostro ordinamento, con l'emanazione del nuovo cpp del 1988, si è introdotta la
possibilità di svolgere indagini difensive: in realtà questo tipo di indagine non era stabilita
nell'articolato del codice ma era presente nel solo art. 38 delle disposizioni d'attuazione.
Questa norma ha comportato tutta una serie di problemi applicativi, innanzitutto perché
quand'è entrata in vigore gli avvocati penalisti erano abituati al sistema processuale
precedente nel quale un'indagine difensiva non poteva trovare cittadinanza (prima la
polizia giudiziaria svolgeva le proprie indagini, ne trasmetteva l'esito al PM che le
integrava e le passava ad un giudice istruttore, il quale integrava a sua volta per passare il
tutto al giudice del dibattimento che conosceva tutto delle indagini). In una situazione del
genere, il compito dell'avvocato non era quello di costruire una verità alternativa ma quello
di smontare prove o farne dichiarare la nullità: l'avvocato faceva solo un'arringa teatrale a
favore del cliente, trovando i cavilli dell'indagine per giocare con quelli. In questa
prospettiva l'avvocato difensore non si basava sull'accertamento dei fatti ma con le
modalità con cui i fatti venivano presentati. Quando nell'88 è entrata in vigore la possibilità
di fare indagini difensive, molti studi penalistici non ne accettavano nemmeno l'idea;
ancora, nel nuovo processo ci accorgiamo che ci sia una fase di indagini preliminari diretta
ad accertare la verità ed un dibattimento in cui questa verità dev'essere discussa. Dunque,
nel nostro modello processuale, il PM nella fase delle indagini DEVE indagare in tutte le
direzioni per trovare gli elementi di prova a carico ma anche a discarico, e solo nel
dibattimento si schiera come accusa. In un sistema di questo genere, a che serve
l'indagine difensiva, se il PM dovrebbe lavorare sia per l'accusa che per la difesa? La
realtà è che lui si atteggia già come parte dall'indagine preliminare. L'indagine difensiva è
diventata davvero importante con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, ovvero la
norma sul giusto processo: questa norma tende, in tutte le fasi del procedimento, a
garantire l'equilibrio dei mezzi tra accusa e difesa. Questa è stata una legittimazione molto
forte dell'indagine difensiva. Quest'ultima, peraltro, basandosi solo sulla norma delle
disposizioni d'attuazione, in realtà non diceva molto in quanto non codificava le modalità
attraverso le quali procedere. Allora, diciamo che nel nostro codice e quindi nel testo dello
stesso, l'art.38 è stato abrogato per inserire gli artt. 327Bis (attività investigativa del
difensore) e gli articoli 391bis e seguenti, dove si descrive l'indagine difensiva.
L'indagine difensiva ha dei protagonisti che insieme costituiscono il cd ufficio dell'indagine
difensiva, ovvero i soggetti che a diversi titoli possono concorrere all'indagine (l'avvocato
difensore o un suo sostituto, il consulente di parte, l'investigatore privato appositamente
autorizzato per svolgere l'indagine difensiva).
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Siamo partiti da una completa diffidenza rispetto all'indagine difensiva, per poi ampliare
sempre più la sfera d'azione dell'indagine dell'avvocato. Ma perché è nata l'esigenza di
aprire l'indagine anche alla difesa? Dobbiamo ricordarci di essere passati da un modello
processuale inquisitorio (dove esisteva un investigatore giudiziario che aveva campo libero
per fare un'istruttoria che partiva dalla notizia di reato sino alla fine del dibattimento con un
criterio di inquisizione: c'è una parte attiva, soggetto dell'indagine in quanto ha vasti poteri
di accertamento, ed una passiva, oggetto della stessa), dove una parte (la polizia
giudiziaria) indagava e passava le proprie indagini al PM (abbiamo un modello di questo
genere ancora nel procedimento speciale davanti al giudice di pace secondo il dlg
274/2000 che disciplina la competenza penale del giudice di pace, ovvero di un giudice
onorario che svolge procedimenti sia nel campo civile che penale sul modello inquisitorio)
per fissare l'udienza e processare l'indagato. Il modello ordinario, invece, abbandona il
modello inquisitorio per sposare quello accusatorio: tendenzialmente, le parti devono
avere pari strumenti in giudizio. Avremo dunque un giudice terzo che non conosce in fatti
in causa, davanti a lui si dovranno svolgere i temi della prova ed egli, motivando, giungerà
all'attribuzione o meno della responsabilità. In realtà, questo processo accusatorio non è
nella tradizione italiana, l'abbiamo mutuato all'interno dei principi della nostra costituzione,
adattandola alla cornice di quest'ultima che rispetto agli altri ordinamenti (inglese e
americano) asserisce che i provvedimenti giudiziari devono essere motivati, il che
comporta l'inesistenza di una giuria in quanto questa non motiva la propria scelta.
Siccome il giudice di primo grado enuncia nella sentenza le sue motivazioni, nel secondo
grado la difesa cercherà di smontare le stesse, cercando di convincere il giudice
dell'appello che queste siano incoerenti ed illogiche. Dunque, abbiamo adottato un
modello accusatorio particolare: come si caratterizza il modello accusatorio? Nella
tendenziale parità tra accusa e difesa e per il fatto che la prova si formi in giudizio,
nell'esame incrociato da parte dell'accusa e della difesa. Quindi, quando nella fase
precedente (indagini) diciamo di avere prove, questo non è corretto in quanto questa si
forma in giudizio tranne nel caso di incidente probatorio. Abbiamo detto di aver attuato
questo modello accusatorio dal 1988, ma se vediamo com'è organizzato il procedimento,
distinguiamo nei due momenti dell'indagine preliminare (raccolta degli elementi per
chiedere il rinvio al giudizio) e del dibattimento (la persona viene tratta in giudizio e lì si
dibatte sulle prove a carico e a discarico; questi due momenti messi insieme fanno parte
del procedimento penale. Quindi, quando parliamo del processo parliamo solo di una parte
del procedimento, il quale inizia con la notizia di reato e si conclude con la sentenza
definitiva. Ma nel 1988, quando è stato cambiato il modello da inquisitorio (ovvero quando
l'imputato era un soggetto passivo perché l'inquisitore faceva le indagini e lo processava.
Esisteva inoltre il pretore, che assommava insieme il compito dell'inquisitore e del giudice
giudicante: egli prima faceva l'indagine, poi faceva il processo e decideva la sentenza.) ad
accusatorio, e abbiamo deciso di porre accusa e difesa sullo stesso piano, si è posta la
possibilità da parte della difesa di svolgere le indagini. Questo modello è congegnato in
due momenti: indagine e dibattimento. Il primo momento, nell'intenzione del legislatore, è
contrassegnato da un principio inquisitori in quanto il PM ha forti poteri, quali ad esempio
chiedere la custodia cautelare in carcere pur non avendo alcun elemento di responsabilità
ma solo dei gravi indizi, mentre il dibattimento è caratterizzato da un principio accusatorio.
Dunque, questo sistema ha una sua coerenza nella misura in cui il PM nella fase delle
indagini non si atteggia come parte ma va a ricercare la verità, dunque prove a carico e a
discarico dell'indagato. Chiaramente, si parla di concetto giudiziario di verità e non
filosofico. Ma in un modello di questo tipo, a cosa serve l'indagine della difesa se il PM,
che ha anche forti poteri e strumenti investigativi molto importanti, è già presente? Serve a
poco, tant'è che nel modello processuale del 1988, l'indagine difensiva era collocata in una
norma oggi abrogata, ovvero nelle disposizioni di attuazione del codice e non all'interno di
qualche articolo. In queste disposizioni c'erano due norme che regolavano questa materia,
solo una delle quali è sopravvissuta: la prima è l'art. 38, oggi abrogato, che spiegava la
possibilità di svolgere indagini difensive, la seconda è l'art. 222 che consentiva ad
investigatori privati debitamente autorizzati di partecipare all'indagine difensiva. In questa
fase, l'indagine difensiva era qualcosa che gli stessi avvocati penalisti guardavano con
una certa diffidenza in quanto erano abituati al modello inquisitorio precedente. C'è anche
da dire che la figura dell'investigatore privato, che oggi si è professionalizzata, era vista
come una figura ambigua e sospetta. Da questo contesto, però, si è usciti prima di tutto
per un problema di tipo sistematico: sempre di più si è pensato che, anche nella fase
dell'indagine ovvero quella inquisitoria, ci fosse la necessità di equilibrare effettivamente i
poteri del PM rispetto a quelli della difesa e, per la prima volta, questo sistema viene
modificato dalla legge 479/1999, che comincia ad inserire nel nostro codice degli elementi
che fin dall'indagine tendono all'equilibrio delle parti. Sulla scia di questa nuova visione,
viene cambiata una norma costituzionale, ovvero l'art.111Cost., con una legge 2/1999.
Secondo il nuovo principio, in ogni fase del procedimento, vige il principio del giusto
processo, cioè un principio di partecipazione da parte dell'indagato che tende all'equilibrio
tra i poteri conferiti alle due parti (con l'ammissione al gratuito patrocinio anche per
l'indagine difensiva). Finalmente poi, nel 2000 il legislatore, messi a posto tutti i principi,
rimette mano al tema delle indagini difensive: con la legge 397/2000 vengono introdotte
nel nostro cpp una serie di norme che riguardano l'indagine difensiva. Perché c'era
bisogno di intervenire sul codice? Innanzitutto questa legge ha inserito delle norme nel
codice in se e non nelle norme d'attuazione, dando piena cittadinanza all'indagine
difensiva, ma la cosa più importante è che l'art. 38 stabiliva la possibilità di svolgere
suddette indagini ma non dava istruzioni sugli strumenti da utilizzare né sul come far
portare le fonti di prova acquisite, all'interno del procedimento. Dunque, questa legge ha
risposto alle domande.
I soggetti dell'indagine difensiva
L'indagine difensiva naturalmente viene svolta nella fase dell'indagine preliminare, quando
si indaga sulla notizia di reato ma, sorprendentemente, la nuova disciplina ha introdotto
l'art.391nonies che parla addirittura di indagine preventiva: io non sono ancora indagato
ma, nel timore di poterlo essere, faccio svolgere delle indagini a mio favore perché temo
che qualcuno mi possa accusare. I soggetti sono: la persona indagata (e quindi anche
quella che teme