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L’ascolto del minore: L’ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti
che li riguardano è oggi regolato, nell’ordinamento civile italiano, dagli artt. 315 bis, 336 bis,
337octies cod. civ., a livello internazionale, è previsto dall’art. 12, Convenzione di New York e
dall’art. 6, Convenzione di Strasburgo. L’art 315 bis comma III cod.civ. riconosce il diritto del
fanciullo - che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento
- ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. L’art 336 bis cod. civ. Dispone che
il minore sia ascoltato dal giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati
provvedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo
interesse o manifestamente superfluo. L’audizione è condotta dal giudice, anche avvalendosi di
esperti o di altri ausiliari: il giudice può autorizzare ad assistere all’ascolto i genitori, anche
quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del
minore, se nominato, ed il pubblico ministero. Tutti questi soggetti possono proporre al giudice
argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Preliminarmente
all’ascolto, il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti
dell’audizione: dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale ne è descritto il
contegno, ovvero è effettuata registrazione audio/video. L’art. 337 octies cod. civ. conferma
che, prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti riguardo ai figli, il
giudice ne dispone l'audizione. Qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro
consenso, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti per consentire che i genitori,
avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare
riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. L’art. 12 della Convenzione di
New York richiede agli Stati di garantire al fanciullo - capace di discernimento - il diritto di
esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, e che la sua
opinione sia presa in seria considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità: a tal fine, viene riconosciuta al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un
rappresentante o un organo appropriato, conformemente alle regole di procedura delle
legislazioni nazionali. La Convenzione di Strasburgo impone all’autorità giudiziaria, prima di
giungere a qualunque decisione nei procedimenti relativi a minori, di valutare se dispone di
informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo
e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle
responsabilità genitoriali. Quando il minore ha una capacità di discernimento sufficiente, il
giudice deve assicurarsi che egli abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti e, se il caso lo
richiede, consultarlo personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre
persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia
manifestamente contrario ai suoi interessi superiori, per consentirgli di esprimere la propria
opinione e tenerla in debito conto.
L’autonomia privata nel diritto di famiglia: Con il termine autonomia privata si indica “il
potere riconosciuto o attribuito dall’ordinamento giuridico al “privato” di autoregolare i propri
interessi negoziale. Si ha autonomia negoziale quando l’autonomia privata si realizza attraverso
un negozio giuridico. Con la riforma del diritto di famiglia si è sostituito l’assetto familiare
verticistico con quello fondato sull’accordo. Gli accordi c.d. Pre-matrimoniali sono accordi
stipulati da due soggetti nubendi, o che abbiano già contratto matrimonio, al fine di regolare i
loro rapporti patrimoniali pro futuro, anticipando così la regolamentazione ad una fase
antecedente alla crisi coniugale. La validità di tali accordi è, oggi, negata dall'ordinamento, a
fronte di una dottrina e di una giurisprudenza consolidata, fin troppo conservatrice ed ancora
legata ad una visione cristiana-cattolica della nostra società. Il matrimonio è espressione della
libertà dei privati. La presenza dell’Ufficiale di stato civile ha funzione di mero accertamento
pubblico della volontà degli sposi non avendo la sua presenza alcun carattere costitutivo del
matrimonio. È dibattuta, però, la equiparazione del matrimonio a qualunque atto di autonomia
privata.
L’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescienza: L'Agia è un organo monocratico
italiano istituito nel 2011 nell’ottica di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età,
proclamati a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Può prendere in esame e segnalare alle autorità competenti situazioni di abbandono, disagio o
violazione, o rischio di violazione, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Può esprimere al
governo pareri su disegni o progetti di legge all'esame delle Camere e richiedere alle pubbliche
amministrazioni o enti pubblici e privati di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela
delle persone di minore età. A questo fine può, inoltre, accedere a dati, informazioni e luoghi. Il
titolare dell'autorità è nominato d'intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica con mandato di 4 anni e incarico di carattere esclusivo. L'autorità predispone
una relazione annuale al Parlamento sulle attività realizzate. Per l'analisi di questioni specifiche
di particolare interesse, il garante può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive
composte, oltre che da rappresentanti di istituzioni, associazioni ed esperti, anche da
rappresentanze di bambini ed adolescenti.
La comunione legale: La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del
quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è
intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso
di entrambi. In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento
del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto
del bene (c.d. comunione immediata). La comunione legale può riguardare: - gli acquisti
compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio; - le aziende gestite da
entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; - gli utili e gli incrementi delle aziende
gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio. L’amministrazione dei beni
della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda
dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare: gli atti di ordinaria amministrazione
possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge; gli atti di straordinaria
amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi. Lo
scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause: morte di uno dei due
coniugi; fallimento di uno dei due coniugi; annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio; separazione personale; scelta della separazione dei beni, mediante
apposita convenzione. I coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al
regime della separazione dei beni mediante una convenzione stipulata per atto pubblico
ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di
matrimonio.
La famiglia come società naturale: La famiglia è una formazione sociale fondata sul
matrimonio i cui caratteri sono: a. L’esclusività; b. La stabilità, c. La responsabilità. L’art.29 della
Costituzione riconosce la famiglia quale “società naturale” fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare. L’espressione “società naturale” evidenzia il carattere
sociale, prima che giuridico, dell’istituto familiare, quale istituzione naturale di organizzazione
della convivenza umana di soggetti legati tra loro da rapporti di consanguineità e/o affettivi, che
esiste, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, dalla necessità dell’uomo che, individuo
sociale, ha necessità di creare una “comunione di affetti. Così come società «naturale» non
significa, immutabilità, questa può mutare con il mutare del costume sociale, con l’evolversi
della concezione della famiglia e dei rapporti fra i suoi membri. Un esempio per tutti è il
divieto di riconoscimento del figlio incestuoso. Si è visto come in passato il figlio fosse da
considerare non riconoscibile perché un suo riconoscimento avrebbe comportato l’accettazione
del disvalore legato all’incesto. Oggi la giurisprudenza, proprio al fine di tutelare la vittima
estranea dell’incesto, cioè il figlio, ha limato detto divieto. L’aggettivo "naturale" non deve far
pensare ad un’istituzione immutabile e determinata, ma va interpretato in senso evoluzionistico,
al passo con i cambiamenti sociali. Il testo della Costituzione risente di un contesto storico ben
preciso e i dettami relativi alla famiglia, così come altri, sono da intendersi in modo elastico e
storicamente adeguato alle nuove istanze culturali e sociali. Si auspica che l’attività
giurisprudenziale, tanto attenta alla persona su cui è improntata la stessa Costituzione, affronti e
risolva quelle tematiche così difficili e complesse che comunque si concretizzano nella realtà.
La Kafalah: La kafala è un istituto giuridico previsto tra le forme di protezione dei minori sia
dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, sia dalla Convenzione
dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del
19.10.1996 . Lo strumento in parola svolge funzioni analoghe all'affidamento e vige negli
ordinamenti giuridici ispirati agli insegnamenti del Corano: A differenza di quanto accade nei
sistemi giuridici eurocentrici, gli ordinamenti di deri