vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Lezione 005
03. Nullità dell'atto e nullità della notifica – conseguenze
La notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia,
o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data. L’Art. 171c.p.p. enumera i casi di nullità della
notificazione:
- Se atto è notificato in modo incompleto, e la legge non consente la notifica per estratto;
- Se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte richiedente la notifica ovvero sul destinatario;
- Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;
- Se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;
- Se non è stato dato l’avviso nei casi previsti da art.161 commi 1,2e3 e la notifica è stata fatta con consegna al difensore;
- Se è stata omessa l’affissione o non si è data la comunicazione prevista dall’art. 157 comma 8;
- Se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona;
- Se non sono state osservate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi dell’art. 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del
destinatario.
Il criterio seguito dal legislatore è quello del conseguimento del fine della conoscenza dell’atto e della sua riscontrabilità. In
generale le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto o si è
avvalsa delle facoltà derivanti dall’atto nullo e quelle relative alle notificazioni di citazioni sono sanate dalla comparsa della
parte. La nullità insanabile può ricorrere soltanto quando riguarda la citazione dell’imputato ed il vizio è particolarmente grave,
la nullità della notificazione equivale ad omessa citazione dell’imputato, non sanabile in quanto incidente sulla regolare
instaurazione del contraddittorio. La nullità insanabile ricorre solo se la notificazione sia stata omessa o qualora sia stata
eseguita in forme diverse da quelle prescritte.
04. Nullità ed inutilizzabilità – differenza
LA NULLITÀ è l’inosservanza più grave delle norme procedurali, e ricorre quando l’atto compiuto è difforme dal suo modello
legale e l’invalidità è prevista espressamente dalle norme di rito. L’esigenza di tutela degli interessi sottesi all’atto difforme dallo
schema legale è perseguita graduando la gravità della sanzione di nullità alla lesività sostanziale dell’atto invalido
suddividendolo in 3 categorie, nullità: assoluta, relativamente assoluta e relativa.
L’INUTILIZZABILITÀ è la inidoneità ad essere usato probatoriamente. Stabilisce l’art. 191 c.p.p. che le prove acquisite in
violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Esistono due tipi differenti di inutilizzabilità, quella
assoluta e quella relativa. 05. Le nullità intermedie
Costituiscono nullità a regime intermedio (relativamente assolute), per un criterio di esclusione, tutte le residue nullità di
ordine generale contemplate dall’art. 178 c.p.p. e cioè quelle relative alla partecipazione del P.M. al procedimento e quelle
relative all’intervento, alla assistenza e alla rappresentanza dell’imputato.
06. La sanatoria delle nullità
La sanatoria, quale fenomeno che estingue il vizio, non è possibile per le nullità assolute (vizio insanabile) è però possibile per
gli altri due tipi di nullità e si verifica se la parte interessata accetta gli effetti dell’atto ovvero si avvale di esso, esercitando la
facoltà che ne discende. Effetti similari alla sanatoria produce il comportamento dell’interessato che, per i due tipi di nullità
meno gravi, non le eccepisce nei termini previsti, ovvero ha dato causa al vizio, o se assiste all’atto, omette di eccepirlo
immediatamente e comunque, tempestivamente. 07. Le nullità assolute
Sono considerate nullità assolute quelle concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per
costituire i collegi nonché quelle relative all’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa
citazione dell’imputato o dall’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Lezione 008
03. La testimonianza dei prossimi congiunti
Possono deporre ma hanno facoltà di astensione, i prossimi congiunti dell’imputato ed i soggetti tenuti al segreto
professionale, di ufficio o di Stato. I prossimi congiunti hanno facoltà e non obbligo di assumere la veste di testimone, ad essi
sono parificati, con limitati profili, i conviventi more uxorio e gli ex coniugi ed i separati. A pena nullità tali soggetti devono
essere preavvertiti dal giudice che hanno facoltà di non deporre. Tutti però hanno obbligo di testimoniare se hanno assunto la
veste di offesi dal reato o denuncianti o querelanti, in quanto investiti di un particolare interesse al processo cui non possono
più sottrarsi. lOMoARcPSD|985 298 2
Lezione 012
03. Il sequestro probatorio
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova disciplinato dagli artt. 253 c.p.p. ss. e può avere ad oggetto il corpo del
reato e/o le cose ad esso pertinenti. Per prodotto del reato si deve intendere il risultato o il frutto che l’agente ottiene a seguito
dalla sua condotta criminosa. Per profitto del reato si deve intendere, invece, il vantaggio economico che deriva dalla
commissione del fatto. Infine, per prezzo del reato si deve intendere il compenso dato o promesso per indurre, istigare o
determinare un altro soggetto a commettere il reato. Da un punto di vista procedurale, l'autorità giudiziaria competente
dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei
fatti. Qualora vi sia pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia
giudiziaria - se del caso - sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti In campo penalistico, la sentenza è
generalmente disciplinata dagli articoli 529 - 543 del codice di procedura penale.
Lezione 013
04. Le misure interdittive
Sono una tipologia di misure cautelari personali, che, a differenza delle misure coercitive, non incidono sulla libertà di
movimento del soggetto, bensì sulla sua sfera giuridica, limitandone temporaneamente l'esercizio di determinate potestà,
facoltà o diritti (art. 287). Si sostanziano nella sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 288), nella sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. (art. 289) e nel divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali o imprenditoriali (art. 290). Lezione 014
06. Le esigenze cautelari
Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti
per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova,
fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le
situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o
sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a
due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il
concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti
contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il
pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono
disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni
ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato,
non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
Lezione 018
10. Cessazione della misura cautelare
La revoca della misura cautelare è quel fenomeno estintivo che si verifica quando vengono a cessare i presupposti che ne
avevano giustificata l’adozione, ossia gravi indizi e/o le esigenze cautelari. Il potere di revoca implica l’applicazione di quelle
medesime regole di discrezionalità vincolata che presiedono alla irrigazione della misura. Le cause discrezionali di estinzione
delle misure cautelari sono la revoca, la sostituzione e la modifica. La sostituzione della misura consiste nella conversione in
un’altra misura appartenente o meno alla stessa categoria di maggiore o minore gravità. Presupposto alla sostituzione è la
variazione delle esigenze cautelari nel senso che esse risultano attenuate o aggravate. La modificazione della misura consiste,
non nella adozione di una diversa misura ma nella variazione delle modalità applicative, in modo che queste risultino più
gravose o meno gravose. Presupposto alla modificazione delle misure è che le esigenze cautelari risultino essere attenuate o
aggravate. I fenomeni estintivi delle misure cautelari in generale e delle misure coercitive in particolare scaturiscono da una
valutazione discrezionale del giudice ovvero automaticamente al verificarsi di determinati eventi. L’automatica cessazione di
efficacia della misura cautelare, essa opera ipso jure, sicché al giudice che sovraintende ai diritti di libertà non resta che
prenderne atto, ordinando la immediata liberazione del d