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ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA
ENTRO 120 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA
ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA
03. IL RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO VA NOTIFICATO:
ALL'ENTE DELLA RISCOSSIONE
ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HA EMESSO L'ATTO
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
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Lezione 031
01. IL CANDIDATO ILLUSTRI IN CHE CONSISTE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’accertamento con adesione si inserisce tra gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario. Esso consiste in
un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di
accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui
circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
all’iniziativa di ufficio: L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare
Quanto
una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso
L’invito a comparire
di accertamento. ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi
d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai
fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a
questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.
Quanto alla richiesta del contribuente: Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una
in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale
domanda in carta libera
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
definizione.
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al
momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche
– prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla
telefonico, deve essere presentata – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto
Commissione tributaria provinciale
mediante consegna diretta o a mezzo posta.
Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di
spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal
ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.
Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi,
sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che
ispezioni e verifiche,
si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo
ritiene opportuno.
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per
la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va
sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme
risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.
un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto
Se non si raggiunge
già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni
amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il
perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle
sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.
02. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
L’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale sono alcuni degli strumenti deflattivi del contenzioso
tributario, tuttavia tra i 2 intercorre una sostanziale differenza. Infatti, a differenza dell' accordo conciliativo
l'accertamento per adesione presuppone che il giudizio non sia stato attivato ed infatti a tal fine prevista la
sospensione per 90 giorni dei termini per l'impugnativa di cui all'articolo 21 del codice del processo tributario.
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Lezione 033
01. L'ABUSO DI DIRITTO SI CARATTERIZZA PER I SEGUENTI ELEMENTI:
ASSENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE, AGGIRAMENTO DI OBBLIGHI E DIVIETI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO, CONSEGUIMENTO DI UN
RISPARMIO FISCALE ALTRIMENTI INDEBITO
VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TUIR
CONSEGUIMENTO DI UN RISPARMIO FISCALE DERIVANTE DAL MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI REGOLARMENTE DICHIARATI ALL'ERARIO
VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA ESPORTAZIONI DI CAPITALE ALL'ESTERO
02. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA EVASIONE ED ELUSIONE/ABUSO DI DIRITTO
Entrambe rappresentano dei comportamenti sanzionabili ma mentre l’evasione mira ad occultare e a
contrastare il prelievo fiscale violando la legge, l’elusione è abuso del diritto, cioè comportamenti
posti in essere per raggirare la legge per un proprio vantaggio fiscale.
La disciplina elusiva, prima prevista dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973, è stata modificata dal
Statuto dei diritti del contribuente l’art.10 bis
Decreto Legislativo n. 128/ 2015, che ha inserito nello
ed ha accorpato la nozione di elusione a quella di abuso del diritto.
In base alla definizione dell’art. 10 bis, i presupposti per la sussistenza dell’abuso sono l’assenza di
sostanza economica delle operazioni poste in essere e la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale
che è anche l’effetto principale dell’operazione. Infatti, i vantaggi fiscali indebiti rappresentano quei
benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell’ordinamento tributario.
Il contribuente, per sapere se l’operazione che intende realizzare o che ha già realizzato rappresenta
un’istanza
una operazione elusiva, o meglio, un caso di abuso di diritto, ha la possibilità di presentare
all’Agenzia delle Entrate. Tale istanza deve essere presentata prima della
di interpello preventivo
scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi
tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce.
L’abuso del diritto viene accertato dall’Amministrazione Finanziaria attraverso una apposita
procedura che garantisce il diritto alla difesa del contribuente. Tale procedura richiede che l’abuso sia
accertato con un atto in cui sono indicati specificatamente i motivi per i quali si ritiene configurabile
una fattispecie di abuso. L’atto per essere valido, però, deve essere preceduto dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni.
L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva mentre il
contribuente ha l’onere di provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alla base delle operazioni
da lui effettuate. le condotte abusive sono penalmente irrilevanti e possono essere sanzionate solo
attraverso sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative non implicano la restrizione della
libertà ma sono collegate ad una misura di tipo economico, quindi sono sanzioni pecuniarie.
L'ammontare della sanzione, in caso di elusione, dipende proprio dall'obbligo fiscale "eluso".
L’evasione fiscale, mentre, racchiude tutti i comportamenti e le azioni volte ad ottenere la riduzione o
l’eliminazione del prelievo fiscale sul contribuente da parte dello Stato, attraverso la violazione delle
norme fiscali. L'evasione, invece, comporta o la semplice sanzione amministrativa (ammenda) o
quella penale (multa e/o detenzione). L’applicazione dell’una o dell’altra è determinata in base
all’importo dei tributi dovuti e non Quindi, l’evasione,
versati, cioè dall'ammontare della cifra evasa.
comporta la commissione di un reato solo quando c’è il superamento di determinate soglie. Inoltre,
non può essere individuata in un'unica condotta ma essa si divide in una pluralità di illeciti. Per tale
motivo, la normativa di riferimento è data dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 che riporta i reati
tributari e le rispettive sanzioni.
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03. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA NORMATIVA ANTIELUSIVA
Il D.lgs. n. 128/2015 reca la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale
di divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i
tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La
disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Stat