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POICHE’ considerati ugualmente soggetti dell'ordinamento sportivo.
- Gli atti di indagini compiuti dopo la scadenza: non possono essere riutilizzati.
- Gli atti posti in essere dalle Federazioni sportive possono considerarsi: sia di natura
privata sia di natura pubblica.
- Gli atti ufficiali di gara: sono contestabili soltanto per intrinseche
contraddizioni o manifesta irragionevolezza: essi fanno «piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare».
- Gli elementi che caratterizzano il Conflitto d'interessi sono: relazione di agenzia, intesa
come relazione tra principal ed agent, ovvero tra delegante e delegato; presenza di uno
specifico interesse del soggetto delegato (c.d. interesse secondario).
- Gli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico sportivo sono:
Plurisoggettività, normazione e organizzazione.
- Gli incarichi presso gli organi di giustizia sono: gratuiti.
- Gli interna corporis sono: Gli atti rilevanti solo per l'ordinamento sportivo.
- Gli obiettivi delineati nel 2009 dal Comitato Esecutivo UEFA per il raggiungimento del
fair play finanziario sono: 1) estinzione dei debiti pregressi maturati verso altre società,
dipendenti e/o autorità; 2) trasmissione della documentazione contenente
INFORMAZIONI finanziarie riguardanti il futuro della società; 3) imposizione
dell'equilibrio tra costi e ricavi.
- Gli organi di Giustizia operanti presso ogni Federazione sono inderogabilmente: iI
Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva d'appello,
da un lato, il Tribunale federale e la Corte federale di appello, dall'altro.
- Gli organi di Giustizia Sportiva: operano in ottemperanza ai principi di indipendenza,
terzietà e autonomia e debbono tenere conto nell'esericizio delle proprie funzioni dei
principi del giusto processo.
- Gli organi di Giustizia Sportiva: possono applicare l'istituto della continuazione nel
caso di realizzazione di più condotte tra quelle vietate da parte del medesimo soggetto.
- Gli organi di Giustizia Sportiva possono, fra l'altro: adottare il provvedimento della
punizione sportiva della perdita della gara.
- Gli organi di giustizia sportiva possono disporre in sede di indagine le intercettazioni
telefoniche: Mai.
- Gli Statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali: hanno natura
privatistica.
- Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali sono approvati: Dalla giunta nazionale
del Coni.
- Grava sugli organi di giustizia sportiva: l'obbligo di motivare adeguatamente le
decisioni e di pubblicare la stessa sul sito della Federazione di appartenenza. La
motivazione mira a garantire il controllo sull'iter logico seguito dal Giudicante, la
pubblicazione, invece, è prodromica alla eventuale impugnazione della decisione.
Hanno facoltà di proporre ricorso:
- le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata una decisione e la
Procura Generale dello Sport.
- I bilanci delle Federazioni Sportive nazionali sono sottoposti all'approvazione: della
Giunta Nazionale del CONI.
- I collaboratori delle società sportive: sono tenuti all'osservanza delle norme e degli
atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e proibità POICHE’ COMUNQUE
CONSIDERATI, a prescindere dal tesseramento, soggetti dell'ordinamento sportivo.
- I commi 5,6,7 e 8 dell'art. 10 CGS (ex art.17 CGS): non lasciano al giudice sportivo alcun
margine.
- I commi 5, 6, 7 e 8 dell art. 10 CGS (ex art. 17 CGS) disciplinano, tipizzandoli: i
casi di partecipazione irregolare alla gara che incidono sulla regolare svolgimento
della manifestazione sportiva.
- I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in
carica: quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte
- I contratti di incarico tra procuratore sportivo e assistito: necessitano dei requisiti
della forma scritta ad substantiam e della conformità al tipo negoziale.
- I dirigenti federali a loro volta possono essere distinti in dirigenti federali: centrali e
periferici.
- I diritti TV delle società calcistiche di serie A e B possono essere acquisiti da terzi nella
misura del: 60%.
- I giudici federali sono competenti a decidere: tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento
sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un
procedimento innanzi ai giudici sportivi
- I giudici sportivi: hanno piena discrezionalità nella valutazione della regolarità dello
svolgimento della gara, salvo il limite della c.d. insindacabilità tecnica.
- I giudici sportivi si articolano in: giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi
territoriali e Corte Sportiva d'Appello.
- I giudici sportivi sono competenti a decidere: tutte le questioni connesse allo
svolgimento della gara.
- I motivi di gravame: pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con
formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere esposti con specificità
sufficiente a consentire alla controparte ed allo stesso organo giudicante la possibilità
di identificare con chiarezza la res iudicanda.
- I presupposti per la concessione di misure cautelari da parte degli arbitri sono:
fumus boni iuris e periculum in mora.
- I procuratori nazionali sono in totale: 11.
- I provvedimenti di grazia, amnistia e indulto non sono applicabili nei confronti delle
sanzioni comminate per: violazione delle norme sportive antidoping.
- I punti più rilevanti della legge n. 280 del 2003 sono: il riconoscimento dell'ordinamento
sportivo come un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale che fa capo al
Comitato Olimpico Internazionale e il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento
sportivo rispetto a quello statale.
- I provvedimenti cautelari divengono inefficaci: dopo sessanta giorni dalla loro
pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non
superiore a sessanta giorni.
- I quattro tipi di procedimenti previsti dal sistema di Giustizia sportiva sono:
procedimento tecnico, procedimento disciplinare, procedimento economico e
procedimento amministrativo.
- I rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale sono disciplinati: dall'art.3 comma 1,
d.l.n220 del 2003, in combinato disposto con l'art.2 del medesimo decreto.
- I regolamenti del CONI: hanno natura pubblicistica.
- I Regolamenti della FIGC stabiliscono il requisito della durata del contratto tra
procuratore sportivo e assistito: a tempo determinato con termine finale non
superiore a due anni.
- I Requisiti d'accesso all'Alta Corte sono: l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi
previsti dal sistema di giustizia interno alle Federazioni di appartenenza e il
riconoscimento della notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo
nazionale in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame.
- I soggetti destinatari delle norme e degli atti federali sono: inviduabili ai sensi dei
commi I e II dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva (le società, i dirigenti, gli atleti, i
tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere
agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento
federale, nonché I SOCI E NON SOCI cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il
controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o
nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale).
- I soggetti interessati possono far pervenire memorie e documenti ai giudici sportivi
entro: entro 2 giorni prima di quello fissato per la scadenza.
- I Tabulati telefonici: possono fornire indizi della responsabilità del soggetto deferito ed
in quanto tali non possono costituire da soli fonte diretta di prova.
- Il 3 comma dell'art. 11 CGS, oggi comma 4 dell'art. 28 CGS, introduce un'ipotesi
di responsabilità: oggettiva
- Il bene giuridico tutelato dalla legge è costituito da: il leale e corretto svolgimento
delle competizioni sportive.
- Il CGS, all'articolo 4, comma 2, prevede che: le società rispondono
oggettivamente, a fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all art. 1 bis, comma 5.
- Il CIO è un'istituzione sportiva che: ha natura giuridica privatistica.
- Il codice di COMPORTAMENTO SPORTIVO del Coni: è una fonte di natura regolamentare.
- Il codice di Giustizia Sportiva del Coni è stato approvato: Nel 2015.
- Il codice di Giustizia del Coni stabilisce che per tutto quanto non espressamente
disciplinato in relazione ai procedimenti sportivi si applicano: I principi e le norme
generali del processo civile.
- Il Codice Mondiale Antidoping è stato: Ratificato dal CIO.
- Il collegio dei Revisori Dei Conti è nominato con: Decreto dell'autorità vigilante.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre membri.
- Il collegio di Garanzia: è istituito in seno al CONI.
- Il Collegio di Garanzia: può essere adito per violazione di norme di diritto, ovvero per
omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che
abbia formato oggetto di disputa tra le parti, NONCHE' avverso tutte le decisioni non
altrimenti impugnabili nell ambito dell ordinamento federale ed emesse dai relativi
organi di giustizia.
- Il collegio di garanzia dello Sport: può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle
sue valutazioni violato una norma ovvero abbia motivato la propria decisione in modo
lacunoso o illogico o contraddittorio.
- Il Collegio di Garanzia dello Sport costituisce l'organo di ultimo grado della giustizia
sportiva al quale è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva
in ambito federale, ad esclusione di: quelle in materia di DOPING e di quelle che hanno
comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o
pecuniarie fino a 10.000 .
- Il Collegio di Garanzia Dello Sport si articola in: 4 sezioni giudicanti, 1 consultiva.
- Il Collegio di Garanzia dello Sport, qualora dovesse constatare una incertezza o
carenza nella motivazione della decisione a supporto della sanzione: dovrà annullare la
decisione impugnata e rimettere al Giudice Federale il compito di una più logica e
coerente valutazione della sanzione correlata ai fatti accreditati.
- Il compito della Procura generale dello Sport è: coordinare e vigilare le attività
inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali, allo scopo di tutelare la legalità
e l'armonia del sistema sportivo.
- Il comportamento discriminatorio è attualmen