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Lezione 027
01. Cassa Integrazione in Deroga
02. Contratto di solidarietà
03. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
04. Cassa Integrazione Straordinaria
Lezione 028
01. Diritti dei lavoratori ed irrinunciabilità.
01. Il Licenziamento individuale deve essere impugnato dal lavoratore:
entro 30 giorni dalla lettera di licenziamento
entro 180 giorni dal ricevimento dei motivi di licenziamento
può essere sempre impugnato, non vi sono termini posti a pena di decadenza
entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento, a pena di decadenza
02. Il licenziamento determinato da credo politico:
è legittimo se irrogato a seguito di procedimento disciplinare
è legittimo se motivato
è annullabile
è nullo
03. I motivi di licenziamento:
non possono essere futili
devono essere contestuali al recesso del datore di lavoro
non devono essere comunicati dal datore di lavoro
possono essere comunicati al lavoratore anche in un momento successivo al licenziamento
04. La prescrizione dei crediti di lavoro
Lezione 030
01. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta:
al datore di lavoro
a entrambi
al lavoratore
la giusta causa non deve essere allegata né provata
02. Le norme sui licenziamenti individuali:
non si applicano agli impiegati
non si applicano agli operai
si applicano per i lavoratori assunti in prova dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva
non si applicano ai lavoratori assunti in prova
03. Il licenziamento del dirigente:
può avvenire per motivi discriminatori
può essere irrogato in forma orale
è disciplinato interamente dalla legge n. 604/1966
è disciplinato dalle disposizioni generali dell'art. 2118 c.c.
04. Il periodo di preavviso nel licenziamento:
deve essere rispettato soltanto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
deve essere rispettato in ogni caso di licenziamento
non è previsto in caso di licenziamento per giusta causa
deve essere rispettato soltanto nel licenziamento disciplinare
05. Come si determina l'indennità di mancato preavviso?
è determinata dai contratti collettivi e varia in base all'anzianità del lavoratore e alla sua qualifica
è determinata di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore
è determinata dal codice civile
è determinata dal giudice
06. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto:
può essere intimato senza il preavviso
non è soggetto alle regole dettate dall'art. 2110 c.c.
può essere irrogato in forma orale
nei casi di infortunio e/o malattia consente all'imprenditore di recedere dal contratto di lavoro decorso un periodo di tempo stabilito, generalmente, dai contratti collettivi
07. L'indennità sostitutiva del preavviso:
spetta qualora la parte che riceve il recesso rinunci al preavviso
consente alla parte che recede dal rapporto di lavoro a sostituire il periodo di preavviso con la relativa indennità
non spetta nel caso di dimissioni per giusta causa
è determinata dal codice civile
08. Nel sistema della legge Fornero la tutela avverso il licenziamento disciplinare ingiustificato ai sensi dell'art. 18, comma 4 si applica:
nelle "altre" ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
nei soli casi previsti dai contratti collettivi anche aziendali
in caso venga accertata l'insussistenza del fatto contestato ovvero la riconducibilità del fatto contestato fra le condotte punibili con sanzione conservativa in base delle
previsioni del contratto collettivo
in ogni caso di licenziamento disciplinare
09. Il licenziamento disciplinare:
consiste in un notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali
non necessita di preavviso
consiste in una causa che non consenta la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di lavoro
consiste in un inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali
10. Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, in casi di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, qual è la tutela applicabile?
tutela indennitaria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari a due mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio
nessuna delle precedenti tre
tutela reintegratoria e risarcitoria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione commisurata all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
tutela indennitaria avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari a una mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio
11. Nelle ipotesi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo, il lavoratore che sia stato licenziato può ottenere ai sensi
dell'art. 18, comma 4, Statuto Lavoratori:
il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità
il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un mimino di dodici e un massimo di 24 mensilità
la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, dalla data di
illegittima estromissione fino alla effettiva reintegra
la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, per un importo non
superiore a dodici mensilità
12. Quale legge disciplina i licenziamenti individuali?
legge n. 604/1966
legge n. 223/1991
legge n. 92/2012
legge n. 300/1970
13. Nel d. lgs. 4.3.2015 n. 23, la tutela reintegratoria:
non si applica mai
si applica soltanto nelle ipotesi in cui il fatto poteva essere punito con sanzione conservativa in base alle previsione del contratto collettivo
si applica soltanto nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con espressa esclusione di ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento
si applica a tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare
14. L'inidoneità fisica o psichica sopravvenuta del lavoratore può causare:
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
non può essere motivo di licenziamento dello stesso
il licenziamento per giusta causa
il licenziamento per giustificato motivo soggettivo
15. Come può essere definito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
il recesso riconducibile a una causa che non consenta la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di lavoro
il recesso determinato da un notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali
il recesso del datore determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare svolgimento di essa
il recesso del lavoratore determinato da ragioni economiche
16. In che cosa si sostanzia l'obbligo di repéchàge?
è l'obbligo del datore di corrispondere il TFR in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
è l'obbligo del datore di lavoro di richiamare il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, in caso di nuove assunzioni
è l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'impossibilità di adibire il lavoratore in altri posti di lavoro e in
altre mansioni
è l'obbligo del datore di lavoro di agire secondo buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare
17. Il licenziamento individuale per motivo oggettivo
18. Il licenziamento individuale per motivo soggettivo
Lezione 031
01. In che cosa si sostanzia la procedura conciliativa introdotta dalla legge n.92/2012 in caso di licenziamento per g.m.o.?
nell'intervento delle organizzazioni sindacali con l'intento precipuo di evitare il licenziamento del lavoratore
in una comunicazione contestuale al licenziamento per g.m.o. effettuata dal datore di lavoro e inviata al lavoratore e alla DTL competente per territorio con cui si apre un
procedimento volto a esperire un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro
in una comunicazione preventiva al licenziamento per g.m.o. effettuata dal datore di lavoro e inviata al lavoratore e alla DTL competente per territorio con cui si apre un
procedimento volto a esperire un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro
in una comunicazione successiva al licenziamento, con una proposta transattiva volta alla riduzione del contenzioso tra datore e lavoratore
02. Il licenziamento per essere valido quale forma deve rivestire?
forma scritta
deve essere intimato attraverso una particolare procedura introdotta dalla legge Fornero
non necessita di alcuna forma, l'importante che sia resa nota la volontà del datore di recedere dal contratto
può essere intimato anche in forma orale
03. dimissioni per giusta causa
04. licenziamento per giusta causa
05. licenziamento discriminatorio
Lezione 032
01. Quando il licenziamento può essere dichiarato nullo?
in caso di licenziamento disciplinare adottato senza le prescritte formalità stabilite dall'art. 7 St. Lav.
in caso di licenziamento discriminatorio, adottato in concomitanza di matrimonio, legato alla genitorialità, per motivo illecito determinante e per cause espressamente
previste dalla legge
in caso di licenziamento non giustificato da motivo oggettivo
in caso di licenziamento senza giusta causa
02. Il licenziamento irrogato in concomitanza con il matrimonio:
comporta la condanna del datore al risarcimento del danno ma il rapporto di lavoro si estingue
è annullabile
è legittimo se irrogato per problemi economici del datore di lavoro
è sanzionato con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna del datore al risarcimento del danno
03. Le nuove disposizioni del D. Lgs. n. 23/2015 concernenti il regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo si applicano:
agli operai, impiegati, quadri e dirigenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015
agli operai, impiegati e quadri pubblici e privati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015
agli operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015
soltanto agli operai e impiegati assunt