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DALLE PERSONE GIURIDICHE TITOLARI DI PARTITA IVA E DALLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

02. NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA

CHI EFEFTTUA SOLO ACQUISTI INTRACOMUNITARI

CHI EFEFTTUA SOLO OPERAZIONI NON IMPONIBILI O ESCLUSE

CHI EFFETTUA SOLO OPERAZIONI ESENTI

CHI EFEFTTUA SOLO OPERAZIONI NON IMPONIBILI

03. LA DICHIARAZIONE IVA RIEPILOGA:

LE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI

SOLO LE OPERAZIONI IMPONIBILI E NON IMPONIBILI

LE OPERAZIONI IMPONIBILI, ESENTI E NON SOGGETTE AD IVA

SOLO LE OPERAZIONI IMPONIBILI

04. NELLA DICHIARAZIONE IVA VENGONO RIEPILOGATE:

LE OPERAZIONI ATTIVE, LE OPERAZIONI PASSIVE MA NON LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

SOLO LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE ANNUALI

LE OPERAZIONI ATTIVE, LE OPERAZIONI PASSIVE E LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

LE OPERAZIONI ATTIVE E LE OPERAZIONI PASSIVE

05. LA DICHIARAZIONE IVA E':

LA COMUNICAZIONE INVIATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI TITOLARI DI PARTITA IVA

IL CONTEGGIO MENSILE O TRIMESTRALE DELL'IVA A DEBITO O A CREDITO

LA DICHIARAZIONE ANNUALE RIEPILOGATIVA DELL'IVA SU ACQUISTI, VENDITE, LIQUIDAZIONI PERIODICHE E RELATIVI VERSAMENTI

06. COSA E' LA DICHIARAZIONE IVA

LA DICHIARAZIONE PER RICHIEDERE L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA

IL MODULO ATTRAVERSO IL QUALE SI VERSA L'IVA

LA DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA ANNUALE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

LA DICHIARAZIONE REDATTA MENSILMENTE FINALIZZATA ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI IVA

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Lezione 022

01. A PROPOSITO DEL CONTROLLO FORMALE, SI PUO' AFFERMARE CHE:

LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI SONO SOTTOPOSTE AD UN PRIMO CONTROLLO FORMALE DISCIPLINATO DALL'ART. 36-BIS DPR 600/73

IL CONTROLLO FORMALE AVVIENE SOLO PER LE DICHIARAZIONI PROVENIENTI DAI RESIDENTI ALL'ESTERO

IL CONTOLLO FORMALE E' EFFETTUATO PREVIA NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

IL CONTROLLO FORMALE E' LA DIRETTA CONSEGUENZA DI UN ACCESSO PRESSO IL CONTRIBUENTE

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Lezione 023

01. IL CANDIDATO SPIEGHI COSA SI INTENDE PER CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE DICHIARAZIONI

Oltre al controllo formale, l’Amministrazione Finanziaria può procedere a un controllo di carattere sostanziale

che consistono in accertamenti sulla posizione fiscale del contribuente finalizzati a verificare la correttezza degli

adempimenti realizzati dai contribuenti. Esso è disciplinato dagli artt. 32 e ss D.P.R. 600/1973 ai fini delle

nonché dall’art. 12

imposte sui redditi e dagli articoli 51 e 52 D.P.R. 633/72 in materia di IVA, dello Statuto del

contribuente che sancisce la tutela del contribuente sottoposto a tali verifiche. Tale controllo è affidato agli uffici

dell’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza.

Il controllo sostanziale si realizza principalmente attraverso accessi, ispezioni e verifiche, al termine dei quali i

funzionari dell’Amministrazione Finanziaria procedono alla redazione di un verbale c.d. processo verbale di

l’accesso consiste nell’ingresso coattivo e nella

constatazione, redatto secondo specifiche procedure. Dunque, L’ispezione,

permanenza nel domicilio o nei locali in cui è esercitata una data attività. invece, è una ricerca dei

documenti quali libri contabili, registri ecc. La verifica, infine, è la forma principale di controllo dei contribuenti

e consiste in un riscontro della gestione contabile ispezionata.

02. COSA SONO ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE?

L’accesso è il potere attribuito all’amministrazione finanziaria di ingresso e permanenza in un luogo, anche

senza o contro il consenso del contribuente, al fine di eseguire le operazioni autorizzate dalle esigenze ispettive.

è

L’accesso consentito sia nei locali destinati allo svolgimento di attività commerciali o agricole sia in quelli

destinati all’esercizio di un’arte o di una professione; in quest’ultimo caso è richiesta la presenza del titolare

dello studio o di persona da lui delegata, a tutela del segreto professionale.

rilasciata dal capo dell’ufficio dell’Agenzia o

L’autorizzazione viene dal Comandante di zona della Guardia di

finanza e deve contenere:

- il nominativo dei funzionari incaricati;

l’oggetto

- lo scopo e della visita;

- i locali nei quali dovrà essere svolta.

A tutela del diritto all’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost., qualora l’accesso debba essere effettuato presso

l’abitazione privata o presso locali adibiti sia all'esercizio dell'attività sia ad abitazione (c.d. uso promiscuo) è

oltre all’autorizzazione

necessaria, anzidetta, anche quella del Procuratore della Repubblica; la quale può essere

rilasciata solo in presenza di:

- gravi indizi di violazioni di norme tributarie; l’accesso siano rinvenibili prove di violazioni.

- elementi che inducano a ritenere che nei luoghi ove si richiede

L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è anche necessaria nel caso in cui si debba procedere a

perquisizioni personali, all’apertura di plichi, di casseforti, ecc.

Infine detto provvedimento di accesso potrà essere sindacato dal Giudice tributario con riguardo alla

motivazione e con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di violazione delle norme fiscali.

L’ispezione è il potere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria di esaminare tutta la documentazione

contabile ed extracontabile reperita nei luoghi presso i quali è stato operato l'accesso o è in corso la verifica.

L'attività ispettiva si estende, infatti, a libri, registri e documenti per i quali non v'è obbligo di conservazione.

Le ispezioni eseguite vanno illustrate in apposito processo verbale: la documentazione esaminata deve essere

evidenziata nel verbale ovvero va riprodotta ed allegata ad esso.

In alcune ipotesi tassativamente fissate dal legislatore è previsto il sequestro di documenti e scritture (es.: nel

caso della mancata sottoscrizione del verbale da parte del contribuente).

Con l'emanazione dello Statuto del contribuente è stato fissato il principio per cui ogni attività di verifica va

effettuata in base alle effettive esigenze di indagine in modo da non recare danno o turbativa all'attività del

contribuente sottoposto a verifica.

Il potere di verifica è certamente il più invasivo tra i poteri istruttori attribuiti all'amministrazione finanziaria.

Essa consiste in un'attività ispettiva finalizzata al controllo degli adempimento degli obblighi tributari. La verifica si

svolge mediante accesso presso i locali del contribuente ed attiene la complessiva posizione fiscale del contribuente

sottoposto a verifica.

Si differenzia dall’ispezione documentale perché è un’attività di più ampia portata in quanto attiene al controllo della

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completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie, dei libri sociali e della documentazione, non solo fiscale,

relativa all’attività del contribuente.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, le verifiche non può superare i 30 giorni lavorativi; tuttavia

è possibile una proroga di ulteriori 30 giorni per i casi di motivata complessità dell'indagine .

l’articolo in esame dispone che esse debbano

Quanto alle modalità di svolgimento delle verifiche, avvenire durante

l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa nello svolgimento delle

stesse e nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

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Lezione 024

01. QUALI SOGGETTI SONO SOTTOPOSTI AD INDAGINE BANCARIA

I destinatari di tale attività accertativa sono, invece, sia i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

sia i soggetti titolari di altre categoria di reddito imponibile.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affermato che devono essere sottoposti ad indagine:

1) gli evasori totali;

2) coloro che non hanno istituito la contabilità o la stessa appaia chiaramente inattendibile;

3) coloro che effettuano operazioni di import-export;

4) coloro che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti;

5) coloro che hanno capacità contributiva in evidente contrasto con le dichiarazioni presentate.

02. COSA SONO LE INDAGINI BANCARIE IN AMBITO TRIBUTARIO

si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni,

Per indagine bancaria notizie e dati

relative ad un rapporto, continuativo o occasionale, intrattenuto dal soggetto verificato con una Banca, con Poste

Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.

I destinatari di tale attività accertativa sono, invece, sia i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sia

i soggetti titolari di altre categoria di reddito imponibile.

La finalità è quella di far emergere componenti reddituali imputabili al soggetto sottoposto a controllo e da

questo non dichiarate.

Attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, infatti, gli organi competenti possono procedere ad

individuare operazioni economiche occulte nonché quantificare l’eventuale maggior reddito imponibile in capo

al contribuente controllato.

il Legislatore ha provveduto a stabilire all’art. 35 del D.P.R. n. 600 del 1973, rubricato

La riforma Preti del 1971,

“Deroghe al segreto bancario”, chiare e tassative ipotesi di deroga proprio al

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A.A. 2023-2024
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Top_Panieri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Margherita Marco.