LEZIONE 1 – PATTO FORMATIVO
Trattazione degli argomenti
Gli argomenti che formeranno la prova di esame verranno trattati attraverso le lezioni, contenenti le principali
nozioni relative al singolo argomento, e le sessioni di studio, contenenti invece approfondimenti, letture,
suggerimenti per la comprensione, ecc.
Articolazione del corso
Le lezioni e le sessioni di studio andranno ad integrare il libro di testo nel processo di apprendimento degli
argomenti trattati; saranno evidenziati i concetti e gli istituti maggiormente importanti, così come le parti del
testo che saranno oggetto della prova finale d’esame.
Tra i primi contenuti sarà fornita una copia del codice dei contratti pubblici, cui lo studente dovrà ricorrere per
esaminare gli articoli richiamati nelle lezioni.
L’ultima lezione costituirà invece una appendice di aggiornamento, nella quale saranno riversate e descritte
tutte le eventuali modifiche della normativa di riferimento, nonché riportate eventuali comunicazioni del
docente
Prova di esame
La prova finale di esame dovrà essere sostenuta in forma orale.
Tutti gli argomenti trattati nelle lezioni e nel libro di testo saranno oggetto di esame.
Non costituiranno invece oggetto di specifiche domande gli approfondimenti bibliografici, normativi o
giurisprudenziali, che dovranno solo agevolare la comprensione e l’apprendimento degli argomenti trattati.
Sarà infine richiesta la conoscenza dell’eventuale normativa sopravvenuta, nei limiti (delle fonti e dei
contenuti) di quanto indicato fino al giorno precedente all’esame nell’ultima lezione.
Libro di testo
•E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo (edizione X) Giu rè Editore 2008, limitatamente alle
seguenti parti:
•- Capitolo I (del quale è su iciente una lettura approfondita);
•- Capitolo II, paragrafi 1, 2, 3 e 4 (quindi da pag. 31 a pag. 59);
•- Capitolo V, paragrafi 1, 2, 3 e 4 (quindi da pag. 295 e pag. 310);
•- Capitolo VIII (nella sua interezza, quindi da pag. 575 a pag. 662).
•OPPURE IN VIA ALTERNATIVA (ma le indicazioni delle parti del testo da analizzare contenute nelle lezioni
si riferiscono all’edizione 2008).
•E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo (edizione XI) Giu rè Editore 2009, limitatamente alle
seguenti parti:
•Capitolo I (del quale è su iciente una lettura approfondita);
•Capitolo II, paragrafi 1, 2, 3 e 4 (quindi da pag. 31 a pag. 59);
•Capitolo V, paragrafi 1, 2, 3 e 4 (quindi da pag. 304 e pag. 321);
•Capitolo VIII (nella sua interezza, quindi da pag. 582 a pag. 673).
•La lettura del libro di testo, dovrà essere integrata con l’analisi del codice dei contratti pubblici
(D.lgs.163/2006) la cui versione aggiornata sarà fornita durante il corso d’esame.
•Per ogni ulteriore chiarimento gli studenti potranno rivolgersi direttamente al docente all’indirizzo di
posta elettronica: valerio.pardini@uniecampus.it.
LEZIONE 1 – INTRODUZIONE AL DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
La pubblica amministrazione (in seguito PA) può agire sia secondo le forme proprie del diritto pubblico, sia
secondo le norme generali del diritto privato.
Nell’ambito dell’attività di diritto privato della PA assume, ovviamente, particolare importanza l’attività
contrattuale.
Occorre però da subito precisare che non tutte le obbligazioni di diritto privato che possono gravare sulla PA
hanno origine contrattuale: nell’arco del corso ci occuperemo quindi anche della responsabilità
extracontrattuale dello Stato degli altri enti pubblici e delle altre obbligazioni che trovano fonte nelle varie
disposizioni di legge.
In ogni caso, ciò che da subito deve essere evidenziato è che la PA può utilizzare strumenti negoziali di diritto
privato alla stregua di qualunque cittadino.
Il fine è sempre quello della tutela dell’interesse pubblico, ma, abbandonando la propria posizione autoritaria,
la PA può decidere di porsi su di un livello paritario con il privato cittadino.
L’art. 1 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo in generale) stabilisce
infatti che, salvo diversa disposizione di legge, nell’adozione di atti non autoritativi, la PA agisce nelle forme
del diritto privato.
Detta norma assume invero un ruolo assolutamente centrale nell’ambito della disciplina dei contratti
pubblici.
L’art. 2, comma 3 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici, di seguito abbreviato in ccp)
stabilisce infatti che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di
a idamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”
Il successivo comma 4 dello stesso articolo, prevede inoltre che “per quanto non espressamente previsto nel
presente codice, l’attività contrattuale (…) si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite nel Codice
civile”
Ciò detto, rimane comunque evidente che l’attività di diritto privato (specie quella contrattuale) della PA non
può essere completamente equiparata al quella dei privati cittadini: la PA non può infatti mai svincolarsi dalla
cura dell’interesse pubblico.
In particolare, la PA, anche dopo la stipulazione di un contratto, ha il potere-dovere di continuare a valutare
l’interesse pubblico, per il perseguimento del quale ha stipulato il contratto medesimo. Pertanto permangono
in capo alla PA il potere di revoca (art. 21 quinquies l. 241/1990) per motivi sopravvenuti, per mutamento della
situazione di fatto o per una diversa valutazione dell’interesse pubblico concreto, nonché quello di
annullamento (art. 21 nonies l. 241/1990) per motivi di legittimità.
Parimenti, la PA deve giustificare il motivo che ha portato alla scelta dello strumento di diritto privato in
sostituzione di quello provvedimentale, nonché garantire l’e ettivo raggiungimento dell’interesse pubblico
attraverso la propria attività contrattuale.
A ciò è finalizzato il procedimento di evidenza pubblica (che analizzeremo in seguito), che prende le mosse
dalla determinazione a contrarre della PA e si conclude con la scelta del contraente privato.
Sessione 1
Approfondimento
La legge interviene per modificare alcuni istituti di diritto privato al fine di dettare una particolare disciplina
dei contratti pubblici.
Sono infatti disciplinati dal diritto pubblico:
•1 la fase formativa della volontà negoziale della PA;
•2 l’imposizione al privato di oneri accessori nel corso del rapporto contrattuale;
•3 la possibilità di caducazione della deliberazione che ha dato origine al contratto con il conseguente venir
meno degli e etti dello stesso;
•4 le particolari forme con cui può avvenire l’attuazione coattiva del rapporto contrattuale.
In via generale possiamo dire che il diritto pubblico si occupa della fase precedente alla stipulazione del
contratto (deliberazione a contrarre, scelta delle modalità di individuazione del contraente, ecc.), mentre la
fase successiva alla stipulazione è regolata dal diritto privato. Come sopra si è visto, però, anche in questa
seconda fase la legge impone alcuni correttivi alla disciplina di diritto comune per garantire il raggiungimento
dell’interesse pubblico.
SI riportano di seguito i primi due articoli del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006)
Art.1 Oggetto
•Art. 1.
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti
aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione
di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art.2 Principi
•Art. 2.
1. L'a idamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, e icacia, tempestività
e correttezza; l'a idamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di a idamento e le altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui
all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal Codice civile.
Sessione 3
Domande aperte:
1) Entro quali limiti la PA può agire secondo la disciplina di diritto privato?
2) A cosa è finalizzato il procedimento di evidenza pubblica?
3) Quali poteri di diritto pubblico permangono a carico della PA successivamente alla stipulazione di un
contratto? LEZIONE 2 – LA P.A.
IL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Amministrazione in senso oggettivo: equivale al concetto di amministrazione – attività, regolata da norme
giuridiche e tesa al soddisfacimento di interessi pubblici.
Amministrazione in senso soggettivo: coincide con il concetto di organizzazione amministrativa.
Nell’organizzazione amministrativa, oltre all’amministrazione dello Stato sono compresi gli enti territoriali
(Regioni, Province, Comuni, ecc.), i soggetti privati derivanti dalla trasformazione di enti pubblici
(privatizzazione formale e sostanziale) ed i c.d. “organi indiretti”, soggetti privati preesistenti cui sono attribuiti
compiti pubblicistici.
Il numero degli enti pubblici è mutevole nel tempo, così come modificazioni di rilievo si verificano all’interno
dell’amministrazione con il susseguirsi dei Governi e delle Legislature.
La volontà dei Partiti politici di avvicinare a sé e di controllare la PA ha portato ad un aumento del numero delle
funzioni ed un costante collocamento di soggetti vicini alla politica nelle cariche più importanti.
Solo a partire dagli anni Ottanta si è potuto osservare una certa inversione di tendenza e l’attuarsi del tentativo
di ripristinare la moralità pubblica.
In primo luogo, il legislatore ha cercato di dare attuazione ai principi costituzionali in materia amministrativa,
varando la fondamentale legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) e rinnovando la disciplina delle
autonomie locali (l. 142/1990 e l. 265/1999, oggi confluite nel Testo Unico degli enti locali di cui al
D.lgs.267/2000).
Inoltre si è provveduto ad introdurre una distinzione marcata tra indirizzo politico e gestione, quest’ultima
collegata al ruolo ed alla responsabilizzazione della dirigenza pubblica.
Rilevanti modifiche all’attività ed all’organizzazione della PA sono state poi portate dalle c.d. leggi Bassanini
(l. 59/1997, 127/1997 e 191/1998): in particolare con tali norme si è attuato un notevole decentramento delle
funzioni statali a vantaggio degli enti territoriali, riservando solo alcune materie alla Stato ed introducendo il
principio di sussidiarietà (inoltre, importanti ripercussioni sull’organizzazione dell’amministrazione, sono
derivate dalla modificazione del titolo V della Costituzione di cui alla l. cost. 3/2001)
In ordine, infine, all’azione amministrativa modifiche sensibili dovrebbero derivare dall’utilizzo di strumenti
tecnologici ed il potenziamento del c.d. e-government.
In particolare, il codice dell’amministrazione digitale (D.lgs.82/2005) attribuisce ai cittadini ed alle imprese
numerosi diritti, tra cui quello di usare gli strumenti tecnologici per interagire con la PA, di accedere agli atti
amministrativi per via telematica e di e ettuare i pagamenti in forma digitale.
Sessione 1
Approfondimento
Artt. 13, 14, 15, 16 e 17 D.lgs.165/2001
CAPO II
•Dirigenza
•SEZIONE I
•Qualifiche, u ici dirigenziali ed attribuzioni
•Amministrazioni destinatarie
Art. 13
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.
•Indirizzo politico-amministrativo
Art. 14
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni
anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione;
b) e ettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli u ici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità
previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di u ici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali u ici
sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le
assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti,
anche a termine, conferiti nell'ambito degli u ici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove
non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli u ici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con e etto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n.
1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (1)
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse
pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,
dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Dirigenti
Art. 15
(Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente
modificato dall'art. 10 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 27 del
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Paniere 2000 domande e risposte diritto civile per concorsi pubblici da diplomato o laureato vol.2
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