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ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA

ENTRO 120 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA

ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA

03. IL RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO VA NOTIFICATO:

ALL'ENTE DELLA RISCOSSIONE

ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HA EMESSO L'ATTO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

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Lezione 031

01. IL CANDIDATO ILLUSTRI IN CHE CONSISTE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L’accertamento con adesione si inserisce tra gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario. Esso consiste in

un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di

accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui

circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

all’iniziativa di ufficio: L’ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare

Quanto

una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso

L’invito a comparire

di accertamento. ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi

d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai

fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a

questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d’imposta indicati nell’invito.

Quanto alla richiesta del contribuente: Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una

in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale

domanda in carta libera

La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

definizione.

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;

- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al

momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche

– prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla

telefonico, deve essere presentata – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto

Commissione tributaria provinciale

mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data di

spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal

ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi,

sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che

ispezioni e verifiche,

si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo inviterà, però, solo se lo

ritiene opportuno.

Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per

la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va

sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme

risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto

Se non si raggiunge

già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni

amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il

perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado. L’effetto “premiale” si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle

sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

02. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

L’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale sono alcuni degli strumenti deflattivi del contenzioso

tributario, tuttavia tra i 2 intercorre una sostanziale differenza. Infatti, a differenza dell' accordo conciliativo

l'accertamento per adesione presuppone che il giudizio non sia stato attivato ed infatti a tal fine prevista la

sospensione per 90 giorni dei termini per l'impugnativa di cui all'articolo 21 del codice del processo tributario.

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Lezione 033

01. L'ABUSO DI DIRITTO SI CARATTERIZZA PER I SEGUENTI ELEMENTI:

ASSENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE, AGGIRAMENTO DI OBBLIGHI E DIVIETI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO, CONSEGUIMENTO DI UN

RISPARMIO FISCALE ALTRIMENTI INDEBITO

VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TUIR

CONSEGUIMENTO DI UN RISPARMIO FISCALE DERIVANTE DAL MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI REGOLARMENTE DICHIARATI ALL'ERARIO

VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA ESPORTAZIONI DI CAPITALE ALL'ESTERO

02. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DIFFERENZA TRA EVASIONE ED ELUSIONE/ABUSO DI DIRITTO

Entrambe rappresentano dei comportamenti sanzionabili ma mentre l’evasione mira ad occultare e a

contrastare il prelievo fiscale violando la legge, l’elusione è abuso del diritto, cioè comportamenti

posti in essere per raggirare la legge per un proprio vantaggio fiscale.

La disciplina elusiva, prima prevista dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973, è stata modificata dal

Statuto dei diritti del contribuente l’art.10 bis

Decreto Legislativo n. 128/ 2015, che ha inserito nello

ed ha accorpato la nozione di elusione a quella di abuso del diritto.

In base alla definizione dell’art. 10 bis, i presupposti per la sussistenza dell’abuso sono l’assenza di

sostanza economica delle operazioni poste in essere e la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale

che è anche l’effetto principale dell’operazione. Infatti, i vantaggi fiscali indebiti rappresentano quei

benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi

dell’ordinamento tributario.

Il contribuente, per sapere se l’operazione che intende realizzare o che ha già realizzato rappresenta

un’istanza

una operazione elusiva, o meglio, un caso di abuso di diritto, ha la possibilità di presentare

all’Agenzia delle Entrate. Tale istanza deve essere presentata prima della

di interpello preventivo

scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi

tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce.

L’abuso del diritto viene accertato dall’Amministrazione Finanziaria attraverso una apposita

procedura che garantisce il diritto alla difesa del contribuente. Tale procedura richiede che l’abuso sia

accertato con un atto in cui sono indicati specificatamente i motivi per i quali si ritiene configurabile

una fattispecie di abuso. L’atto per essere valido, però, deve essere preceduto dalla notifica al

contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni.

L’amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva mentre il

contribuente ha l’onere di provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alla base delle operazioni

da lui effettuate. le condotte abusive sono penalmente irrilevanti e possono essere sanzionate solo

attraverso sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative non implicano la restrizione della

libertà ma sono collegate ad una misura di tipo economico, quindi sono sanzioni pecuniarie.

L'ammontare della sanzione, in caso di elusione, dipende proprio dall'obbligo fiscale "eluso".

L’evasione fiscale, mentre, racchiude tutti i comportamenti e le azioni volte ad ottenere la riduzione o

l’eliminazione del prelievo fiscale sul contribuente da parte dello Stato, attraverso la violazione delle

norme fiscali. L'evasione, invece, comporta o la semplice sanzione amministrativa (ammenda) o

quella penale (multa e/o detenzione). L’applicazione dell’una o dell’altra è determinata in base

all’importo dei tributi dovuti e non Quindi, l’evasione,

versati, cioè dall'ammontare della cifra evasa.

comporta la commissione di un reato solo quando c’è il superamento di determinate soglie. Inoltre,

non può essere individuata in un'unica condotta ma essa si divide in una pluralità di illeciti. Per tale

motivo, la normativa di riferimento è data dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 che riporta i reati

tributari e le rispettive sanzioni.

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03. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA NORMATIVA ANTIELUSIVA

Il D.lgs. n. 128/2015 reca la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale

di divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i

tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La

disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Stat

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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Top_Panieri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Margherita Marco.