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RISPOSTE APERTE
2) L’azione di accertamento
L’azione di accertamento (detta anche di mero accertamento) ha come finalità quella di
rendere certa l’esistenza o il modo di essere di un diritto o di un rapporto giuridico
(azione di accertamento positivo) o, all’opposto, l’inesistenza di un diritto vantato da altri
che si afferma o non essere mai sorto oppure essersi estinto (accertamento negativo).
Oggetto di tutela con l’azione di mero accertamento sono diritti e rapporti giuridici, che
possono essere pregiudicati dall’incertezza circa la loro sussistenza o il loro modo di
essere, quali i diritti reali di godimento e i diritti assoluti e i rapporti giuridici complessi,
soprattutto se di durata. In relazione all’oggetto, l’azione di accertamento incontra due
limiti: 1. è dubbia la possibilità di ritenere ammissibili le azioni di mero accertamento per
i diritti relativi; 2. l’azione di accertamento deve vertere su di un diritto o su di uno
status, mentre non può mai riguardare l’esistenza o l’interpretazione di una norma
giuridica, né un mero fatto slegato dall’esistenza a monte di un rapporto giuridico. Un
altro limite è dato dalla sussistenza dell’interesse ad agire, che spetta, di regola, al
titolare del diritto e a chiunque vi abbia interesse nei soli casi espressamente previsti
dalla legge.
2) L’azione di condanna
Lo scopo di questa forma di tutela è quello di sanzionare la parte che non adempia
spontaneamente al proprio obbligo. In questi casi, si rende necessario l’intervento
dell’ordinamento giuridico, che si esplica attraverso l’attività del giudice. In altri termini,
nel momento in cui si verifica la violazione di un diritto sul piano sostanziale, il soggetto il
cui diritto è stato violato può non limitarsi a domandare l’accertamento del diritto
dedotto in giudizio, la cui esistenza in molti casi non viene neppure messa in discussione,
ma chiedere al giudice di verificare l’intervenuta lesione del proprio diritto a seguito
dell’inadempimento del titolare della corrispondente situazione giuridica passiva. Per
conseguenza, l’attore chiede al giudice di condannare quest’ultimo alla prestazione
necessaria al fine di realizzare il proprio diritto. Oggetto di tutela attraverso l’azione di
condanna possono essere soltanto i diritti soggettivi (ossia i diritti assoluti o i diritti di
credito).
2) L’azione costitutiva
L’azione costitutiva è quell’azione che può condurre alla nascita di un diritto o di uno
01. Il compromesso riguarda: controversie
status, oppure alla modificazione o all’estinzione di un diritto o di un rapporto giuridico
preesistente. L’azione costitutiva trae il suo fondamento dall’art. 2908 c.c., in base al
quale il giudice, nei casi previsti dalla legge, può costituire, modificare o estinguere
rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La caratteristica
principale di questo tipo di azione è la tipicità, nel senso che essa è consentita nei soli
casi espressamente previsti dalla legge. Le azioni costitutive si distinguono in:
le azioni costitutive necessarie attengono ai diritti indisponibili e sono volte a
- produrre una modificazione giuridica, la quale non è conseguibile in via di
autonomia privata
le azioni costitutive non necessarie concernono, invece, i diritti disponibili e
- sono quelle azioni volte al conseguimento di un effetto giuridico che le parti
del rapporto avrebbero potuto realizzare in via di autonomia privata
7) Gli elementi identificativi della domanda giudiziale
Gli elementi che concorrono ad identificare, sul piano soggettivo ed oggettivo , la domanda
giudiziale sono tre:
le personae: Per quel che concerne questo primo elemento di identificazione della
1.
domanda giudiziale, è abbastanza intuitivo che occorre innanzitutto stabilire quali siano
i soggetti del processo. Quindi, è necessario per l’inverarsi di questo elemento
soggettivo che sia identificata la parte che propone la domanda giudiziale (attore nei
processi che iniziano con citazione e ricorrente in quelli che iniziano con ricorso) e, per
contro, quale sia la parte nei cui confronti tale domanda viene proposta (convenuto nei
processi che iniziano con citazione e resistente in quelli che iniziano con ricorso). In tutti
i casi nei quali la legge consente di far valere diritti altrui in nome proprio o diritti altrui
in nome altrui si deve avere riguardo al soggetto che è l’effettivo titolare del diritto
sostanziale.
il petitum: Il petitum è l’oggetto della domanda giudiziale.
2. la causa petendi: La causa petendi rappresenta il titolo della domanda giudiziale, cioè
3.
le ragioni che sono poste a fondamento della domanda stessa e che la giustificano. In
altri termini, la causa petendi è il diritto o lo status in base al quale un soggetto
rivendica il bene giuridico di cui al petitum.
Le differenze tra petitum immediato e petitum immediato
7)
Il petitum è l’oggetto della domanda giudiziale. Questo elemento risulta dalla
combinazione di due diversi elementi, strettamente correlati tra loro:
il petitum immediato, che è il provvedimento che viene richiesto in via immediata al
-
giudice
il petitum mediato, che è il bene della vita concretamente richiesto dall’attore
-
attraverso la domanda giudiziale.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale
8)
La domanda giudiziale produce una serie di effetti giuridici, i quali possono essere
ricondotti a tre categorie:
effetti procedimentali: sono gli effetti che consentono di compiere l’atto
1)
01. Il compromesso riguarda: controversie
processuale che nella serie procedimentale segue all’atto introduttivo del giudizio.
effetti processuali: sono gli effetti ricollegati alla litispendenza intesa in senso
2)
ampio, cioè alla pendenza del giudizio e sono definiti “processuali” proprio perché
producono effetti nel processo, cioè sulle situazioni giuridiche processuali, ma non
anche sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo.
effetti sostanziali prodotti dalla domanda azionata: sono gli effetti che incidono sul
3)
diritto sostanziale oggetto del processo.
Le differenze tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato
9)
L’art. 112 c.p.c. prevede due tipologie di eccezioni di merito:
le eccezioni di merito in senso stretto: sono eccezioni che solo la parte può
- sollevare: ne consegue che il giudice può applicare l’effetto giuridico al fatto e
tenerne conto ai fini della decisione solo se la parte ha rilevato tale eccezione
le eccezioni di merito in senso lato: sono eccezioni che riguardano fatti ai quali
- anche il giudice, pure d’ufficio, può applicare l’effetto giuridico e tenerne conto
ai fini della decisione
9) Le eccezioni di merito
Attraverso le eccezioni di merito il convenuto solleva questioni che riguardano
l’inesistenza del diritto controverso e che hanno, perciò, lo scopo di condurre ad una
pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda proposta dall’attore. In altri
termini, le eccezioni di merito consistono nella allegazione – da parte del convenuto – di
fatti impeditivi, modificativi o estintivi (fatti i.m.e.) rispetto al diritto vantato dall’attore e
volti dunque al suo rigetto. Le eccezioni di merito sono costituite da fatti impeditivi,
modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali (al pari dei fatti costitutivi), in
quanto rilevano direttamente ai fini dell’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza
del diritto dedotto in giudizio e dunque sul merito della lite.
9) La differenza tra eccezioni di rito ed eccezioni di merito
Attraverso le eccezioni di merito il convenuto solleva questioni che riguardano
l’inesistenza del diritto controverso e che hanno, perciò, lo scopo di condurre ad una
pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda proposta dall’attore. In altri termini,
le eccezioni di merito consistono nella allegazione – da parte del convenuto – di fatti
impeditivi, modificativi o estintivi (fatti i.m.e.) rispetto al diritto vantato dall’attore e volti
dunque al suo rigetto. Le eccezioni di merito sono costituite da fatti impeditivi,
modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali (al pari dei fatti costitutivi), in
quanto rilevano direttamente ai fini dell’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza
del diritto dedotto in giudizio e dunque sul merito della lite. Attraverso le eccezioni di rito
il convenuto contesta la possibilità di decidere – rebus sic stantibus – la causa nel merito
(e quindi contesta la possibilità che il giudice giudichi attualmente sulla fondatezza o
sull’infondatezza della domanda proposta dall’attore). Ciò può avvenire perché il
convenuto contesta:
il difetto di un presupposto processuale (ad es., il convenuto rileva un difetto di
-
01. Il compromesso riguarda: controversie
giurisdizione del giudice adito dall’attore)
la mancanza di una delle condizioni dell’azione
- la nullità di un atto processuale.
-
In sintesi si tratta di eccezioni che riguardano il rito, ossia ragioni meramente processuali,
che, laddove fondate, impediscono al processo di sfociare in una decisione di merito.
9) Le eccezioni di rito
Attraverso le eccezioni di rito il convenuto contesta la possibilità di decidere – rebus sic
stantibus – la causa nel merito (e quindi contesta la possibilità che il giudice giudichi
attualmente sulla fondatezza o sull’infondatezza della domanda proposta dall’attore). Ciò
può avvenire perché il convenuto contesta:
il difetto di un presupposto processuale
- la mancanza di una delle condizioni dell’azione
- la nullità di un atto processuale.
-
In sintesi si tratta di eccezioni che riguardano il rito, ossia ragioni meramente processuali,
che, laddove fondate, impediscono al processo di sfociare in una decisione di merito.
9) Le mere difese
Le mere difese costituiscono l’attività difensiva in un certo qual modo più semplice che la
parte convenuta può esercitare, al fine di vedere respinta la domanda proposta nei suoi
confronti. A loro volta, le mere difese si distinguono in:
mere difese in diritto
- mere difese in fatto
-
Il rilievo delle mere difese rispetto ai poteri del giudice ed al contenuto della decisione è
diverso. Infatti:
le mere difese in diritto assumono rilevanza puramente retorica, al fine di
- persuadere il giudice della correttezza della propria soluzione rispetto alla
quaestio iuris, ma il giudice pu&ogra