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Esiste poi un’attività di iniziativa “in senso ampio” – c.d. successiva – che la Polizia Giudiziaria svolge dopo aver ricevuto le direttive dal pubblico

ministero. A sua volta, tale attività può ulteriormente distinguersi in: - una iniziativa c.d. “guidata”, consistente nella stretta esecuzione delle

direttive impartite dal pubblico ministero - una iniziativa c.d. “parallela”, comprendente tutte le altre attività di indagine, necessarie al fine di

accertare i reati, che la polizia può eseguire purché ne informi prontamente il pubblico ministero. Il che significa che è sì una indagine legittima ma

deve assumere un carattere eccezionale; - infine, è prevista un’attività di iniziativa c.d. “integrativa”, ossia svolta di iniziativa ma sulla base dei dati

emersi a seguito del compimento di atti delegati dal pubblico ministero, per assicurarne la massima efficacia.

• Le attività di investigazione della Polizia Giudiziaria

Il codice distingue due tipologie di atti tipici svolti di iniziativa dalla P.G.: quelli compiuti senza esercizio di poteri coercitivi e quelli compiuti con

poteri coercitivi. La prima categoria comprende: 1) sommarie informazioni dall’indagato (art. 350 c.p.p.); 2) sommarie informazioni da persone

informate sui fatti (art. 351 c.p.p.); 3) atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348 c.p.p.). La seconda, invece,

enumera i seguenti: a) identificazione dell’indagato (art. 349 c.p.p.); b) perquisizione in caso di flagranza o evasione (art. 352 c.p.p.); c)

acquisizione di plichi o corrispondenza (art. 353 c.p.p.); d) accertamenti urgenti e sequestro (art. 354 c.p.p.); e) arresto in flagranza (artt. 380-381

c.p.p.); f) fermo di persona gravemente indiziata (art. 384 c.p.p.).

• Sommarie informazioni dall'indagato

Sommarie informazioni dall’indagato (art. 350 c.p.p.); L’istituto delle sommarie informazioni, coniato dalla giurisprudenza sotto il codice Rocco,

trova ingresso nel codice del 1988 nell’ambito delle modalità, espressamente previste dall’art. 350 c.p.p., attraverso le quali la polizia giudiziaria

può “entrare in contatto” con l’indagato. Con l’espressione «sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini», la

rubrica dell’art. 350 c.p.p. fornisce tre differenti modelli operativi con cui l’indagato può rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria.

• Sommarie informazioni da persone informate sui fatti 12

Sommarie informazioni da persone informate sui fatti (art. 351 c.p.p.); Un altro atto di iniziativa della Polizia Giudiziaria, mediante il quale

quest’ultima riceve indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini, consiste nella assunzione di sommarie informazioni rese da persone diverse

dall’indagato (art. 351 c.p.p.).

Coloro che rendono le informazioni sono indicati dal codice con l’espressione “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” e

vengono denominati nella prassi persone informate sui f a t

i o , c o m e a b b i a m o g i à a c c e n n a t o , p ossibili testimoni. Anche il tal caso, finalità dell’atto

D o w

n l o a d e d b y : G . P e l l e g r i n o ( p i p p o f a r l o c c i n o @ g m a i l . c o m )

è la ricostruzione del fatto e degli elementi essenziali del reato; prima di assumere le s.i.t., la P.G. invita le persone informate sui fatti a dichiarare

le proprie generalità con l’ammonizione circa le conseguenze penali per chi rifiuta di darle o le fornisce false. Le relative dichiarazioni avvengono

sempre in assenza di difensore, poiché provengono da soggetti non inquisiti. Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale; di

regola, non sono utilizzabili in dibattimento, lo diventano eccezionalmente, se ripetibili, mediante contestazione nei limiti posti dall’art. 500 c.p.p.

e se irripetibili, mediante lettura alle condizioni previste dall’art. 512 c.p.p.

• identificazione dell'indagato

Articolo 349 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona

nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi

dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si

procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente

all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato

in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette

al Pubblico Ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono

svolte le indagini.

Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria

procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e

confermata per iscritto, del pubblico ministero. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. Se taluna delle persone indicate nel comma

1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per

ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la

identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore,

nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in

tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. 13

• arresto in flagranza

arresto in flagranza (artt. 380-381 c.p.p.) ART 380: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in

flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato per il quale la legge dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a

s t a b i l i s c e l a p e n a

cinque anni e nel massimo a venti anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un

delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un

delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

• atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche

atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348 c.p.p). Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato

, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto

e alla individuazione del colpevole al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia

giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di

propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da

elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico

ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono

rifiutare la propria opera.

• Le sommarie informazioni dal possibile testimone

Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale; di regola, non sono utilizzabili in dibattimento, lo diventano eccezionalmente, se

ripetibili, mediante contestazione nei limiti posti dall’art. 500 c.p.p. e se irripetibili, mediante lettura alle condizioni previste dall’art. 512 c.p.p.

Un altro atto di iniziativa della Polizia Giudiziaria, mediante il quale quest’ultima riceve indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini, consiste nella

assunzione di sommarie informazioni rese da persone diverse dall’indagato (art. 351 c.p.p.). Coloro che rendono le informazioni sono indicati dal

codice con l’espressione “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” e vengono denominati nella prassi persone informate

sui fatti o, come abbiamo già accennato, possibili testimoni. La competenza dell’atto spetta agli ufficiali e agenti della P.G. mentre è riservata ai soli

ufficiali se trattasi di persone imputate in un procedimento connesso o reato collegato, che devono essere sentite con la presenza del difensore e 14

le garanzie per la testimonianza assistita. Anche il tal caso, finalità dell’atto è la ricostruzione del fatto e degli elementi essenziali del reato; prima

di assumere le s.i.t., la P.G. invita le persone informate sui fatti a dichiarare le proprie generalità con l’ammonizione circa le conseguenze penali

per chi rifiuta di darle o le fornisce false. Le relative dichiarazioni avvengono sempre in assenza di difensore, poiché provengono da soggetti non

inquisiti.

• L'identikit

Un altro espediente utilizzato al fine di consentire l’identificazione dell’indagato è l’Identikit. Infatti, nell’immediatezza del fatto di reato ed in

assenza di elementi utili per la prosecuzione delle indagini, la Polizia Scientifica, con la collaborazione della parte offesa o di eventuali testimoni,

può ricorrere alla elaborazione di un Identikit – ricostruzione del volto – dell’autore del crimine, utilizzando, oltre al tradizionale disegno a mano

libera, dei software in grado di ricostruire il volto di un individuo, assemblando, tra i tanti elementi facciali presenti nell’archivio digitale, quelli

corrispondenti alla descrizione del sospettato.

A tal fine, la Polizia Italiana, come anche l’F.B.I., utilizza un programma denominato “FACES”, sviluppato dalla società canadese IQ BIOMETRICS,

che permette di ricostruire un volto con la vivacità e l’aspetto di una vera e propria fotografia, utilizzando le circa 4.000 caratteristiche facciali

contenute nel data-base, riferibili a persone di diversa età, sesso e razza. Il programma automatizzato permette di modificare in modo immediato

e veloce i t

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecniche investigative e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Pini Eugenio.