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Lezione 030
1. Come si determina l'indennità di mancato preavviso?
è determinata dai contratti collettivi e varia in base all'anzianità del lavoratore e alla sua qualifica
è determinata dal giudice
è determinata di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore
è determinata dal codice civile [ai sensi dell'art. 2121, 1° comma, c.c., l'indennità si calcola
computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni
altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese]
2. Il licenziamento del dirigente:
è disciplinato dalle disposizioni generali dell'art. 2118 c.c.
può avvenire per motivi discriminatori
può essere irrogato in forma orale
è disciplinato interamente dalla legge n. 604/1966
3. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto:
nei casi di infortunio e/o malattia consente all'imprenditore di recedere dal contratto di lavoro
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decorso un periodo di tempo stabilito, generalmente, dai contratti collettivi
può essere irrogato in forma orale
può essere intimato senza il preavviso
non è soggetto alle regole dettate dall'art. 2110 c.c.
4. L'indennità sostitutiva del preavviso:
spetta qualora la parte che riceve il recesso rinunci al preavviso
non spetta nel caso di dimissioni per giusta causa
è determinata dal codice civile
consente alla parte che recede dal rapporto di lavoro a sostituire il periodo di preavviso con la
relativa indennità
5. Le norme sui licenziamenti individuali:
non si applicano agli impiegati
si applicano per i lavoratori assunti in prova dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva
non si applicano ai lavoratori assunti in prova [anche questa risposta è corretta, in quanto vige la
libera recedibilità in caso di lavoratori in prova]
non si applicano agli operai
6. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta:
al datore di lavoro
al lavoratore
a entrambi
la giusta causa non deve essere allegata né provata
7. Il licenziamento disciplinare:
non necessita di preavviso
consiste in un inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali
consiste in una causa che non consenta la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di
lavoro
consiste in un notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali [il licenziamento è
l'extrema ratio, essendo la più pesante tra le sanzioni; l'inadempimento può essere tanto grave da
costituire giusta causa, oppure comunque notevole e da costituire giustificato motivo soggettivo.
Non basta un qualsiasi inadempimento per consentire il licenziamento disciplinare]
8. Il periodo di preavviso nel licenziamento:
deve essere rispettato in ogni caso di licenziamento
deve essere rispettato soltanto nel licenziamento disciplinare
non è previsto in caso di licenziamento per giusta causa
deve essere rispettato soltanto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
9. Quale legge disciplina i licenziamenti individuali?
legge n. 92/2012
legge n. 223/1991
legge n. 604/1966
legge n. 300/1970 [lo Statuto dei Lavoratori disciplina la reintegrazione sul posto di lavoro e il
risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo]
10. In che cosa si sostanzia l'obbligo di repéchàge?
è l'obbligo del datore di lavoro di agire secondo buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori
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da licenziare
è l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare, in caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, l'impossibilità di adibire il lavoratore in altri posti di lavoro e in altre mansioni
è l'obbligo del datore di corrispondere il TFR in caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo
è l'obbligo del datore di lavoro di richiamare il lavoratore licenziato per giustificato motivo
oggettivo, in caso di nuove assunzioni
11. L'inidoneità fisica o psichica sopravvenuta del lavoratore può causare:
il licenziamento per giustificato motivo soggettivo
il licenziamento per giusta causa
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
non può essere motivo di licenziamento dello stesso
12. Come può essere definito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
il recesso determinato da un notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali
[licenziamento per giustificato motivo soggettivo]
il recesso del lavoratore determinato da ragioni economiche
il recesso del datore determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare svolgimento di essa
il recesso riconducibile a una causa che non consenta la prosecuzione, neanche in via provvisoria,
del rapporto di lavoro [licenziamento per giusta causa]
13. Nel D. Lgs. 4.3.2015 n. 23, la tutela reintegratoria:
si applica soltanto nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, con espressa esclusione di ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento
non si applica mai
si applica a tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare
si applica soltanto nelle ipotesi in cui il fatto poteva essere punito con sanzione conservativa in base
alle previsione del contratto collettivo
14. Nel sistema della legge Fornero, la tutela avverso il licenziamento disciplinare ingiustificato ai sensi
dell'art. 18, comma 4 si applica:
nei soli casi previsti dai contratti collettivi anche aziendali
in ogni caso di licenziamento disciplinare
nelle "altre" ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo
in caso venga accertata l'insussistenza del fatto contestato ovvero la riconducibilità del fatto
contestato fra le condotte punibili con sanzione conservativa in base delle previsioni del contratto
collettivo
15. Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché
intimato in forma orale, qual è la tutela applicabile?
tutela indennitaria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità
non assoggettata a contribuzione di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio
tutela indennitaria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità
non assoggettata a contribuzione di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio
tutela reintegratoria e risarcitoria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento
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di un'indennità non assoggettata a contribuzione commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto [indennità non inferiore a 5 mensilità]
nessuna delle precedenti tre
16. Nelle ipotesi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo, il
lavoratore che sia stato licenziato può ottenere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Statuto Lavoratori:
la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore al risarcimento del danno commisurato
alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, per un importo non superiore a dodici
mensilità
il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un mimino di dodici e un massimo di
24 mensilità [a seguito del Decreto Dignità del 2018, la forbice va da un minimo di 6 ad un massimo
di 36 mensilità]
il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità
la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore al risarcimento del danno commisurato
alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, dalla data di illegittima estromissione fino alla
effettiva reintegra
Lezione 031
1. Il licenziamento per essere valido quale forma deve rivestire?
può essere intimato anche in forma orale
forma scritta [può essere intimato oralmente ai lavoratori in prova, ai lavoratori domestici e ai
lavoratori ultrasessantenni coi requisiti pensionistici e che abbiano optato per la prosecuzione del
rapporto]
non necessita di alcuna forma, l'importante che sia resa nota la volontà del datore di recedere dal
contratto
deve essere intimato attraverso una particolare procedura introdotta dalla legge Fornero
2. In che cosa si sostanzia la procedura conciliativa introdotta dalla legge n.92/2012 in caso di
licenziamento per g.m.o.?
in una comunicazione preventiva al licenziamento per g.m.o. effettuata dal datore di lavoro e inviata
al lavoratore e alla DTL competente per territorio, con cui si apre un procedimento volto a esperire
un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro
in una comunicazione successiva al licenziamento, con una proposta transattiva volta alla riduzione
del contenzioso tra datore e lavoratore
in una comunicazione contestuale al licenziamento per g.m.o. effettuata dal datore di lavoro e
inviata al lavoratore e alla DTL competente per territorio, con cui si apre un procedimento volto a
esperire un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro
nell'intervento delle organizzazioni sindacali con l'intento precipuo di evitare il licenziamento del
lavoratore
Lezione 032
1. Quando il licenziamento può essere dichiarato nullo?
in caso di licenziamento disciplinare adottato senza le prescritte formalità stabilite dall'art. 7 St. Lav.
in caso di licenziamento non giustificato da motivo oggettivo
in caso di licenziamento discriminatorio, adottato in concomitanza di matrimonio, legato alla
genitorialità, per motivo illecito determinante e per cause espressamente previste dalla legge
in caso di licenziamento senza giusta causa 23
2. Le nuove disposizioni del D. Lgs. n. 23/2015 concernenti il regime di tutela in caso di licenziamento
illegittimo si applicano:
soltanto agli operai e impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal
7 marzo 2015
agli operai, impiegati, quadri e dirigenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015
agli operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
decorrere dal 7 m