Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Norme per il giudizio di cassazione
In vigore dalla VI sessione compresa dell'anno accademico 2017/2018, a meno che questa non sia rimasta contumace. La proposizione dell'appello incidentale non è sottoposta a particolari formalità, purché risulti in modo non equivoco, dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni, la volontà di ottenere la riforma della sentenza pronunciata in primo grado.
L'oggetto del giudizio di cassazione sono tassativamente indicati all'art. 360, comma 1, c.p.c.; essi definiscono l'oggetto del giudizio e devono essere inseriti nel ricorso con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Questi motivi sono cinque e si dividono in errores in procedendo, che consistono in errori di attività del precedente grado di giudizio, ed errores in iudicando, che consistono in errori relativi ad una questione di diritto; una posizione a parte è rivestita dal quinto comma dell'art 360 cpc.
Il ricorso per cassazione è ammesso:- per motivi attinenti alla giurisdizione: il ricorso per cassazione è ammesso sia quando il giudice ha deciso pur essendo privo di giurisdizione, sia quando si è dichiarato erroneamente privo di giurisdizione;
- per violazione di norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: avremo violazione della norma quando il giudice del precedente grado del giudizio ha omesso di applicare una norma, oppure ne ha frainteso il suo significato, finendo con l'interpretarla in maniera errata. Al contrario, avremo falsa applicazione della norma quando una è stata applicata ad un'ipotesi estranea rispetto a determinata norma, benché correttamente interpretata, quella prevista dalla norma stessa; ciò accade ogniqualvolta il giudice sia pervenuto ad
un'erronea qualificazione giuridica della fattispecie;
per nullità della sentenza o del procedimento: questo motivo riguarda tutti gli errores in procedendo da cui sia derivata la nullità della sentenza, per cui sia per vizi propri, sia per estensione dell'invalidità formale degli atti del procedimento;
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: rappresenta un motivo a sé stante poiché si tratta di un vizio che si riferisce alla completezza della motivazione resa dal giudice del precedente grado del giudizio. Secondo una parte della dottrina, questo motivo di ricorso andrebbe riferito anche alla sua congruità logica con riferimento ad un fatto decisivo che è stato oggetto del contraddittorio fra le parti.
Possono, inoltre, essere oggetto di ricorso per Cassazione le sentenze dei giudici speciali, nonché le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte.
dei Conti, solo per motivi di giurisdizione.
06. Il giudizio di rinvio
Dopo che la sentenza impugnata sia stata cassata con rinvio, ciascuna delle parti può riassumere, concitazione notificata personalmente, la causa davanti al giudice del rinvio entro tre mesi dalla pubblicazionepaniere diritto processuale civile 127 /108RISPOSTE APERTE Set Domande: DIRITTO PROCESSUALE CIVILESERVIZI GIURIDICIIN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESADELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018della sentenza della Corte di cassazione. Qualora il termine per la riassunzione non venga rispettato, il processo si estingue nella sua interezza, ma la sentenza della Cassazione conserva effetto vincolante, anche nel caso in cui la domanda venga riproposta in un nuovo processo. La stessa cosa accade nel caso incui il giudizio di rinvio si estingua, dopo essere stato regolarmente riassunto nel termine di tre mesi dallapubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Laddove la causa venga riassunta, in sede di
Rinviosi osservano le norme che regolano il processo dinanzi al giudice al quale la Corte ha rinviato, con la sola differenza di produrre copia autentica della sentenza di cassazione. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la medesima posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle rassegnate nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza che è stata poi cassata, a meno che non sia stata la sentenza di cassazione a farne sorgere la necessità.
07. La revocazione
La revocazione è un mezzo di impugnazione disciplinato dagli artt. 395-403 c.p.c.. Esso è proponibile solo per i motivi tipici e tassativi previsti dalla legge (nello specifico dall'art. 395, comma 1, c.p.c.); si configura sia come mezzo di impugnazione ordinaria sia come mezzo di impugnazione
La revocazione è uno strumento processuale di grande importanza per vari motivi. Possiede un carattere essenzialmente rescissorio, in quanto è idonea a determinare una nuova decisione di merito della causa, ma solo se il giudice abbia accertato il vizio lamentato dall'impugnante con la revocazione ed abbia dunque revocato la sentenza viziata. La revocazione può essere utilizzata in due diverse situazioni processuali: 1) quando la sentenza, pur essendo ancora soggetta ad un'altra impugnazione ordinaria a critica vincolata e, non essendo ancora passata in giudicato, risulti essere affetta da un vizio che non potrebbe trovare rimedio attraverso l'impugnazione ordinaria; 2) quando la sentenza non può più essere impugnata in via ordinaria perché è già passata in giudicato, ma successivamente al suo passaggio in giudicato vengano scoperti fatti nuovi, oppure elementi probatori nuovi, che rendono palese l'ingiustizia da cui risulta affetta la sentenza. L'art. 395 comma1 c.p.c. prevede che sono impugnabili tramite revocazione:
- le sentenze di appello;
- le sentenze pronunciate in unico grado;
- le sentenze di primogrado passate in giudicato, per uno dei motivi di revocazione straordinaria, se la scoperta del vizio revocatorio sia successivo al loro passaggio in giudicato.
Ad esse vanno ad aggiungersi:
- tutte le sentenze della Cassazione che sono impugnabili con revocazione ordinaria, mentre le sole sentenze della Cassazione che decidono nel merito possono essere impugnate con revocazione straordinaria;
- il decreto ingiuntivo;
- il lodo arbitrale;
- le ordinanze di convalida di licenza o sfratto, per taluni motivi.
paniere diritto processuale civile 128 /108
RISPOSTE APERTE Set Domande: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SERVIZI GIURIDICI IN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESA DELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
08. La revocazione proponibile dal Pubblico Ministero
La revocazione proponibile da parte del pubblico ministero, prevista dall’art. 397 c.p.c.,
costituisce un'impugnazione straordinaria e presuppone che la revocazione da parte del p.m. possa essere richiesta solo per le cause nelle quali l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.p.c. Tale tipo di revocazione è proponibile: 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che il p.m. sia stato sentito; 2) quando la sentenza è frutto della collusione posta in essere dalle parti al fine di frodare la legge. Il termine per proporre la revocazione decorre, per il p.m., dal giorno in cui questi ha avuto conoscenza della sentenza.
09. L'opposizione di terzo c.d. ordinaria
L'opposizione di terzo alla sentenza è un mezzo di impugnazione disciplinato dagli artt. 404-408 cpc. È possibile distinguere tra l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 comma 1) e l'opposizione di terzo revocatoria (art. 404 comma 2): occorre precisare che, sia che si tratti di quella ordinaria sia
che si tratti di quella revocatoria, essa rappresenta un mezzo di impugnazione straordinaria. Nello specifico, l'opposizione di terzo ordinaria è prevista dall'art. 404 comma 1 c.p.c., il quale precisa che è terzo rispetto alla sentenza il soggetto che non ha acquisito la qualità di parte (in senso processuale) al suo interno e, fattispecie contemplate dall'art. 404 comma 1 c.p.c. quindi, nel processo. In merito alla figura del terzo, le sono due: 1) la prima figura è rappresentata dal terzo che si assume titolare di un diritto nei confronti di entrambe le parti, il quale non subisce gli effetti giuridici della sentenza emessa tra le altre parti ma può subire un pregiudizio di fatto dall'esecuzione della sentenza tra le parti. In base a questa fattispecie, il diritto del terzo, rispetto al diritto deciso dalla sentenza, presenta i caratteri dell'autonomia, della prevalenza e dell'incompatibilità. In questo caso il terzo,attraverso l'opposizione di terzo, fa valere il proprio diritto in giudizio nei confronti delle parti del processo originario. 2) La seconda figura è rappresentata dal terzo, che afferma di essere un litisconsorte necessario pretermesso nel precedente giudizio: anch'egli può subire un pregiudizio dall'esecuzione della sentenza tra le parti. In questo caso il terzo non fa valere un diritto autonomo rispetto a quello oggetto della sentenza, ma deduce contro di essa un vizio processuale, consistente nella sua illegittima pretermissione nel giudizio sul diritto, di cui egli era litisconsorte necessario10. L'opposizione di terzo c.d. revocatoria L'opposizione di terzo alla sentenza è un mezzo di impugnazione disciplinato dagli artt. 404-408 cpc. È possibile distinguere tra l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 comma 1) e l'opposizione di terzo revocatoria (art. 404, comma 2): occorre precisare che, sia che si tratti di quellaordinaria sia che si tratti di quella revocatoria, essa rappresenta un mezzo di impugnazione straordinaria. Nello specifico, l'opposizione di terzo revocatoria è prevista dall'art. 404 comma 2 c.p.c. il quale precisa che è terzo pane diritto processuale civile 129 /108RISPOSTE APERTE Set Domande: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SERVIZI GIURIDICI IN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESA DELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 rispetto alla sentenza il soggetto che non ha acquisito la qualità di parte (in senso processuale) al suo interno e, quindi, nel processo. Diversamente dall'opposizione di terzo ordinaria, quella revocatoria è consentita specificamente agli aventi causa e ai creditori nel caso in cui la sentenza sia l'effetto di dolo o loro danno; inoltre, legittimato all'opposizione di terzo revocatoria è il soggetto rimasto terzo collusione aal processo, il quale subisce gli effetti giuridici riflessi del giudicato reso tra altre
parti processuali. Tra le parti, legittimati all'opposizione di terzo revocatoria, viterzi che subiscono gli effetti della sentenza sono anche i creditori, le cui