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Principali differenze tra un Fondo Comune di Investimento e una S.I.C.A.V.

I fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (sgr) che uniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi. Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.

La stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav). Hanno quindi le stesse funzioni dei fondi comuni.

di investimento, con la differenza che in una S.I.C.A.V. l'investitore è socio della società di gestione, ed il fondo patrimoniale è il patrimonio stesso della società. Il candidato descriva sinteticamente quali sono le attività svolte da una Società di Investimento a Capitale Variabile (S.IC.A.V.) L'attività svolta da tali società coincide con quella dei fondi comuni di investimento aperti. Agli investitori sono offerte azioni della stessa società, perciò gli investitori diventano azionisti della Sicav e le somme versate entrano a far parte del patrimonio della società aumentandone il capitale sociale. La Sicav è una società a capitale variabile: è possibile l'ingresso e l'uscita dei soci senza che le corrispondenti variazioni del capitale.

La variabilità del capitale sociale comporta una modifica dell'atto costitutivo. La variabilità di tale capitale porta il capitale sociale a coincidere sempre con il patrimonio netto della società. Le azioni devono essere integralmente liberate al momento dell'emissione. Sono previste due categorie di azioni:

  1. nominative, che attribuiscono il voto in relazione alla quota di patrimonio corrispondente
  2. al portatore, che attribuiscono sempre e solo un solo voto per ogni socio.

Non è ammessa l'emissione di altre categorie di azioni. In nessun caso la S.I.C.A.V. può acquistare o detenere azioni proprie. È vietata l'emissione di obbligazioni.

Una SICAV può gestire direttamente il proprio patrimonio o delegarne la gestione ad una società di gestione del risparmio; può inoltre svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che venga garantito il corretto

Svolgimento dell'attività principale d'impresa. Lezione 55

Il candidato illustri sinteticamente le differenze tra le procedure esecutive individuali e le procedure concorsuali.

L'azione esecutiva individuale ha come scopo quello di attuare in concreto un diritto sostanziale già accertato nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente la propria obbligazione. Questa si distingue dalle procedure concorsuali poiché ha come scopo la soddisfazione dell'interesse di un singolo creditore e secondo le garanzie previste dall'ordinamento, secondo le modalità disposte dal giudice e sulla base del possesso di un titolo esecutivo, ed è esercitabile nei confronti di tutti quei soggetti che non sono assoggettabili alle norme in materia di fallimento.

Le procedure concorsuali sono gli strumenti attraverso i quali l'ordinamento detta le regole volte a gestire la situazione di crisi in cui versa un'impresa, quando questa non riesce

a procedura fallimentare, una persona deve soddisfare determinate condizioni soggettive. Queste condizioni includono: 1. Essere un imprenditore: Solo le persone che svolgono un'attività economica organizzata possono essere soggette a fallimento. Questo include sia le persone fisiche che le persone giuridiche. 2. Essere insolvente: Il debitore deve essere nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. L'insolvenza può essere dimostrata attraverso la mancata esecuzione di pagamenti o l'accumulo di debiti non pagati. 3. Essere in ritardo nei pagamenti: Il debitore deve essere in ritardo nel pagamento delle proprie obbligazioni per un periodo di tempo significativo. Questo periodo di tempo può variare a seconda delle leggi nazionali. 4. Essere in stato di dissesto: Il debitore deve essere in uno stato finanziario tale da non poter più gestire la propria attività in modo ordinato. Questo può includere la mancanza di liquidità, l'accumulo di debiti e la mancanza di prospettive di ripresa. È importante notare che queste condizioni possono variare leggermente da paese a paese, in base alle leggi nazionali che regolano la procedura fallimentare.fallimento è necessaria la sussistenza di due requisiti uno oggettivo e uno soggettivo. Per quanto riguarda i presupposti soggettivi del fallimento, essi indicano quali sono le figure che possono andare incontro a tale tipo di procedura. Sono soggetti a fallimento sia gli imprenditori che società commerciali, ma anche le aziende di logistica, di marketing e finanziarie (come le banche). Non sono, invece, soggetti a fallimento i liberi professionisti e le aziende no profit. Tra i presupposti soggettivi relativi alla dimensione dell'azienda, per non essere assoggettabili a fallimento, bisogna che l'impresa o la società abbia avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro o realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; e non.

abbia all'atto dell'istanza di fallimento un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Il non superamento di almeno uno di questi limiti deve essere provato dal fallito. Unicofattore che il creditore dovrà provare in sede di istanza fallimentare è che l'ammontare dei debiti dell'azienda superi i 30.000 euro; tale limite di procedibilità sarà accertabile d'ufficio dal giudice.

Lezione 57

Il candidato elenchi quali sono le cd "soglie dimensionali di fallibilità".

Tra i presupposti soggettivi relativi alla dimensione dell'azienda, Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, per non essere assoggettabili a fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori devono dimostrare il possesso congiunto di tre seguenti requisiti: aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di

durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro e realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; e non abbia all'atto dell'istanza di fallimento un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Il non superamento di almeno uno di questi limiti deve essere provato dal fallito. Al fine di sottrarsi alla dichiarazione di fallimento spetta all'imprenditore, in sede di istruttoria pre fallimentare (art.15, L.F.), l'onere di provare, in modo documentale, il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui sopra. Lezione 58 Il candidato illustri sinteticamente le nozioni di insolvenza e di crisi come presupposti oggettivi per l'apertura delle procedure concorsuali attualmente previste dall'ordinamento. L'art.5, comma 2 L.F. afferma che "Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, che dimostrino che"il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Quindi per accertare lo stato di insolvenza rilevano, tre fattori: a) La sua manifestazione, mediante elementi segnaletici che rendano percepibile la situazione ai terzi; b) La sussistenza di inadempimenti o di altri fatti esteriori; c) L'incapacità dell'imprenditore di soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare. Lo stato di crisi è un concetto più ampio, riferibile ad una situazione di incapacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni. Quindi lo stato di crisi potrebbe anche non essere ancora stato di insolvenza, consentendo quindi l'accesso a procedure diverse dal fallimento. In particolare, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può presentare una proposta di concordato preventivo oppure stipulare con i creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti. Nella nozione di stato di crisi sicomprendeanche lo stato di insolvenza (art. 160, ultimo comma). Il candidato definisca la nozione di stato di insolvenza di cui all'art. 5 della legge fallimentare, commentandone sinteticamente gli aspetti principalil'art.5, comma 2 L.F. afferma che "Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fattiesteriori, che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprieobbligazioni". Quindi per accertare lo stato di insolvenza rilevano, tre fattori a) La sua manifestazione,mediante elementi segnaletici che rendano percepibile la situazione ai terzi; b) La sussistenza diinadempimenti o di altri fatti esteriori; c) L'incapacità dell'imprenditore di soddisfare le proprie obbligazioniin modo regolare. I Giudici di legittimità hanno chiarito che l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria difallimento non indica un 'fatto' ma "uno stato, e cioè una

situazione dotata di un certo grado di stabilità”, intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto dellapossibilità di far fronte, con mezzi ‘normali’, ai propri debiti” Trattasi, in altri termini, di “situazione (inprognosi) irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delleobbligazioni assunte

Lezione 60

Il candidato illustri quali sono i criteri per individuare la giurisdizione e la competenza ai fini delladichiarazione di fallimento

Ai sensi dell’art. 9 l.fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta alTribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, cioè dove svolge effettivamente la suaattività direttiva ed amministrativa, che, fino a prova contraria, coincide con la sede legale. Tuttavia, talepresunzione non opera nel caso in cui la

La sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento; in tale ipotesi, infatti, trova applicazione il secondo comma del succitato articolo.

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A.A. 2023-2024
140 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bertacchini Elisabetta.