RISPOSTE APERTE Set Domande: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
SERVIZI GIURIDICI
IN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESA
DELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE RISPOSTE APERTE
PANIERE IN VIGORE DALLA VI SESSIONE COMPRESA DELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018
01. L'azione di condanna
L’azione L’azione di mero accertamento è l’azione attraverso la quale si chiede
di accertamento
l’accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l’accertamento dell’inesistenza di un diritto
altrui (accertamento negativo). Ha come finalità quella di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di un
diritto o rapporto giuridico o anche viceversa l'inesistenza di un diritto vantato da altri che si afferma o non
essere mai sorto oppure si è estinto. Quando tra le parti sorge un contrasto circa l'esistenza o il contenuto
di un diritto o obbligo, si viene a determinare una situazione di incertezza che rende concreto l'interesse ad
agire in via di accertamento
02. L'azione di condanna
di condanna è l’azione di cognizione, il cui effetto principale è quello di consentire alla
L’azione parte a cui
favore è stata pronunciata la sentenza di condanna di azionare il processo esecutivo, a fronte del mancato
adempimento spontaneo/dell’inottemperanza della controparte soccombente di tale provvedimento del
giudice. La sentenza di condanna tradizionale, quindi, è un c. d. titolo esecutivo, cioè un titolo che consente
di attivare il procedimento di esecuzione forzata. scopo è quello di sanzionare la parte che non adempia
spontaneamente al proprio obbligo, deve intervenire in questo caso obbligatoriamente l'ordinamento
giuridico, attraverso l'attività del giudice. Nel momento in cui si viene a verificare la violazione di un diritto
sul piano sostanziale, il soggetto il cui diritto è stato violato può anche chiedere al giudice di verificare
l'intervenuta lesione del proprio diritto a seguito dell'inadempimento del titolare della corrispondente
situazione giuridica passiva. La richiesta da parte dell'attore al giudice di condannare l'inadempiente alla
prestazione necessaria al fine di realizzare il proprio diritto. Costituisce l'azione di condanna il presupposto
necessario per la successiva attuazione del diritto in via coattiva, attraverso l'esecuzione. Possono essere
tutelati solo diritti soggettivi (diritti assoluti o credito). Ha contenuto di accertamento ed è idonea al
giudicato sostanziale; non si limita a dichiarare l'esistenza del diritto dedotto in giudizio, impone un obbligo
al soggetto autore della violazione. Richiede una situazione di lesione del diritto, verificata durante il
processo.
03. Le azioni costitutive
L’azione costitutiva viene disciplinata dall’art 2908 c.c. il quale dispone che nei casi previsti dalla legge
l’autorità giudiziaria può modificare, estinguere o costituire rapporti giuridici. Costituisce un’azione tipica
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vale a dire un’azione che può essere esercitata solo quando vi sia una disposizione di legge sostanziale che la
preveda. Attraverso quest’ultima, si fa valere un potere o un diritto potestativo in virtù del quale un soggetto
è in grado di provocare effetti sulla sfera giuridica di un altro soggetto a prescindere dalla collaborazione di
quest’ultimo a realizzarli. Alla base di un’azione costitutiva vi è, da un lato, una situazione giuridica attiva
che s’inquadra nella categoria di un potere e, dall’altro, una situazione giuridica passiva che s’inquadra nella
categoria della soggezione. Il legislatore non ha voluto lasciare ad una valutazione discrezionale del giudice
l’ammissibilità dell’azione, ed ha, quindi, indicato i casi in cui essa può essere esercitata: 1) casi in cui i
soggetti possono conseguire la costituzione, modificazione, estinzione del rapporto o della situazione
giuridica solo attraverso il processo; 2) casi in cui la costituzione, estinzione, o modificazione del rapporto o
della situazione giuridica possono essere realizzate anche fuori del processo tramite la collaborazione degli
interessati e, solo quando ciò non avvenga, si possono ottenere tramite il provvedimento giudiziale. Le
azioni costitutive si distinguono, a loro volta, in necessarie e non necessarie: sono necessarie quelle che
attengono ai diritti indisponibili e sono volte a produrre una modificazione giuridica, la quale non è
conseguibile in via di autonomia privata, bensì esclusivamente per mezzo del provvedimento giudiziale e
solo a seguito dell’accertamento dei presupposti di legge cui è subordinata la produzione dell’effetto
giuridico voluto; sono, invece, non necessarie quelle che concernono i diritti disponibili e sono quelle azioni
volte al conseguimento di un effetto giuridico che le parti del rapporto avrebbero potuto realizzare in via di
autonomia privata.
L’AZIONE DI ACCERTAMENTO
04.
L'azione di accertamento ha quale scopo principale quello di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di
un diritto o di un rapporto giuridico oppure, al contrario, l’inesistenza di un diritto vantato da altri che si
afferma o meno mai sorto oppure essersi estinto. Quando sorge un contrasto tra le parti in merito
all'esistenza o al contenuto di un diritto o di un obbligo, si viene a creare una situazione di incertezza che
parte ad agire in via di accertamento. L’interesse ad agire nel caso delle azioni
comporta l'interesse di quella
di mero accertamento è elemento essenziale: la sua assenza comporta l’inammissibilità della domanda.
Oggetto di tutela nel caso dell'azione di mero accertamento sono i rapporti giuridici i quali possono essere
pregiudicati dall’incertezza relativa alla loro sussistenza o al loro modo di essere. Con riferimento all'azione
di accertamento, è possibile distinguerne due tipi: 1) di accertamento positivo: mediante questa azione la
parte chiede che venga fatta certezza in merito all'esistenza di un diritto o di un rapporto giuridico oppure
circa il modo di essere di un determinato diritto; 2) di accertamento negativo: attraverso questa azione la
parte che vi abbia interesse agisce per vedere dichiarato che non esiste il diritto vantato da altri.
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05. Le differenze tra petitum immediato e petitum mediato
Il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla combinazione di due elementi diversi tra di loro
strettamente correlati: il petitum immediato ossia il provvedimento che viene richiesto in via immediata al
giudice e il petitum mediato ossia il bene della vita concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda
giudiziale.
06. Gli elementi identificativi della domanda giudiziale
L'identificazione della domanda giudiziale consiste in una corretta individuazione degli elementi necessari a
contrassegnare in modo inequivoco una determinata domanda giudiziale mediante alcuni elementi univoci e
prestabiliti. Gli elementi identificativi, soggettivo e oggettivo, della domanda giudiziale sono tre: 1) le
personae, 2) il petitum, 3) la causa petendi. Per quanto riguarda il primo elemento, occorre stabilire quali
siano i soggetti del processo. A tal fine è necessario che venga identificata la parte che propone la domanda
giudiziale e, al contempo, la parte nei cui confronti la domanda viene proposta. Per quanto concerne il
secondo elemento, bisogna dire che il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla
combinazione di due diversi elementi strettamente connessi tra di loro: il petitum immediato ossia il
provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice e il petitum mediato ossia il bene della vita
concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda giudiziale. Con riguardo al terzo elemento, la causa
petendi rappresenta il titolo della domanda giudiziale, vale a dire le ragioni poste alla base della domanda
stessa e che la giustificano. La causa petendi altro non è che il diritto o lo stato in base al quale un soggetto
rivendica il bene giuridico di cui al petitum. Essa rappresenta il titolo sul quale l'azione giudiziale si fonda
ovvero quali sono i fatti costitutivi del diritto sostanziale vantato in giudizio dall'attore. La causa petendi,
dunque, consiste nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della
domanda ossia tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio necessari ad individuarlo in modo
univoco.
07. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale
Dalla domanda giudiziale scaturiscono effetti giuridici che possono essere ricondotti a tre diverse categorie:
1) effetti procedimentali, 2) effetti processuali, 3) effetti sostanziali. Gli effetti processuali sono quegli effetti
ricollegati alla litispendenza intesa in senso ampio, vale a dire alla pendenza del giudizio e vengono definiti
processuali in quanto producono effetti nel processo ossia sulle situazioni giuridiche processuali ma non sul
diritto sostanziale che costituisce oggetto del processo. Gli effetti sostanziali prodotti dalla domanda azionata
sono quegli effetti che incidono sul diritto sostanziale oggetto del processo. Con riguardo a questa tipologia
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di effetti, alcuni sono ricollegati alla proposizione della domanda in quanto tale, altri invece sono collegati al
suo accoglimento.
01. La competenza per valore
Il criterio della competenza per valore opera in relazione al valore economico della controversia.
Rappresenta un criterio di carattere generale, operante in assenza di regole che stabiliscono diversamente
avendo riguardo alla materia. Tale criterio ha come scopo quello di attribuire controversie di maggiore
valore economico ad un ufficio giudiziario la struttura, nonostante sia più complessa e il procedimento meno
agile, è ugualmente in grado di offrire maggiori garanzie di ponderatezza rispetto ad un ufficio giudiziario
dinanzi al quale procedimento è più agile. Il principio fondamentale necessario per la determinazione del
valore in relazione alla competenza giudiziale è quello secondo il quale debba aversi riguardo alla domanda
giudiziale come proposta dall’attore, cioè a dire indipendentemente dall’esito cui essa condurrà.
La competenza per materia
Il criterio della competenza per materia opera in relazione al tipo di rapporto controverso ossia la
competenza viene individuata in base alla natura e al tipo di diritto che costituisce oggetto della controversia.
Tale criterio ha come scopo quello di attribuire controversie il cui oggetto ha particolari esigenze di celerità
ad un ufficio giudiziario dotato di una struttura in grado di assolvere tale esigenza e di attribuire cause che
presentano un oggetto più complesso o più delicato ad un ufficio giudiziario la cui struttura più complessa è
capace di far fronte a tale esigenza. In alcuni casi, il criterio della materia e quello del valore sono combinati
tra loro al fine di individuare la competenza di un determinato ufficio giudiziario. Quando si verifica ciò, è
possibile parlare di criteri misti, poiché il legislatore individua la competenza in base alla natura della
controversia, ma innalza rispetto ad essa il criterio generale di competenza per valore. All’interno del cpc
bisogna considerare due disposizioni: l’art 7 e l’art 9 che disciplinano rispettivamente la competenza per
materia e per valore del giudice di pace e la competenza per materia e per valore del tribunale. Dalla
combinazione di queste due disposizioni emerge sia che il legislatore ha affidato la competenza in via
generale al tribunale, mentre quella del giudice di pace è residuale, dal momento che trova applicazione
quando non opera la competenza del tribunale, sia che la competenza del tribunale viene individuata in via
negativa, ossia avendo riguardo a tutte le cause per le quali non è prevista la competenza di un altro giudice.
01. La competenza per territorio
Il criterio della competenza per territorio opera in relazione all'individuazione del giudice competente a
livello territoriale tra i giudici dello stesso tipo. Occorre stabilire preliminarmente se una determinata
controversia rientri nelle ipotesi di competenza per materia e, solo dopo aver determinato quale sia il giudice
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competente, verranno applicate le regole sulla competenza per territorio. Attraverso tale criterio, il
legislatore prende in considerazione determinati elementi di collegamento tra la controversia o parte di essa e
un certo luogo e, attribuendo rilevanza a tali elementi, prevede che il giudice di quel luogo sia quello
competente a conoscere la causa. A livello operativo, il giudice individuato rappresenta il giudice naturale
precostituito per legge, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 Cost. Tra i criteri di competenza territoriale
possiamo ricordare: 1) criteri generali e residuali, contemplati dagli artt. 18 e 19 cpc, prevedono
rispettivamente il foro delle persone fisiche e il foro delle persone giuridiche; 2) criteri facoltativi e
concorrenti, contemplati dall'articolo 20 cpc, il quale prevede il foro per le cause relative a diritti di
obbligazione; 3) criteri esclusivi, contemplati dagli artt. 21-27 e 30 bis cpc, prevedono per determinate
controversie, o per controversie nelle quali siano parti determinati soggetti, un foro esclusivo. Con
riferimento ai rapporti intercorrenti tra questi criteri di competenza per territorio: se la legge contempla un
foro esclusivo, l’operatività appartiene a questo foro poiché non operano i criteri generali e il criterio
facoltativo; i criteri generali e il criterio facoltativo possono essere applicati contemporaneamente con la
conseguenza che può essere territorialmente competente per la medesima controversia più di un giudice;
l'attore può liberamente scegliere a quale giudice proporre la domanda giudiziale. Va, poi, presa in
considerazione la distinzione tra i criteri di competenza territoriale derogabile e i criteri di competenza
territoriale inderogabile, contemplati dall’art. 28 cpc. Innanzitutto bisogna affermare che i criteri di
ripartizione della competenza sono inderogabili, in base all’art. 6 c.p.c. L’unica eccezione al principio
dell’inderogabilità convenzionale della competenza è rappresentata dalla disciplina relativa alla competenza
per territorio di cui all’art. 28 c.p.c. Solo in relazione ai criteri di competenza territoriale derogabile, le parti
possono concludere un accordo di deroga alla competenza territoriale; secondo l'articolo 29 cpc tale accordo
deve risultare da un atto scritto, con cui individuano il giudice competente e possono prevedere che il criterio
convenzionale sia esclusivo.
01. Il regime dell'incompetenza
Nel caso in cui il processo venga instaurato dinanzi ad un giudice incompetente, il giudice o la parte possono
rispettivamente rilevare o eccepire tale incompetenza. Il convenuto deve eccepire l’incompetenza per
materia, quella per valore e quella per territorio, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata; di conseguenza è priva di effetto l’eccezione di incompetenza sollevata in caso
di costituzione tardiva in giudizio. Se il convenuto eccepisce l’incompetenza per territorio, deve indicare il
giudice che ritiene competente, altrimenti l’eccezione si considera non proposta. Il convenuto che eccepisce
un’incompetenza per territorio derogabile deve indicare tutti i fori concorrenti, pena l’inammissibilità
dell’eccezione. Il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per
territorio inderogabile non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il giudice decide con
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d’ufficio, ai soli fini della competenza. Se
ordinanza le questioni di competenza eccepite dalle parti o rilevate
l’eccezione di incompetenza non è proposta dalle parti né rilevata dal giudice nei termini rispettivamente
assegnati, essa diventa improponibile per tutto il corso del giudizio. Non può neppure costituire motivo di
impugnazione, non essendo proponibili in appello le eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio. L’opposizione
a decreto ingiuntivo deve essere presentata davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che
ha emesso il decreto ingiuntivo stesso.
01. La continenza
La continenza è una situazione processuale che si verifica quando due cause sono pendenti dinanzi ad uffici
giudiziari diversi, ma sono in qualche misura diverse tra loro; è disciplinata dall'articolo 39 comma 2 cpc.
Ciò si verifica quando le due cause hanno: 1) oggetto parzialmente differente, ciò si verifica quando una
causa ha un oggetto più ampio dell'altra la quale, a sua volta, può considerarsi astrattamente contenuta
nell'altra. Le due cause, dunque, differiscono soltanto in termini quantitativi rispetto al petitum; 2) l'oggetto è
diverso ma possiede un titolo nello stesso rapporto giuridico fondamentale, ciò si verifica quando nei due
giudizi vengono dedotti due diritti distinti ma che possiedono la rispettiva causa petend
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