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Estratto del documento

IL COMUNISMO, SULLA BASE DELLE FORMULAZIONI TEORICHE DI K. MARX E F. ENGELS, CHE TIPO DI SISTEMA SOCIALE PROPUGNA?

Sulla base delle formulazioni teoriche di K. Marx e F. Engels, il comunismo propugna un sistema sociale nel quale i mezzi di produzione e i mezzi di

consumo sono sottratti alla proprietà privata e trasformati in proprietà comune, e la gestione e distribuzione di essi viene esercitata collettivamente

dall’intera società nell’interesse e con la partecipazione di tutti i suoi membri. Il proletariato sorge in seguito alla rivoluzione industriale che si è

verificata in Inghilterra nella seconda metà del secolo scorso e che si è ripetuta negli altri paesi civili del mondo. La società all’epoca era formata dalla

classe dei grandi capitalisti, che detenevano il possesso esclusivo di tutti i mezzi di sussistenza e delle materie prime e degli strumenti (macchine,

fabbriche) necessari per la produzione dei mezzi di sussistenza, e dal proletariato, ossia dalla classe di coloro che erano costretti a vendere ai borghesi

il proprio lavoro per averne in cambio i mezzi di sussistenza necessari per il loro sostentamento. Le contraddizioni della società borghese sono alla

base della rivoluzione del proletariato, che, impadronendosi del potere politico, darà avvio al passaggio dal capitalismo al comunismo. Per Marx ed

Engels, i problemi che affliggevano il proletariato, ossia la povertà, la malattia e gli alti tassi di mortalità, erano proprio causati dal capitalismo. Nel

Manifesto del partito comunista (1848), Marx ed Engels immaginano un futuro in cui i mezzi di produzione industriale (miniere, fabbriche, ferrovie)

sono di proprietà pubblica e collettiva, e vengono utilizzati a vantaggio di tutti. Fu proprio la crescita del proletariato in fabbrica a determinare la

diffusione di ideologie socialiste. Il pensiero socialista aveva il suo nucleo centrale nella convinzione che per superare le ingiustizie del capitalismo

occorreva colpire alla radice i principi su cui si fondava la società capitalistico-borghese (individualismo, concorrenza e profitto) e sostituirli con i nuovi

concetti di solidarietà e uguaglianza. La prima rivoluzione proletaria socialista fu quella dell’ottobre 1917 in Russia.

PANIERE COMPLETO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO - Data Stampa 01/07/2022 15:13:25

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Set Domande: FILOSOFIA DEL DIRITTO

SERVIZI GIURIDICI

Docente: Ferro Valeria

Lezione 012

Il realismo giuridico scandinavo annovera tra i suoi maggiori esponenti

01. Thomas Hobbes

Oliver W. Holmes

Jerome Frank

Alf Ross

Per Dworkin, il diritto è

02. un sistema più complesso che comprende al suo interno regole e principi

un sistema di regole

un sistema di principi

un sistema di regole individuate attraverso una regola di riconoscimento

Tra i fattori della crisi del positivismo giuridico troviamo

03. la sua fragilità sul piano teoretico

la bassa considerazione dei filosofi giuspositivisti

l’avvento di teorie del diritto antigiusnaturaliste

l’accusa di essere stato corresponsabile dell’avvento del nazismo

Per Carl Schmitt, la radice del diritto va ravvisata

04. nell’ordinamento giuridico

nella volontà di chi detiene il potere

nella norma

nei principi etici che sorreggono il sistema di norme

Il realismo giuridico

05.

Di fronte alla crisi del positivismo, precipitato in un vuoto formalismo, abbiamo assistito al generarsi di quelle nuove prospettive antiformalistiche (il

diritto come decisione, come istituzione, come norma). Accanto ad esse, v’è un’altra grande famiglia giuridica: il realismo giuridico, una forma di

giuspositivismo metodologico radicale che rimprovera al giuspositivismo di essere solo una specie di giusnaturalismo favorevole allo Stato e al diritto

positivo. Vi sono due principali scuole giusrealiste: il giusrealismo statunitense, che fra anni ‘20 e ‘30 del ‘900 si occupa di problemi strettamente

giuridici, riguardanti soprattutto l’applicazione giudiziale del diritto nordamericano; il giusrealismo scandinavo, che critica i “residui” di

giusnaturalismo nel giuspositivismo. Tutte le correnti giusrealiste, a ogni modo, esprimono una concezione di estremo scetticismo nei confronti

dell’interpretazione giuridica; esse, infatti, lamentano l’ineliminabile indeterminatezza delle norme generali nei confronti dei casi concreti e rimarcano

la natura creativa dell’attività applicativa di tali norme ai casi concreti. PANIERE COMPLETO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO - Data Stampa 01/07/2022 15:13:25

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Set Domande: FILOSOFIA DEL DIRITTO

SERVIZI GIURIDICI

Docente: Ferro Valeria

Lezione 013

Tra i caratteri fondamentali dell’esistenzialismo

01. la focalizzazione sulle cose materiali

l’attenzione rivolta all’uomo dal punto di vista della sua effettiva esistenza

il riconoscimento della caducità dell’esistenza umana

riconoscere e apprezzare le limitazioni a cui tutte le filosofie razionali e sistematiche sottopongono l’unicità della persona

La data d’avvio del neoilluminismo viene fatta coincidere

02. con i congressi degli scienziati italiani

dell'Ottocento la nascita di Armando Carlini

con i convegni organizzati nel 1953, da Nicola Abbagnano

il crollo del Muro di Berlino

L’evoluzionismo spiritualistico di Henri Bergson

03. si ricollega al finalismo

si avvicina al determinismo meccanicistico

riconosce nella spiritualità dell'atto dell'autocoscienza l'origine della distinzione dei valori fondamentali: il bello, il vero, il bene

reagendo al positivismo enfatizza l’assoluta spontaneità della realtà nella sua esplosione creativa

L’imperativo categorico riassunto nella frase “che Auschwitz non si ripeta” si collega

04. alla nascita del nazismo

alla rinascita del giuspositivismo

alla rinascita del giusnaturalismo

alla fine dello storicismo

Secondo il pensiero di Cotta

05.

L’epoca di Cotta è quella degli anni ’80 e ’90, la caduta del muro di Berlino, la fine delle tirannie nell’est, l’epoca della costruzione del nuovo ordine

internazionale da parte degli Stati Uniti di America. Un’epoca che vede nascere tante nuove libertà, nuovi diritti, nuove Costituzioni e nuove democrazie.

Riguardo al rapporto tra libertà e regole, il Cotta afferma che la “norma delle norme”, la “regola assoluta” per definizione, va individuata oltre la

Costituzione e le Costituzioni, proprio nei potenziali princìpi universali condivisibili, prettamente filosofico-teorici, che vanno oltre anche la Carta

dell’Onu del 1945 e i principi della Dichiarazione dei diritti universali umani del 1789 e di quella, a livello globale, del 1948 sui Diritti Umani. Secondo

il pensiero di Cotta, la libertà e la legge non sono in conflitto insuperabile, se si coglie il dato della Libertà come norma esistenziale ed essenziale

dell’agire umano. La legge ha lo scopo di rendere pacifici e civili i comportamenti umani, individuali e collettivi; essa serve per armonizzare i

comportamenti umani e non per trasformare il caos in ordine. Riguardo al diritto, egli riteneva che il senso del diritto fosse inquadrabile proprio nella

ricerca umana della giustizia: "La giustizia costituisce il trascendentale della regola, ossia la condizione della sua pensabilità e della sua concreta

possibilità di attuazione specifica nella realtà dell'esistenza".

ESERCITAZIONE (LEZIONE 13)

SI DESCRIVANO BREVEMENTE LE SORTI DEL GIUSNATURALISMO DOPO AUSCHWITZ

Il concetto di diritto presupposto dalle concezioni giuspositiviste potrebbe essere formulato così: tutto il diritto è diritto positivo. A questa definizione

minimale si associa di solito una connotazione in negativo, che consiste nell’inquadrare il positivismo giuridico come quella dottrina che si oppone al

giusnaturalismo. Dopo Auschwitz il positivismo entra in crisi, precisamente, sul finire degli anni ‘60. (C’è chi individua una data simbolica nel 1966,

anno in cui si tenne la tavola rotonda di Pavia, organizzata da Bruno Leoni per discutere due testi: Giusnaturalismo e positivismo giuridico di Bobbio e

Cos’è il positivismo giuridico di Scarpelli). La crisi e il declino del positivismo giuridico dipendono da fattori plurimi ed eterogenei. L’incorporazione di

valori morali nel diritto dopo la Seconda guerra mondiale ha prodotto dei cambiamenti significativi, ponendo dei ripensamenti all’interno del

positivismo giuridico. Tra i fattori della crisi del positivismo giuridico troviamo l’accusa sollevata, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, da alcuni

giuristi soprattutto tedeschi: il positivismo giuridico era corresponsabile dell’avvento del nazismo (“la legge è legge”). Uno dei fattori decisivi della crisi

del positivismo giuridico è l’avvento di teorie del diritto antigiuspositiviste: Fuller e Dworkin (entrambi criticano la versione del diritto proposta da

Hart). Il denominatore comune di queste teorie è individuabile nel tentativo di trovare una terza via rispetto al giusnaturalismo e al giuspositivismo.

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Set Domande: FILOSOFIA DEL DIRITTO

SERVIZI GIURIDICI

Docente: Ferro Valeria

Lezione 014

La tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano è un logico corollario dell’istituzionalismo che riconosce

01. la presenza del diritto non solo nell’ordinamento statale, ma in ogni corpo sociale che esibisca esistenza unitaria, organizzata e oggettiva

la presenza del diritto nei corpi sociali, diversi dall’ordinamento statale che esibiscano un’esistenza unitaria, organizzata e oggettiva

l’esclusività dell’ordinamento statale

la presenza del diritto solo nell’ordinamento statale

Per Kelsen, la “norma fondamentale”

02. è essa stessa una norma giuridica

non ha un carattere dinamico-

formale non esiste

è una norma morale

La teoria normativista di Hans Kelsen

03. esclude l’esistenza dell’ordinamento

parte dall’ordinamento giuridico per giungere alla norma

parte dalla norma e, solo successivamente, giunge all’ordinamento

enfatizza il rapporto giuridico

La teoria del rapporto giuridico, che considera come concetto principale dell’ordinamento giuridico il rapporto giuridico fra individui

04.

con reciproci diritti e doveri, è stata illustrata da

Santi Romano

Hans Kelsen

Alessandro Levi

Max Weber

L’approccio kelseniano sul fenomeno giuridico

05.

Nell’approccio kelseniano a definire il fenomeno giuridico contano solo le norme e «non individui come tali, bensì soltanto le loro azioni ed omissioni

previste dalle norme giuridiche». La norma posta in essere da procedure valide è la più rilev

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Ferro Valeria.