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RISPOSTE APERTE Set Domande: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

SERVIZI GIURIDICI

IN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESA

DELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE RISPOSTE APERTE

PANIERE IN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESA DELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018

01. L'azione di condanna

L’azione L’azione di mero accertamento è l’azione attraverso la quale si chiede

di accertamento

l’accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l’accertamento dell’inesistenza di un diritto

altrui (accertamento negativo). Ha come finalità quella di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di un

diritto o rapporto giuridico o anche viceversa l'inesistenza di un diritto vantato da altri che si afferma o non

essere mai sorto oppure si è estinto. Quando tra le parti sorge un contrasto circa l'esistenza o il contenuto

di un diritto o obbligo, si viene a determinare una situazione di incertezza che rende concreto l'interesse ad

agire in via di accertamento

02. L'azione di condanna

di condanna è l’azione di cognizione, il cui effetto principale è quello di consentire alla

L’azione parte a cui

favore è stata pronunciata la sentenza di condanna di azionare il processo esecutivo, a fronte del mancato

adempimento spontaneo/dell’inottemperanza della controparte soccombente di tale provvedimento del

giudice. La sentenza di condanna tradizionale, quindi, è un c. d. titolo esecutivo, cioè un titolo che consente

di attivare il procedimento di esecuzione forzata. scopo è quello di sanzionare la parte che non adempia

spontaneamente al proprio obbligo, deve intervenire in questo caso obbligatoriamente l'ordinamento

giuridico, attraverso l'attività del giudice. Nel momento in cui si viene a verificare la violazione di un diritto

sul piano sostanziale, il soggetto il cui diritto è stato violato può anche chiedere al giudice di verificare

l'intervenuta lesione del proprio diritto a seguito dell'inadempimento del titolare della corrispondente

situazione giuridica passiva. La richiesta da parte dell'attore al giudice di condannare l'inadempiente alla

prestazione necessaria al fine di realizzare il proprio diritto. Costituisce l'azione di condanna il presupposto

necessario per la successiva attuazione del diritto in via coattiva, attraverso l'esecuzione. Possono essere

tutelati solo diritti soggettivi (diritti assoluti o credito). Ha contenuto di accertamento ed è idonea al

giudicato sostanziale; non si limita a dichiarare l'esistenza del diritto dedotto in giudizio, impone un obbligo

al soggetto autore della violazione. Richiede una situazione di lesione del diritto, verificata durante il

processo.

03. Le azioni costitutive

L’azione costitutiva viene disciplinata dall’art 2908 c.c. il quale dispone che nei casi previsti dalla legge

l’autorità giudiziaria può modificare, estinguere o costituire rapporti giuridici. Costituisce un’azione tipica

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vale a dire un’azione che può essere esercitata solo quando vi sia una disposizione di legge sostanziale che la

preveda. Attraverso quest’ultima, si fa valere un potere o un diritto potestativo in virtù del quale un soggetto

è in grado di provocare effetti sulla sfera giuridica di un altro soggetto a prescindere dalla collaborazione di

quest’ultimo a realizzarli. Alla base di un’azione costitutiva vi è, da un lato, una situazione giuridica attiva

che s’inquadra nella categoria di un potere e, dall’altro, una situazione giuridica passiva che s’inquadra nella

categoria della soggezione. Il legislatore non ha voluto lasciare ad una valutazione discrezionale del giudice

l’ammissibilità dell’azione, ed ha, quindi, indicato i casi in cui essa può essere esercitata: 1) casi in cui i

soggetti possono conseguire la costituzione, modificazione, estinzione del rapporto o della situazione

giuridica solo attraverso il processo; 2) casi in cui la costituzione, estinzione, o modificazione del rapporto o

della situazione giuridica possono essere realizzate anche fuori del processo tramite la collaborazione degli

interessati e, solo quando ciò non avvenga, si possono ottenere tramite il provvedimento giudiziale. Le

azioni costitutive si distinguono, a loro volta, in necessarie e non necessarie: sono necessarie quelle che

attengono ai diritti indisponibili e sono volte a produrre una modificazione giuridica, la quale non è

conseguibile in via di autonomia privata, bensì esclusivamente per mezzo del provvedimento giudiziale e

solo a seguito dell’accertamento dei presupposti di legge cui è subordinata la produzione dell’effetto

giuridico voluto; sono, invece, non necessarie quelle che concernono i diritti disponibili e sono quelle azioni

volte al conseguimento di un effetto giuridico che le parti del rapporto avrebbero potuto realizzare in via di

autonomia privata.

L’AZIONE DI ACCERTAMENTO

04.

L'azione di accertamento ha quale scopo principale quello di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di

un diritto o di un rapporto giuridico oppure, al contrario, l’inesistenza di un diritto vantato da altri che si

afferma o meno mai sorto oppure essersi estinto. Quando sorge un contrasto tra le parti in merito

all'esistenza o al contenuto di un diritto o di un obbligo, si viene a creare una situazione di incertezza che

parte ad agire in via di accertamento. L’interesse ad agire nel caso delle azioni

comporta l'interesse di quella

di mero accertamento è elemento essenziale: la sua assenza comporta l’inammissibilità della domanda.

Oggetto di tutela nel caso dell'azione di mero accertamento sono i rapporti giuridici i quali possono essere

pregiudicati dall’incertezza relativa alla loro sussistenza o al loro modo di essere. Con riferimento all'azione

di accertamento, è possibile distinguerne due tipi: 1) di accertamento positivo: mediante questa azione la

parte chiede che venga fatta certezza in merito all'esistenza di un diritto o di un rapporto giuridico oppure

circa il modo di essere di un determinato diritto; 2) di accertamento negativo: attraverso questa azione la

parte che vi abbia interesse agisce per vedere dichiarato che non esiste il diritto vantato da altri.

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05. Le differenze tra petitum immediato e petitum mediato

Il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla combinazione di due elementi diversi tra di loro

strettamente correlati: il petitum immediato ossia il provvedimento che viene richiesto in via immediata al

giudice e il petitum mediato ossia il bene della vita concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda

giudiziale.

06. Gli elementi identificativi della domanda giudiziale

L'identificazione della domanda giudiziale consiste in una corretta individuazione degli elementi necessari a

contrassegnare in modo inequivoco una determinata domanda giudiziale mediante alcuni elementi univoci e

prestabiliti. Gli elementi identificativi, soggettivo e oggettivo, della domanda giudiziale sono tre: 1) le

personae, 2) il petitum, 3) la causa petendi. Per quanto riguarda il primo elemento, occorre stabilire quali

siano i soggetti del processo. A tal fine è necessario che venga identificata la parte che propone la domanda

giudiziale e, al contempo, la parte nei cui confronti la domanda viene proposta. Per quanto concerne il

secondo elemento, bisogna dire che il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla

combinazione di due diversi elementi strettamente connessi tra di loro: il petitum immediato ossia il

provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice e il petitum mediato ossia il bene della vita

concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda giudiziale. Con riguardo al terzo elemento, la causa

petendi rappresenta il titolo della domanda giudiziale, vale a dire le ragioni poste alla base della domanda

stessa e che la giustificano. La causa petendi altro non è che il diritto o lo stato in base al quale un soggetto

rivendica il bene giuridico di cui al petitum. Essa rappresenta il titolo sul quale l'azione giudiziale si fonda

ovvero quali sono i fatti costitutivi del diritto sostanziale vantato in giudizio dall'attore. La causa petendi,

dunque, consiste nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della

domanda ossia tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio necessari ad individuarlo in modo

univoco.

07. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale

Dalla domanda giudiziale scaturiscono effetti giuridici che possono essere ricondotti a tre diverse categorie:

1) effetti procedimentali, 2) effetti processuali, 3) effetti sostanziali. Gli effetti processuali sono quegli effetti

ricollegati alla litispendenza intesa in senso ampio, vale a dire alla pendenza del giudizio e vengono definiti

processuali in quanto producono effetti nel processo ossia sulle situazioni giuridiche processuali ma non sul

diritto sostanziale che costituisce oggetto del processo. Gli effetti sostanziali prodotti dalla domanda azionata

sono quegli effetti che incidono sul diritto sostanziale oggetto del processo. Con riguardo a questa tipologia

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di effetti, alcuni sono ricollegati alla proposizione della domanda in quanto tale, altri invece sono collegati al

suo accoglimento.

01. La competenza per valore

Il criterio della competenza per valore opera in relazione al valore economico della controversia.

Rappresenta un criterio di carattere generale, operante in assenza di regole che stabiliscono diversamente

avendo riguardo alla materia. Tale criterio ha come scopo quello di attribuire controversie di maggiore

valore economico ad un ufficio giudiziario la struttura, nonostante sia più complessa e il procedimento meno

agile, è ugualmente in grado di offrire maggiori garanzie di ponderatezza rispetto ad un ufficio giudiziario

dinanzi al quale procedimento è più agile. Il principio fondamentale necessario per la determinazione del

valore in relazione alla competenza giudiziale è quello secondo il quale debba aversi riguardo alla domanda

giudiziale come proposta dall’attore, cioè a dire indipendentemente dall’esito cui essa condurrà.

La competenza per materia

Il criterio della competenza per materia opera in relazione al tipo di rapporto controverso ossia la

competenza viene individuata in base alla natura e al tipo di diritto che costituisce oggetto della controversia.

Tale criterio ha come scopo quello di attribuire controversie il cui oggetto ha particolari esigenze di celerità

ad un ufficio giudiziario dotato di una struttura in grado di assolvere tale esigenza e di attribuire cause che

presentano un oggetto più complesso o più delicato ad un ufficio giudiziario la cui struttura più complessa è

capace di far fronte a tale esigenza. In alcuni casi, il criterio della materia e quello del valore sono combinati

tra loro al fine di individuare la competenza di un determinato ufficio giudiziario. Quando si verifica ciò, è

possibile parlare di criteri misti, poiché il legislatore individua la competenza in base alla natura della

controversia, ma innalza rispetto ad essa il criterio generale di competenza per valore. All’interno del cpc

bisogna considerare due disposizioni: l’art 7 e l’art 9 che disciplinano rispettivamente la competenza per

materia e per valore del giudice di pace e la competenza per materia e per valore del tribunale. Dalla

combinazione di queste due disposizioni emerge sia che il legislatore ha affidato la competenza in via

generale al tribunale, mentre quella del giudice di pace è residuale, dal momento che trova applicazione

quando non opera la competenza del tribunale, sia che la competenza del tribunale viene individuata in via

negativa, ossia avendo riguardo a tutte le cause per le quali non è prevista la competenza di un altro giudice.

01. La competenza per territorio

Il criterio della competenza per territorio opera in relazione all'individuazione del giudice competente a

livello territoriale tra i giudici dello stesso tipo. Occorre stabilire preliminarmente se una determinata

controversia rientri nelle ipotesi di competenza per materia e, solo dopo aver determinato quale sia il giudice

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competente, verranno applicate le regole sulla competenza per territorio. Attraverso tale criterio, il

legislatore prende in considerazione determinati elementi di collegamento tra la controversia o parte di essa e

un certo luogo e, attribuendo rilevanza a tali elementi, prevede che il giudice di quel luogo sia quello

competente a conoscere la causa. A livello operativo, il giudice individuato rappresenta il giudice naturale

precostituito per legge, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 Cost. Tra i criteri di competenza territoriale

possiamo ricordare: 1) criteri generali e residuali, contemplati dagli artt. 18 e 19 cpc, prevedono

rispettivamente il foro delle persone fisiche e il foro delle persone giuridiche; 2) criteri facoltativi e

concorrenti, contemplati dall'articolo 20 cpc, il quale prevede il foro per le cause relative a diritti di

obbligazione; 3) criteri esclusivi, contemplati dagli artt. 21-27 e 30 bis cpc, prevedono per determinate

controversie, o per controversie nelle quali siano parti determinati soggetti, un foro esclusivo. Con

riferimento ai rapporti intercorrenti tra questi criteri di competenza per territorio: se la legge contempla un

foro esclusivo, l’operatività appartiene a questo foro poiché non operano i criteri generali e il criterio

facoltativo; i criteri generali e il criterio facoltativo possono essere applicati contemporaneamente con la

conseguenza che può essere territorialmente competente per la medesima controversia più di un giudice;

l'attore può liberamente scegliere a quale giudice proporre la domanda giudiziale. Va, poi, presa in

considerazione la distinzione tra i criteri di competenza territoriale derogabile e i criteri di competenza

territoriale inderogabile, contemplati dall’art. 28 cpc. Innanzitutto bisogna affermare che i criteri di

ripartizione della competenza sono inderogabili, in base all’art. 6 c.p.c. L’unica eccezione al principio

dell’inderogabilità convenzionale della competenza è rappresentata dalla disciplina relativa alla competenza

per territorio di cui all’art. 28 c.p.c. Solo in relazione ai criteri di competenza territoriale derogabile, le parti

possono concludere un accordo di deroga alla competenza territoriale; secondo l'articolo 29 cpc tale accordo

deve risultare da un atto scritto, con cui individuano il giudice competente e possono prevedere che il criterio

convenzionale sia esclusivo.

01. Il regime dell'incompetenza

Nel caso in cui il processo venga instaurato dinanzi ad un giudice incompetente, il giudice o la parte possono

rispettivamente rilevare o eccepire tale incompetenza. Il convenuto deve eccepire l’incompetenza per

materia, quella per valore e quella per territorio, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta

tempestivamente depositata; di conseguenza è priva di effetto l’eccezione di incompetenza sollevata in caso

di costituzione tardiva in giudizio. Se il convenuto eccepisce l’incompetenza per territorio, deve indicare il

giudice che ritiene competente, altrimenti l’eccezione si considera non proposta. Il convenuto che eccepisce

un’incompetenza per territorio derogabile deve indicare tutti i fori concorrenti, pena l’inammissibilità

dell’eccezione. Il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per

territorio inderogabile non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il giudice decide con

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d’ufficio, ai soli fini della competenza. Se

ordinanza le questioni di competenza eccepite dalle parti o rilevate

l’eccezione di incompetenza non è proposta dalle parti né rilevata dal giudice nei termini rispettivamente

assegnati, essa diventa improponibile per tutto il corso del giudizio. Non può neppure costituire motivo di

impugnazione, non essendo proponibili in appello le eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio. L’opposizione

a decreto ingiuntivo deve essere presentata davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che

ha emesso il decreto ingiuntivo stesso.

01. La continenza

La continenza è una situazione processuale che si verifica quando due cause sono pendenti dinanzi ad uffici

giudiziari diversi, ma sono in qualche misura diverse tra loro; è disciplinata dall'articolo 39 comma 2 cpc.

Ciò si verifica quando le due cause hanno: 1) oggetto parzialmente differente, ciò si verifica quando una

causa ha un oggetto più ampio dell'altra la quale, a sua volta, può considerarsi astrattamente contenuta

nell'altra. Le due cause, dunque, differiscono soltanto in termini quantitativi rispetto al petitum; 2) l'oggetto è

diverso ma possiede un titolo nello stesso rapporto giuridico fondamentale, ciò si verifica quando nei due

giudizi vengono dedotti due diritti distinti ma che possiedono la rispettiva causa petend

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Caporusso Simona.
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