SI PARLI DI NIETZSCHE (1844-1900)
Nietzsche esalta come virtù tutto ciò che è affermazione dell’uomo nella sua terrena vitalità, la forza, la gioia, la volontà e la potenza.
Nell’opera Genealogia della Morale egli critica la morale degli schiavi o del risentimento. I valori cristiani, in particolare, si
fondano sulla debolezza dell’uomo, quindi la morale del risentimento è basata sulla rinuncia e non sull’affermazione di sé. In
Nietzsche la morale del superuomo si contrappone a quella della morale comune e va al di là del bene e del male. Anche
quest’ultimo aspetto si riconduce ad un esaltante di Uomo infinito ed assoluto. La società non può comprendere il superuomo e
naturalmente lo contrasta e ne contrasta le vittorie. Nel pensiero di Nietzsche il fulcro è: i deboli cercano di tenere avvinti i più
forti con le istituzioni giuridiche che sono gli espedienti di cui essi si servono a tale scopo. E’ evidente che negherà il diritto come
strumento della razionalizzazione della vita sociale.
SI PARLI DI TOLSTOJ
Egli aspirava ad una società fondata esclusivamente sull’amore, che fosse fuori da ogni vincolo imposto d’autorità e fatto rispettare
con la forza o con la sanzione. Egli rifiutava il carattere coattivo del diritto. Tolstoj è fermamente convinto del fatto che la società
cristiana originaria fosse alla base della sua teoria religioso-sentimentale e quindi motiva la necessità di una società retta
dall’amore. Citando Pascal, Tolstoj dice che: <<…le persone che sono prossime al raggiungimento del proprio bene capisce che esso
non può consistere in cose che alcuni possono possedere ed altri no…>>.
Il Formalismo Giuridico Positivista (o positivismo
giuridico formalistico)
Il positivismo giuridico formalistico spesso in contrasto con la concezione positivistica della giurisprudenza. Positum significa: posto,
posito (dall’essere umano). A tal proposito è utile ricordare che per Cacciari: <<…il diritto è posto dall’essere umano e con esso
nasce e muore…>>. Il diritto è formalizzato in modo astratto nel positivismo formalistico. E’ importante ricordare che il diritto
positivo può essere anche sostituito. Alla sua origine vi era stata l’aspirazione a fare della conoscenza del diritto un sistema
ponendo in connessione logica e rigorosa gli elementi di esso. I padri della teoria generale del diritto furno Nettelbladt e Putter che
sostennero per primi la necessità di premettere allo studio del diritto positivo una parte generale; essi elaborarono i concetti di:
soggetto di diritto, diritto soggettivo, atto giuridico etc. Il loro lavoro venne proseguito da
Feuerbach e da Thibaut nello sforzo di creare una costruzione logica del diritto positivo; infine, ad essi seguirono i pandettisti Savigny
e Puchta. Intanto, ad una teoria formale del diritto si poteva giungere per la via empiristica dell’astrazione effettuato comparando
dati affini. Questo atteggiamento venne ritenuto di tipo positivistico. Esso non era di tipo formalistico ed era differente nella
sostanza da quello di Nettelbladt, dei kantiani e dei pandettisti.
IL PENSIERO DI JHERING
Egli è ritenuto il padre della giurisprudenza degli interessi. Sosteneva che la scienza del diritto deve ricorrere
agli interessi (scopi) che costituiscono i principi fondatori del diritto. Si oppose allo storicismo di Savigny
affermando che il diritto non è frutto di una formazione incosciente ed irriflesso dello spirito popolare bensì
mezzo tecnico attraverso l’umana cooperazione mira ai suoi scopi di avanzamento e li realizza. Jhering vive
nel positivismo e supera il formalismo in una visione del diritto che rivela quanto il positivismo possa essere
vicino allo storicismo. Egli è considerato il mediatore tra il diritto romano ed il diritto moderno, in lui si
ritrovano 3 figure: 1- il teorico del diritto; 2- lo storico del diritto e 3- il giurista professionista. Nei suoi
primi scritti egli evidenziava come la costruzione giuridica della giurisprudenza fosse simile ad una sintesi
chimica mediante la quale si doveva agire sulla materia facendola evaporare in concetti al fine di conferire
un corpo giuridico. Dal 1865 Jhering inizia ad abbandonare la fiducia nella validità del metodo logico-
sistematico. Nel particolare, egli deplorava il culto del logico che si dedica ad elevare la giurisprudenza ad
una dimensione matematica del diritto: errore che si fonda sul fraintendimento dell’essenza del diritto.
IL PENSIERO DI ERLICH (eugenio)
Nacque nel 1862 in una cittadina che, all’epoca era austrica, ma che in realtà divenne Ucraina, morì a Vienna nel 1922 e fu noto
esponente dell’antiformalismo giuridico. Fu il primo esponente del diritto libero; affermava il valore di una libera ricerca del diritto
diversamente rispetto al principio dell’applicazione meccanica del comando del legislatore ai fatti concreti. Erlich dichiarava vano il
tentativo di escludere la personalità del giudice nelle decisioni giuridiziarie e cercava di rinvenire al di fuori della legge criteri
oggeṄvi ai quali poter vincolare l’aṄvità del giudice. Egli fu anche il primo a scrivere di sociologia giuridica. Nel suo libro:
Fondazione della sociologia del diritto, dichiara che il centro di gravità dello sviluppo del diritto deve essere rinvenuto non tanto
nella scienza giuridica o nella scienza dei tribunali bensì nella società stessa. La dottrina scientifica del diritto è la sociologia di
esso e non deve preoccuparsi solo delle leggi e delle sentenze ma anche degli ordinamenti sociali che precedono quelli giuridici.
Egli stava fondando quella che sarà la concezione del diritto vivente. Il diritto nasce nell’ambito sociale, ad esempio la famiglia e
nella società, questo, poi, viene disciplinato dalla norma e dal diritto. Egli è il primo istituzionalizzatore della sociologia del
diritto, il diritto non si giustifica al proprio interno bensì nella società: è qui che nasce e successivamente viene posto e
sistematizzato. Nella sua visione la
società precondiziona le norme giuridiche. La norma giuridica non può sorgere se già nella società non
siano sorti gli istituti ai quali essa si riconneGe.
IL PENSIERO DI GIERKE
Gierke si trova in antitesi al formalismo giuridico ed in parziale comunione alle critiche di Erlich. Fu assertore del valore del diritto
germanico nei riguardi del diritto romano. Mise in luce la struttura corporativa del diritto germanico. In una sua opera Gierke
elaborò la dottrina del diritto sociale in senso organicistico fondata sulla concezione dello Stato come organismo che considera il
diritto come norma e limite del suo potere sovrano. Il diritto è per Gierke “una manifestazione della vita comune degli uomini”,
un prodotto della comunità la quale ha una propria vita ed una coscienza giuridica insita. Da ciò deriva che la forza interiore del
diriGo supera quella esteriore dello Stato in quanto il diriGo è l’espressione delle convinzioni della comunità (GESSELSCHAFT). Eì
evidente come si opponga al pensiero per cui la norma giuridica derivi dallo stato. Il diritto naturale precede il diritto positivo come
forza vivente immanente alla società. Tuttavia le norme devono essere successivamente convalidate dallo Stato. Lui ha una visione
storicistica del diritto (inhalten). Lo Stato valida solo la forza esteriore del diritto. La forza dello Stato deve essere al servizio del
diritto mai viceversa.
IL PENSIERO DI STAMMLER (1856-1938)
Caratterizzato da un propotente orientamento neokantiano la sua si presenta come teoria della scienza giuridica. Per Stammler il
diritto è una sovrastruttura dell’economia. E’ il diritto a condizionare e determinare il proprio contenuto economico perché esso è
la condizione a priori che rende possibile l’esperienza sociale ed il rapporto tra economia e diritto si assimila a quello tra materia e
forma. Nel concetto di società si distringuono due elementi: il vincolo come tale, la vita comune ed il seocndo elemento che è
l’attività concorde degli individui vincolati tra loro nella società. Il primo principio è la condizione logica del seondo: la società è
pensabile in quanto vi è anteriormente ad essa la sua regola esterna (il diritto ne è la forma mentre l’attività sociale ne
rappresenta la materia). Lo Stammler perviene alla conclusione che il concetto del diritto è quello del dovere vincolante
autonomo ed inviolabile. Da qui deduce le categorie fondamentali che mettono ordine logico ai fenomeni giuridici che si
presentano. Le categorie sono 8 e queste vengono definite “semplici”. Combinando tra loro le 8 categorie egli ricava i concetti
giuridici “derivati”. Questo determina una struttura formale, nel senso che il carattere formale dei concetti giuridici fondamentali
dello Stammler è definito: “puro” cioè risulta da deduzioni a priori.
IL PENSIERO DI DEL VECCHIO (giorgio)
Giorgio del Vecchio determinò la crisi definitiva della filosofia positivistica in Italia. Egli interroga la filosofia del diritto circa la
possibilità di determinazione del concetto di diritto. Per il Del Vecchio la concezione universale del diritto è anteriore
logicamente ai fenomeni empirici; secondo la terminologia Kantiana è: trascendentale. Valgono le obiezioni che abbiamo visto
essere state mosse all’analoga teoria dello Stammler, essa fa valere contro l’oggetivismo ingenuo dei positivisti il concetto per cui
qualsiasi indagine intorno ai fenomeni giuridici presuppone la nozione della giuridicità di essi. Egli pone il prblema dell’attività
ordinatrice del soggetto cosicchè senza la forma che gli dà l’essere, il diritto non sarebbe diritto; questa forma gli viene concessa
dal pensiero. Il diritto è l’aṄvità gia in re del pensiero creatore dell’essere umano. Il diritto dipende dall’essere umano: siamo noi
che lo creiamo. L’universale è la condizione di conoscibilità del particolare; attenzione: non è la condizione di possibilità del
particolare. Se sostenessimo il contratio faremmo metafisica !. Non si può conoscer eil diritto particolare se non vi è quello
universale.
IL PENSIERO DI GENTILE (giovanni 1875-1944)
Veniva chiamato: il filosofo del fascismo. Egli si ricollega molto ad Hegel. La sua opera più nota è: la
Riforma della dialettica hegeliana del 1913 tramite la quale egli costruisce la sua filosofia costituita da un
soggettivismo assoluto o AGualistico. Attualismo è la keyword per comprendere tutta la filosofia giuridica
di Gentile. L’atto è ciò che è in atto. Ciò che esiste esiste nella sua Attualità. Gentile, al pari di