Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTO CIVILE
Domande aperte paniere
Domande aperte slide
A chi spetta la legittimazione all’iniziativa Risoluzione significa scioglimento e lo risolutoria?
“scioglimento” del contratto è evocato dall'art. 1372 c.c., che prima assegna al contratto “forza di legge tra le parti” e poi aggiunge che esso non può essere sciolto che per mutuo consenso (risoluzione volontaria) o per cause ammesse dalla legge (risoluzioni legali). Le risoluzioni possono operare per automatismo, per sentenza o per negozio. Il Codice civile disciplina varie ipotesi di risoluzione: per inadempimento, per eccessiva onerosità sopravvenuta, per impossibilità sopravvenuta.
La risoluzione è un rimedio nell'interesse di un contraente. Legittimata ad attivarlo è la parte protetta, cioè quella che subisce l'inadempimento.
A quale disciplina soggiace il caso di morte?
La morte o la sopravvenuta perdita della capacità di agire del dichiarante nel periodo compreso fra il tempo in cui il dichiarante fa la sua dichiarazione contrattuale (proposta o accettazione) ed il tempo in cui il contratto si conclude, rende la dichiarazione inefficace e così impedisce la conclusione del contratto.
Tale regola si ricava per implicito dagli artt. 1329, comma 2, e 1330 c.c., che dettano per alcuni casi particolari la soluzione contraria, presentandola come derogatoria ad una regola generale, data per presupposta.
La regola posta dagli artt. 1329, comma 2, e 1330 c.c. subisce due deroghe:
- la proposta irrevocabile: morte e incapacità sopravvenute del proponente non la rendono inefficace e se l'oblato accetta il contratto si conclude. Deroga alla deroga: anche una proposta irrevocabile perde efficacia per morte o incapacità del proponente, quando la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale
sens