RISPOSTE ALLE DOMANDE
APERTE
Lezione 002
06. Quali sono le caratteristiche del metodo della cooperazione intergovernativa, nell'ambito del processo di
integrazione europea?
Il metodo della cooperazione intergovernativa è caratterizzata dal fatto che nei principali organi dell’organizzazione siedono
persone che agiscono in rappresentanza dello Stato di appartenenza e seguono le direttive imposte di tale Stato. Un’ altra
caratteristica e poi la prevalenza del principio di unanimità, con il quale vengono assunte le deliberazioni degli organi
principali dell’organizzazione; ciascuno Stato ha diritto di opporsi alle decisioni, essendo titolare di un diritto di veto. Infine
altra caratteristica è la rarità o l’assenza del potere di adottare atti vincolanti; le deliberazioni hanno infatti prevalentemente
natura di raccomandazioni, rappresentando un eccezione l’adozione di decisioni vincolanti per gli stati membri.
07. Descrivere le caratteristiche dell'integrazione secondo il metodo comunitario.
Le caratteristiche dell’integrazione secondo il metodo comunitario sono la prevalenza di organi di individui. Le persone che
siedono nella maggio parte delle istituzioni comunitarie rappresentano se stesse e non lo stato di cui sono cittadine
(indipendenti). La prevalenza del principio maggioritario, cioè la maggior parte delle decisioni viene adottata a maggioranza;
il potere di adottare atti vincolanti, cioè atti che creano a carico degli stati obblighi aggiuntivi; la sottoposizione degli atti
delle istituzioni ad un sistema di controllo giurisdizionale da parte dalla corte, tribunali, ecc.
Lezione 003
07. Descrivere le principali innovazioni introdotte dall'Atto Unico Europeo
L’atto unico europeo è stato firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1987.
E’ definito come l’insieme delle disposizioni che completano e modificano i tre trattati istitutivi (CEE, CECA, EURATOM).
Tra i suoi obbiettivi, il più importante era la realizzazione, entro il 31 dicembre 1992 del mercato interno, senza frontiere in
cui fosse assicurata libera circolazione di merci, persone, servizi; si prevedono anche obiettivi come miglioramento della
politica sociale, rafforzamento della cooperazione sociale.
Ha introdotto rilevanti modifiche istituzionali tra cui:
il passaggio dall’umanità alla maggioranza qualificata per le decisioni del consiglio dell’Unione in merito al mercato
interno, alla politica sociale;
l’affidamento alla commissione di competenze esclusive per gli atti adottati dal consiglio dal consiglio;
l’istituzionalizzazione del consiglio europeo;
la creazione di un tribunale di 1° grado relativamente al parlamento europeo è stata prevista la procedura di parere
conforme (che impedisce al consiglio l’approvazione di determinati atti senza la sua approvazione) e la procedura di
cooperazione tramite la quale il parlamento può influire sulle deliberazioni del consiglio, il quale per superare la sua
posizione necessita del voto unanime.
Per il raggiungimento di questi obbiettivi il 7 febbraio del 1992 a Maastricht fu firmato il trattato istitutivo dell’UE (T.U.E.) .
Lezione 004
09. La cittadinanza dell'Unione europea: i requisiti dello status di cittadino europeo e i diritti del cittadino
europeo. Elementi di criticità della nozione di cittadinanza europea.
Oltre all’istituzione dell’Unione europea e alla creazione della struttura in pilastri, un’altra rilevante innovazione del Trattato
di Maastricht fu: l’istituzione della cittadinanza europea e l’introduzione degli articoli (attualmente artt. 20-25 TFUE) in tema
di cittadinanza dell’Unione.
La cittadinanza è, «lo status politico e giuridico che lega (in termini non solo di diritti ma, soprattutto, di doveri che, nel caso
del «cittadino europeo», non vengono però neanche specificati) un individuo al proprio sovrano, cioè al proprio Stato. La
cittadinanza, dal punto di vista giuridico, non può prescindere da questo legame. Serve, dunque, una base sociale composta
da individui (un popolo) che si faccia Stato in un dato momento storico e politico per poter poi parlare di «cittadinanza» in
senso proprio. Nel sistema giuridico di organizzazione internazionale rappresentato dall’Unione tutto ciò manca».
In ogni caso, ai sensi dell’art. 20, par. 1: è «cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». Con il
Trattato di Amsterdam fu poi aggiunta la precisazione che la «cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della
cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima».
La competenza a decidere chi sia o meno proprio cittadino, chi lo diventi e chi lo cessi di essere, continua quindi a spettare in
via esclusiva a ciascuno Stato membro. Nessun margine di intervento su questo aspetto residua per l’Unione.
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Lezione 005
04. Quali sono i principali elementi di innovazione introdotti dal Trattato di Amsterdam?
Il Trattato di Amsterdam, modifica il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni
atti connessi, occorre ricordare innanzitutto che esso fu firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora quindici Stati membri
dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia).
Il Trattato entrò in vigore il 1° maggio 1999, e semplificò il complessivo quadro normativo ed istituzionale dell’Unione.
La necessità di migliorare il disegno istituzionale creato con il Trattato di Maastricht era sancita dal suo stesso dettato
normativo, contenente una disposizione che invitava gli Stati membri a convocare una Conferenza intergovernativa per la
revisione del Trattato. La Conferenza intergovernativa, incaricata di negoziare il nuovo Trattato, diede inizio ai lavori nel
corso del Consiglio europeo di Torino del 29 marzo 1996 e li portò a termine in occasione del Consiglio europeo informale di
Noordwijk del 23 maggio 1997.
Il compito primario della Conferenza intergovernativa era quello di semplificare i precedenti trattati, e ciò venne realizzato
abrogando le disposizioni diventate obsolete e rinumerando gli articoli.
Il Trattato di Amsterdam ha ulteriormente accentuato, rispetto ai precedenti trattati, la connotazione politico-sociale della
costruzione europea. Inoltre, esso ha introdotto importanti elementi di innovazione, tra i quali si ricordino i seguenti:
1) la “comunitarizzazione” di alcune materie.
2) “Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”.
3) L’integrazione degli accordi di Schengen.
4) l’introduzione della “cooperazione rafforzata”.
5) La codificazione dei valori fondanti dell’Unione.
Lezione 006
02. Il Trattato "costituzionale" europeo: l'iter per la sua adozione ed il suo contenuto
La Costituzione europea. Formalmente “trattato che adotta una costituzione per l’Europa” è stato un progetto di revisione
dei trattati fondativi dell’UE, redatto nel 2003 dalla convenzione europea, definitivamente abbandonato nel 2007 a seguito
dello stop alle rettifiche imposto dalla vittoria del no, ai referendum di Francia e Paesi Bassi.
Il 29 ottobre del 2004 si è firmato a Roma il “trattato che adotta una costituzione per l’Europa dei 25 Paesi membri.
Da qui è partito l’iter di ratifica, che prevedeva per gli stati membri o l’intervento del parlamento (come in Italia) o tramite
referendum popolare, come quello di Francia e Lussemburgo, che nel maggio-giugno 2005, in seguito ad esito negativo,
hanno congelato l’iter di rettifica.
Lo scopo della costituzione europea, oltre a quello di costituire i diversi trattati che costituivano la base giuridica dell’UE, era
quello di dare all’UE un assetto politico chiaro riguardo le sue istituzioni, competenze, moralità decisionali e politica estera.
Si trattava di una sorta di testo unico in cui venivano solo recepiti e riordinati testi giuridici preesistenti, senza alcun
trasferimento di sovranità Lezione 007
02. Il Trattato di Lisbona: l'iter per la sua entrata in vigore e le principali innovazioni
Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, che riprende in parte le innovazioni previste dal trattato
costituzionale del 2004, mai entrato in vigore, seppur in chiave meno costituzionalizzante, prevede che:
Il Consiglio europeo è entrato a far parte a pieno titolo tra le istituzioni dell’Unione;
E’ stato istituito il Presidente permanente del Consiglio europeo;
E’ stato istituito l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
E’ stato rafforzato il ruolo del Presidente della Commissione;
Sono state ridotte le composizioni del Parlamento europeo e Commissione;
E’ stata rafforzata la posizione del Parlamento dichiarando quale procedura decisionale, genera la procedura
legislativa ordinaria;
Venne semplificata la struttura dell’Unione (eliminazione pilastri)
Venne soppressa la Comunità europea, sostituita dall’Unione;
L’Unione ha assunto personalità giuridica.
Esso però, a differenza del trattato del 2004, non tende ad una riforma costituzionalizzante e infatti:
Emanda il TUE ed il TCE (da allora TFUE), senza abrogarli e sostituirli (di fatto il TUE è riscritto ed il TCE cambia
natura e nome);
Vengono ridimensionati in chiave decostituzionlizzata alcune riforme (alto rappresentante e non dal ministro
degli esteri dell’UE, soppressione articolo sui simboli UE, scomparsa delle leggi e leggi-quadro tra gli atti giuridici
delle UE; eliminazione del principio di supremazia del diritto UE e della riproduzione della carta dei diritti
fondamentali, sostituita dal suo espresso riconoscimento);
Introduce garanzie per gli Stati, tra cui la possibilità di recedere dall’Unione.
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Lezione 008
02. Il recesso di uno Stato membro dall'Unione.
In tema del recesso di uno Stato membro dall’Unione, il Trattato di Lisbona, come già la “Costituzione europea”, lo ha
disciplinato espressamente, inserendo nel TUE l’art. 50 che, al par. 1, prevede che «ogni Stato membro può decidere,
conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione». In tal caso, ai sensi del par. 2, lo Stato «notifica
tale intenzione al Consiglio europeo» e stipula un accordo con l’Unione «volto a definire le modalità del recesso». Nel
momento in cui entra in vigore l’accordo, «i trattati [che sono conclusi per una durata illimitata] cessano di essere applicabili
allo Stato interessato». Se manca l’accordo, i trattati
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Diritto dell'Unione Europea
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