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La Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Si tratta di un organismo che riunisce tutti i Vescovi italiani sotto la presidenza di un Vescovo nominato direttamente dal Papa che ha la funzione di coordinare le linee di indirizzo generale di governo della chiesa in tutti i suoi aspetti. Queste Conferenze sono erette, soppresse o innovate dalla Santa Sede e acquistano di diritto la personalità giuridica (nell'ordinamento della Chiesa) non appena vengono erette legittimamente. Data l'importanza di questo istituto, non poteva non essere presente all'interno dell'Accordo del 1984. In questo documento viene assicurata la libertà di comunicazione e di corrispondenza tra la Santa sede, la CEI e le Conferenze Episcopali regionali; inoltre, sempre questo documento, legittima la CEI a stipulare intese con le autorità dello Stato per le materie in cui vi è l'esigenza di collaborazione tra Chiesa e Stato. L'Accordo di Villa Madama ha rappresentato una novità anche conRiferimento alla CEI che viene abilitati a contrattare con lo Stato italiano; mentre, infatti, il Concordato del 1929 incardinava ogni rapporto sugli organi centrali della Santa Sede e dello Stato, quale segno della particolare importanza che la Chiesa attribuiva all'Italia, nelle modifiche del 1984 sono contemplate ipotesi di accordi ed intese tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.).
Infatti la CEI è legittimata a compiere numerosi atti giuridicamente rilevanti nell'esercizio di poteri sia normativi che amministrativi.
Tra i POTERI NORMATIVI ricordiamo che la CEI:
- definisce l'esercizio del ministero del clero;
- determina periodicamente quanto dovuto al clero;
- emana le disposizioni necessarie per l'attuazione nel diritto canonico delle norme sui beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero.
Tra i POTERI AMMINISTRATIVI ricordiamo che la CEI:
- l'Istituto centrale per il sostentamento del clero;
- ha eretto e dotato;
- stabilisce la.
Ripartizione degli avanzi di gestione degli Istituti diocesani tra questi istituti e l'Istituto centrale;
riceve dallo Stato una determinata somma di denaro, e ne determina la destinazione.
LEZIONE 30
L'insegnamento di religioni diverse da quella cattolica.
In forza dell'articolo 19 della costituzione la libertà di insegnamento della religione è garantito anche per l'insegnamento di religioni diverse da quella cattolica.
Infatti, per molte confessioni religiose che hanno stipulato Intesa con lo stato, ci sono accordi nei quali si è convenuto che i culti possano rispondere alle eventuali esigenze proveniente dagli alunni e dalle loro famiglie di insegnamento di religioni diverse da quella cattolica senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni scolastiche.
Difatti si tratta di attività didattiche rientranti nell'ambito delle attività culturali consentite organizzate dall'ordinamento scolastico.
Tuttavia per i
Culti non dotati di Intesa le norme si rifanno alla legge sui culti ammessi del 1929 il quale presenta un iter molto complesso sia per la richiesta di insegnamento della religione per i propri figli da parte dei Padri sia qualora per l'organizzazione stessa dell'insegnamento. Questa richiesta abbia esito favorevole.
Infatti il regolamento attuativo precisa che l'insegnamento di religione diverse da quella maggioritaria vengono giustificate qualora vi siano fondati motivi per i quali il tempio non possa essere adibito a tale scopo, e quando il numero degli scolari lo giustifichi, dunque padre di famiglia professante un culto diverso, potrebbe ottenere che sia messa a sua disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei propri figli. Quando tale domanda ricevesse una risposta favorevole allora bisognerà determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento dovrà essere impartito.
con le opportune cautele. Questi sono casi marginali mal obsoleta normativa è molto restrittiva un attuale problema è l'insegnamento della religione islamica che non ha stipulato intese con lo stato, ma, tuttavia, appare sempre più diffusal'insegnamento della religione a scuola. All'articolo 33 e all'articolo 34 stabiliscono i principi della libertà dell'insegnamento el'apertura dell'istruzione a tutti. In forza di questi principi, il nostro sistema scolastico, ha stabilito mano mano delle preciseindicazioni anche su quello che riguarda l'istituzione di scuole private e la loro parificazionialle scuole pubbliche. Specificatamente la legge 62 del 2000 attuato il principiocostituzionale della parità delle scuole in forza di espandere l'offerta formativa e ladomanda distruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si deduce dunque che tuttele scuole statali e non statali, sono da considerarsipubblico deve essere impartito in modo neutrale, senza privilegiare alcuna confessione religiosa. Tuttavia, è garantito il diritto di scelta delle famiglie di optare per un'istruzione di carattere confessionale. La legge riconosce l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che è una materia di particolare interesse nell'ambito ecclesiastico. Questo insegnamento è stato oggetto di modifiche nel corso del tempo, in base alle diverse situazioni socio-politiche. Durante la questione romana, ad esempio, i Patti Lateranensi hanno sancito l'importanza dell'insegnamento della religione cattolica come coronamento dell'istruzione pubblica. Nonostante l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica, è prevista la possibilità di richiedere una dispensa dai genitori. Tuttavia, solo con gli accordi di Villa Madama del 1984 questa previsione è stata completamente invertita. Secondo tali accordi, l'insegnamento pubblico deve essere impartito in modo neutrale, senza privilegiare alcuna confessione religiosa.deve essere situazione preesistente. conforme alla dottrina della chiesa cattolica su testi approvati e con valutazione riservata alla CEI. da tale riforma sono sorti due problemi:- collocazione dell'ora di religione nell'orario scolastico - non deve necessariamente essere stabilita dalla prima all'ultima ora ma non trattandosi di un obbligo si è annegata la validità ad attività alternative o allo studio a scuola.
- il valore curriculare dell'insegnamento della religione cattolica - i docenti incaricati dell'insegnamento di religione fanno parte della componente docente con gli stessi diritti e doveri, ma partecipano alle valutazioni solo gli alunni che si sono a balzi dell'insegnamento della religione cattolica. nella teoria tali insegnanti avrebbero diritto di concorrere alla determinazione del risultato finale, na è stata accentuata una certa ambiguità in quanto gli studenti frequentanti l'ora di religione non possono
Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili". Si passò così da un sistema binario o duale ad un sistema monistico (entrambi fondati sull'indissolubilità del vincolo), in cui il matrimonio concordatario, efficace nell'ordinamento italiano, divenne la forma più usata per gli sposi italiani, anche se ovviamente continuava ad esistere il matrimonio civile per chi non aderiva a confessioni religiose e, alle condizioni disciplinate dalla legge sui culti ammessi del 1929, il matrimonio civile celebrato nelle forme rituali acattoliche. La legge 898/1970, per altro confermata dal referendum popolare del 12 maggio 1974, consente lo scioglimento dei matrimoni civili e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
concordatario regolarmente trascritto. La giurisdizione italiana si ferma alla costatazione che gli effetti civili del matrimonio religioso siano dichiarati cessati, mentre permangono quelli religiosi cattolici del matrimonio-sacramento, tuttora valido all'interno della Chiesa; i matrimoni civili celebrati nelle forme dei culti cattolici non sono un genus a sé, perché assimilati al matrimonio civile tout-court; gli eventuali effetti religiosi ultra divortium civile variano a seconda dei culti, che normalmente ammettono il divorzio anche religioso, come Protestanti ed Ortodossi).
Nell'Accordo di Villa Madama del 1984, l'art.8 conferma che "sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale", ma la S. Sede "sente"
L'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa.