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03. sono organi sociali tipici del sistema tradizionale
l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale
l’amministratore unico e il collegio sindacale
l’assemblea, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza
l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo sulla gestione
04. in caso di società unipersonale, al momento della sottoscrizione il capitale sociale deve essere versato
al 75%
al 25%
interamente
al 50%
05. la società in nome collettivo è
una società di persone
una società di capitali
una società cooperativa
una società consortile
06. nella società in accomandita semplice i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali
solo se previsto nell'atto costitutivo
solo per la quota di capitale conferita
illimitatamente
solidalmente
07. l'art. 2188 disciplina
la morte del socio di società semplice
le azioni sociali
il registro delle imprese
le obbligazioni sociali
08. quale articolo determina il contenuto dell'atto costitutivo di una S.p.A.?
2238
2329
2328
2338
09. le società di persone.
Vanno ricomprese nelle società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. È bene cominciare
col sottolineare che, tradizionalmente, le società di persone sono organizzate in funzione dell'uomo-socio, il quale viene preso in considerazione per
le sue qualità personali e/o professionali - si pensi al socio che conferisce la propria opera - e/o per la sua situazione patrimoniale - si tenga conto del
regime di responsabilità per le obbligazioni sociali -; mentre le società di capitali sono organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio, nel
senso che in esse il socio non viene in considerazione solo in quanto persona, ma anche in ragione della quota di capitale sottoscritta. Sulla base di
questa differenza, possono indicarsi nei seguenti i principali caratteri distintivi:
1) il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, nel senso che nelle società di persone il socio rischia, di norma, nell'impresa
sociale l'intero suo patrimonio con vincolo di solidarietà nei confronti degli altri soci; mentre nelle società di capitali il socio rischia solo la quota
conferita, essendo il suo patrimonio insensibile alle vicende che colpiscono il patrimonio sociale;
2) immediata conseguenza della regola esposta al punto precedente è la diversa misura del potere del socio di incidere con la propria opera sulla
gestione della società, nel senso che mentre nelle società di persone il socio è il naturale amministratore della società (artt. 2257 e 2258 c.c.), posto
che egli rischia nell'impresa anche il suo patrimonio personale, nelle società di capitali, atteso il regime di responsabilità limitata, il potere di
amministrazione è svincolato dalla qualità di socio ed è esercitabile dal socio solo indirettamente, nel senso che egli potrà solo contribuire, attraverso
l'esercizio del diritto di voto, alla scelta degli amministratori;
3) la conseguenza di quanto si è esposto al punto precedente è che mentre nelle società di capitali esiste un'organizzazione interna, ricalcante quella di
tipo corporativo, fondata sulla divisione di competenza fra (tradizionalmente) l'assemblea dei soci, gli amministratori e il collegio sindacale, nelle
società di persone non esiste una vera e propria organizzazione interna, ché i poteri di gestione e di deliberazione risiedono entrambi nei soci
amministratori;
4) ulteriore momento distintivo, indubbiamente collegato alla diversa tipologia organizzativa delle due categorie di società, è costituito dal diverso
principio che presiede al funzionamento dell'ente: nelle società di capitali il contratto di società, una volta che l'ente sia nato, functus est munere suo
(“il suo compito è esaurito”), nel senso che funzionamento e funzionalità dell'impresa sociale richiedono una deroga alla regola generale di
immodificabilità del contratto stesso senza il consenso di tutti i contraenti (vale a dire di tutti i soci) e tale deroga si concreta nell'adozione del
principio di maggioranza per tutte le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo; mentre nelle società di persone una norma espressa
(l’art. 2252 c.c.), pur facendo salva diversa pattuizione, prescrive che le modificazioni del contratto sociale possono avvenire solo con il consenso di
tutti i soci;
5) quinto momento distintivo è il diverso regime di circolazione delle partecipazioni sociali. Orbene, mentre nelle società di capitali le regole che
presiedono sia alla circolazione inter vivos dei beni sia al trasferimento mortis causa non subiscono deroga alcuna, nel senso che i titoli documentanti
la partecipazione sono, di norma, liberamente trasferibili e si trasmettono agli eredi secondo le regole del diritto successorio, nelle società di persone,
costituendo il trasferimento della quota una modificazione dell'atto costitutivo, la regola generale dei contratti riprende vigore e viene addirittura
inserita una deroga al diritto successorio: ed infatti, il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi può avvenire solo con il consenso di tutti i
soci (art. 2252 c.c.), mentre per il trasferimento a causa di morte, la regola è che, salvo patto contrario, la partecipazione non si trasmette agli eredi,
che hanno solo diritto alla liquidazione della quota (art. 2284 c.c.). A questi cinque caratteri distintivi, non può non aggiungersi il richiamo al diverso
regime del fondo sociale, che nelle società di capitali non solo assume la denominazione tecnica di capitale sociale, ma riceve altresì un'articolata
disciplina che ne esalta la funzione di prima e principale garanzia dei terzi creditori e contraenti.
10. l'autonomia patrimoniale.
Dal complesso della disciplina positiva, ed in particolare dalle norme regolanti l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese dei vari tipi di
società, emerge una distinzione di grande importanza tra società aventi personalità giuridica e società senza personalità giuridica. Per la verità, dalle
norme sembra emergere con evidenza solo un dato: e cioè che le società di capitali e le società cooperative sono dotate di personalità giuridica (artt.
2331, comma 1° e 2523, comma 2° c.c.); quella che le società di persone non abbiano personalità giuridica è, peraltro, tesi condivisa dalla quasi
unanime dottrina e da tutta la giurisprudenza. Il discorso sul diverso grado di soggettività è strettamente legato a quello sul diverso grado di
autonomia patrimoniale della società: essa (autonomia patrimoniale) è piena e perfetta nelle società dotate di personalità giuridica, mentre è
imperfetta, anche se assume una diversa graduazione a seconda dei tipi, nelle società non dotate di personalità giuridica. L'autonomia patrimoniale
perfetta si ha, di regola, solo nelle persone giuridiche e, con riferimento alle società, solo nelle società per azioni, nelle società a responsabilità
limitata e nelle società cooperative. Nelle società di persone, invece, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta: si passa, in tal senso, da una forma
embrionale di autonomia patrimoniale nella società semplice, dove i creditori particolari dei soci possono addirittura chiedere la liquidazione della
quota sociale di pertinenza del socio debitore (art. 2270 c.c.), ad una forma più accentuata della società in nome collettivo, dove ciò - tranne che nel
–
caso della proroga tacita del termine di durata della società non può avvenire (artt. 2305 e 2307 c.c.) e dove i creditori sociali non possono aggredire
il patrimonio dei singoli soci se non dopo avere infruttuosamente esperito le azioni giudiziarie contro il patrimonio della società (art. 2304 c.c.).
Niente di tutto questo può, quindi, avvenire nelle società di capitali, tranne che, ove ricorrano particolari condizioni, nell'ipotesi dell'unico azionista
(art. 2325 comma 2 e 2362 c.c.) o dell'unico quotista (2462 comma 2 c.c.).
Lezione 038
01. Il capitale sociale e il patrimonio sociale
non coincidono mai
Coincidono solo nei casi espressamente previsti dalla legge
coincidono certamente al momento della costituzione della società
sono sempre coincidenti
02. La s.p.a. può emettere obbligazioni
nella misura della metà del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
oltre il limite del capitale sociale versato ed esistente, ma in presenza di particolari condizioni
non oltre la misura del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
in misura non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
03. Le azioni di una s.p.a rappresentano
una quota di patrimonio sociale
una quota di capitale sociale
solo diritti degli azionisti verso la società
Nessuna delle precedenti risposte
04. Il capitale di una s.p.a. è costituito
da prestazioni personali
da conferimenti in natura e denaro
Da conferimenti in natura e denaro e prestazioni personali
solo da conferimenti in natura
05. Nella s.p.a il comitato esecutivo può esercitare
Nessuna delle precedenti risposte
parte delle funzioni del consiglio di amministrazione
nessuna delle funzioni del consiglio di amministrazione
tutte le funzioni del consiglio di amministrazione
L’amministratore
06. non socio di una s.p.a.
Non ha alcun potere e alcuna responsabilità
pari all’amministratore socio
ha poteri e responsabilità
ha solo responsabilità civile dall’amministratore
ha poteri e responsabilità diversi socio
07. In quale dei seguenti tipi di società, salvo diversa disposizione dei patti sociali, l'amministrazione spetta a tutti i soci?
Società in accomandita per azioni
Società in accomandita semplice
Società di persone alla quale partecipi una o più società di capitali
Società in nome collettivo
08. A norma di quanto dispone l'art. 2365 del cod. civ., l'assemblea straordinaria di una società per azioni, fra l'altro
Delibera sulle modificazioni dello statuto
Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
Approva il bilancio se lo statuto prevede un termine superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
Nomina il presidente del collegio sindacale
09. le azioni e i relativi diritti.
Le