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PROCEDIMENTI DI SPOSTAMENTO,AUTOPROEZIONE GENERALIZZAZIONE
Per un corretto studio dell’esperienza giuridica romana, occorre tener sempre presente la ‘storicità’ di tale
esperienza, ma anche la ‘nostra’ storicità in modo da evitare che condizionamenti, dovuti al nostro Orestano
parla di procedimenti di ,,spostamento”, con riferimento al caso in cui nozioni sorte all’interno di un’esperienza
diversa dalla nostra vengano utilizzate, non come oggetto di studio, bensì per esprimere sia esperienze
anteriori che posteriori di un medesimo svolgimento (sotto forma di anticipazioni, posticipazioni, trasposizioni).
Si tratta di procedimenti di ‘generalizzazione’ quando una nozione sorta nell’ambito di una determinata
esperienza viene Impiegata come categoria ‘universale’, idonea ad essere utilizzata per qualsiasi realtà, tempo
e luogo. Si parla di procedimenti di “autoproiezione’ con riferimento a nozioni --create nel presente e per il
presente-- che finiscono per essere generalizzate ed utilizzate per esprimere esperienze del passato o del
presente, in ogni caso diverse da quella in cui si sono formate: ad esempio --come abbiamo ricordato parlando
delle origini di Roma-- non possiamo prendere la nostra categoria giuridica ‘consuetudine’ ed applicarla al
mondo romano per tradurre mores lO M oA R cP S D| 9679654
LEZ 3
MAGISTRATURE REPUBBLICANE
Le principali magistrature erano: la questura, l’edilità, il tribunato, la pretura, la censura, il consolato, la carica
più alta dello stato. Si dividevano in minori (quaestura, aedilitas, tribunatus) e maggiori (praetura, censura,
consulatus).
Alcuni magistrati (come consoli e pretori, e gli imperatori durante il principato) erano dotati di imperium, cioè il
potere supremo di decidere in pace e in guerra, di interpretare e applicare le leggi, di infliggere la pena di
morte. Anche la dittatura, una carica straordinaria, alla quale si ricorreva solo in casi di gravissimo pericolo per
lo stato e per un massimo di sei mesi, era una magistratura dotata di imperium. Caratteristiche principali di
tutte le magistrature romane repubblicane sono la temporaneità,la collegialità e la gratuità.
COMITIA CURIATA, CENTURIATA, TRIBUTA
COMITIA CURIATA Assemblee con competenze prevalentemente sacrali, come l’inauguratio (=inaugurazione)
del rex sacrorum e dei Flamini maggiori.
COMITIA CENTURIATA assemblee di origine militare. Erano convocati da un magistrato cum imperio.
Si trasformò in una assemblea politica di uomini in armi. Tra i suoi compiti principali l’adozione di leges de bello
indicendo (= deliberazioni in materia di dichiarazione di guerra), l’elezione dei magistrati maggiori, il iudicium
(= giudizio) nei processi che prevedevano la condanna alla pena capitale.
COMITIA TRIBUTA assemblea dell’intero popolo diviso in tribù, convocata e presieduta dai magistrati maggiori.
Tra i suoi compiti: la creatio (= nomina) dei magistrati minori e dei tribuni militum, la votazione delle leges
tributae, il iudicium (in caso di multe degli edili curuli e pontefice massimo) ed infine le attribuzioni in materia
di religione
SENATUSCONSULTA
Deliberazione senatoria su una questione esposta dai magistrati. Consoli e tribuni della plebe potevano
intervenire esercitando l’intercessio (l'opposizione ad una proposta portata al senato da un magistrato di rango
inferiore rispetto al proponente dell'intercessio). In tal caso, anziché ad un senatoconsulto, si perveniva ad una
senatus auctoritas. Ai senatoconsulti era riconosciuto valore normativo, ma secondo il Talamanca non
producevano ius civile.
SENATO
Istituzione antichissima, d’età monarchica, inizialmente composto da 100 uomini (successivamente portati a
300), esclusivamente patrizi, scelti dal rex con compiti e essenzialmente consultivi.Con l’avvento della
repubblica diviene un’assemblea politica cui successivamente potranno accedere anche i plebei, i cui
componenti erano scelti dai consoli, dai tribuni militum e poi dai censori. Il senato garantisce la continuità e la
stabilità dell’ordinamento, la politica estera, la leva militare, l’organizzazione delle province ed indirizza
l’attività dei magistrati e la volontà popolare. A garanzia della continuità dell’imperium è previsto
l’interregnum: alla morte dei consoli il potere di trarre gli auspici torna ai senatori (auspicia redeunt ad patres)
che lo esercitano, a turno, per 5 giorni, fino all’elezione dei nuovi magistrati, risolvendo così i problemi che
altrimenti sarebbero sorti per la vacanza della magistratura suprema.
QUAESTORES PARRICIDII E DUOVIRI PERDUELLIONIS
Quaestores parricidii e Duoviri perduellionis sono ausiliari che in epoca monarchica collaborano con il Rex
nell'esercizio di alcune funzioni giurisdizionali. In particolare i Quaestores parricidii sono competenti in materia
di omicidi,i Duoviri perduellionis sono competenti in materia di alto tradimento.
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MONARCHIA POTERE REGIO
Il periodo monarchico (753 – 509 a.C.) si caratterizza, sotto il profilo costituzionale, per una gestione
monocratica del potere regio. L’età monarchica suole distinguersi in due fasi: una prima latino-sabina e una
seconda etrusca.
A capo della comunità in epoca monarchica vi è il re (rex), che è comandante militare (dux), sacerdote (augur) e
giudice (iudex), funge da mediatore tra la comunità e gli dei, con il compito di garantire la ‘pace con gli dei’ (pax
deorum). Egli è la figura centrale dell’ordinamento arcaico, intorno alla quale ruota l’intero sistema. Il potere
regio era di tipo carismatico. Il Rex aveva il legem dicere, cioè il potere di “dire”, “pronunciare” le leggi ,da
intendere come potere di dare imperativi, vincolanti in quanto “parola pronunciata. E' coaudiuvato dal senato
e dagli ausiliari,i duoviri perduellionis (con competenza in materia di alto tradimento) e i quaestores parricidii
(competenti in materia di omicidi) e i collegi sacerdotali. Tito Livio riferisce che il re nominava il prefetto della
città (praefectus urbi) quando doveva allontanarsi per la guerra. Alla morte del re iniziava l'interregno,periodo
di 5 giorni in cui il potere era esercitato a turno dai senatori (auspicia redeunt ad patres) in attesa della nomina
del nuovo re. La Monarchia termina nel 509 a.C. Con la cacciata di Tarquinio il superbo.
PRIMORDIA CIVITATIS
Nell’epoca più antica, i primordia civitatis (= i primordi della città) sono caratterizzati dalla figura del rex (dux,
optimus augur e iudex = condottiero, ottimo augure e giudice) che s’impone sui consociati per il proprio potere
carismatico. Egli è mediatore tra la comunità romana e gli dei.
Secondo le concezioni più antiche si riteneva, infatti, che gli dei presiedessero ad ogni momento dell’esistenza
dell’uomo, dalla nascita alla morte. Di conseguenza era essenziale che la vita della comunità si svolgesse in
piena armonia con essi, cha la pax deorum (= pace con gli dei) non venisse in alcun modo incrinata. Le
conseguenze di un comportamento illecito, se di minore entità, potevano essere espiate con un’offerta, un
sacrificio. Nell’ipotesi, invece, che si trattasse di uno scelus inespiabile (= delitto non espiabile), la violazione
dello ius avrebbe impedito la protezione del territorio romano e dei suoi abitanti da parte degli dei e sarebbe
stato, pertanto, necessario liberare la comunità dalla presenza del colpevole del delitto.
REPUBBLICA
(dal 509 al 27 a.C.) La cacciata di Tarquinio il superbo segna un profondo mutamento a livello costituzionale. Il
potere centrale spetta al populus romanus (popolo romano),non più al rex che assume la funzione religiosa di
pontifex maximus. Si tratta di un potere democratico esercitato mediante le magistrature, il senato ed i comizi.
Caratteristiche importanti delle magistrature repubblicane sono la temporaneità,la collegialità e la gratuità. Chi
ricopre determinati incarichi esercita il potere in nome e per conto del popolo romano. Al vertice delle
magistrature romane vi erano i consoli,un elemento importante che aiuta a comprendere la centralità del
popolo rispetto alle istituzioni romane è l'intercessio,infatti un console poteva sfiduciare l'altro se avesse
ravvisato qualsiasi irregolarità nell'esercizio del potere. Anche il senato in epoca repubblicana assume un ruolo
ancora più preminente poiché la fonte principale di ius civile è la lex publica,detta anche lex rogata poiché
frutto di una deliberazione del senato su proposta dei magistrati. Un altro elemento fondamentale del
passaggio dalla monarchia alla repubblica riguarda l'interpretatio,si passa da un'interpretazione pontificale ad
opera dei collegi sacerdotali,ad una giurisprudenza laica.
DOMINATO
Il termine DOMINATO è stato coniato dagli studiosi moderni in base al titolo DOMINUS et DEUS ed indica
l’impero romano assoluto, da Diocleziano (284 – 305 d.C.) a Giustiniano 527–565 d.C.). Le vaste dimensioni
dell'impero portarono alla necessità sempre maggiore di risorse economiche per far fronte alle numerose
spese per gli stipendi, i donativi e la difesa dei confini,questo portò l'imperatore a ordinare confische e ad
aumentare sensibilmente la pressione tributaria.
Le confische poi colpirono soprattutto i grandi latifondisti, cioè l’aristocrazia senatoria e
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contribuirono ad acuire l'ostilità del senato verso gli imperatori del III secolo. Si trattò di una lotta, per lo più
sotterranea, che si concluse con la vittoria degli imperatori: i senatori furono gradualmente privati di gran
parte dei loro privilegi amministrativi. Così si finì per svalutare l'importanza del riconoscimento ufficiale
dell’imperatore da parte del senato, che costituiva ancora un elemento indispensabile per legalizzare il potere
imperiale. In seguito, dopo un periodo intermedio di “crisi”, in cui si succedettero rapidamente imperatori
eletti dall’esercito, per creare una nuova base di legittimità fu promosso lo sviluppo di una vera e propria
mistica dell'autorità imperiale e ne fu consacrato il carattere sovrumano: veniva così aperta la via all’avvento
della forma assolutistica del Dominato (284 – 565 d.C).La trasformazione avvenne con Diocleziano. Non più un
popolo dominatore, formato da civesi guidati dal princeps e dal senatus, ma un solo signore dominus et deus,
che reggeva tutte le genti dell'immenso impero, assoggettato unicamente al monarca. Diocleziano, grande
riformatore, individuò nella tetrarchia, sistema in cui ogni imperatore si sceglieva un collega, formalmente di
pari grado,