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61- ATTI SOSTANZIALMENTE E FORMALMENTE PRESIDENZIALI
(FORMULANDO ESEMPI)
L‘articolo 87 della Costituzione attribuisce delle qualità al Presidente della
Repubblica (Capo dello Stato), ed al medesimo attribuisce una serie di azioni che
può compiere elencandoli in modo dettagliato. Secondo quanto stabilito dall'art. 89, tutti
gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità ed in tale ottica la firma del PdR assolve la
funzione di controllo e garanzia costituzionale.
Gli atti posti dal PdR, secondo la visione della dottrina costituzionalistica possono
individuarsi in tre tipoligie:
- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali la cui prerogativa appartiene
esclusivamente al Capo dello Stato, e tra questi vi rientrano: il rinvio delle leggi
approvate dalle Camere, azione mediante cui richiede con messaggio motivato un
secondo esame alla Camera, i messaggi inviati al Parlamento con cui richiama
l’attenzione del Parlamento su esigenze profondamente avvertite dalla nazione, la nomina
dei senatori a vita (massimo 5 nell’ambito del proprio mandato), nomina cinque giudici
della Corte Costituzionale e la concessione della grazia.
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. Sono gli atti
formalmente emanati dal Presidente, ma rientranti nelle prerogative del potere
esecutivo, come l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge e dei
regolamenti statali governativi. - Atti formalmente presidenziali e
sostanzialmente complessi, perché essi richiedono il concorso delle volontà del
Presidente della Repubblica e del Governo, come i decreti di scioglimento
delle Camere e di nomina del Presidente del Consiglio dei
ministri.
–
62 LA MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La messa in stato di accusa del Pdr, non può che avvenire da parte del Parlamento in seduta
quest’ultima che può
comune a maggioranza assoluta dei suoi membri, circostanza
avvenire solo in funzione di due accadimenti, ovvero di due azioni poste in essere da
parte del capo dello stato che si estrinsechino in alto tradimento o attentato alla
Costituzione. Rispetto alle due vicende, diciamo che per meglio definire le due
circostanze possiamo definire alto tradimento, ogni comportamento di tipo doloso che
offenda la personalità interna dello Stato, che costituisca una violazione al dovere di
fedeltà della Repubblica (es accordi con potenze straniere pregiudicando gli interessi
dell’ordinamento costituzionale). Per attentato
nazionali oppure la sovversione alla
Costituzione deve invece intendersi, un comportamento doloso diretto a sovvertire le
istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione (es.art. 283 c.p.).
63- I POTERI DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I poteri conferiti al Capo dello Stato, possono configurarsi come formali, sostanziali
oppure complessi
a seconda che siano o meno prerogativa tipica ed esclusiva della
Presidente, come ad esempio nomina
dei senatori a vita oltre che la nomina di cinque giudici della Corte Costituzionale, o che
siano atti la cui prerogativa spetta al governo, la cui firma del PdR è apposta solo come
l’irresponsabilità del
funzione di garanzia e legittimità Costituzionale, da cui emerge
Capo dello Stato e tali atti vengono definiti formalmente presidenziali ma
sostanzialmente governativi. Di fianco a questi atti completano il quadro gli atti
formalmente Presidenziali e sostanzialmente complessi, i quali presentano un
concorso di volontà tra il PdR e il Governo. Come già citato, il PdR, ha il potere di
nominare cinque giudici della Corte Costituzionale (funzione giurisdizionale) e 5
senatori a vita (funzione legislativa), ma in ordine a tali prerogative, mentre per la
stabilito dall’articolo 135 Cost.
prima risulta tacito e palese che questi così come
proceda per la quota di propria spettanza (un terzo di quindici) alla nomina dei giudici della
“hanno
Corte Costituzionale, in merito alla nomina dei cinque senatori a vita che
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario”, il tema questioni attinenti all’interpretazione
risulta più complicato per
dell’articolo 59 della carta costituzionale. La ratio del dubbio interpretativo sta nel fatto
dall’articolo
che secondo quando stabilito in esame, è sancito che il Capo dello Stato
“può nominare” i cinque senatori a vita, circostanza che lascia dubbi interpretativi
rispetto al fatto che i senatori a vita debbano essere cinque oppure ogni Presidente
nell’ambito del proprio mandato possa procedere a nominarne cinque, ma allo stato
l’interpretazione
attuale nonostante sia stata adottata in larga maggioranza secondo cui il
senato debba essere costituito da un massimo di cinque senatori a vita, il disegno di
legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari ha apportato
all’articolo
modiche 59, stabilendo che
il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della
Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
64- LA CONTROFIRMA DEGLI ATTI PRESIDENZIALI
La controfirma ministeriale caratterizza la forma di governo parlamentare, per far
l’irresponsabilità all’indirizzo
emergere del Capo dello Stato, rispetto Politico del
Governo nei confronti del Parlamento.
La Costituzione repubblicana prevede che nessun atto del Capo dello Stato possa essere
valido se non controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità
(art. 89, co. 1, Cost.). Per gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla
legge è necessaria la controfirma anche da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri (art. 89, co. 2, Cost). Gli atti di volontà esclusiva del Presidente della
Repubblica rientrano nella casistica degli atti definiti formalmente e sostanzialmente
presidenziali, in quanto espressione della volontà esclusiva del Presidente della
Repubblica e la controfirma ministeriale di questi svolgerebbe una funzione di
controllo o attesterebbe l’avvenuto esercizio del potere presidenziale, di contro gli atti
governativi sono espressione dell’indirizzo
formalmente presidenziali e sostanzialmente
politico di maggioranza del Governo e rispetto ad essi la firma del Presidente della
Repubblica svolgerebbe una funzione di garanzia e di legittimità costituzionale; infine, gli
atti che richiedono il concorso delle volontà del Presidente della Repubblica e del
Governo, come ad esempio scioglimento delle camere, oppure nomina del presidente del
consiglio dei ministri possono definirsi come formalmente presidenziali e sostanzialmente
complessi.
65- I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il PdR, è il Capo dello Stato ed è titolare di molteplici attribuzioni che spaziano dalla
funzione legislativa a quella esecutiva, o giurisdizionale. Sotto il profilo legislativo, egli
può inviare messaggi alle camere, indire le elezioni delle nuove camere fissandone la
prima riunione, autorizzare la presentazione dei ddl di iniziativa governativa,
promulgare le leggi, emanare i decreti aventi forza di legge, chiedere con messaggio
motivato alle Camere un secondo esame prima di promulgare una legge, indire
referendum popolare, convocare in via straordinaria ciascuna camera, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse, nominare cinque senatori a vita.
Relativamente alla funzione esecutiva, nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e su proposta di questi i Ministri, nomina i funzionari dello stato,
controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con un suo decreto, nomina gli esperti
CNEL, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere, ha il comando delle Forze
Armate e presiede il consiglio superiore di difesa, ratifica i trattati internazionali,
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, conferisce le onorificenze della
Repubblica, può sciogliere i consigli regionali e rimuovere il Presidente della Giunta,
concede con decreto la cittadinanza.
Relativamente alla funzione giurisdizionale, nomina cinque giudici della Corte
costituzionale, presiede il CSM, può concedere la grazia e commutare le pene, emana
il decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi su decisione del consiglio
dei Ministri, emana il decreto di decisione dei ricorsi straordinari amministrativi.
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali la cui prerogativa appartiene
esclusivamente al Capo dello Stato, e tra questi vi rientrano: il rinvio delle leggi
approvate dalle Camere, azione mediante cui richiede con messaggio motivato un
secondo esame alla Camera, i messaggi inviati al Parlamento con cui richiama
l’attenzione del Parlamento su esigenze profondamente avvertite dalla nazione, la nomina
dei senatori a vita (massimo 5 nell’ambito del proprio mandato), nomina cinque
giudici della Corte Costituzionale e la concessione
della grazia.
Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. Sono gli atti
formalmente emanati dal Presidente, ma rientranti nelle prerogative del potere
esecutivo, come l'emanazione degli atti del
Governo aventi forza di legge e dei regolamenti statali governativi. Atti
formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi, perché essi richiedono il
concorso delle volontà del Presidente della Repubblica e del Governo, come i decreti
di scioglimento delle Camere
e di nomina del Presidente del Consiglio dei
ministri.
66- LE REGOLE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
COMPRESI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
l’elezione
I requisiti per alla carica di PdR sono: cittadinanza italiana, età ( non
inferiore a 50 anni), il pieno godimento dei diritti politici e civili. L’Ufficio è
incompatibile con qualsiasi altra carica, a cui si accede mediante elezione da parte del
Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione tranne che
D’Aosta L’elezione
per la Valle che ne designa uno solo. avviene per scrutinio segreto
e risulta eletto chi nei primi tre scrutini ha riportato la maggioranza di almeno due
terzi dei voti, ed in difetto di ciò negli scrutini successivi risulta eletto chi ha riportato
almeno la maggioranza assoluta.
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67 IL POTERE DI RINVIO PRESIDENZIALE Funzione legislativa, atto
formalmente e sostanzialmente presidenziale
L’articolo 74 della Costituzione prevede che il Capo dello Stato possa prima di
promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle camere un secondo esame,
nell’esercizio
ciò avviene qualora del suo potere di controllo costituzionale, riscontri dei
nell’atto,
vizi o il contrasto di esso con altre norme, però qualora le