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I
Il concorso necessario nel reato
Si parla di concorso di persone nel reato allorquando quest’ultimo possa essere commesso da una pluralità
di soggetti. Il concorso di persone può essere necessario allorché si realizzi per quei reati che, per loro natura,
non possono che essere commessi se non da due o più persone (per esempio nell’ipotesi di delitto ex art.
416 c.p. in materia di associazione per delinquere o 588 c.p. nell’ipotesi di rissa) ovvero i c.d. reati
plurisoggettivi.
Il delitto preterintenzionale
L’art. 43 c.p. definisce la preterintenzione, come il delitto che si configura quando dall’azione o all’omissione
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Tale figura, come del resto
avviene per la colpa, deve essere espressamente prevista o, per lo meno, desumibile dal testo della norma.
L’unica figura espressamente prevista dal nostro codice civile è quella dell’omicidio preterintenzionale (art.
584 c.p.). La struttura del delitto preterintenzionale è caratterizzata dalla volontà di un evento minore, che
ne indica la base dolosa, e dall’assenza di volontà in relazione all’evento più grave, che viene a verificarsi,
come conseguenza della condotta del soggetto agente. Da notare che in relazione al c.d. evento maggiore,
non è ipotizzabile alcuna forma di dolo, neppure eventuale.
Il potere discrezionale del giudice e la pena da irrogare
Il giudice, in base al disposto di cui all’art. 132 c.p., esercita un potere discrezionale determinando la pena da
applicare al caso concreto. In relazione alle diverse fattispecie incriminatrici, il Legislatore determina il limite
minimo e massimo di pena applicabile Tale discrezionalità incontra dei limiti che vengono individuati:
- nella previsione legislativa del tipo di pena da applicare e dei limiti entro i quali viene graduata la gravità
della pena;
- nell’obbligo di esplicitare le motivazioni che si pongono a fondamento della specifica determinazione di
pena;
- nella disposizione di cui all’art. 133 c.p. che sancisce i criteri che vengono impiegati dall’organo giudicante
per la determinazione della pena in relazione al caso concreto.
Ciò detto, occorre evidenziare le motivazioni che si pongono a fondamento del richiamato potere
discrezionale. Le stesse vengono ravvisate in principi costituzionali quali:
- l’uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., che impone di trattare in modo uguale casi uguali e differente casi
differenti;
- la personalità della responsabilità penale, sancita dall’art. 27 Cost., che obbliga il giudice a determinare la
pena in relazione al grado di colpevolezza;
- la finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27, comma 3, Cost., che richiede una giusta valutazione delle
modalità con cui si è realizzato il caso concreto.
Il regime delle pene pecuniarie
Sono pene pecuniarie la multa e l’ammenda. La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti. Essa consiste
nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro nè superiore a 5164,00 Euro (limite innalzabile
sino a 10129,00 Euro in caso di concorso di circostanze). La pena pecuniaria può sempre essere inflitta dal
giudice della cognizione in caso di condanna per un reato commesso per fini di lucro. L’ammenda è la pena
pecuniaria prevista per le contravvenzioni, e consiste nella condanna al pagamento in favore dello Stato di
una somma non inferiore a 2 euro nè superiore a 1032,00 euro.
Il tentativo
Il tentativo consiste nell’intenzione di commettere un reato, nell’adoperarsi in tal senso e, per cause
impeditive estranee alla condotta, non portare a termine il proposito criminoso. Nel nostro ordinamento
strutturato secondo la bipartizione delitti e contravvenzioni, la punibilità dell’istituto in commento è
riservata solo ai primi. Il reato è tentato fintantoché non si è perfezionato.
Il vizio (totale o parziale) di mente e l’imputabilità
Ai fini della imputabilità il codice penale distingue il vizio totale di mente e il vizio parziale di mente.
Il vizio totale di mente si ha, ai sensi dell'art. 88, allorché colui che ha commesso il fatto era per
infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. La conseguenza è
la non punibilità dell'agente. In tal caso però il giudice potrà disporre la misura di sicurezza
dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma solo ove accerti in concreto gli estremi della pericolosità
sociale. Il vizio parziale di mente si ha, in base all'art. 89, allorché colui che ha commesso il fatto
era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente senza escludere la capacità di
intendere e di volere. In tal caso il soggetto risponderà egualmente del reato commesso, ma la
pena è diminuita. I manuali più aggiornati di psichiatria forense ritengono tale distinzione
arbitraria. Spesso la scelta tra vizio parziale e vizio totale è dettata da una ragione di opportunità,
perché con il vizio parziale di mente il soggetto, pur imputabile, può ottenere un trattamento di
pena più lieve.
In cosa consiste il concorso di circostanze?Il concorso di circostanze si verifica quando rispetto ad un reato
sussistono più circostanze (reato pluricircostanziato) è normato dall’art 69 cp. Occorre distinguere 2 ipotesi:
la prima è relativa alla ricorrenza di tutte le circostanze aggravanti o attenuanti (concorso omogeneo), in
questo caso, si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena per quanto le circostanze che ricorrono nel
caso concreto, salvi i casi stabiliti dagli artt 63 e ss cp.. La seconda, è l’ipotesi del concorso eterogeneo, vale
a dire la ricorrenza di aggravanti e attenuanti. In tal caso, è compito del giudice procedere al cosiddetto
bilanciamento, che si concreta nel giudizio di prevalenza o equivalenza. Nello specifico, se sono ritenute
prevalenti le aggravanti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena previste per le attenuanti e si procede
solo con gli aumenti stabiliti per le prime. Al contrario, nel caso in cui siano prevalenti le attenuanti, si
applicano solo le diminuzioni di pena, senza tenere in considerazione gli aumenti sanciti per le aggravanti.
Nel casp in cui siano ritenute equivalenti, il giudice infliggerà la sanzione prevista dalla norma nei limiti della
pena edittale, come se non concorresse alcuna circostanza.
In cosa consiste la condotta?
L’art . 42, comma 1, c.p. prevede che nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla
legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà. L’art. 42, comma 1, c.p. contiene il
principio per cui la condotta deve essere prima di tutto umana, cioè rientrare nella sfera di signoria della
volontà; ne deriva che la responsabilità penale presuppone la coscienza e volontà della condotta. Per aversi
coscienza e volontà, la dottrina richiede un reale impulso cosciente della volontà diretto alla produzione
dell’azione o dell’omissione. la volontà dell’atto che sta a monte è irrilevante in quanto non rimproverabile,
come ad es. il fatto che il fumatore abbia acceso la sigaretta.
In cosa consiste la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata introdotta dall’art 131 bis.
La norma indica, quali criteri di valutazione: la modalità della condotta; l’esiguità del danno o del pericolo; la
mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore. Principio ispiratore della nuova causa di non
punibilità è che «quando l'offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale [...] lo Stato rinuncerà
ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile». La valutazione
giudiziale in ordine alla particolare tenuità dell'offesa deve essere effettuata, per espressa indicazione
normativa, sulla base dei parametri inerenti alla gravità del reato (modalità dell'azione; gravità del danno o
del pericolo; intensità del dolo o grado della colpa). Sono inoltre individuate specifiche situazioni in presenza
delle quali l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità e che, dunque, precludono anche
astrattamente il riconoscimento della causa di non punibilità: l'aver agito per motivi abietti o futili; l'aver
agito con crudeltà, anche in danno di animali; l'aver adoperato sevizie; l'aver approfittato delle condizioni di
minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa; l'avere la condotta cagionato o l'essere
dalla stessa derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Con
l’istituto della tenuità del fatto si intende agevolare la fuoriuscita dal sistema giudiziario di condotte che, pur
integrando gli estremi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena «in ragione
dei principi di proporzione e di economia processuale».
In cosa consiste la riabilitazione?
L'art. 178 del codice penale italiano statuisce che: « La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro
effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti »
La riabilitazione è un istituto che consente di sottrarre il condannato dagli effetti penali che, conseguenti alla
condanna, possono pregiudicare il suo reinserimento sociale, restituendo allo stesso la possibilità di
esercitare facoltà precluse o limitate. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, tranne l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente. Le condizioni per la concessione sono
le seguenti: - il decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o in altro modo estinta;
per i recidivi il termine è di otto anni; per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza è di dieci anni; -
il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta; - lo stesso non deve essere stato
sottoposto a misure di sicurezza e, se sottoposto, il provvedimento deve essere stato revocato; - il reo deve
aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, tranne l’ipotesi in cui dimostri di trovarsi
nell’impossibilità di adempierle.
In cosa consiste lo stato di necessità?
L'art. 54 c.p. (Stato di necessità) così recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla pe