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Troviamo questa valutazione nella direIva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno
1985. La direttiva costituisce un'applicazione del principio di prevenzione, infatti
stabilisce, che per i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
ambientale “importante” è richiesta, prima del rilascio dell'autorizzazione, una
valutazione del loro impatto “diretto o indiretto” sull'ambiente. Successivamente, la
dichiarazione di Rio del 1992 auspica un utilizzo sempre maggiore di questo
strumento, infatti il principio 17 indica questa procedura in relazione ad attività
progettate che siano suscettibili di avere un impatto nocivo significativo sull'ambiente
e che dipendono dalle decisioni di autorità nazionali competenti, ma non indica i
requisiti a cui la procedura di VIA deve uniformarsi, lasciando agli Stati un ampio
margine di discrezionalità. Come nel caso del principio di precauzione l'uso della
VIA consente agli Stati di adempiere più adeguatamente all'obbligo di evitare
interferenze nocive all'ambiente di altri Stati o di zone al di fuori delle giurisdizioni
nazionali e che tale meccanismo può servire proprio a stabilire se determinate attività
possono condurre a una violazione dell'obbligo di non inquinamento contemplato dal
diritto internazionale generale. In particolare, la VIA appare strettamente collegata ai
doveri di notificazione, informazione e consultazione ed alla prevenzione delle
controversie internazionali ambientali. Si parla, a tale proposito, di VIA in un
contesto transfrontaliero, avente ad oggetto attività che riguardano risorse naturali
comuni a uno o più Stati, che producono effeI nocivi di rilevanza non esclusivamente
Nuova Zelanda e l'Ucraina. La ratifica della Russia nel 2004, al quale si deve il
17,4% delle emissioni di anidride carbonica, ha facilitato l'entrata in vigore del
protocollo in quanto gli Stati contraenti rappresentano il 55% delle emissioni totali ai
livelli del 1990. Gli Stati Uniti, che non hanno ratificato il protocollo, hanno
confermato di preferire una diversa impostazione secondo la quale, poiché la
riduzione delle emissioni di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra non
deve avvenire a scapito dello sviluppo economico e dell’occupazione, al sistema di
riduzione obbligatoria secondo un calendario internazionale predisposto, preferiscono
un sistema di volontaria autoregolamentazione da parte delle industrie, favorita da un
azione persuasiva delle autorità politiche nazionali. Inoltre, Gli Stati Uni= sono
contrari alla logica della responsabilità comune ma differenziata e non accettano che i
Paesi in via di sviluppo assumono obblighi meno stringenti di quelli assunti dalle
potenze industriali. L’entrata in vigore del Protocollo richiedeva un numero di
ratifiche degli stati che contenevano almeno il 55% delle emissioni globali prodotte.
Post Kyoto: Nel 2009, nella COP di Copenhagen si gettano le basi per gli accordi di
Parigi, dove viene stabilita una soglia limite di 2 gradi centigradi entro cui contenere
l’innalzamento delle temperature. Nel 2012, nella COP di Doha si decide di prorogare
il protocollo di Kyoto per altri anni, fino al 2020. Durban.
10. Accordo di Parigi
Gli accordi di Parigi del 2015 hanno avuto il compito di regolamentare il post Kyoto
e l’orizzonte temporale a cui si riferisce va dal 2020 al 2050.
Entra in vigore nel 2016 ma gli effetti giuridici iniziano solo nel 2020 in quanto fino
al 2020 vigeva Kyoto. Ratificato da 194 parti (193 stati + Unione Europea).
Richiedeva la ratifica di almeno 55 stati che rappresentassero almeno il 55% delle
emissioni globali. Anche se si chiama accordo di Parigi, esso è un protocollo.
Principio di trasparenza
Elementi principali:
Quota di Riduzione: Non c’è una quota obbligatoria come nel protocollo di
1. Kyoto, ciò è stato fatto per aumentare l’adesione. Ogni stato decide in modo
autonomo la percentuale di riduzione da rispettare e la comunica alla COP ogni
cinque anni. L’obbligo è quello di aumentare queste limitazioni di volta in volta.
Esempio: se nel 2020 dichiaro la riduzione del 10%, nel 2025 devo ridurle
almeno dell’11%. Global stock take.
Aumento massimo della temperatura di 2 gradi entro la fine del secolo e quanto
2. più possibile vicino all’ 1,5.
Rimane il principio della responsabilità comune ma differenziata
3. Obbligo di destinare 100 miliardi di dollari l’anno ai paesi in via di sviluppo
4.
Articoli:
• 2: Contiene le linee di intervento da parte degli stati con tre obiettivi: -
contenere l’aumento della temperatura mondiale entro i 2 gradi -
aumentare la capacità di adattamento al cambiamento climatico
- rendere i flussi finanziari coerenti a uno sviluppo a basse emissioni
4: disciplina gli impegni degli stati, i quali decidono volontariamente il
• contributo alle emissioni con l’obbligo che le successive riduzioni siano sempre
una progressione di quelle precedenti
7: l’adattamento ai cambiamenti climatici riguarda particolarmente i paesi in via
• di sviluppo, più vulnerabili ad esso
9: Introduce il concetto di finanza per il clima, dove i paesi più sviluppati
• devono finanziare i paesi in via di sviluppo ai fini dell’adattamento al
cambiamento climatico
12: Le parti dovranno impegnarsi in ottica di educazione ambientale e
• sensibilizzare le persone sui cambiamenti climatici
La COP controlla ogni 5 anni i progressi ottenuti in relazione agli obiettivi
prefissati.
Considerazioni finali sugli Accordi di Parigi
Punto di vista internazionale: è stato accolto positivamente dagli stati.
• Punto di vista giuridico: il risultato è negativo in quanto gli accordi di Parigi non
• hanno costituito nessun obbligo verso gli stati parti, a differenza di Kyoto.
Punto di vista economico: c’è stato un crollo delle azioni da parte delle società
• che usavano combustibili fossili .Non si è riusciti, purtroppo, a trovare un
compromesso tra gli stati riguardo il principio della responsabilità comune ma
differenziata.
11. Vertice di Parigi 1972
Vengono definiti nuovi campi di azione della Comunità (politiche regionali,
ambientali, sociali, energetiche e industriali). Si dichiara che “la crescita economica
non è fine a sé stessa” sottolineando che “attenzione particolare dovrà essere data ai
valori intangibili della protezione dell’ambiente, in modo che il progresso possa
essere messo al servizio dell’umanità”.
12. Primo programma d’azione dell’ambiente 1973
La politica del Vertice di Parigi si è concretizzata nel primo programma d’azione del
1973 che si rifà al preambolo e all'articolo 2 del trattato CEE: l'ambiente non è
esplicitamente menzionato ma si sottolinea l'importanza di un “miglioramento
costante delle condizioni di vita”, di uno “sviluppo armonioso delle attività
economiche nell’insieme della comunità” e di un “miglioramento sempre più rapido
del tenore di vita”.
L'importanza del primo programma di azione va colta però, negli obiettivi e nei
principi che si delinea rifacendosi ai punti essenziali della dichiarazione di Stoccolma
sull'ambiente umano del giugno 1972. Questi obiettivi e principi verranno poi
riproposti nei successivi programmi di azione per l'ambiente e nei trattati istitutivi
che, a partire dall' Atto Unico Europeo, hanno disciplinato la politica ambientale
europea. Particolarmente importante è il settimo programma di azione approvato con
decisione del Parlamento europeo e del consiglio il 20 novembre 2013. Si tratta di un
documento intitolato: “vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” e orientò la
politica dell'Unione in materia ambientale fino al 2020. Il programma identifica tre
aree prioritarie in cui è necessario agire con più decisione:
a) proteggere la natura e rafforzare la resilienza ecologica,
b) promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell’impiego
delle risorse
c) ridurre le minacce per la salute e il benessere dei cittadini legate all’inquinamento,
alle sostanze chimiche e agli effetti dei cambiamenti climatici.
13. Direttive post 1973 e pre Atto Unico Europeo 1986
DireIva n. 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti. Impone
agli Stati membri di far sì che: “i rifiuti siano eliminati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente”
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, riguarda la conservazione degli
uccelli selvatici. Con questa direIva, la tutela della fauna e degli habitat naturali
forma per la prima volta oggetto di un atto specifico in cui, prescindendo
dall'obiettivo di favorire il rispetto delle condizioni di concorrenza nel mercato
interno, si sottolinea il fatto che la preoccupante diminuzione di molte specie di
uccelli selvatici: “rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente
naturale, in particolare perché minaccia gli equilibri biologici”
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio Del 27 giugno 1985 riguarda la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La direttiva
costituisce un'applicazione del principio di prevenzione: per i progetti pubblici e
privati che possono avere un impatto ambientale “importante” è richiesta, prima del
rilascio dell'autorizzazione, una valutazione del loro impatto “diretto o indiretto”
sull'ambiente
14. Atto Unico Europeo 1986
L’atto unico europeo istituito a Lussemburgo nel 1986 è entrato in vigore il 1° luglio
1987. L'Atto unico europeo procede ad una revisione dei trattati di Roma al fine di
rilanciare l'integrazione europea e portare a termine la realizzazione del mercato
interno. L'Atto modifica le regole di funzionamento delle istituzioni europee ed
amplia le competenze comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo,
dell'ambiente e della politica estera comune.
Il principio di integrazione delle esigenze ambientali trova un riconoscimento in
questo a<o che sottolinea l’opportunità di valutare le conseguenze sulla qualità della
vita e sull’ambiente di tutte le misure adottate o previste a livello nazionale e
comunitario.
15. Il trattato sull'Unione europea (TUE), Trattato di Maastricht
Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed
1o
entrato in vigore il novembre 1993, segna una nuova tappa nell'integrazione
europea poiché consente di avviare l'integrazione politica: istituisce una ci