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61- ATTI SOSTANZIALMENTE E FORMALMENTE PRESIDENZIALI

(FORMULANDO ESEMPI)

L‘articolo 87 della Costituzione attribuisce delle qualità al Presidente della

Repubblica (Capo dello Stato), ed al medesimo attribuisce una serie di azioni che

può compiere elencandoli in modo dettagliato. Secondo quanto stabilito dall'art. 89, tutti

gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri

proponenti, che ne assumono la responsabilità ed in tale ottica la firma del PdR assolve la

funzione di controllo e garanzia costituzionale.

Gli atti posti dal PdR, secondo la visione della dottrina costituzionalistica possono

individuarsi in tre tipoligie:

- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali la cui prerogativa appartiene

esclusivamente al Capo dello Stato, e tra questi vi rientrano: il rinvio delle leggi

approvate dalle Camere, azione mediante cui richiede con messaggio motivato un

secondo esame alla Camera, i messaggi inviati al Parlamento con cui richiama

l’attenzione del Parlamento su esigenze profondamente avvertite dalla nazione, la nomina

dei senatori a vita (massimo 5 nell’ambito del proprio mandato), nomina cinque giudici

della Corte Costituzionale e la concessione della grazia.

- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. Sono gli atti

formalmente emanati dal Presidente, ma rientranti nelle prerogative del potere

esecutivo, come l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge e dei

regolamenti statali governativi. - Atti formalmente presidenziali e

sostanzialmente complessi, perché essi richiedono il concorso delle volontà del

Presidente della Repubblica e del Governo, come i decreti di scioglimento

delle Camere e di nomina del Presidente del Consiglio dei

ministri.

62 LA MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La messa in stato di accusa del Pdr, non può che avvenire da parte del Parlamento in seduta

quest’ultima che può

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri, circostanza

avvenire solo in funzione di due accadimenti, ovvero di due azioni poste in essere da

parte del capo dello stato che si estrinsechino in alto tradimento o attentato alla

Costituzione. Rispetto alle due vicende, diciamo che per meglio definire le due

circostanze possiamo definire alto tradimento, ogni comportamento di tipo doloso che

offenda la personalità interna dello Stato, che costituisca una violazione al dovere di

fedeltà della Repubblica (es accordi con potenze straniere pregiudicando gli interessi

dell’ordinamento costituzionale). Per attentato

nazionali oppure la sovversione alla

Costituzione deve invece intendersi, un comportamento doloso diretto a sovvertire le

istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione (es.art. 283 c.p.).

63- I POTERI DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I poteri conferiti al Capo dello Stato, possono configurarsi come formali, sostanziali

oppure complessi

a seconda che siano o meno prerogativa tipica ed esclusiva della

Presidente, come ad esempio nomina

dei senatori a vita oltre che la nomina di cinque giudici della Corte Costituzionale, o che

siano atti la cui prerogativa spetta al governo, la cui firma del PdR è apposta solo come

l’irresponsabilità del

funzione di garanzia e legittimità Costituzionale, da cui emerge

Capo dello Stato e tali atti vengono definiti formalmente presidenziali ma

sostanzialmente governativi. Di fianco a questi atti completano il quadro gli atti

formalmente Presidenziali e sostanzialmente complessi, i quali presentano un

concorso di volontà tra il PdR e il Governo. Come già citato, il PdR, ha il potere di

nominare cinque giudici della Corte Costituzionale (funzione giurisdizionale) e 5

senatori a vita (funzione legislativa), ma in ordine a tali prerogative, mentre per la

stabilito dall’articolo 135 Cost.

prima risulta tacito e palese che questi così come

proceda per la quota di propria spettanza (un terzo di quindici) alla nomina dei giudici della

“hanno

Corte Costituzionale, in merito alla nomina dei cinque senatori a vita che

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e

letterario”, il tema questioni attinenti all’interpretazione

risulta più complicato per

dell’articolo 59 della carta costituzionale. La ratio del dubbio interpretativo sta nel fatto

dall’articolo

che secondo quando stabilito in esame, è sancito che il Capo dello Stato

“può nominare” i cinque senatori a vita, circostanza che lascia dubbi interpretativi

rispetto al fatto che i senatori a vita debbano essere cinque oppure ogni Presidente

nell’ambito del proprio mandato possa procedere a nominarne cinque, ma allo stato

l’interpretazione

attuale nonostante sia stata adottata in larga maggioranza secondo cui il

senato debba essere costituito da un massimo di cinque senatori a vita, il disegno di

legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari ha apportato

all’articolo

modiche 59, stabilendo che

il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della

Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

64- LA CONTROFIRMA DEGLI ATTI PRESIDENZIALI

La controfirma ministeriale caratterizza la forma di governo parlamentare, per far

l’irresponsabilità all’indirizzo

emergere del Capo dello Stato, rispetto Politico del

Governo nei confronti del Parlamento.

La Costituzione repubblicana prevede che nessun atto del Capo dello Stato possa essere

valido se non controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità

(art. 89, co. 1, Cost.). Per gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla

legge è necessaria la controfirma anche da parte del Presidente del Consiglio dei

ministri (art. 89, co. 2, Cost). Gli atti di volontà esclusiva del Presidente della

Repubblica rientrano nella casistica degli atti definiti formalmente e sostanzialmente

presidenziali, in quanto espressione della volontà esclusiva del Presidente della

Repubblica e la controfirma ministeriale di questi svolgerebbe una funzione di

controllo o attesterebbe l’avvenuto esercizio del potere presidenziale, di contro gli atti

governativi sono espressione dell’indirizzo

formalmente presidenziali e sostanzialmente

politico di maggioranza del Governo e rispetto ad essi la firma del Presidente della

Repubblica svolgerebbe una funzione di garanzia e di legittimità costituzionale; infine, gli

atti che richiedono il concorso delle volontà del Presidente della Repubblica e del

Governo, come ad esempio scioglimento delle camere, oppure nomina del presidente del

consiglio dei ministri possono definirsi come formalmente presidenziali e sostanzialmente

complessi.

65- I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PdR, è il Capo dello Stato ed è titolare di molteplici attribuzioni che spaziano dalla

funzione legislativa a quella esecutiva, o giurisdizionale. Sotto il profilo legislativo, egli

può inviare messaggi alle camere, indire le elezioni delle nuove camere fissandone la

prima riunione, autorizzare la presentazione dei ddl di iniziativa governativa,

promulgare le leggi, emanare i decreti aventi forza di legge, chiedere con messaggio

motivato alle Camere un secondo esame prima di promulgare una legge, indire

referendum popolare, convocare in via straordinaria ciascuna camera, sciogliere le

Camere o anche una sola di esse, nominare cinque senatori a vita.

Relativamente alla funzione esecutiva, nomina il Presidente del Consiglio dei

Ministri e su proposta di questi i Ministri, nomina i funzionari dello stato,

controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con un suo decreto, nomina gli esperti

CNEL, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere, ha il comando delle Forze

Armate e presiede il consiglio superiore di difesa, ratifica i trattati internazionali,

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, conferisce le onorificenze della

Repubblica, può sciogliere i consigli regionali e rimuovere il Presidente della Giunta,

concede con decreto la cittadinanza.

Relativamente alla funzione giurisdizionale, nomina cinque giudici della Corte

costituzionale, presiede il CSM, può concedere la grazia e commutare le pene, emana

il decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi su decisione del consiglio

dei Ministri, emana il decreto di decisione dei ricorsi straordinari amministrativi.

Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali la cui prerogativa appartiene

esclusivamente al Capo dello Stato, e tra questi vi rientrano: il rinvio delle leggi

approvate dalle Camere, azione mediante cui richiede con messaggio motivato un

secondo esame alla Camera, i messaggi inviati al Parlamento con cui richiama

l’attenzione del Parlamento su esigenze profondamente avvertite dalla nazione, la nomina

dei senatori a vita (massimo 5 nell’ambito del proprio mandato), nomina cinque

giudici della Corte Costituzionale e la concessione

della grazia.

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. Sono gli atti

formalmente emanati dal Presidente, ma rientranti nelle prerogative del potere

esecutivo, come l'emanazione degli atti del

Governo aventi forza di legge e dei regolamenti statali governativi. Atti

formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi, perché essi richiedono il

concorso delle volontà del Presidente della Repubblica e del Governo, come i decreti

di scioglimento delle Camere

e di nomina del Presidente del Consiglio dei

ministri.

66- LE REGOLE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

COMPRESI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

l’elezione

I requisiti per alla carica di PdR sono: cittadinanza italiana, età ( non

inferiore a 50 anni), il pieno godimento dei diritti politici e civili. L’Ufficio è

incompatibile con qualsiasi altra carica, a cui si accede mediante elezione da parte del

Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione tranne che

D’Aosta L’elezione

per la Valle che ne designa uno solo. avviene per scrutinio segreto

e risulta eletto chi nei primi tre scrutini ha riportato la maggioranza di almeno due

terzi dei voti, ed in difetto di ciò negli scrutini successivi risulta eletto chi ha riportato

almeno la maggioranza assoluta.

67 IL POTERE DI RINVIO PRESIDENZIALE Funzione legislativa, atto

formalmente e sostanzialmente presidenziale

L’articolo 74 della Costituzione prevede che il Capo dello Stato possa prima di

promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle camere un secondo esame,

nell’esercizio

ciò avviene qualora del suo potere di controllo costituzionale, riscontri dei

nell’atto,

vizi o il contrasto di esso con altre norme, però qualora le

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Publisher
A.A. 2023-2024
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher esamiok13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Podetta Marco.