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IL COMUNISMO, SULLA BASE DELLE FORMULAZIONI TEORICHE DI K. MARX E F. ENGELS, CHE TIPO DI SISTEMA SOCIALE PROPUGNA?
Sulla base delle formulazioni teoriche di K. Marx e F. Engels, il comunismo propugna un sistema sociale nel quale i mezzi di produzione e i mezzi di
consumo sono sottratti alla proprietà privata e trasformati in proprietà comune, e la gestione e distribuzione di essi viene esercitata collettivamente
dall’intera società nell’interesse e con la partecipazione di tutti i suoi membri. Il proletariato sorge in seguito alla rivoluzione industriale che si è
verificata in Inghilterra nella seconda metà del secolo scorso e che si è ripetuta negli altri paesi civili del mondo. La società all’epoca era formata dalla
classe dei grandi capitalisti, che detenevano il possesso esclusivo di tutti i mezzi di sussistenza e delle materie prime e degli strumenti (macchine,
fabbriche) necessari per la produzione dei mezzi di sussistenza, e dal proletariato, ossia dalla classe di coloro che erano costretti a vendere ai borghesi
il proprio lavoro per averne in cambio i mezzi di sussistenza necessari per il loro sostentamento. Le contraddizioni della società borghese sono alla
base della rivoluzione del proletariato, che, impadronendosi del potere politico, darà avvio al passaggio dal capitalismo al comunismo. Per Marx ed
Engels, i problemi che affliggevano il proletariato, ossia la povertà, la malattia e gli alti tassi di mortalità, erano proprio causati dal capitalismo. Nel
Manifesto del partito comunista (1848), Marx ed Engels immaginano un futuro in cui i mezzi di produzione industriale (miniere, fabbriche, ferrovie)
sono di proprietà pubblica e collettiva, e vengono utilizzati a vantaggio di tutti. Fu proprio la crescita del proletariato in fabbrica a determinare la
diffusione di ideologie socialiste. Il pensiero socialista aveva il suo nucleo centrale nella convinzione che per superare le ingiustizie del capitalismo
occorreva colpire alla radice i principi su cui si fondava la società capitalistico-borghese (individualismo, concorrenza e profitto) e sostituirli con i nuovi
concetti di solidarietà e uguaglianza. La prima rivoluzione proletaria socialista fu quella dell’ottobre 1917 in Russia.
PANIERE COMPLETO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO - Data Stampa 01/07/2022 15:13:25
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Set Domande: FILOSOFIA DEL DIRITTO
SERVIZI GIURIDICI
Docente: Ferro Valeria
Lezione 012
Il realismo giuridico scandinavo annovera tra i suoi maggiori esponenti
01. Thomas Hobbes
Oliver W. Holmes
Jerome Frank
Alf Ross
Per Dworkin, il diritto è
02. un sistema più complesso che comprende al suo interno regole e principi
un sistema di regole
un sistema di principi
un sistema di regole individuate attraverso una regola di riconoscimento
Tra i fattori della crisi del positivismo giuridico troviamo
03. la sua fragilità sul piano teoretico
la bassa considerazione dei filosofi giuspositivisti
l’avvento di teorie del diritto antigiusnaturaliste
l’accusa di essere stato corresponsabile dell’avvento del nazismo
Per Carl Schmitt, la radice del diritto va ravvisata
04. nell’ordinamento giuridico
nella volontà di chi detiene il potere
nella norma
nei principi etici che sorreggono il sistema di norme
Il realismo giuridico
05.
Di fronte alla crisi del positivismo, precipitato in un vuoto formalismo, abbiamo assistito al generarsi di quelle nuove prospettive antiformalistiche (il
diritto come decisione, come istituzione, come norma). Accanto ad esse, v’è un’altra grande famiglia giuridica: il realismo giuridico, una forma di
giuspositivismo metodologico radicale che rimprovera al giuspositivismo di essere solo una specie di giusnaturalismo favorevole allo Stato e al diritto
positivo. Vi sono due principali scuole giusrealiste: il giusrealismo statunitense, che fra anni ‘20 e ‘30 del ‘900 si occupa di problemi strettamente
giuridici, riguardanti soprattutto l’applicazione giudiziale del diritto nordamericano; il giusrealismo scandinavo, che critica i “residui” di
giusnaturalismo nel giuspositivismo. Tutte le correnti giusrealiste, a ogni modo, esprimono una concezione di estremo scetticismo nei confronti
dell’interpretazione giuridica; esse, infatti, lamentano l’ineliminabile indeterminatezza delle norme generali nei confronti dei casi concreti e rimarcano
la natura creativa dell’attività applicativa di tali norme ai casi concreti. PANIERE COMPLETO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO - Data Stampa 01/07/2022 15:13:25
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Set Domande: FILOSOFIA DEL DIRITTO
SERVIZI GIURIDICI
Docente: Ferro Valeria
Lezione 013
Tra i caratteri fondamentali dell’esistenzialismo
01. la focalizzazione sulle cose materiali
l’attenzione rivolta all’uomo dal punto di vista della sua effettiva esistenza
il riconoscimento della caducità dell’esistenza umana
riconoscere e apprezzare le limitazioni a cui tutte le filosofie razionali e sistematiche sottopongono l’unicità della persona
La data d’avvio del neoilluminismo viene fatta coincidere
02. con i congressi degli scienziati italiani
dell'Ottocento la nascita di Armando Carlini
con i convegni organizzati nel 1953, da Nicola Abbagnano
il crollo del Muro di Berlino
L’evoluzionismo spiritualistico di Henri Bergson
03. si ricollega al finalismo
si avvicina al determinismo meccanicistico
riconosce nella spiritualità dell'atto dell'autocoscienza l'origine della distinzione dei valori fondamentali: il bello, il vero, il bene
reagendo al positivismo enfatizza l’assoluta spontaneità della realtà nella sua esplosione creativa
L’imperativo categorico riassunto nella frase “che Auschwitz non si ripeta” si collega
04. alla nascita del nazismo
alla rinascita del giuspositivismo
alla rinascita del giusnaturalismo
alla fine dello storicismo
Secondo il pensiero di Cotta
05.
L’epoca di Cotta è quella degli anni ’80 e ’90, la caduta del muro di Berlino, la fine delle tirannie nell’est, l’epoca della costruzione del nuovo ordine
internazionale da parte degli Stati Uniti di America. Un’epoca che vede nascere tante nuove libertà, nuovi diritti, nuove Costituzioni e nuove democrazie.
Riguardo al rapporto tra libertà e regole, il Cotta afferma che la “norma delle norme”, la “regola assoluta” per definizione, va individuata oltre la
Costituzione e le Costituzioni, proprio nei potenziali princìpi universali condivisibili, prettamente filosofico-teorici, che vanno oltre anche la Carta
dell’Onu del 1945 e i principi della Dichiarazione dei diritti universali umani del 1789 e di quella, a livello globale, del 1948 sui Diritti Umani. Secondo
il pensiero di Cotta, la libertà e la legge non sono in conflitto insuperabile, se si coglie il dato della Libertà come norma esistenziale ed essenziale
dell’agire umano. La legge ha lo scopo di rendere pacifici e civili i comportamenti umani, individuali e collettivi; essa serve per armonizzare i
comportamenti umani e non per trasformare il caos in ordine. Riguardo al diritto, egli riteneva che il senso del diritto fosse inquadrabile proprio nella
ricerca umana della giustizia: "La giustizia costituisce il trascendentale della regola, ossia la condizione della sua pensabilità e della sua concreta
possibilità di attuazione specifica nella realtà dell'esistenza".
ESERCITAZIONE (LEZIONE 13)
SI DESCRIVANO BREVEMENTE LE SORTI DEL GIUSNATURALISMO DOPO AUSCHWITZ
Il concetto di diritto presupposto dalle concezioni giuspositiviste potrebbe essere formulato così: tutto il diritto è diritto positivo. A questa definizione
minimale si associa di solito una connotazione in negativo, che consiste nell’inquadrare il positivismo giuridico come quella dottrina che si oppone al
giusnaturalismo. Dopo Auschwitz il positivismo entra in crisi, precisamente, sul finire degli anni ‘60. (C’è chi individua una data simbolica nel 1966,
anno in cui si tenne la tavola rotonda di Pavia, organizzata da Bruno Leoni per discutere due testi: Giusnaturalismo e positivismo giuridico di Bobbio e
Cos’è il positivismo giuridico di Scarpelli). La crisi e il declino del positivismo giuridico dipendono da fattori plurimi ed eterogenei. L’incorporazione di
valori morali nel diritto dopo la Seconda guerra mondiale ha prodotto dei cambiamenti significativi, ponendo dei ripensamenti all’interno del
positivismo giuridico. Tra i fattori della crisi del positivismo giuridico troviamo l’accusa sollevata, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, da alcuni
giuristi soprattutto tedeschi: il positivismo giuridico era corresponsabile dell’avvento del nazismo (“la legge è legge”). Uno dei fattori decisivi della crisi
del positivismo giuridico è l’avvento di teorie del diritto antigiuspositiviste: Fuller e Dworkin (entrambi criticano la versione del diritto proposta da
Hart). Il denominatore comune di queste teorie è individuabile nel tentativo di trovare una terza via rispetto al giusnaturalismo e al giuspositivismo.
PANIERE COMPLETO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO - Data Stampa 01/07/2022 15:13:25
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Set Domande: FILOSOFIA DEL DIRITTO
SERVIZI GIURIDICI
Docente: Ferro Valeria
Lezione 014
La tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano è un logico corollario dell’istituzionalismo che riconosce
01. la presenza del diritto non solo nell’ordinamento statale, ma in ogni corpo sociale che esibisca esistenza unitaria, organizzata e oggettiva
la presenza del diritto nei corpi sociali, diversi dall’ordinamento statale che esibiscano un’esistenza unitaria, organizzata e oggettiva
l’esclusività dell’ordinamento statale
la presenza del diritto solo nell’ordinamento statale
Per Kelsen, la “norma fondamentale”
02. è essa stessa una norma giuridica
non ha un carattere dinamico-
formale non esiste
è una norma morale
La teoria normativista di Hans Kelsen
03. esclude l’esistenza dell’ordinamento
parte dall’ordinamento giuridico per giungere alla norma
parte dalla norma e, solo successivamente, giunge all’ordinamento
enfatizza il rapporto giuridico
La teoria del rapporto giuridico, che considera come concetto principale dell’ordinamento giuridico il rapporto giuridico fra individui
04.
con reciproci diritti e doveri, è stata illustrata da
Santi Romano
Hans Kelsen
Alessandro Levi
Max Weber
L’approccio kelseniano sul fenomeno giuridico
05.
Nell’approccio kelseniano a definire il fenomeno giuridico contano solo le norme e «non individui come tali, bensì soltanto le loro azioni ed omissioni
previste dalle norme giuridiche». La norma posta in essere da procedure valide è la più rilev