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DIRITTI SOCIALI DELLE PERSONE FRAGILI

Perché la fragilità è un tema di politica ed economia? Tutela del soggetto

Il mondo italiano sta invecchiando in maniera spaventosa a causa di poche nascite ed aspettative di vita più lunghe.

Questo invecchiamento drammatico della popolazione comporta il problema delle pensioni e dell’assistenza

sanitaria agli anziani (i costi di assistenza saliranno sempre di più). C’è una necessità politica ed economica di

trovare le risorse per tutelare la fragilità che cresce costantemente (corretta allocazione delle risorse, che sono

limitate e vanno ben distribuite).

Servizio sanitario nazionale: la più grande voce di spesa del bilancio dello stato (110 miliardi di euro costituiti da

soldi dello stato finanziati dalle nostre tasse che servono per un sistema sanitario universale dove tutti possono

avere accesso alle cure pubbliche). Le cure possono essere di doppia natura : cure in ospedale degli eventi acuti (

breve degenza) e cure per chi va accompagnato in un percorso di assistenza anche da anziano che non ha quindi

possibilità di recupero (lungo degenza).

Le tasse che pagano il servizio sanitario nazionale sono → L’iva postula molte attività: una città di giovani produce

molta iva, al contrario una città di vecchi.

E’ possibile trovare una definizione normativa?

La fragilità ha varie sfaccettature. La Costituzione italiana parla di una prima forma di fragilità e povertà riferendosi

al lato economico e tutela : gli indigenti, quelli privi di mezzi necessari per vivere, i non abbienti

soggetti fragili sul piano fisico e psichico che la Costituzione tutela: gli inabili al lavoro e i minorati.

IL CODICE CIVILE: INTERDIZIONE

Per tutelare gli interdetti il codice civile del 42 introduce il concetto di interdizione e la figura del tutore.

Art 414 cc: venivano tutelati in passato (durante il fascismo) solo i figli dei ricchi (es disabile ricco) (quindi tutto si

basava sul patrimonio), oggi invece viene tutelato anche chi non ha le risorse economiche.

Il codice civile del 42 prevede anche una figura più leggera degli incapaci: INABILITAZIONE

art 415 c.c → Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo

all'interdizione [414], può essere inabilitato [166, 193, 429; 40; 712 c.p.c.](1).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità [776] o per abuso abituale di bevande alcooliche o di

stupefacenti(2), espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo(3) e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto

un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di

provvedere ai propri interessi.

Curatela → Nel linguaggio giuridico: particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti

che non hanno la piena capacità (per es., c. dell'emancipato) o a tutela di speciali interessi.

Il curatore → Persona nominata dal giudice affinché assista un soggetto parzialmente incapace di agire,

integrandone la volontà con il proprio assenso in occasione del compimento degli atti di maggiore importanza (atti

patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione).

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:

Art 404 c.c → La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella

impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un

amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Tale articolo parla di una fragilità anche temporanea, che non era prevista nella vecchia normativa sull’interdizione.

La fragilità non è solo quella del disabile o dell’anziano che invecchia, ma è anche del giovane che soffre di

alcolismo o ubriaco che non riesce a badare a se stesso.

Se c'è una condizione di fragilità tra le persone lo stato deve intervenire garantendo cura, ma non basta, servono

anche le ‘azioni positive’..

Sentenza corte costituzionale n.109/1993: «Le "azioni positive" [...] sono il più potente strumento a disposizione

del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di

partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai

divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni

politiche, condizioni personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari

opportunità di inserimento sociale, economico e politico»

Le azioni positive, deroga alla parità di trattamento dei cittadini?

Nella sentenza 109/1993 la Corte afferma che, essendo finalizzate all'attuazione del principio di eguaglianza

sostanziale, le azioni positive «comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie

sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3,

comma 1, Cost.».

Ipotesi di caso di fragilità da discutere: depressione o donne soggette a violenza

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Vediamo ora come si muovono gli attori pubblici : il case study della Lombardia

UNITÀ DI OFFERTA PER ANZIANI

L’anziano che invecchia viene accolto in delle unità d’offerta sociosanitarie ovvero nelle RSA (residenza sanitaria

assistenziale, cioè un’unità d’offerta, un servizio): strutture integrate, dove ad una prestazione sanitaria è

accompagnata una prestazione di tipo esistenziale - alberghiero. Le attività sanitarie rivolte ad un anziano in RSA

sono fisioterapia, catetere, assistenza per controlli medici periodici. GLi RSA nascono per gli over 65 non

autosufficienti (oggi in media l'età d'ingresso è dopo gli 80 anni) Nell’ambito degli anziani non autosufficienti

abbiamo i centri diurno integrato (CDI) che non hanno la notte a differenza degli RSA.

Chi paga? D.P.C.M 29.11.2011: con questo il presidente del consiglio definisce i livelli essenziali di assistenza.

Questo fondo lo stato interviene per il 50% al ricovero dell’anziano, e l’altra metà la paga l’utente stesso. Es nella

provincia di Milano si paga intorno all’80 - 90 euro al giorno. La quota che paga la regione di conseguenza in teoria

dovrebbe essere uguale, ma in media è sui 50 euro al giorno. Il 50% che dovrebbe fornire lo stato quindi in realtà

non è rispettato. Questo avviene perché queste tariffe 50 e 50 non possono essere applicate caso per caso, ogni

struttura è diversa e ha i suoi costi. Ci sarebbe solo un modo per rispettare sempre il 50: si stabilisce per legge un

tetto o una misura standard di quota a carico della famiglia, quindi una rata fissa stabilita per legge dalla stessa

regione. Sul piano dell'equità potrebbe essere la cosa più equa → l’effetto negativo però è che le prestazioni

sarebbero più scarse e scadenti.

Il 50% a carico dello stato coprirà le prestazioni sanitarie.

UNITÀ DI OFFERTA PER DISABILI

- residenze sanitarie per disabili (RSD)

- centri diurni per disabili (CDD)

Sono diverse dalle RSA perché non solo anziani. Sempre più spesso, le famiglie necessitano di assistenza

qualificata per adulti con disabilità. L’obiettivo delle RSD è, infatti, quello di dare a chi ha abilità differenti la

possibilità di costruire un progetto di vita basato sulla cura del sé e sull’autonomia, aiutando a combattere quei

disagi e tutti i disturbi legati alla disabilità.

Chi paga?

per i disabili gravi: 70% stato e 30% utente

per disabili privi di sostegno famigliare : 40 % stato e 60% utente

ALTRI SOGGETTI FRAGILI

- affetti da malattie psichiatriche

- tossicodipendenti

Queste categorie mirano a una guarigione e ad una riabilitazione, quindi parliamo di prestazioni riabilitative da uno

stato di fragilità e una guarigione personale e fisica. Queste vengono pagate interamente dal sistema sanitario

nazionale poichè sono prestazioni tendenzialmente abbastanza corte e a termine. Mentre per gli anziani e i disabili

abbiamo detto che non è così: essendo prestazioni lunghe c’è bisogno del contributo dell’utente. Anche l’ambito

psichiatrico è totalmente a carico dello stato.

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LA TUTELA LEGALE DEI SOGGETTI FRAGILI

Il principio al quale sembra essersi ispirato il nostro legislatore è quello secondo il quale per proteggere una

persona in difficoltà non le si deve necessariamente togliere la capacità di agire, ma – là dove possibile – le si deve

dare invece una misura di tutela, e cioè il sostegno di un amministratore.

TUTELA LEGALE → sostituzione di un persona da parte di un’ altra. il codice civile assegnava storicamente

questo ruolo a un tutore, collegato all’interdizione (un procedimento giudiziario a tutti gli effetti).

Affinché un soggetto fragile maggiorenne venga posto sotto la tutela di un tutore c'è bisogno che il tribunale di

composizione collegiale pronunci la sua interdizione. E’ un processo a tutti gli effetti richiesto dai famigliari o dal

pubblico ministero, o da soggetti privati o pubblici che si occupano della persona.

Quali sono gli effetti dell’interdizione e della successiva nomina del tutore?

- In positivo, l’effetto è quello della sostituzione dei compiti;

- in negativo (non perché sia sfavorevole) la persona perde la capacità d’agire legalmente.

Poi c’è anche l’inabilitazione: Curatela → Nel linguaggio giuridico: particolare forma di assistenza prescritta

dalla legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità (per es., c. dell'emancipato) o a tutela di

speciali interessi.

Il curatore → Persona nominata dal giudice affinché assista un soggetto parzialmente incapace di agire,

integrandone la volontà con il proprio assenso in occasione del compimento degli atti di maggiore importanza (atti

patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione).

PRIMA: 90% interdizioni e 10% inabilitazioni

Oggi in tutela abbiamo molti più casi rispetto al passato; è aumentato il carico del numero dei soggetti tutelati. (per

esempio se prima

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Publisher
A.A. 2022-2023
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviacolli03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Codini Ennio.