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MATRIMONIO CANONICO: CAUSE DI NULLITÀ

Spesso, in maniera del tutto errata, si parla di “annullamento di matrimonio”; tale affermazione è, però, sbagliata dal momento che la Chiesa non può annullare un matrimonio che si è costituito validamente. Inoltre, eventuali cause che hanno determinato la successiva rovina della vita matrimoniale non sono rilevanti al fine della dichiarazione di nullità. Piuttosto è più corretto parlare di “nullità di matrimonio”, dal momento che lo stesso viene dichiarato nullo sin dall’inizio a causa di vizi del consenso, o di cause ostative precedenti o contemporanee al momento del consenso.

Quindi, dalla premessa appena effettuata emerge come l’elemento essenziale e necessario per poter contrarre validamente il matrimonio sia il consenso. Pertanto il consenso, anche per la Chiesa, è l’atto essenziale che costituisce il matrimonio.

I motivi di nullità

Il matrimonio canonico è un Sacramento che ha, a tutti gli effetti, la forma di un contratto, in cui è essenziale il consenso delle parti; consenso che deve essere libero, consapevole, posto nella debita forma ed in assenza di impedimenti. Da qui nasce l'esigenza di individuare tutta una serie di motivi di nullità che possono essere: la presenza di un impedimento del matrimonio canonico, un vizio del consenso del matrimonio canonico.

Per quanto concerne gli impedimenti essi possono riguardare la capacità personale:

  • Età: l'età minima prevista per l'uomo è di 16 anni, 14 per la donna. La Conferenza episcopale italiana, affinché il matrimonio sia valido, richiede la maggiore età per entrambi;
  • Impotenza assoluta e perpetua, ossia l'incapacità di porre l'atto sessuale nel rapporto coniugale;
  • Vincolo matrimoniale ancora sussistente;
  • Ordine sacro o voto pubblico perpetuo di castità.
emesso in un istituto religioso; Disparità di culto, ossia la mancanza del battesimo di uno dei due contraenti. Possono esservi impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso: Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa; tale vincolo sarà valido solo dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio; Crimine: l'impedimento sorge come conseguenza dell'uccisione – a cui si è concorso materialmente o come mandante – del proprio o altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una persona determinata. Per quanto concerne i casi di nullità: Simulazione- Esclusione: si ha simulazione quando vi è difformità tra quanto manifestato esternamente e la volontà interna della persona che si accinge a contrarre le nozze. In tali casi, il contraente, che ha una

volontà interna che non aderisce all'unico modello ritenuto valido dalla Chiesa, simula il consenso, cioè pur affermando il proprio "SI" all'altare, di fatto non intende accettare il matrimonio così come voluto;

Simulazione Totale: Si parla di simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità, svuotandolo di ogni contenuto. Quando invece il consenso, pur accettando il matrimonio nel suo complesso, esclude un elemento essenziale o una proprietà del matrimonio, si parla di simulazione parziale che comprende i vari capi di nullità sotto elencati.

Esclusione della prole: attiene alla volontà di non procreare figli nel corso del matrimonio in maniera assoluta e senza limiti di tempo;

Esclusione dell'unità - fedeltà: si verifica quando si esclude la fedeltà, cioè l'esclusività della donazione di sé stessi all'altro coniuge,

Riservandosi la possibilità di intrattenere relazioni sessuali con altre persone. Ci si sposa, quindi, volendo un matrimonio "aperto", non essendo rilevante la semplice propensione all'infedeltà.

Incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione: sono incapaci di contrarre matrimoni coloro che mancano di sufficiente uso di ragione. L'uso di ragione deve essere tale da poter comprendere la natura dell'atto matrimoniale che ci si accinge a contrarre. Vari sono i motivi che possono costituire causa di incapacità quali, ad esempio, l'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o farmaci; a ciò si devono aggiungere tutte quelle malattie psichiatriche o alterazioni mentali, quali schizofrenia, paranoia, psicosi, che rendono il soggetto non cosciente del proprio stato mentale ed incapace di autodeterminarsi liberamente in ordine alla scelta del matrimonio;

Incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio:

è causata non da vere e proprie malattie mentali, come nel caso di incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione, ma da gravi forme di nevrosi e psicopatie; inoltre anche da alcolismo e tossicodipendenza. In tutti detti casi il soggetto, pur rimanendo cosciente del proprio stato e consapevole dell'importanza dell'atto del matrimonio in generale, nel caso specifico del proprio matrimonio non è capace di valutare dal lato pratico gli effetti del matrimonio che si accinge a contrarre, sia in relazione a sé stesso che all'altro coniuge. Da ciò deriva incapacità di scegliere in maniera libera e consapevole il matrimonio con una determinata persona. La discrezione di giudizio è intesa come maturità psicologica adeguata all'atto del matrimonio concreto, che rende il soggetto capace di comprendere e valutare nel concreto i diritti e doveri matrimoniali che deve assumersi con le nozze. Incapacità di assumere ed

adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio: si verifica quando il soggetto, per cause di natura psichica, non è in grado di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio. Non bastano, per dichiarare la nullità del matrimonio, le semplici difficoltà insorte dopo le nozze alla conduzione del coniugio, ma necessitano gravi forme di anomalie che non permettono di stabilire quella particolare relazione interpersonale duale richiesta dalla vita coniugale.

Errore sull'identità della persona: l'errore determina una falsa conoscenza della realtà per cui il contraente si determina alla scelta del matrimonio nella convinzione di sposare una persona diversa da quella che invece sposa;

Dolo: il dolo è un inganno provocato per ottenere dall'altra parte il consenso al matrimonio. Detto inganno deve avere ad oggetto una qualità che per sua natura può perturbare gravemente la vita matrimoniale e viene posto in essere

Proprio per estorcere un consenso nuziale che altrimenti non sarebbe stato concesso.

Violenza o timore: il timore è la trepidazione dell'animo a causa di un pericolo immediato o futuro. In ipotesi di matrimonio contratto per violenza o grave timore incusso dall'esterno, per liberarsi del quale si accettano le nozze, si ha la nullità del matrimonio. In particolare, il timore deve essere grave, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo; deve provenire dall'esterno; può essere anche non intenzionale; non dà alcuna alternativa, costringendo la parte alle nozze quale unico mezzo per liberarsi dal timore di subire violenze fisiche o psicologiche. Può trattarsi anche di timore reverenziale nei rapporti tra figlio, genitore o tutore.

La dispensa da matrimonio rato ma non consumato: rilevanza nell'ordinamento italiano. La riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità del matrimonio.

canonico non contrasta con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, la Corte, nella medesima sentenza n.18 del 22 gennaio 1982, ribadiva l'obbligo del rispetto dei principi supremo dell'ordinamento costituzionale e sottometteva agli stessi principii anche i provvedimenti ecclesiastici amministrativi concessivi della dispensa dal matrimonio rato e non consumato. «La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, riservata dall'ordinamento canonico ai dicasteri ecclesiastici, non ha carattere giurisdizionale, né quanto al procedimento né quanto al provvedimento concessivo che lo conclude; essa viceversa costituisce un provvedimento amministrativo discrezionale, ancorché preceduto da una fase che assicura il contraddittorio tra le parti. Pertanto tale provvedimento amministrativo, che risolve un rapporto matrimoniale validamente instaurato e destinato, attraverso il

procedimento di esecutività disciplinato dalle norme concordatarie, ad acquistare efficacia anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio canonico regolarmente trascritto ed incidendo così sulla condizione giuridica dei coniugi, si configura come una inammissibile alternativa alla giurisdizione statuale.

La riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, benché disposta con norma concordataria fornita quindi di copertura costituzionale, non può sottrarsi alla verifica se nel suo ambito sia assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale cui deve essere riconosciuta dignità di supremo principio dell'ordinamento costituzionale. Ma detta tutela non può certo realizzarsi in un procedimento caratterizzato da discrezionalità amministrativa, nel quale non vengono garantiti alle parti né un giudice, né un processo. Nella pronuncia di incostituzionalità resta

Assorbital'ulteriore questione dei limiti posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato nello speciale procedimento per conferire esecutività agli effetti civili al provvedimento di dispensa".

8 I tria bona del matrimonio canonico

Il Can.1056 definisce le proprietà essenziali del matrimonio: "l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento", con la finalità delle procreazione ed educazione della prole. Sono, dunque, tre i bona matrimonii: 1) bonum fidei (la fedeltà monogamica); 2) bonum prolis (l'apertura alla procreazione); 3) bonum sacramenti (l'indissolubilità del vincolo). L'accettazione dei tria bona dev'essere contestuale al consenso alle nozze; questo è un atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave costrizione esterna, e non può essere affetto da.

impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica; conclusivamente, i contraenti, nel momento dello scambio del consenso, perché il vincolo nasca validamente, devono accettare l'unico modello di matrimonio-s

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A.A. 2023-2024
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Gallotti Claudio Fiorenzo.